Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Panoramica

L'art. 98 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare leggi su banche, borse e assicurazioni. Questa norma costituzionale costituisce la base giuridica per l'intera regolamentazione del mercato finanziario svizzero.

Che cosa disciplina la norma?

La Confederazione può emanare prescrizioni per tre settori: in primo luogo deve regolamentare le banche e le borse (cpv. 1). In tal caso deve tenere conto del ruolo particolare delle banche cantonali. In secondo luogo può regolamentare altri servizi finanziari come la gestione patrimoniale o il traffico dei pagamenti (cpv. 2). In terzo luogo deve regolamentare le assicurazioni private (cpv. 3).

Chi è interessato?

Sono interessate tutte le banche, le borse e le imprese assicuratrici in Svizzera. Ciò comprende le grandi banche come UBS e Credit Suisse, gli istituti regionali, le banche cantonali e i nuovi prestatori di servizi finanziari come le piattaforme di criptovalute. Anche i fornitori esteri devono attenersi alle regole svizzere se conducono affari qui.

Quali sono le conseguenze giuridiche?

La Confederazione può emanare leggi complete: obblighi di autorizzazione (chi può gestire una banca o un'assicurazione), prescrizioni sui fondi propri (quanto denaro devono detenere gli istituti come garanzia) e misure di vigilanza. La conseguenza più importante è la creazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, che sorveglia tutti gli istituti finanziari.

Esempio concreto:

Una nuova società vuole emettere carte di credito in Svizzera. Ha bisogno di una licenza bancaria della FINMA, deve dimostrare un capitale minimo di diversi milioni di franchi e comunicare tutte le operazioni alla vigilanza. Senza licenza si rende punibile.

I Cantoni possono continuare a gestire le proprie banche cantonali o assicurazioni pubbliche. Devono però garantire una concorrenza leale e non possono soppiantare i fornitori privati.

L'art. 98 Cost. fa sì che la piazza finanziaria svizzera rimanga stabile e degna di fiducia. Al contempo la regolamentazione protegge i risparmiatori, gli investitori e gli assicurati da fornitori poco seri.