Testo di legge
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1Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).

3I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

4Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).

5La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).

6È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 , in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033 ; FF 2005 4893 4957 6457 , 2006 6177 ).

Panoramica

L'art. 62 Cost. disciplina le competenze nel settore scolastico tra Confederazione e Cantoni. I Cantoni sono fondamentalmente competenti per tutte le scuole. Devono offrire a tutti i bambini un'istruzione di base gratuita della durata minima di nove anni e obbligatoria (DTF 129 I 12). Inoltre, i Cantoni devono permettere ai bambini disabili fino ai 20 anni una scolarizzazione speciale adeguata.

Chi è interessato? Tutti i bambini che vivono in Svizzera hanno diritto all'istruzione di base gratuita. Ciò vale anche per i bambini stranieri senza permesso di soggiorno. I bambini disabili hanno diritti aggiuntivi a una promozione speciale. I genitori devono mandare i loro figli a scuola — è un obbligo.

Quali sono le conseguenze giuridiche? I Cantoni devono mettere a disposizione scuole sufficienti e non possono richiedere tasse scolastiche per l'insegnamento obbligatorio. Il Tribunale federale ha chiarito: tutto il materiale didattico necessario come libri e quaderni deve essere gratuito (DTF 144 I 1). Per la scolarizzazione speciale è controverso se i bambini disabili abbiano un diritto diretto davanti al giudice. La dottrina ha opinioni divergenti (Hänni, BSK BV, Art. 62 N. 70).

Se i Cantoni non riescono a concordare standard comuni, la Confederazione può intervenire. Ciò riguarda ad esempio l'età d'entrata a scuola o il riconoscimento dei diplomi. Questa competenza federale è però sussidiaria — interviene solo se i Cantoni falliscono.

Esempio concreto: La famiglia Müller si trasferisce da Berna a San Gallo. Il loro figlio Marc di 10 anni aveva a Berna il francese come prima lingua straniera. A San Gallo si impara prima l'inglese. Tali differenze dovrebbe prevenirle il concordato HarmoS (un accordo tra Cantoni). Se non partecipano abbastanza Cantoni, la Confederazione potrebbe emanare una legge che prescrive le stesse regole in tutta la Svizzera (Messaggio sulla Costituzione in materia di formazione, FF 2005 4637).