Testo di legge
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1Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell’ambito della circolazione stradale, l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

2A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a. il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di cui all’articolo 85 a ; b. il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d; c. il prodotto netto del supplemento di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera a; d. il prodotto netto dell’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b; e. una quota del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all’anno; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo; f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e; g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali; h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

3È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati; b. contributi ai costi delle strade principali; c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali; f. ricerca e amministrazione; g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.

4Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

5Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell’ambito di tale finanziamento, il prodotto dell’imposta di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

Panoramica

L'art. 86 Cost. disciplina il finanziamento delle strade nazionali e dell'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati. La disposizione crea due fondi separati: il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) e il finanziamento speciale per la circolazione stradale. Questa destinazione vincolata assicura che i proventi del traffico stradale vengano utilizzati anche per il traffico stradale.

Il FOSTRA finanzia principalmente le strade nazionali (autostrade e semiautostrade) nonché progetti di trasporto negli agglomerati. Ad esso affluiscono i proventi della vignetta autostradale, i soprattassi sulle imposte sugli oli minerali e di regola il 10 per cento dell'imposta generale sugli oli minerali. Per quest'imposta sugli oli minerali vale un limite massimo di 310 milioni di franchi all'anno. La vignetta autostradale è giuridicamente controversa: mentre il Consiglio federale la qualifica come tassa, la dottrina dominante la considera un'imposta, poiché il suo importo è indipendente dall'uso delle strade.

Il finanziamento speciale riceve i rimanenti proventi dell'imposta sugli oli minerali e finanzia altri compiti legati alle strade. Vi rientrano i contributi alle strade principali cantonali, le misure di protezione dell'ambiente e i contributi generali per le strade ai Cantoni. Anche la ricerca e l'amministrazione vengono finanziate da questo fondo.

Entrambi gli strumenti di finanziamento possono essere utilizzati solo per scopi «connessi alla circolazione stradale». Questa formulazione deve essere interpretata in modo ampio: anche ferrovie o piste ciclabili possono essere finanziate se dimostrano di alleggerire il carico sulle strade.

Esempio: Un Cantone pianifica una linea ferroviaria urbana in un agglomerato. Benché si tratti di traffico ferroviario, la Confederazione può contribuire con fondi del FOSTRA se la ferrovia riduce il traffico automobilistico e alleggerisce così le strade.