1La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
2Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia.
3Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.
4Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.
5Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.
6La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.
L'articolo 100 Cost. conferisce alla Confederazione il potere di dirigere l'economia. Essa deve far sì che la congiuntura (l'alternarsi di periodi economici favorevoli e sfavorevoli) si sviluppi in modo equilibrato. Particolarmente importanti sono la lotta contro la disoccupazione e il rincaro (l'aumento dei prezzi).
La Confederazione deve tenere conto di tutte le regioni della Svizzera. Collabora con i Cantoni e l'economia. In settori importanti come il sistema monetario, il commercio estero e le finanze pubbliche può anche derogare dalla libertà economica, se necessario.
Tutti i livelli statali – Confederazione, Cantoni e Comuni – devono adeguare le loro uscite ed entrate alla situazione congiunturale. Nei periodi difficili dovrebbero spendere di più, in quelli favorevoli risparmiare.
La Confederazione dispone di strumenti particolari: può riscuotere temporaneamente soprattasse o concedere riduzioni. Il denaro incassato deve essere messo da parte e successivamente restituito o utilizzato per la creazione di posti di lavoro. Le imprese possono costituire riserve agevolate fiscalmente per i periodi difficili.
Un esempio pratico sono stati gli aiuti COVID: indennità per lavoro ridotto, aiuti per casi di rigore per i ristoranti e crediti per le imprese. Queste misure si fondavano sull'articolo 100 Cost., anche se leggi speciali ne regolavano i dettagli.
Oggi il controllo classico della congiuntura è diventato meno importante. La Banca nazionale conduce la politica monetaria in modo indipendente e il freno all'indebitamento limita il margine di manovra per grandi programmi di spesa. Ciononostante l'articolo 100 Cost. rimane il fondamento costituzionale più importante per le misure di politica economica della Confederazione in tempi di crisi.
N. 1 L'art. 100 Cost. corrisponde largamente al precedente art. 31quinquies aCoste, che fu inserito nella Costituzione nel 1947 nell'ambito degli articoli economici (FF 1946 II 875). La norma ricevette la sua formulazione attuale durante la revisione totale della Costituzione federale del 1999, mentre le competenze principali della Confederazione per la politica congiunturale rimasero invariate (FF 1997 I 354). La disposizione costituzionale costituisce una delle poche eccezioni esplicite al principio della libertà economica e autorizza la Confederazione a un ampio spettro di interventi di politica economica.
N. 2 L'origine degli articoli congiunturali è strettamente collegata alle esperienze della crisi economica mondiale degli anni 1930 e alla ricostruzione economica dopo la Seconda guerra mondiale. Il costituente voleva mettere a disposizione della Confederazione gli strumenti necessari per poter superare meglio in futuro le crisi economiche (FF 1946 II 905). La votazione popolare del 6 luglio 1947 portò all'adozione degli articoli economici con chiara maggioranza.
N. 3 L'art. 100 Cost. si trova nella 7a sezione del 3° titolo della Costituzione federale su «Economia». La norma forma insieme all'→ art. 94 Cost. (principi dell'ordinamento economico) e all'→ art. 27 Cost. (libertà economica) il fondamento costituzionale dell'ordinamento economico svizzero. Come lex specialis, l'art. 100 Cost. prevale sul principio generale della libertà economica e legittima gli interventi dello Stato motivati dalla politica economica (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3421).
N. 4 La disposizione presenta stretti collegamenti con l'→ art. 101 Cost. (politica economica esterna), l'→ art. 102 Cost. (approvvigionamento del Paese) e l'→ art. 103 Cost. (politica strutturale). Queste norme formano insieme il quadro costituzionale per la politica economica della Confederazione. Particolare importanza assume il rapporto con l'→ art. 126 Cost. (gestione delle finanze), che ancor il freno all'indebitamento e limita così il margine di manovra finanziario per le misure di politica congiunturale.
N. 5Sviluppo congiunturale equilibrato (cpv. 1): Il concetto comprende secondo la dottrina dominante il «quadrilatero magico» della politica economica: stabilità dei prezzi, pieno impiego, equilibrio dell'economia esterna e crescita economica adeguata (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1022). La formulazione «in particolare» mostra che la prevenzione e la lotta contro la disoccupazione e il rincaro rappresentano obiettivi prioritari, ma non conclusivi.
N. 6Considerazione dello sviluppo regionale (cpv. 2): Questa disposizione obbliga la Confederazione a una politica economica spazialmente differenziata. La collaborazione con Cantoni ed economia va intesa come obbligo di cooperazione che rispetta la struttura federalistica della Svizzera (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar, 4a ed. 2023, art. 100 N 8).
N. 7Deroga alla libertà economica (cpv. 3): L'autorizzazione si riferisce a tre settori economici: settore monetario e creditizio, economia esterna e finanze pubbliche. Il criterio della necessità («se necessario») sottolinea il carattere eccezionale di tali interventi. La dottrina dominante interpreta questa disposizione in modo restrittivo e richiede un pericolo immediato per la stabilità economica (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 982).
N. 8Politica fiscale anticiclica (cpv. 4): La norma obbliga tutti i livelli statali a una gestione delle finanze conforme alla congiuntura. Nell'alta congiuntura i bilanci pubblici devono essere gestiti in modo restrittivo, nella recessione in modo espansivo. Questo obbligo si trova in rapporto di tensione con il freno all'indebitamento secondo l'→ art. 126 Cost. (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2a ed. 2024, art. 100 N 15).
N. 9Soprattasse e sconti congiunturali (cpv. 5): Questa disposizione permette variazioni temporanee del carico fiscale a scopi di stabilizzazione. L'obbligo di sterilizzazione dei mezzi prelevati deve impedire il loro uso prociclico. Il trattamento diverso delle imposte dirette e indirette nella restituzione riflette considerazioni pratiche amministrative.
N. 10Riserve per la creazione di posti di lavoro (cpv. 6): Lo strumento delle riserve per la creazione di posti di lavoro è stato concretizzato dalla legge federale del 20 dicembre 1951 (LRCL, RS 823.31). La costituzione di tali riserve è volontaria, ma può essere promossa mediante incentivi fiscali. Dopo l'avvenuto sblocco da parte del Consiglio federale, le imprese decidono autonomamente sull'utilizzazione nel quadro della destinazione legale (Sentenza 2A.247/2003 del 22 dicembre 2003 consid. 2.1).
N. 11 L'art. 100 Cost. stabilisce competenze legislative complete della Confederazione nel settore della politica congiunturale. Queste competenze sono formulate in parte come disposizioni facoltative (cpv. 1, 3, 5, 6), in parte come obblighi (cpv. 2, 4). La norma non contiene diritti soggettivi direttamente applicabili, ma necessita di concretizzazione mediante la legislazione.
N. 12 I principali atti normativi di esecuzione sono la legge sulle riserve per la creazione di posti di lavoro (LRCL), la legge sulla Banca nazionale (LBN, RS 951.11) per le misure di politica monetaria nonché la legge sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0) per la politica fiscale anticiclica. L'importanza pratica del controllo congiunturale classico è diminuita dagli anni 1990, poiché la politica monetaria è stata delegata alla Banca nazionale indipendente e il freno all'indebitamento limita il margine di manovra della politica fiscale.
N. 13Rapporto con il freno all'indebitamento: Nella dottrina è controverso fino a che punto il freno all'indebitamento secondo l'→ art. 126 Cost. limiti le possibilità d'azione di politica congiunturale secondo l'art. 100 Cost. Tschannen/Zimmerli/Müller (Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, § 3 N 18) sostengono che l'art. 126 Cost. come disposizione speciale più recente goda di precedenza. Al contrario, Vallender (St. Galler Kommentar, art. 100 N 12) argomenta che entrambe le norme possano essere messe in accordo attraverso un'interpretazione del freno all'indebitamento conforme alla congiuntura.
N. 14Portata dell'autorizzazione a derogare: Si discute in modo controverso la portata del cpv. 3. Mentre Rhinow/Schefer/Uebersax (N 3425) propugnano un'interpretazione restrittiva e ritengono ammissibili solo interventi temporanei e proporzionati, una parte della dottrina propende per una comprensione più ampia che includa anche misure strutturali (Biaggini, BV-Kommentar, 2a ed. 2017, art. 100 N 8). La prassi statale finora tende all'interpretazione restrittiva.
N. 15Giustiziabilità: È controverso se e in che misura dall'art. 100 Cost. possano derivarsi obblighi giustiziabili. L'opinione dominante lo nega con riferimento all'ampio margine di discrezionalità delle autorità politiche nel controllo congiunturale (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, art. 100 N 15). Un'opinione minoritaria ritiene possibile un controllo giudiziario almeno in caso di evidente inattività nonostante grave crisi economica.
N. 16 L'importanza pratica dell'art. 100 Cost. è cambiata dall'entrata in vigore della nuova Costituzione federale. Gli strumenti classici del controllo congiunturale (cpv. 5 e 6) non sono stati più attivati da decenni. Invece la politica congiunturale avviene principalmente attraverso la politica monetaria della Banca nazionale, stabilizzatori automatici nel sistema fiscale e delle assicurazioni sociali nonché misure mirate in situazioni di crisi.
N. 17 La pandemia COVID-19 ha illustrato nuovamente la rilevanza dell'art. 100 Cost. Le ampie misure di stabilizzazione della Confederazione (indennità per lavoro ridotto, aiuti per i casi di rigore, fideiussioni) si fondavano implicitamente su questa base costituzionale, anche se le basi giuridiche concrete furono per lo più trovate nella legge sulle epidemie e in ordinanze d'urgenza. Ciò mostra che l'art. 100 Cost. mantiene la sua importanza come base di competenza generale di politica economica.
N. 18 Per l'applicazione del diritto è da osservare che le misure di politica congiunturale sottostanno sempre al principio della proporzionalità secondo l'→ art. 5 cpv. 2 Cost. Gli interventi nella libertà economica necessitano anche invocando l'art. 100 cpv. 3 Cost. di una base legale sufficiente. La mera esistenza di una recessione non basta; occorre un disturbo qualificato dell'equilibrio economico generale.
Sentenza 2A.247/2003 del 22 dicembre 2003 consid. 2.1
Conferma della base costituzionale e della ripartizione delle competenze tra SECO e amministrazione fiscale nella formazione delle riserve per la creazione di posti di lavoro.
La decisione concretizza l'attuazione dell'art. 100 cpv. 6 Cost. mediante la Legge sulle riserve per la creazione di posti di lavoro.
«Per promuovere una congiuntura equilibrata e per prevenire e combattere la disoccupazione, le imprese dell'economia privata possono costituire riserve fiscalmente privilegiate per la creazione di posti di lavoro mediante depositi annuali (art. 1 LRCPL; cfr. anche art. 100 cpv. 6 Cost. rispettivamente art. 31quinquies aCost.).»
Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3984/2009 del 4 marzo 2010 consid. 3.3
Ancoraggio costituzionale dei presupposti per lo svincolo delle riserve per la creazione di posti di lavoro.
La sentenza conferma che lo svincolo delle riserve costituisce un presupposto imperativo per il loro utilizzo.
«Già dall'art. 100 cpv. 6 Cost. (RS 101), su cui si basa la LRCPL, si evince che le imprese possono decidere sull'impiego delle riserve nell'ambito degli scopi di utilizzazione legali solo dopo lo svincolo delle riserve.»
Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4599/2012 del 22 ottobre 2013
Conferma dei rigorosi presupposti temporali per l'utilizzo delle riserve per la creazione di posti di lavoro.
La sentenza mostra l'applicazione conseguente degli strumenti di politica congiunturale.
Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2616/2013 dell'11 settembre 2014
Ulteriore precisazione dei presupposti di utilizzazione delle riserve per la creazione di posti di lavoro nel contesto delle prescrizioni costituzionali.
La sentenza sottolinea l'importanza dell'effetto congiunturale tempestivo.
«La Legge federale sulla costituzione di riserve fiscalmente privilegiate per la creazione di posti di lavoro prevede che le imprese dell'economia privata possano costituire riserve per la creazione di posti di lavoro per promuovere una congiuntura equilibrata e per prevenire e combattere la disoccupazione [...] (art. 100 cpv. 6 della Costituzione federale).»
#Libertà economica e deroghe di politica congiunturale
Riguardo alla deroga al principio della libertà economica secondo l'art. 100 cpv. 3 Cost. non esiste ancora giurisprudenza del tribunale supremo. La norma costituzionale non è stata finora utilizzata come base per limitazioni della libertà economica che siano state controverse davanti al Tribunale federale.
#Pilotaggio congiunturale della politica finanziaria
Riguardo all'applicazione concreta dell'art. 100 cpv. 4 e 5 Cost. concernente la considerazione congiunturale nella politica finanziaria e i supplementi o sconti congiunturali non esiste giurisprudenza pubblicata del tribunale supremo. Questi strumenti non sono stati attivati dall'entrata in vigore della Costituzione federale nel 1999.
DTF 96 II 305 del 18 giugno 1970
Considerazioni di principio sull'influsso di fattori congiunturali in questioni patrimoniali.
La decisione mostra la delimitazione tra fattori congiunturali e altri fattori economici.
«Un plusvalore o minusvalore di un oggetto appartenente ai beni conferiti dal marito o dalla moglie, riconducibile unicamente alla congiuntura, non tocca questo calcolo, ma va a beneficio del coniuge o deve essere sopportato dal coniuge che ha conferito l'oggetto in questione.»
La giurisprudenza più recente relativa alle misure di stabilizzazione COVID-19 (2020-2024) si riferisce primariamente a basi legali speciali e non direttamente all'art. 100 Cost. I tribunali hanno considerato gli aiuti per i casi di rigore e altre misure di stabilizzazione come attuazione della competenza generale di politica congiunturale della Confederazione, senza riferirsi esplicitamente all'art. 100 Cost.