1La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
2La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
3Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
4La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno.
5Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
Panoramica
L'art. 61 Cost. disciplina la legislazione sulla protezione civile (protezione di persone e beni). La disposizione conferisce alla Confederazione competenze importanti nella protezione della popolazione.
Tutti gli uomini svizzeri sono in linea di principio soggetti agli obblighi di protezione civile. Le donne possono prestare servizio di protezione su base volontaria. Sono interessati anche i Cantoni e i Comuni, che devono organizzare la protezione civile. In caso di catastrofi, tutti gli abitanti possono beneficiare della protezione civile.
Legislazione federale (capoverso 1): La Confederazione emana leggi per la protezione dai conflitti armati (diritto bellico). I Cantoni dispongono secondo la dottrina dominante di competenze residuali (Diggelmann/Altwicker, BSK BV, Art. 61 n. 7).
Interventi in caso di catastrofi (capoverso 2): La Confederazione disciplina la protezione civile in caso di catastrofi naturali, incidenti e altre situazioni d'emergenza. Ciò comprende alluvioni, terremoti o pandemie.
Obbligo di servizio (capoverso 3): Gli uomini possono essere obbligati al servizio di protezione obbligatorio. Per le donne il servizio rimane volontario. L'obbligo di servizio dura fino al compimento del 40° anno di età.
Le persone in servizio di protezione civile hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità per perdita di guadagno. L'indennità ammonta secondo l'art. 7 OIPG ad almeno 62 CHF e al massimo 196 CHF al giorno (UFAS, Guida all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, stato 2024).
In caso di danni alla salute o decesso durante il servizio sussiste il diritto al sostegno federale. Il Tribunale federale ha chiarito nella DTF 138 V 324: Il diritto all'indennità è legato esclusivamente al diritto al soldo, non alle procedure di autorizzazione.
Dopo il maltempo del 2021 nella valle dell'Ahr, l'organizzazione svizzera di protezione civile ha aiutato nei lavori di sgombero. Le persone in servizio di protezione civile impiegate hanno ricevuto il soldo e l'indennità per perdita di guadagno. Chi fosse rimasto ferito avrebbe avuto diritto al sostegno federale.
N. 1 L'art. 61 Cost. risale alla revisione totale della Costituzione federale del 1999. La disposizione riprendeva sostanzialmente il contenuto dell'art. 22bis aCost., che era stato inserito nella vecchia Costituzione mediante votazione popolare del 24 maggio 1959 (FF 1997 I 435). Il Messaggio sulla nuova Costituzione federale sottolineava che la protezione civile, quale organizzazione autonoma accanto all'esercito, fornisce un importante contributo alla sicurezza della popolazione (FF 1997 I 436).
N. 2 Con la riforma della protezione della popolazione e della protezione civile attraverso la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC; RS 520.1), la protezione civile è stata integrata in un sistema di protezione della popolazione globale che comprende anche polizia, pompieri, sanità e aziende tecniche. La base costituzionale rimase invariata, ma ricevette attraverso la legislazione una configurazione al passo con i tempi.
N. 3 L'art. 61 Cost. si trova nella 2a sezione del 2° titolo della Costituzione federale sotto il titolo «Educazione, ricerca e cultura». Questa collocazione sistematica è storicamente condizionata e non del tutto appropriata dal punto di vista contenutistico. Dal punto di vista materiale, la disposizione appartiene al diritto della sicurezza e si trova in stretta relazione con → art. 57 Cost. (Sicurezza), → art. 58 Cost. (Esercito) e → art. 59 Cost. (Servizio militare e servizio civile).
N. 4 La protezione civile fa parte del sistema di sicurezza globale della Svizzera. Essa completa la difesa nazionale militare attraverso la protezione della popolazione civile e opera in coordinamento con altre organizzazioni partner civili della protezione della popolazione (polizia, pompieri, sanità, aziende tecniche). La ripartizione delle competenze segue il principio federalista: la Confederazione legifera, i Cantoni eseguono (→ art. 46 Cost.).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 5 Il cpv. 1 attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa esclusiva per la protezione civile dai conflitti armati. Il concetto di «conflitto armato» comprende tanto i confronti armati internazionali quanto quelli non internazionali nel senso del diritto internazionale umanitario. La competenza è onnicomprensiva ed esclude regolamentazioni cantonali in questo ambito (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Commentario di San Gallo Cost., 4a ed. 2023, art. 61 n. 3).
N. 6 La «protezione civile» comprende tutte le misure non militari per la protezione della popolazione, in particolare costruzioni protette, sistemi di allarme e di avvertimento, piani di evacuazione nonché l'organizzazione e la formazione del personale della protezione civile. La delimitazione dalla difesa militare (→ art. 58 Cost.) avviene funzionalmente: la protezione civile protegge la popolazione, l'esercito respinge l'attacco.
N. 7 Il cpv. 2 estende la competenza della Confederazione all'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. Questa competenza non è esclusiva, bensì concorrente: i Cantoni conservano le loro competenze nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe, nella misura in cui la Confederazione non emana alcuna regolamentazione (→ art. 3 Cost.).
N. 8 Le «catastrofi» sono eventi scatenati da forze naturali, incidenti tecnici o altre cause che superano i mezzi ordinari dei comuni interessati. Le «situazioni di emergenza» sono situazioni straordinarie che comportano un pericolo aumentato per la popolazione, senza raggiungere l'entità di una catastrofe. I concetti devono essere intesi in senso ampio e comprendono anche pandemie, blackout su vasta scala o cyberattacchi su infrastrutture critiche.
#c) Servizio di protezione obbligatorio e volontario (cpv. 3)
N. 9 La Confederazione può dichiarare obbligatorio il servizio di protezione per gli uomini secondo il cpv. 3, cosa che ha fatto con gli art. 11 segg. LPPC. L'obbligo del servizio di protezione è un obbligo di servizio autonomo accanto all'obbligo del servizio militare (→ art. 59 Cost.). Inizia con il ventesimo anno di età e dura di principio fino al quarantesimo anno di età.
N. 10 Per le donne il servizio di protezione è volontario. Questa differenziazione specifica al genere è ammissibile dal punto di vista costituzionale, poiché l'art. 61 cpv. 3 Cost. come lex specialis prevale sul precetto generale di parità (→ art. 8 cpv. 3 Cost.). Le donne possono iscriversi volontariamente alla protezione civile e hanno poi gli stessi diritti e doveri delle persone soggette all'obbligo del servizio di protezione di sesso maschile.
N. 11 Il cpv. 4 obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni su un'adeguata indennità per perdita di guadagno. Questo obbligo è stato attuato attraverso la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1). L'indennità per perdita di guadagno deve essere «adeguata», il che implica un certo margine di manovra per il legislatore. Secondo la giurisprudenza «adeguata» non significa risarcimento completo, bensì un'indennità equa sotto considerazione degli interessi pubblici e delle possibilità finanziarie (DTF 138 V 324 consid. 5.2).
N. 12 Le persone che subiscono danni alla salute nel servizio di protezione o perdono la vita hanno secondo il cpv. 5 diritto per sé o per i loro congiunti a un sostegno adeguato della Confederazione. Questa disposizione fonda un diritto costituzionale immediato, che è azionabile anche senza concretizzazione legale (Müller/Schefer, Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 892).
N. 13 Il concetto di «sostegno adeguato» comprende tanto prestazioni finanziarie quanto prestazioni in natura come trattamento medico o riabilitazione. L'adeguatezza si determina secondo il danno subito, i rapporti personali e il grado di colpa. La configurazione legale avviene attraverso l'assicurazione militare, che vale anche per gli appartenenti alla protezione civile.
N. 14 Le competenze legislative secondo i cpv. 1 e 2 autorizzano e obbligano la Confederazione all'emanazione delle leggi corrispondenti. La più importante legislazione di esecuzione è la LPPC. I Cantoni sono vincolati alla legislazione federale e obbligati all'esecuzione (→ art. 49 Cost.).
N. 15 L'obbligo del servizio di protezione secondo il cpv. 3 fonda per gli uomini interessati un dovere di diritto pubblico, che può essere fatto valere con mezzi coercitivi. L'inosservanza delle chiamate è punibile (art. 88 LPPC). Le donne possono obbligarsi volontariamente, ma sottostanno poi agli stessi doveri.
N. 16 I diritti secondo i cpv. 4 e 5 sono diritti pubblici soggettivi, che sono azionabili in sede giudiziaria. La via giuridica si orienta secondo le leggi procedurali applicabili (LIPG rispettivamente legge sull'assicurazione militare).
N. 17 Nella dottrina è controverso se la competenza della Confederazione secondo il cpv. 2 comprenda anche misure preventive per la prevenzione di catastrofi. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Diritto costituzionale svizzero, 10a ed. 2020, n. 1456) lo affermano con l'argomento che una protezione efficace della popolazione inizia già con la prevenzione. Rhinow/Schefer/Uebersax (Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, n. 3842) rappresentano un'interpretazione più restrittiva e limitano la competenza al superamento di eventi verificatisi.
N. 18 Viene discussa controversamente anche la questione se la regolamentazione specifica al genere nel cpv. 3 sia ancora al passo con i tempi. Müller/Schefer (op. cit., pag. 456) propugnano de lege ferenda per una formulazione neutra dal punto di vista del genere con riferimento all'→ art. 8 cpv. 3 Cost. La dottrina prevalente mantiene l'ammissibilità della differenziazione, poiché la Costituzione la prevede esplicitamente (BSK Cost.-Waldmann/Belser/Epiney, 2a ed. 2024, art. 61 n. 8).
N. 19 Riguardo all'ammontare dell'indennità per perdita di guadagno secondo il cpv. 4 le opinioni divergono. Mentre una parte della dottrina richiede un'indennità completa per perdita di guadagno per analogia al servizio militare (Tschannen/Zimmerli/Müller, Diritto amministrativo generale, 4a ed. 2014, § 42 n. 18), la giurisprudenza ritiene conforme alla Costituzione un'aliquota ridotta, purché non sia sproporzionatamente bassa (DTF 138 V 324).
N. 20 Nell'applicazione dell'art. 61 Cost. è da osservare lo stretto collegamento con la LPPC. I concetti costituzionali vengono concretizzati attraverso la legislazione e devono essere interpretati alla luce dell'attuale situazione di minaccia.
N. 21 Per la pratica è rilevante la delimitazione tra protezione civile e altre organizzazioni della protezione della popolazione. Mentre la protezione civile è regolata dal diritto federale, pompieri e sanità sottostanno primariamente al diritto cantonale. In caso di impieghi congiunti sono da osservare le diverse basi legali e competenze.
N. 22 Le controversie sull'obbligo del servizio di protezione sono frequenti. Le autorità amministrative devono in particolare in caso di domande di rinvio o esonero dal servizio esaminare accuratamente i rapporti personali e rispettare la proporzionalità (→ art. 5 cpv. 2 Cost.).
N. 23 Nella commisurazione dell'indennità per perdita di guadagno e del risarcimento del danno è da ricorrere alla giurisprudenza sull'assicurazione militare, che è applicabile per analogia. L'«adeguatezza» è da determinare nel caso singolo sotto ponderazione di tutte le circostanze.
DTF 115 Ia 277 del 3 maggio 1989 (ricorso di diritto pubblico)
Servizio sanitario coordinato e obbligo di prestare servizio per il personale medico in caso di catastrofe
Il Tribunale federale ha stabilito in via di principio che alla Confederazione non compete una competenza legislativa esclusiva nel campo della difesa generale, bensì soltanto una funzione di direzione e di coordinamento.
«Da questo concetto, sul quale il legislatore basilandese si è evidentemente basato nella creazione dei §§ 26-32 ZKG, risulta chiaramente che non ogni assistenza medica che avviene nell'ambito del servizio sanitario coordinato è da attribuire alla protezione civile ed è coperta dall'art. 22bis Cost. Il servizio sanitario coordinato è una cooperazione di diversi partner indipendenti nel settore dei servizi sanitari in caso di eventi bellici.»
#Obbligo di prestare servizio e diritti fondamentali
DTF 115 Ia 277 (consid. 8)
Il Tribunale ha stabilito che la creazione di un obbligo di prestare servizio non è sproporzionata e non viola il diritto alla libertà personale quando è prevedibile che il Cantone in caso di catastrofe o di guerra non può coprire il fabbisogno di personale con formazione medica attraverso prestazioni volontarie.
«Con servizi di formazione su base volontaria sono però state fatte esperienze generalmente negative sia nel Cantone di Basilea Campagna che a livello nazionale. [...] In questa situazione al legislatore basilandese non può essere mosso alcun rimprovero per il fatto che voglia assicurarsi il personale ospedaliero necessario al mantenimento del sistema sanitario pubblico attraverso un obbligo di prestare servizio e di formazione.»
#Obbligo di prestare servizio militare specifico per sesso
Sentenza WE.2013.2 del Tribunale per i ricorsi fiscali di Zurigo del 2 ottobre 2013
Conformità costituzionale dell'obbligo di prestare servizio militare specifico per sesso
Il Tribunale ha respinto un ricorso costituzionale contro l'obbligo di prestare servizio militare valido solo per gli uomini.
«L'obbligo di prestare servizio militare solo per gli uomini e non anche per le donne e quindi la riscossione della tassa militare sostitutiva solo dai primi non viola né la Cost. né il diritto internazionale.»
#II. Indennità per perdita di guadagno e risarcimento
DTF 138 V 324 del 18 giugno 2012 (9C_650/2011)
Indennità per perdita di guadagno per impieghi di protezione civile a favore della collettività
Il Tribunale federale ha definito i presupposti per le indennità per perdita di guadagno per il servizio di protezione civile secondo l'art. 61 cpv. 4 Cost.
«Secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 1a cpv. 3 LIPG il diritto a un'indennità per la perdita di guadagno si basa esclusivamente sul diritto al soldo.»
La decisione ha chiarito che il diritto al soldo di regola non può essere negato con la motivazione che l'autorizzazione necessaria per il servizio sia insufficiente.
#Ripetizione di indennità versate illegittimamente
Sentenze 9C_534/2009, 9C_612/2011, 9C_649/2011 del 4 febbraio 2010 risp. del 28 giugno 2012
Restituzione di giorni di servizio di protezione contabilizzati illegittimamente tramite le IPG
Diversi procedimenti paralleli hanno riguardato la ripetizione di indennità per perdita di guadagno per giorni di servizio di protezione civile contabilizzati illegittimamente.
Il Tribunale federale ha confermato la competenza di ripetizione delle casse di compensazione in caso di indennità versate erroneamente.
DTF 122 II 382 del 5 luglio 1996 (ricorso amministrativo)
Sovvenzioni federali per rifugi pubblici e legittimazione al ricorso
Il Tribunale ha chiarito la legittimazione al ricorso nelle controversie sulle sovvenzioni.
«Il Comune è legittimato al ricorso amministrativo quale richiedente della sovvenzione.»
DTF 112 Ib 358 del 7 novembre 1986
Contributo sostitutivo per trasformazioni secondo la legge federale sulle misure edilizie di protezione civile
Il Tribunale federale ha definito i presupposti per la qualificazione come trasformazione essenziale.
Sentenza A-62/2022 del Tribunale amministrativo federale del 7 giugno 2023
Soppressione di un rifugio - procedura amministrativa
Il TAF ha trattato una domanda di soppressione di un rifugio privato per cambio di destinazione.
Sentenza PVG 2023 13 del Tribunale amministrativo dei Grigioni del 7 novembre 2024
Competenza per la soppressione di rifugi
Il tribunale amministrativo cantonale non è entrato in materia per mancanza di competenza e ha rinviato al Tribunale amministrativo federale.
#Contravvenzioni alla legge sulla protezione della popolazione
Sentenza SB.2020.4 del Tribunale d'appello di Basilea Città del 10 settembre 2020
Reato contro la LPPop - elementi costitutivi del reato
Il Tribunale ha confermato la punibilità del mancato rispetto intenzionale di una chiamata in servizio di protezione civile legittima.
Sentenza SK 2024 400 del Tribunale regionale Berna-Mittelland del 12 maggio 2025
Contravvenzione alla LPPop - intenzione e colpa
Una decisione attuale sulla responsabilità penale per violazioni dell'obbligo di protezione civile.
DTF 98 IV 231 del 7 settembre 1972
Chiamata in servizio di protezione civile e presupposti di legittimità
Il Tribunale federale ha stabilito che una chiamata a una prestazione di servizio di protezione è valida dal punto di vista giuridico soltanto se si rivolge a un destinatario già assegnato al servizio di protezione civile.
DTF 99 Ib 60 del 2 febbraio 1973
Sovvenzionamento di impianti di protezione civile secondo la vecchia legge sulla protezione civile
Decisione fondamentale sulla legalità dell'ordinanza sulla protezione civile.
DTF 99 IV 246 del 1973
Obbligo di prestare servizio di protezione civile e malattia
Il Tribunale ha stabilito che le persone già assegnate alla protezione civile che non possono seguire una chiamata a corso a causa di malattia, in linea di principio non possono essere punite.
DTF 99 Ib 459 del 14 dicembre 1973
Revoca di decisioni di sovvenzione nella protezione civile
L'Ufficio federale della protezione civile poteva revocare assicurazioni di contributi passate in giudicato quando i costi che davano diritto al contributo erano stati fissati troppo alti.