1Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben.
2Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten.
3Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben.
4Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest.
5Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen.
L'articolo 63a disciplina i compiti della Confederazione e dei Cantoni nel settore delle scuole universitarie. La Confederazione gestisce i due Politecnici federali (PF) di Zurigo e Losanna. Può fondare o rilevare altre scuole universitarie.
I Cantoni sono competenti per le loro università e scuole universitarie professionali. La Confederazione deve sostenerle finanziariamente se soddisfano determinati requisiti di qualità. A tal fine devono ottenere un riconoscimento statale (accreditamento).
Confederazione e Cantoni collaborano nella politica delle scuole universitarie. Devono garantire la qualità dell'insegnamento e della ricerca. Nel fare ciò rispettano l'autonomia delle scuole universitarie. Ciò significa: le scuole universitarie possono decidere autonomamente come insegnare, fare ricerca e organizzarsi. Tutte le scuole universitarie sono trattate allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che appartengano alla Confederazione o ai Cantoni.
Esempio: una scuola universitaria professionale privata vuole chiamarsi "università" e ricevere contributi federali. A tal fine deve prima sottoporsi alla procedura di accreditamento. Solo se soddisfa gli standard di qualità ottiene il riconoscimento e quindi il diritto alla denominazione e al sostegno finanziario.
La normativa crea uno spazio universitario svizzero unitario. Essa collega la tradizionale sovranità cantonale in materia di formazione con la necessità di coordinamento nazionale. I fornitori privati possono partecipare, ma devono soddisfare gli stessi standard delle scuole universitarie statali.
Interessati: tutte le scuole universitarie in Svizzera (università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche), i loro studenti, ricercatori e il personale docente, nonché i fornitori privati di formazione che aspirano a un accreditamento di scuola universitaria.
N. 1 L'art. 63a Cost. è stato inserito nella Costituzione federale con la Costituzione formativa del 16 maggio 2006 (FF 2006 5177). La norma ha creato per la prima volta una base costituzionale globale per la politica universitaria della Confederazione e ha sostituito la regolamentazione frammentata che in precedenza comprendeva solo il settore dei PF e singole competenze di promozione. Il messaggio del Consiglio federale sottolinea l'obiettivo di un paesaggio universitario svizzero coerente nel rispetto dell'autonomia universitaria (FF 2005 5023, 5067).
N. 2 La revisione costituzionale è avvenuta nel contesto della riforma di Bologna e della crescente interconnessione internazionale del sistema universitario. Il costituente voleva rafforzare il coordinamento tra Confederazione e Cantoni, senza abbandonare la struttura federalista del sistema educativo (FF 2005 5023, 5043). Gli art. 61a–67a Cost. inseriti contemporaneamente formano il cosiddetto «spazio formativo svizzero».
N. 3 L'art. 63a Cost. fa parte della sezione 3 «Formazione, ricerca e cultura» del capitolo 3 della Costituzione federale. La norma è strettamente collegata con:
→ Art. 61a Cost. (spazio formativo svizzero)
→ Art. 64 Cost. (ricerca)
→ Art. 64a Cost. (formazione continua)
↔ Art. 62 Cost. (sistema scolastico come competenza cantonale)
N. 4 La disposizione universitaria è concepita come compito comune di Confederazione e Cantoni (federalismo cooperativo). Questo la distingue dalla sovranità scolastica primariamente cantonale (art. 62 Cost.) e dal compito federale della ricerca (art. 64 Cost.). La Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) concretizza questa norma costituzionale.
N. 5Il capoverso 1 fonda la competenza federale per i PF. Il concetto di «gestire» comprende la piena responsabilità di ente gestore inclusi finanziamento, organizzazione e direzione strategica. La disposizione facoltativa per «altre scuole universitarie» permette alla Confederazione la fondazione di nuove o l'assunzione di scuole universitarie esistenti. «Altre istituzioni del settore universitario» comprende in particolare istituti di ricerca e organi di accreditamento.
N. 6Il capoverso 2 stabilisce l'obbligo di sostegno per le scuole universitarie cantonali. Il concetto di «scuole universitarie cantonali» comprende università e scuole universitarie professionali sotto responsabilità cantonale. Il «riconoscimento» presuppone un accreditamento istituzionale secondo la LPSU. «Altre istituzioni» possono essere anche scuole universitarie private, purché accreditate.
N. 7Il capoverso 3 contiene quattro mandati costituzionali:
Obbligo di coordinamento: Direzione comune senza rinuncia all'autonomia dell'ente gestore
Garanzia della qualità: Obbligo di accreditamento e valutazione
Autonomia universitaria: Autoamministrazione costituzionalmente protetta in insegnamento, ricerca e organizzazione
Parità di trattamento: Nessuna discriminazione in base alla responsabilità dell'ente gestore
N. 8 La competenza federale secondo il cpv. 1 è globale ed esclude regolamentazioni cantonali per il settore dei PF. Il PF di Zurigo e il PF di Losanna sono istituti di diritto pubblico della Confederazione con propria personalità giuridica (art. 4 Legge sui PF; RS 414.110).
N. 9 L'obbligo di sostegno secondo il cpv. 2 fonda sovvenzioni di diritto per scuole universitarie accreditate, come ha confermato il Tribunale federale nella sua sentenza 2C_643/2019 del 14 settembre 2020. L'ammontare dei contributi sottostà a un margine di manovra legislativo, ma il carattere di diritto non viene meno per questo.
N. 10 L'autonomia universitaria garantita costituzionalmente protegge da interventi statali sproporzionati. La DTF 150 I 39 ha precisato che questa autonomia è concretizzata dal diritto cantonale e trova i suoi limiti nel principio di legalità: sanzioni gravi come multe pecuniarie necessitano di una base legale formale.
N. 11Portata dell'autonomia universitaria: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 63a n. 15) sottolineano l'ampia sfera di protezione che comprende l'autoamministrazione in insegnamento, ricerca e organizzazione. Waldmann/Belser/Epiney (BSK Cost., 2a ed. 2024, art. 63a n. 22) vedono l'autonomia più ristretta e limitata primariamente ai settori accademici centrali. La giurisprudenza segue una linea intermedia (DTF 150 I 39).
N. 12Scuole universitarie private: È controversa la portata dell'obbligo di parità di trattamento. Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, p. 456) rappresentano un diritto globale alla parità di trattamento anche nel finanziamento. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Diritto costituzionale svizzero, 10a ed. 2020, n. 1285) limitano la parità di trattamento agli aspetti regolatori, ma non alle sovvenzioni.
N. 13Delimitazione delle competenze con la promozione della ricerca: La delimitazione tra promozione universitaria (art. 63a Cost.) e promozione della ricerca (art. 64 Cost.) è fluida. Rhinow/Schefer/Uebersax (Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, n. 3456) propendono per una considerazione funzionale, mentre Tschannen/Zimmerli/Müller (Diritto amministrativo generale, 4a ed. 2014, p. 234) preferiscono una delimitazione istituzionale.
N. 14 Gli enti gestori delle scuole universitarie devono rispettare il principio di legalità nella configurazione della loro autonomia. Regolamentazioni essenziali – in particolare quelle con rilevanza per i diritti fondamentali – necessitano di una base legale formale e non possono essere completamente delegate agli organi universitari (DTF 150 I 39).
N. 15 L'accreditamento istituzionale secondo la LPSU è prerequisito per:
Uso delle designazioni «Università», «Scuola universitaria professionale» o «Alta scuola pedagogica» (art. 29 LPSU)
Diritto ai contributi federali (art. 45 LPSU)
Partecipazione alla Conferenza universitaria comune (art. 12 LPSU)
N. 16 Per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, le scuole universitarie devono dimostrare di essere promosse nel quadro dell'art. 63a Cost. (sentenza A-5162/2017 del TAF). Il mero accreditamento non basta; è necessaria un'effettiva promozione finanziaria da parte di Confederazione o Cantoni.
Art. 63a — Promozione e coordinamento universitario
DTF 150 I 39 dell'8 settembre 2023
Le misure disciplinari universitarie sotto forma di prestazioni pecuniarie fino a Fr. 4'000.— costituiscono sanzioni gravi che necessitano di una base legale formale.
La sentenza precisa l'autonomia universitaria garantita costituzionalmente e i suoi limiti.
«Nel caso di specie l'autonomia sulla quale si fonda la ricorrente può essere derivata in primo luogo dall'art. 63a Cost., che il Tribunale federale esamina liberamente. L'esatta portata di questa autonomia è invece determinata dalla legge universitaria e quindi dal diritto cantonale.»
DTAF 2009/33 del 19 maggio 2009
Le scuole universitarie dispongono di un'ampia autonomia nel sistema d'esami; questa può tuttavia essere limitata dalla riforma di Bologna.
La sentenza stabilisce la compatibilità dei regolamenti d'esame universitari con le prescrizioni del diritto federale.
«Le scuole universitarie dispongono di un'ampia autonomia nel sistema d'esami, tuttavia possono sorgere limitazioni a causa della riforma di Bologna. Il sistema d'esami a blocchi non è stato dichiarato inammissibile né dalle direttive di Bologna né dalle raccomandazioni complementari.»
Sentenza 2C_643/2019 del 14 settembre 2020
I contributi di base alle università sono sovvenzioni cui si ha diritto, per le quali sussiste in principio un diritto costituzionale.
La sentenza tratta le disposizioni transitorie tra la vecchia legge sulla promozione universitaria e la nuova LPSU.
«Le sovvenzioni controverse nel caso di specie costituiscono dunque contributi ai quali spetta in principio un diritto dal punto di vista costituzionale; il fatto che alla Confederazione sia rimasto un margine di valutazione non toglie ai contributi di base il loro carattere di diritto.»
Sentenza 2C_548/2023 del 15 novembre 2024
La LPSU disciplina l'accreditamento istituzionale come presupposto per l'uso di denominazioni universitarie.
La sentenza mostra i severi requisiti per i fornitori privati di formazione universitaria.
«La sentenza impugnata concerne una decisione di non entrata in materia del Consiglio svizzero di accreditamento relativa all'ammissione della ricorrente alla procedura di accreditamento istituzionale secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.»
DTF 142 I 16 del 9 febbraio 2016
La protezione delle denominazioni universitarie secondo la LPSU prevale sul diritto cantonale.
La sentenza concerne l'uso della denominazione "università" da parte di istituzioni non accreditate.
«L'art. 29 cpv. 1 LPSU prevede che la scuola universitaria o l'altra istituzione del settore universitario con l'accreditamento istituzionale acquisisce il diritto di portare una denominazione corrispondente.»
#Imposta sul valore aggiunto e promozione universitaria
Sentenza A-5162/2017 del TAF del 4 settembre 2018
Le istituzioni promosse dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro dell'art. 63a Cost. sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto.
La sentenza concretizza le conseguenze fiscali della promozione universitaria costituzionalmente garantita.
«Le istituzioni secondo l'art. 18 lett. a OIVA sono istituzioni promosse dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro dell'articolo 63a Cost. in base a una base legale. La LPSU, che si basa sull'art. 63a Cost. e crea tra l'altro le basi per la garanzia della qualità e l'accreditamento.»
Sentenza B-5120/2015 del TAF del 10 marzo 2017
L'art. 63a cpv. 3 per. 2 Cost. garantisce l'autonomia dei Cantoni presso istituzioni con gli stessi compiti.
La sentenza tratta il riconoscimento di diplomi universitari stranieri.
«Istituzioni con gli stessi compiti (art. 63a cpv. 3 per. 2 Cost.). Fatte salve alcune disposizioni, la LPSU del 30 settembre 2011 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.»
Diverse sentenze del TAF (A-1956/2014, A-4366/2020, A-3131/2023)
Il PF di Zurigo e il PF di Losanna sottostanno come istituti federali a disposizioni organizzative particolari.
Questa giurisprudenza mostra l'ancoraggio costituzionale del settore dei PF nell'art. 63a Cost.