Testo di legge
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1La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

2Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.

Art. 71 Cost.

Panoramica

L'art. 71 Cost. autorizza la Confederazione a promuovere la produzione cinematografica e la cultura cinematografica svizzere. Questa disposizione costituzionale è stata introdotta ex novo nel 1999 e va oltre la competenza culturale generale (Messaggio su una nuova Costituzione federale, FF 1997 I 241 seg.). Essa attribuisce alla Confederazione due competenze diverse: la promozione della produzione cinematografica e della cultura cinematografica (capoverso 1) nonché la regolamentazione dell'offerta cinematografica (capoverso 2).

Il concetto di film comprende opere audiovisive indipendentemente dal supporto (Stöckli, BSK BV, Art. 71 n. 6). La legge sul cinema definisce concretamente: «una sequenza di immagini o di immagini e suoni» fissata su un supporto e proiettabile con mezzi tecnici (art. 2 LCin). Sono esclusi i film pubblicitari e le pure produzioni televisive (art. 16 LCin).

La competenza promozionale è configurata come «disposizione facoltativa» — la Confederazione non deve promuovere, ma può farlo (Stöckli, BSK BV, Art. 71 n. 22). La prassi dimostra: non esiste alcun diritto alla promozione cinematografica (TF sentenza 2C_614/2015). La promozione avviene mediante contributi selettivi, premi al successo e aiuti strutturali secondo la legge sul cinema (art. 4–15 LCin).

I presupposti concreti per la promozione sono severi: per le coproduzioni internazionali vale una partecipazione minima del 20% (TAF sentenza C-7433/2009). Se la quota svizzera è inferiore al 5% dei costi totali, non è possibile alcuna promozione federale (GAAC 69.107). Queste percentuali derivano dalla Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (RS 0.443.2).

Esempio: Un produttore svizzero vuole realizzare un documentario sull'alpinismo. Può richiedere una promozione selettiva presso l'Ufficio federale della cultura (art. 4 LCin). La commissione di valutazione esamina qualità e importanza culturale. In caso di valutazione positiva riceve un contributo — ma solo se tutte le regole procedurali sono state rispettate (GAAC 68.14).

La giurisprudenza più recente dimostra: anche le serie cinematografiche possono essere oggetto di promozione. Il Tribunale amministrativo federale ha deciso nel 2024 che le serie di documentari rientrano in linea di principio nel concetto di film (TAF sentenza B-5140/2023). Un'esclusione generale delle serie viola il principio di legalità.

L'art. 71 cpv. 2 Cost. consente misure regolatorie per promuovere diversità e qualità. La natura di questa competenza è controversa: mentre l'opinione dominante parte da una competenza parallela tra Confederazione e Cantoni, altri vedono una competenza concorrente della Confederazione (Stöckli, BSK BV, Art. 71 n. 11, 22).

I Cantoni rimangono autorizzati a promuovere il cinema nonostante la competenza federale. Il Tribunale amministrativo bernese ha confermato nel 2015 l'ammissibilità della promozione culturale cantonale per progetti cinematografici (sentenza 100 2014 194). Confederazione e Cantoni possono agire parallelamente, ma devono procedere in modo coordinato (art. 19 LCin).