La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.
Art. 87 Cost. — Panoramica
L'art. 87 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza globale per la legislazione sui mezzi di trasporto importanti. La Confederazione disciplina completamente il traffico ferroviario, le funivie, la navigazione nonché l'aviazione e la navigazione spaziale. Questa competenza federale significa: solo la Confederazione può emanare leggi su questi mezzi di trasporto.
Chi è interessato?
Sono interessate tutte le imprese e le persone che utilizzano o gestiscono questi mezzi di trasporto. Vi appartengono compagnie ferroviarie come le FFS, imprese aeronautiche come la Swiss, gestori di funivie in montagna, imprese di navigazione su laghi e fiumi nonché imprese spaziali. Anche passeggeri e clienti sottostanno alle prescrizioni del diritto federale.
Quali sono le conseguenze giuridiche?
La Confederazione può disciplinare tutti gli aspetti importanti: prescrizioni di sicurezza, norme tecniche, procedure di autorizzazione e regole d'esercizio. I Cantoni possono agire solo in modo sussidiario (complementare). I progetti ferroviari necessitano di un'approvazione dei piani secondo il diritto federale invece di un'autorizzazione edilizia cantonale. I Cantoni possono tuttavia continuare a far valere la protezione dei monumenti o prescrizioni di polizia locali, purché non contraddicano le regole federali.
Esempio concreto:
Se una società di ferrovie di montagna vuole costruire una nuova seggiovia, deve richiedere una concessione presso l'Ufficio federale dei trasporti. Il diritto edilizio cantonale non si applica. Il Cantone può però esigere che siano rispettate condizioni paesaggistiche, purché la sicurezza d'esercizio rimanga garantita.
N. 1 L'art. 87 Cost. prosegue la lunga tradizione costituzionale delle competenze della Confederazione in materia di trasporti. La disposizione corrisponde nel contenuto agli art. 26 aCost. (ferrovie), art. 37 aCSt. (poste e telegrafi, con la navigazione) e art. 37ter aCost. (aviazione). La revisione totale della Costituzione federale del 1999 ha riunito queste norme di competenza sparse nell'art. 87 Cost., senza apportare modifiche di diritto materiale (FF 1997 I 315).
N. 2 La competenza della Confederazione per le ferrovie esiste dalla revisione costituzionale del 1872, quella per l'aviazione dal 1921. Le funivie furono inserite espressamente nella Costituzione nel 1957. L'astronautica fu aggiunta solo con la revisione totale del 1999, riflettendo lo sviluppo tecnologico (FF 1996 I 470).
N. 3 L'art. 87 Cost. si trova nel Titolo 3° su Confederazione, Cantoni e Comuni, nel Capitolo 2° sulle competenze. La norma appartiene alle attribuzioni di competenza alla Confederazione e segue sistematicamente le competenze generali sui trasporti (art. 82-86 Cost.). Va letta nel contesto con → art. 82 Cost. (circolazione stradale), → art. 83 Cost. (strade nazionali), → art. 84 Cost. (traffico di transito alpino) e → art. 86 Cost. (imposta sui carburanti).
N. 4 La competenza è configurata come competenza federale comprensiva, il che significa che la Confederazione può regolare sia la legislazione sia l'esecuzione. Ciò distingue l'art. 87 Cost. dalle mere competenze quadro. I Cantoni conservano competenze solo dove la Confederazione non ha legiferato in modo conclusivo (→ art. 3 Cost., → art. 42 Cost.).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto normativo
N. 5 Il traffico ferroviario comprende tutti i mezzi di trasporto terrestre vincolati a rotaie, inclusi tram, metropolitane e ferrovie a cremagliera. La competenza della Confederazione si estende a infrastrutture, esercizio, prescrizioni di sicurezza e rilascio di concessioni. Gli atti normativi determinanti sono la Legge sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) e la Legge sul trasporto di persone (LTpers, RS 745.1).
N. 6 Le funivie comprendono tutti gli impianti di trasporto persone a fune, dalle funicolari alle funivie aeree fino agli skilift. La definizione si basa sull'art. 2 della Legge sugli impianti a fune (LIFT, RS 743.01). La competenza comprende gli impianti utilizzati sia turisticamente sia nel trasporto pubblico.
N. 7 La navigazione si riferisce alla navigazione commerciale su laghi e fiumi. La navigazione sportiva privata in linea di principio non vi rientra, salvo non siano interessate prescrizioni federali di sicurezza. La Legge sulla navigazione interna (LNI, RS 747.201) concretizza la competenza della Confederazione.
N. 8Aviazione e astronautica sono menzionate insieme, ma si differenziano considerevolmente. L'aviazione comprende tutto il traffico aereo civile e militare inclusa l'infrastruttura (aeroporti, sicurezza del volo). La Legge federale sull'aviazione (LAv, RS 748.0) disciplina la materia in modo comprensivo. L'astronautica è ancora poco legiferata; la legge sullo spazio è in preparazione.
N. 9 La competenza federale comprensiva significa che la Confederazione può disciplinare tutti gli aspetti dei vettori di trasporto menzionati: norme tecniche, prescrizioni di sicurezza, procedure di autorizzazione, questioni di responsabilità civile, diritto del lavoro dei dipendenti e aspetti di protezione dell'ambiente. I Cantoni possono agire solo in via sussidiaria.
N. 10 Nel campo della pianificazione del territorio esiste un obbligo di coordinamento tra Confederazione e Cantoni. Gli impianti ferroviari e dell'aviazione sottostanno alla procedura federale di approvazione dei piani, che sostituisce le autorizzazioni edilizie cantonali. Resta tuttavia garantita la considerazione materiale delle istanze cantonali (DTF 122 II 103 consid. 3b).
N. 11 La competenza della Confederazione non esclude completamente le disposizioni di protezione cantonali. La protezione dei monumenti può trovare applicazione anche su oggetti ferroviari, purché non sia toccata la sicurezza d'esercizio (DTF 121 II 8 consid. 3). Analogamente rimangono applicabili le prescrizioni cantonali di polizia, purché non contraddicano le regolamentazioni federali.
N. 12Portata della competenza di navigazione: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10ᵃ ed. 2020, n. 1122) sostengono un'interpretazione restrittiva che comprende solo la navigazione commerciale. Ehrenzeller (St. Galler Kommentar BV, 4ᵃ ed. 2023, art. 87 n. 14) propone un'interpretazione più ampia che include anche la grande navigazione privata. La prassi segue la concezione più restrittiva.
N. 13Delimitazione ferrovia/tram: Waldmann (BSK BV, 2ᵃ ed. 2024, art. 87 n. 8) vuole sottoporre i tram al diritto cantonale, nella misura in cui circolano prevalentemente nello spazio stradale. La dottrina dominante (Tschannen/Zimmerli/Müller, Verwaltungsrecht, 4ᵃ ed. 2014, § 63 n. 12) e la prassi attribuiscono tutti i veicoli vincolati a rotaie al diritto ferroviario.
N. 14Competenza per i droni: L'attribuzione di aeromobili senza pilota è controversa. Mentre Dettling-Ott (Luftrecht, 2020, p. 45) sostiene una competenza federale comprensiva, Griffel/Rausch (Umweltrecht, 2ᵃ ed. 2021, n. 856) vedono spazio per regolamentazioni cantonali complementari per impieghi locali. La LAv riveduta del 2023 rivendica una regolamentazione federale comprensiva.
N. 15 In caso di utilizzazioni miste nelle infrastrutture di trasporto (p. es. negozi nelle stazioni) è decisiva la delimitazione tra utilizzazioni legate ai trasporti e utilizzazioni estranee ai trasporti. Impianti fino a 150 m² nelle stazioni sono considerati accessori e sottostanno al diritto ferroviario; progetti più grandi possono sottostare al diritto edilizio cantonale (DTF 122 II 265).
N. 16 Il collegamento intermodale di diversi vettori di trasporto richiede un coordinamento delle diverse procedure di autorizzazione. Negli impianti Park+Ride presso stazioni si intrecciano diritto ferroviario (infrastruttura ferroviaria), diritto stradale cantonale (accessi) e diritto edilizio comunale (parcheggio). È essenziale una coordinazione precoce delle autorità.
N. 17 Nel traffico transfrontaliero gli obblighi di diritto internazionale prevalgono sulle attribuzioni di competenza nazionali. Trattati internazionali su collegamenti ferroviari o accordi sul traffico aereo possono ampliare o limitare la competenza normativa della Confederazione. L'attuazione avviene tuttavia nel quadro dell'ordinamento costituzionale delle competenze.
DTF 122 I 70
25 febbraio 1996
Competenza federale comprensiva ma non esclusiva nell'aviazione
Il Tribunale federale stabilisce che la competenza costituzionale della Confederazione per l'aviazione è comprensiva, ma non esclusiva.
«L'art. 37ter Cost. attribuisce alla Confederazione una competenza comprensiva, ma non esclusiva nel settore dell'aviazione. I Cantoni rimangono competenti per le questioni giuridiche che la Confederazione non ha disciplinato in modo conclusivo.»
DTF 146 II 384
25 giugno 2020
Competenza federale per il traffico ferroviario e ripartizione delle capacità
Conferma la competenza federale comprensiva nel traffico ferroviario e la sua portata nei concetti di utilizzo della rete.
«Secondo l'art. 87 Cost., la legislazione sul traffico ferroviario è di competenza della Confederazione. In base a questa competenza, la legge federale sulle ferrovie disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.»
DTF 122 II 103
24 febbraio 1995
Approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario e sicurezza del traffico
Concretizza la competenza federale nell'approvazione dei piani per l'infrastruttura ferroviaria e il loro coordinamento con altri vettori di trasporto.
«Il principio dell'utilizzo parsimonioso del suolo giustifica in linea di principio una conduzione parallela il più possibile estesa di due vettori di trasporto.»
DTF 122 II 265
8 luglio 1996
Procedura di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario per negozi nelle stazioni
Precisa l'ambito di applicazione del diritto ferroviario negli usi misti negli impianti delle stazioni.
«Se un centro commerciale di dimensioni considerevoli viene integrato in un impianto di stazione, anch'esso deve essere autorizzato secondo l'art. 18 LFerr nella procedura di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario.»
DTF 139 II 289
Zone per sedie a rotelle nei veicoli ferroviari
Mostra la portata della legislazione federale nei requisiti tecnici per i veicoli ferroviari.
«I veicoli ferroviari devono essere costruiti, esercitati, mantenuti e rinnovati secondo le esigenze del traffico, della protezione dell'ambiente e conformemente allo stato della tecnica.»
RDTA 2011/19
10 dicembre 2009
Aeroporto di Zurigo — Sentenza fondamentale comprensiva sull'art. 87 Cost.
Il Tribunale amministrativo federale precisa in questa sentenza pionieristica la portata dell'art. 87 Cost. nel settore dell'aviazione.
«La legislazione sul traffico ferroviario, sulle funivie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e la navigazione spaziale è di competenza della Confederazione.»
DTF 121 II 8
24 febbraio 1995
Protezione di costruzioni ferroviarie
Il rapporto tra diritto federale e protezione cantonale dei monumenti negli impianti ferroviari.
«La legge federale sulle ferrovie non esclude che oggetti su fondi ferroviari o le stesse costruzioni ferroviarie vengano posti sotto protezione monumentale, archeologica o naturale mediante misure di diritto cantonale.»
DTF 101 II 130
21 giugno 1975
Imprese di funivie e assemblee di creditori di prestiti
Mostra l'ambito di applicazione del diritto federale nelle imprese di funivie nel diritto societario.
«L'art. 1185 CO non si applica alle imprese di funivie, le quali per la convocazione di un'assemblea di creditori di prestiti devono seguire la procedura ordinaria degli artt. 1165 segg. CO.»
DTF 99 Ib 267
Navigazione fluviale e diritto di espropriazione
Conferma la competenza federale per la navigazione interna nel contesto di progetti infrastrutturali.
«La Commissione federale di stima è competente anche per la valutazione di istanze di restituzione quando la cessione di terreno in questione è stata concordata con un cosiddetto contratto di espropriazione.»
2C_405/2021
14 giugno 2022
Autorizzazione d'esercizio piccola funivia — Giurisprudenza più recente
Applicazione attuale della competenza federale negli impianti di funivie più piccoli.
A-2940/2017
26 novembre 2018
Funivie — Prassi amministrativa più moderna
Mostra l'applicazione continua dell'art. 87 Cost. nel settore delle funivie.