Testo di legge
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1Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.

5La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 70 — Lingue

Panoramica

L'art. 70 Cost. disciplina le lingue ufficiali in Svizzera e gli obblighi di promozione della diversità linguistica. La disposizione stabilisce quali lingue devono essere utilizzate dalle autorità federali e come i Cantoni devono gestire la loro diversità linguistica.

Lingue ufficiali della Confederazione: La Confederazione ha tre lingue ufficiali paritarie: tedesco, francese e italiano. Questa parità significa secondo la BGE 131 V 35 che tutte le autorità federali devono poter comunicare con i cittadini in queste lingue. Il romancio è solo una lingua ufficiale limitata — vale solo quando la Confederazione intrattiene rapporti con persone di lingua romancia.

Sovranità linguistica cantonale: I Cantoni stabiliscono autonomamente quali lingue utilizzare come lingue ufficiali. Questa libertà ha però dei limiti: devono rispettare il cosiddetto principio di territorialità (Belser/Waldmann, BSK BV, Art. 70 N. 31). Ciò significa che non possono modificare arbitrariamente le aree linguistiche tradizionali. Un territorio di lingua tedesca non può improvvisamente diventare di lingua francese. Inoltre devono tenere conto delle minoranze linguistiche tradizionali — non però dei nuovi immigrati, come ha chiarito la BGE 122 I 236.

Esempio pratico: Una famiglia di lingua italiana si trasferisce a Berna. I figli non hanno diritto all'insegnamento in italiano, perché Berna è territorio di lingua tedesca. Diverso sarebbe se la stessa famiglia si trasferisse nella Valposchiavo storicamente italiana nei Grigioni — lì la lingua italiana dovrebbe essere rispettata.

Promozione e sostegno: Confederazione e Cantoni devono promuovere attivamente la comprensione tra i gruppi linguistici. La Confederazione ha inoltre speciali obblighi di sostegno: deve sostenere i Cantoni plurilingui (come Berna o i Grigioni) nei loro costi aggiuntivi. Per il romancio minacciato e l'italiano nel Ticino esistono fondi speciali di promozione.

La storia della genesi mostra secondo il messaggio BBl 1997 I 314 che la Costituzione vuole onorare il plurilinguismo come «caratteristica essenziale dello Stato federale». L'art. 70 Cost. protegge così sia i grandi gruppi linguistici che le lingue nazionali più piccole dalla scomparsa.