1Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.
2Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher.
3Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden.
L'art. 61a Cost. è il fulcro della «Costituzione dell'educazione» svizzera e disciplina il coordinamento del sistema educativo tra Confederazione e Cantoni (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 10-12). La disposizione obbliga tutti i livelli statali a provvedere congiuntamente a uno spazio educativo svizzero di alta qualità e permeabile.
Chi è interessato? L'obbligo di coordinamento vale per Confederazione, Cantoni e le loro istituzioni educative a tutti i livelli - dalla scuola elementare all'università (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 20-21). Anche allievi e allieve, studenti e persone attive professionalmente beneficiano della migliore permeabilità tra i percorsi formativi.
I tre obiettivi principali della disposizione sono in primo luogo l'assicurazione della qualità attraverso standard comuni, in secondo luogo la permeabilità tra diversi livelli e percorsi formativi, e in terzo luogo il pari riconoscimento sociale della formazione professionale e di quella di cultura generale (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 22-27).
Conseguenze pratiche: Confederazione e Cantoni devono coordinare le loro misure educative e non possono più agire in modo isolato. Ciò ha portato a progetti di armonizzazione come il Concordato HarmoS e il Piano di studio 21. I diplomi sono riconosciuti in tutta la Svizzera e il passaggio tra Cantoni o percorsi formativi è facilitato.
Esempio: Un'allieva può oggi trasferirsi senza problemi da Basilea a Zurigo grazie al coordinamento, senza subire svantaggi nella materia di insegnamento. Un artigiano con diploma di tirocinio può passare a una scuola universitaria professionale attraverso la maturità professionale, poiché formazione professionale e accademica sono considerate equivalenti.
La disposizione tuttavia non è direttamente azionabile, ma agisce come mandato di coordinamento per le autorità e aiuto interpretativo per i tribunali (BGE 148 I 271). In dottrina è controverso se l'obbligo di coordinamento vada oltre il generale obbligo di cooperazione dell'art. 44 Cost. (affermativo: WBK-NR; negativo: Biaggini, Komm. BV, Art. 61a N. 25).
Limiti: La sovranità cantonale in materia di educazione rimane. I Cantoni possono continuare a emanare proprie leggi scolastiche, ma devono tenere conto dell'armonizzazione. In caso di gravi problemi di coordinamento, la Confederazione può intervenire in via sussidiaria.
N. 1 L'art. 61a Cost. rappresenta il cuore della «Costituzione dell'educazione» accettata nel 2006 dal popolo e dai Cantoni e segna un cambiamento paradigmatico nella politica educativa svizzera. La disposizione è nata come reazione alla crescente frammentazione del sistema educativo e alle sfide della mobilità educativa in un sistema federalista (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 15–19).
N. 2 L'origine parlamentare della Costituzione dell'educazione è notevole, poiché non risale a un progetto del Consiglio federale, ma è emersa dall'iniziativa parlamentare Zbinden (97.419). Dopo il fallimento di precedenti tentativi di riforma educativa globale negli anni '70 (FF 1972 I 375 segg.), la CEC-CN ha elaborato tra il 2003 e il 2005 una nuova concezione che non indebolisce il federalismo, ma lo rafforza attraverso il coordinamento (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 8–9).
N. 3 Il Consiglio federale si pose criticamente nei confronti del progetto e propose di sopprimere la parola «congiuntamente» nel cpv. 2, poiché non sarebbe giuridicamente univoca (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 24). Il Parlamento mantenne tuttavia la formulazione per sottolineare la responsabilità partenariale di Confederazione e Cantoni.
N. 4 L'art. 61a Cost. costituisce l'apertura programmatica della 3ª sezione su «Educazione, ricerca e cultura» ed è sistematicamente strettamente collegato alle successive disposizioni speciali: → art. 62 Cost. (sistema scolastico), → art. 63 Cost. (formazione professionale), → art. 63a Cost. (scuole universitarie), → art. 64a Cost. (formazione continua). La norma funge da quadro generale che comprende tutti i livelli educativi (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 10–12).
N. 5 L'obbligo di coordinamento secondo l'art. 61a cpv. 2 Cost. va oltre l'obbligo generale di cooperazione dell'→ art. 44 Cost. Mentre in dottrina è controverso se esista un «obbligo che supera considerevolmente la misura dell'art. 44» (negativo: Biaggini, Komm. BV, Art. 61a N. 25; positivo: CEC-CN), la prassi dimostra che l'art. 61a Cost. legittima strumenti di coordinamento specifici come il Concordato HarmoS.
N. 6 La disposizione si trova nel campo di tensione tra sovranità cantonale in materia di educazione (→ art. 62 cpv. 1 Cost.) e mandato di armonizzazione. Questa tensione è risolta dall'art. 61a Cost. attraverso il concetto di diversità coordinata: i Cantoni rimangono competenti in via principale, ma devono esercitare le loro competenze in modo coordinato.
N. 7Spazio formativo svizzero (cpv. 1): Il concetto comprende tutti i livelli educativi dalla scuola dell'infanzia all'educazione quaternaria nonché l'educazione formale, non formale e informale. Lo «spazio» non è da intendere geograficamente, ma funzionalmente come sistema coerente con passaggi permeabili (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 20–21).
N. 8Qualità: L'assicurazione della qualità si riferisce tanto ai contenuti formativi quanto alle strutture e ai processi. Comprende standard minimi, meccanismi di valutazione e miglioramento continuo. Il concetto è dinamico e si orienta agli standard internazionali (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 22).
N. 9Permeabilità: Centrale è la mobilità verticale (tra livelli educativi) e orizzontale (tra percorsi formativi). La permeabilità richiede riconoscimento reciproco dei diplomi, strutture compatibili e collegabilità dei percorsi formativi (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 23–24).
N. 10Coordinamento e collaborazione (cpv. 2): La cura «congiunta» fonda un obbligo costituzionale di cooperazione che va oltre la mera consultazione. Confederazione e Cantoni devono coordinare le loro misure e non possono agire in modo isolato (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 25–26).
N. 11Riconoscimento di pari valore (cpv. 3): La norma postula l'equivalenza dei percorsi formativi di formazione generale e orientati professionalmente. Ciò vieta una valutazione gerarchica e richiede accessi paritari a percorsi formativi superiori (Hänni, BSK BV, Art. 61a N. 27).
N. 12 L'art. 61a Cost. fonda principalmente obblighi di diritto oggettivo per Confederazione e Cantoni. La norma non è direttamente giustiziabile, ma sviluppa effetti giuridici come massima di interpretazione e limite per la legislazione. DTF 148 I 271 dimostra che i tribunali ricorrono all'art. 61a Cost. per valutare la «coerenza degli ordinamenti giuridici svizzeri».
N. 13 Dall'obbligo di coordinamento deriva un onere di motivazione: misure che contrastano l'armonizzazione necessitano di giustificazione particolare. La competenza sussidiaria della Confederazione secondo l'→ art. 62 cpv. 4 Cost. può essere attivata se il coordinamento fallisce.
N. 14 Il riconoscimento di pari valore (cpv. 3) ha effetti concreti sulle disposizioni di ammissione e sulle procedure di riconoscimento. Le istituzioni formative non possono svantaggiare sistematicamente le qualifiche professionali rispetto a quelle di formazione generale.
N. 15Portata dell'obbligo di coordinamento: La controversia centrale concerne il rapporto con l'art. 44 Cost. Biaggini (Komm. BV, Art. 61a N. 25) rappresenta un'interpretazione restrittiva e nega un obbligo qualitativamente diverso. La CEC-CN e parti della dottrina (Ehrenzeller/Sahlfeld, SG Komm. BV, Art. 61a) vedono invece un obbligo di coordinamento rafforzato, specifico per l'educazione.
N. 16Giustiziabilità: È controverso se dall'art. 61a Cost. possano derivare pretese azionabili. La dottrina dominante (Hördegen, ZBl 2007, 113, 142 sg.) nega diritti soggettivi, ma riconosce un effetto indiretto attraverso l'→ art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica) e l'→ art. 19 Cost. (insegnamento scolastico di base).
N. 17Rapporto con la sovranità scolastica cantonale: Il limite tra coordinamento ammissibile e ingerenza inammissibile nella competenza cantonale è controverso. La sentenza 1C_665/2015 dimostra l'esplosività pratica in caso di iniziative popolari contro progetti di armonizzazione come il piano di studio 21.
N. 18 Nell'elaborazione di leggi cantonali sull'educazione è da verificare la compatibilità con accordi intercantonali (HarmoS, Concordato delle scuole universitarie). Deviazioni necessitano di motivi oggettivi e non possono pregiudicare sproporzionatamente la mobilità.
N. 19 Per le istituzioni formative deriva dall'art. 61a cpv. 3 Cost. l'obbligo di configurare procedure di ammissione prive di discriminazioni. L'ammissione «sur dossier» di persone con formazione professionale nelle scuole universitarie non è solo ammissibile, ma costituzionalmente richiesta.
N. 20 Nelle controversie giuridiche su questioni educative l'art. 61a Cost. può servire come ausilio interpretativo, in particolare nella valutazione di questioni di riconoscimento e nell'applicazione del principio di uguaglianza giuridica nel settore educativo. La giurisprudenza dimostra una crescente disponibilità a ricorrere alla disposizione come criterio di coerenza.
La giurisprudenza relativa all'art. 61a Cost. è ancora relativamente scarsa, poiché la disposizione è stata inserita nella Costituzione solo con il riordino degli articoli sulla formazione nel 2006. Le decisioni esistenti si occupano principalmente della delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché dell'attuazione pratica del coordinamento formativo.
DTF 148 I 271 (2022-03-08)
Prova linguistica per la naturalizzazione; riconoscimento dei voti di maturità
In questa decisione fondamentale il Tribunale federale ha riconosciuto l'importanza degli art. 61a segg. Cost. per la coerenza dell'ordinamento formativo svizzero nella valutazione delle prove linguistiche nel procedimento di naturalizzazione.
«Quando i Cantoni, secondo il loro mandato costituzionale in materia di formazione (cfr. in particolare art. 61a segg. Cost.), trasmettono conoscenze linguistiche, sono anche responsabili della relativa qualità. Negli esami di maturità la Confederazione assume un controllo qualitativo complementare con il riconoscimento federale degli attestati di maturità. È quindi in questione la coerenza degli ordinamenti giuridici svizzero e cantonali, nel caso concreto bernese.»
Il Tribunale ha sottolineato l'obbligo costituzionale di coordinamento formativo e la responsabilità condivisa di Confederazione e Cantoni per la garanzia della qualità nello spazio formativo svizzero.
Sentenza 1C_665/2015 (2016-10-05)
Nullità dell'iniziativa popolare "No al piano di studio 21"
La decisione ha trattato l'ammissibilità di iniziative popolari cantonali contro l'introduzione di piani di studio armonizzati e ha illustrato il campo di tensione tra sovranità scolastica cantonale e obblighi di coordinamento.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 61a Cost. obbliga sì al coordinamento, ma la competenza cantonale per il settore scolastico (art. 62 cpv. 1 Cost.) rimane in linea di principio sussistente. L'iniziativa è stata dichiarata nulla per motivi formali, senza che dovesse essere giudicata definitivamente la compatibilità materiale con l'art. 61a Cost.
In diverse decisioni sulla scolarizzazione speciale (DTF 130 I 352, DTF 138 I 162) il Tribunale federale ha accennato all'importanza dell'art. 61a Cost. per la garanzia della permeabilità del sistema formativo, senza tuttavia valutare centralmente la disposizione. Questa giurisprudenza mostra che l'obbligo di coordinamento secondo l'art. 61a Cost. comprende anche la garanzia di pari opportunità formative.
#Coordinamento linguistico nel settore della formazione
DTF 139 I 229 (2013-07-12)
Libertà linguistica e lingua scolastica nel Cantone dei Grigioni
Benché l'art. 61a Cost. non sia stato applicato direttamente, la decisione ha toccato il compito di coordinamento nello spazio formativo plurilingue, in particolare riguardo alla determinazione delle lingue d'insegnamento.
Il Tribunale federale ha riconosciuto implicitamente che il coordinamento linguistico fa parte del coordinamento formativo generale secondo l'art. 61a Cost., senza tuttavia procedere a una delimitazione dettagliata rispetto all'art. 70 Cost. (Lingue).
DTF 148 V 84 (2021-11-09)
Guadagno assicurato di studenti lavoratori
In questo contesto di diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale ha menzionato incidentalmente l'art. 61a Cost. in relazione al riconoscimento di titoli di studio e alla mobilità formativa transfrontaliera, senza tuttavia entrare nel merito.
La giurisprudenza finora esistente mostra un'applicazione cauta dell'art. 61a Cost. come disposizione costituzionale autonoma. Il Tribunale federale tratta la norma principalmente come mandato di coordinamento, che non modifica fondamentalmente la ripartizione delle competenze esistente tra Confederazione e Cantoni. Una concretizzazione completa dell'obbligo di coordinamento è ancora in sospeso. La giurisprudenza indica tuttavia che l'art. 61a Cost. viene sempre più utilizzato come parametro per la valutazione della coerenza di misure di politica formativa.