Testo di legge
Fedlex ↗

1Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.

2Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher.

3Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden.

Panoramica

L'art. 61a Cost. è il fulcro della «Costituzione dell'educazione» svizzera e disciplina il coordinamento del sistema educativo tra Confederazione e Cantoni (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 10-12). La disposizione obbliga tutti i livelli statali a provvedere congiuntamente a uno spazio educativo svizzero di alta qualità e permeabile.

Chi è interessato? L'obbligo di coordinamento vale per Confederazione, Cantoni e le loro istituzioni educative a tutti i livelli - dalla scuola elementare all'università (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 20-21). Anche allievi e allieve, studenti e persone attive professionalmente beneficiano della migliore permeabilità tra i percorsi formativi.

I tre obiettivi principali della disposizione sono in primo luogo l'assicurazione della qualità attraverso standard comuni, in secondo luogo la permeabilità tra diversi livelli e percorsi formativi, e in terzo luogo il pari riconoscimento sociale della formazione professionale e di quella di cultura generale (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 22-27).

Conseguenze pratiche: Confederazione e Cantoni devono coordinare le loro misure educative e non possono più agire in modo isolato. Ciò ha portato a progetti di armonizzazione come il Concordato HarmoS e il Piano di studio 21. I diplomi sono riconosciuti in tutta la Svizzera e il passaggio tra Cantoni o percorsi formativi è facilitato.

Esempio: Un'allieva può oggi trasferirsi senza problemi da Basilea a Zurigo grazie al coordinamento, senza subire svantaggi nella materia di insegnamento. Un artigiano con diploma di tirocinio può passare a una scuola universitaria professionale attraverso la maturità professionale, poiché formazione professionale e accademica sono considerate equivalenti.

La disposizione tuttavia non è direttamente azionabile, ma agisce come mandato di coordinamento per le autorità e aiuto interpretativo per i tribunali (BGE 148 I 271). In dottrina è controverso se l'obbligo di coordinamento vada oltre il generale obbligo di cooperazione dell'art. 44 Cost. (affermativo: WBK-NR; negativo: Biaggini, Komm. BV, Art. 61a N. 25).

Limiti: La sovranità cantonale in materia di educazione rimane. I Cantoni possono continuare a emanare proprie leggi scolastiche, ma devono tenere conto dell'armonizzazione. In caso di gravi problemi di coordinamento, la Confederazione può intervenire in via sussidiaria.