Testo di legge
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1La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

2La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

4La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Panoramica

L'art. 61 Cost. disciplina la legislazione sulla protezione civile (protezione di persone e beni). La disposizione conferisce alla Confederazione competenze importanti nella protezione della popolazione.

Chi è interessato?

Tutti gli uomini svizzeri sono in linea di principio soggetti agli obblighi di protezione civile. Le donne possono prestare servizio di protezione su base volontaria. Sono interessati anche i Cantoni e i Comuni, che devono organizzare la protezione civile. In caso di catastrofi, tutti gli abitanti possono beneficiare della protezione civile.

Che cosa disciplina la norma?

Legislazione federale (capoverso 1): La Confederazione emana leggi per la protezione dai conflitti armati (diritto bellico). I Cantoni dispongono secondo la dottrina dominante di competenze residuali (Diggelmann/Altwicker, BSK BV, Art. 61 n. 7).

Interventi in caso di catastrofi (capoverso 2): La Confederazione disciplina la protezione civile in caso di catastrofi naturali, incidenti e altre situazioni d'emergenza. Ciò comprende alluvioni, terremoti o pandemie.

Obbligo di servizio (capoverso 3): Gli uomini possono essere obbligati al servizio di protezione obbligatorio. Per le donne il servizio rimane volontario. L'obbligo di servizio dura fino al compimento del 40° anno di età.

Conseguenze giuridiche e indennità

Le persone in servizio di protezione civile hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità per perdita di guadagno. L'indennità ammonta secondo l'art. 7 OIPG ad almeno 62 CHF e al massimo 196 CHF al giorno (UFAS, Guida all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, stato 2024).

In caso di danni alla salute o decesso durante il servizio sussiste il diritto al sostegno federale. Il Tribunale federale ha chiarito nella DTF 138 V 324: Il diritto all'indennità è legato esclusivamente al diritto al soldo, non alle procedure di autorizzazione.

Esempio dalla prassi

Dopo il maltempo del 2021 nella valle dell'Ahr, l'organizzazione svizzera di protezione civile ha aiutato nei lavori di sgombero. Le persone in servizio di protezione civile impiegate hanno ricevuto il soldo e l'indennità per perdita di guadagno. Chi fosse rimasto ferito avrebbe avuto diritto al sostegno federale.