Testo di legge
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La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.

Art. 87 Cost. — Panoramica

L'art. 87 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza globale per la legislazione sui mezzi di trasporto importanti. La Confederazione disciplina completamente il traffico ferroviario, le funivie, la navigazione nonché l'aviazione e la navigazione spaziale. Questa competenza federale significa: solo la Confederazione può emanare leggi su questi mezzi di trasporto.

Chi è interessato? Sono interessate tutte le imprese e le persone che utilizzano o gestiscono questi mezzi di trasporto. Vi appartengono compagnie ferroviarie come le FFS, imprese aeronautiche come la Swiss, gestori di funivie in montagna, imprese di navigazione su laghi e fiumi nonché imprese spaziali. Anche passeggeri e clienti sottostanno alle prescrizioni del diritto federale.

Quali sono le conseguenze giuridiche? La Confederazione può disciplinare tutti gli aspetti importanti: prescrizioni di sicurezza, norme tecniche, procedure di autorizzazione e regole d'esercizio. I Cantoni possono agire solo in modo sussidiario (complementare). I progetti ferroviari necessitano di un'approvazione dei piani secondo il diritto federale invece di un'autorizzazione edilizia cantonale. I Cantoni possono tuttavia continuare a far valere la protezione dei monumenti o prescrizioni di polizia locali, purché non contraddicano le regole federali.

Esempio concreto: Se una società di ferrovie di montagna vuole costruire una nuova seggiovia, deve richiedere una concessione presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il diritto edilizio cantonale non si applica. Il Cantone può però esigere che siano rispettate condizioni paesaggistiche, purché la sicurezza d'esercizio rimanga garantita.