Testo di legge
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1Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

2La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

L'articolo 99 disciplina l'ordinamento monetario e valutario della Svizzera. Solo la Confederazione può emettere monete e banconote (monopolio monetario). La Banca nazionale svizzera (BNS) conduce la politica monetaria in quanto banca centrale indipendente. Deve servire l'interesse generale del Paese.

La BNS è indipendente, ma sottostà alla vigilanza della Confederazione. Il Consiglio federale nomina la direzione della banca. La BNS deve detenere riserve valutarie sufficienti, parzialmente in oro. L'utile della BNS va per almeno due terzi ai Cantoni.

Il monopolio monetario significa: le valute private o cantonali non sono ammesse. Lo Stato deve accettare le tasse in franchi svizzeri. L'indipendenza della BNS consente una politica monetaria senza ingerenze politiche dirette. Ciò è importante per la stabilità dei prezzi.

La BNS può determinare autonomamente la sua politica monetaria. Deve però considerare la situazione economica. In caso di grandi crisi valutarie collabora con altre autorità. La riserva aurea deve creare fiducia.

Un esempio dell'indipendenza della BNS: se l'inflazione aumenta, la BNS può aumentare i tassi d'interesse, anche se il governo non lo vuole. In questo modo protegge il valore del franco svizzero.

I Cantoni ricevono ogni anno la loro quota dell'utile della BNS. Questa varia a seconda del successo della BNS. Con buoni rendimenti delle riserve valutarie i Cantoni ricevono più denaro.

La Costituzione vieta le valute private. Anche i mezzi di pagamento regionali sono ammessi solo come buoni, non come denaro vero. Ciò protegge la stabilità del franco svizzero.