Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.
Art. 6 Cost. – Responsabilità individuale e sociale
#Panoramica
L'art. 6 Cost. disciplina la responsabilità individuale di ogni persona e il suo obbligo di collaborare nello Stato e nella società. La norma contiene due doveri principali: ogni persona deve assumersi la responsabilità per sé stessa e contribuire al bene comune secondo le proprie capacità.
Chi è interessato? Tutte le persone in Svizzera – cittadini svizzeri e stranieri. La norma vale per le persone fisiche, quindi per gli esseri umani, non per le imprese.
Cosa significa responsabilità individuale? Responsabilità individuale significa che ogni persona deve sopportare le conseguenze delle proprie decisioni. Dovrebbe provvedere al proprio sostentamento con i propri sforzi. L'aiuto statale come l'assistenza sociale interviene solo quando la persona non può più davvero provvedere a sé stessa. Questo aiuto è sussidiario (subordinato).
Cosa significa responsabilità sociale? Ogni persona dovrebbe contribuire «secondo le proprie forze» al superamento dei compiti sociali. Possono essere capacità fisiche, finanziarie o mentali. Concretamente questo significa ad esempio: pagare le tasse, prestare servizio militare, mandare i bambini a scuola o impegnarsi nel volontariato.
Esempio pratico: Un padre di famiglia disoccupato deve cercare attivamente un nuovo posto di lavoro e non può semplicemente ricevere l'assistenza sociale senza sforzarsi. Allo stesso tempo deve pagare le sue tasse e assicurarsi che i suoi figli frequentino la scuola.
Effetto giuridico: L'art. 6 Cost. è un principio senza applicabilità diretta davanti ai tribunali. I tribunali lo utilizzano però per l'interpretazione di altre leggi, specialmente nel diritto dell'assistenza sociale e delle assicurazioni sociali. La norma sostiene il principio di sussidiarietà: l'iniziativa privata e la responsabilità individuale precedono l'aiuto statale.
#Dottrina
#1. Storia della genesi
N. 1 L'art. 6 Cost. nacque durante la revisione totale della Costituzione federale nelle deliberazioni parlamentari degli anni 1996–1999. La Costituzione federale del 1874 non conteneva un articolo comparabile sulla responsabilità individuale. La proposta per una costituzione modello del DFGP del 1985 prevedeva ancora un catalogo completo di doveri fondamentali, cui il Consiglio federale rinunciò consapevolmente nel suo progetto costituzionale del 1996 (FF 1997 I 1, 140 seg.).
N. 2 Il messaggio del Consiglio federale giustificò la rinuncia ai doveri fondamentali con due argomentazioni principali: la difficoltà di decidere quali doveri meritino il rango costituzionale e i problemi nel sanzionare le violazioni dei doveri (FF 1997 I 141). Contemporaneamente il Consiglio federale sottolineò che l'assenza di un catalogo di doveri fondamentali «tuttavia non significa che gli abitanti di questo Paese non abbiano doveri verso la comunità».
N. 3 I dibattiti parlamentari mostrano uno spostamento dall'idea dei doveri fondamentali verso il concetto della responsabilità individuale e sociale. Il consigliere federale Arnold Koller argomentò che la concezione dell'essere umano sottesa alla Costituzione già includeva l'idea di responsabilità: se l'essere umano è capace di autonomia, porta anche la responsabilità che ne deriva (Rochel, Kommentar zu Art. 6 BV, N 11).
#2. Classificazione sistematica
N. 4 L'art. 6 Cost. si trova alla fine del primo titolo sulle disposizioni generali, immediatamente prima del secondo titolo sui diritti fondamentali, i diritti civici e gli obiettivi sociali. Questa collocazione sottolinea il carattere programmatico della norma come disposizione costituzionale generale con effetto irradiante su tutto il testo costituzionale (Biaggini, BV-Kommentar, Art. 6 N 1).
N. 5 La posizione sistematica prima dei diritti fondamentali è scelta consapevolmente: l'art. 6 Cost. funge da contrappeso agli obblighi positivi dello Stato e sottolinea simbolicamente il principio di sussidiarietà (→ art. 5a Cost.). Ciò si manifesta particolarmente chiaramente nell'art. 41 cpv. 1 Cost., dove Confederazione e Cantoni si impegnano «in aggiunta alla responsabilità individuale e all'iniziativa privata» per gli obiettivi sociali (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, Art. 6 N 3).
N. 6 La norma è strettamente collegata ad altre disposizioni costituzionali: ↔ art. 2 cpv. 3 Cost. (pari opportunità), ↔ art. 5a Cost. (sussidiarietà), → art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica e divieto di discriminazione), → art. 12 Cost. (diritto all'aiuto in situazioni di bisogno), → art. 41 Cost. (obiettivi sociali), → art. 59 Cost. (servizio militare), → art. 62 Cost. (obbligo scolastico).
#3. Elementi di fattispecie / Contenuto normativo
N. 7 L'art. 6 Cost. contiene due componenti: la responsabilità individuale («Ognuno assume le responsabilità per se stesso») e la responsabilità sociale («contribuisce secondo le proprie forze al bene comune»).
N. 8 Destinatari: L'espressione «ognuno» comprende tutte le persone fisiche indipendentemente dalla loro cittadinanza. Secondo Chatton (CR Cst., Art. 6 N 20) dovrebbero essere incluse analogicamente anche le persone giuridiche in base alle versioni linguistiche e ai lavori preparatori, poiché possono sviluppare effetti positivi e negativi considerevoli sul loro ambiente.
N. 9 Responsabilità individuale: Questa comprende più della mera imputabilità delle proprie decisioni. In un'interpretazione relazionale, l'autoresponsabilità significa l'obbligo di riconoscere le conseguenze delle proprie decisioni e di controllare gli effetti negativi su altri (Rochel, Kommentar zu Art. 6 BV, N 33-34). Ciò presuppone determinate competenze, in particolare l'educazione di base (→ art. 19, 62 Cost.).
N. 10 Responsabilità sociale: Il contributo «secondo le proprie forze» introduce un principio di equità. Il concetto delle «forze» è da intendere come sinonimo di capacità – di natura fisica, psichica, intellettuale e finanziaria (Häberle, SGK BV, Art. 6 N 21). La distinzione tra «Stato» e «società» è scelta consapevolmente e conferisce alla società civile esistenza costituzionale (Rochel, N 55-57).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 11 L'art. 6 Cost. è inteso dalla dottrina dominante come norma programmatica con limitata efficacia giuridica immediata (Mahon, Petit Commentaire, Art. 6 N 3; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, N 3616). Il Tribunale federale ha qualificato la norma come senza «particolare significato normativo, bensì essenzialmente con effetto declamatorio e segnaletico» (DTF 131 V 339 consid. 3.4.1).
N. 12 Nonostante la limitata giustiziabilità, l'art. 6 Cost. sviluppa importanti effetti giuridici:
- Come ausilio interpretativo per altre norme costituzionali, in particolare nella determinazione della concezione dell'essere umano della Costituzione
- Come concretizzazione del principio di sussidiarietà nel diritto dell'assistenza sociale (DTF 142 V 178 consid. 5.1)
- Nella determinazione dell'esigibilità di prestazioni proprie (sentenza 8C_708/2018 consid. 5.2)
- Come base di giustificazione per assicurazioni obbligatorie a protezione della comunità solidale
N. 13 La norma non fonda doveri fondamentali autonomi, ma può essere utilizzata per concretizzare obblighi legali esistenti. Non può però essere usata per creare condizioni che non sono previste in una legge o altre disposizioni costituzionali (Chatton, CR Cst., Art. 6 N 23).
#5. Controversie
N. 14 Natura giuridica della norma: Mentre la dottrina maggioritaria vede l'art. 6 Cost. come disposizione puramente programmatica senza efficacia giuridica diretta (Biaggini, BV-Kommentar, Art. 6 N 8), altri autori riconoscono un considerevole potenziale normativo. Häberle (SGK BV, Art. 6 N 22) vede possibilità di sviluppo attraverso concretizzazione legislativa e dottrina. Chatton (CR Cst., Art. 6 N 22-23) critica la visione troppo restrittiva e sottolinea il significato giuridico minimo come ausilio interpretativo.
N. 15 Rapporto responsabilità individuale – sussidiarietà: È controverso se l'art. 6 Cost. ancori costituzionalmente il principio di sussidiarietà. Gächter (Selbstverantwortung als verfassungsrechtliche Grundannahme, ZSSV 2018, 693 segg.) lo afferma energicamente. Pärli (Das Kreuz mit der Selbstverantwortung, ZSSV 2018, 707 segg.) mette in guardia da un'enfasi eccessiva sulla responsabilità individuale che potrebbe mettere in pericolo le conquiste dello Stato sociale.
N. 16 Portata della responsabilità sociale: È discussa controversamente la portata dell'obbligo di cooperazione ai compiti sociali. Kley (Grundpflichten Privater, 135 segg.) propugna un'interpretazione restrittiva che si limiti agli obblighi concretizzati legalmente. Winistörfer (in: Schmid, Grundrecht und Grundsatz, 2021, 89) vede spazio per appelli morali più ampi, ad esempio nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa.
N. 17 Applicazione alle persone giuridiche: Mentre Chatton favorisce l'applicazione analogica alle persone giuridiche (CR Cst., Art. 6 N 20), la dottrina maggioritaria la rifiuta. Bertschi/Gächter (Neue Akzente in der «nachgeführten» Bundesverfassung, 2000, 3 segg.) argomentano che l'art. 6 Cost. si rivolga principalmente alle persone fisiche come portatrici di responsabilità morale.
#6. Indicazioni pratiche
N. 18 Nell'assistenza sociale l'art. 6 Cost. è regolarmente rilevante per la valutazione dell'obbligo di prestazione propria e degli obblighi di cooperazione. Le autorità devono però valutare contestualmente le capacità individuali – la responsabilità individuale non è una grandezza assoluta (Studer, Sozialhilferechtliche Beschäftigungsverhältnisse, 2021, 156 segg.).
N. 19 Nel diritto delle assicurazioni sociali l'art. 6 Cost. serve per giustificare gli obblighi di informazione degli assicurati e per giustificare riduzioni di prestazioni in caso di colpa propria. Le esigenze devono però essere proporzionate e considerare le capacità effettive (Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, 234 segg.).
N. 20 Per la legislazione l'art. 6 Cost. offre orientamento nella configurazione di assicurazioni obbligatorie e dell'equilibrio tra previdenza individuale e sicurezza collettiva. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che i limiti della responsabilità individuale devono essere ridiscussi (Müller, Von Freiheit, Überforderung und Bumerangen, ZBl 2022, 1 seg.).
N. 21 Nei procedimenti giudiziali l'art. 6 Cost. dovrebbe essere usato solo con cautela come argomento autonomo. La norma si presta principalmente al rafforzamento di altri fondamenti costituzionali o legali, non però alla giustificazione di nuovi obblighi senza base legale.
Giurisprudenza
#Significato fondamentale e principio di sussidiarietà
DTF 141 I 153 (17 settembre 2015) — Computo di un contributo di concubinato nel budget dell'assistenza sociale Il principio di sussidiarietà è espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività sancito dall'art. 6 Cost. Il computo di un contributo di concubinato in caso di concubinato stabile non viola né il divieto dell'arbitrio né l'uguaglianza giuridica.
«L'assistenza sociale è retta dal principio di sussidiarietà. Come principio fondamentale del diritto dell'assistenza sociale, la sussidiarietà significa che l'assistenza sociale viene concessa in linea di principio solo nella misura in cui il singolo non abbia accesso ad altre fonti di aiuto ragionevoli. È quindi espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività, come sancito dall'art. 6 Cost.»
DTF 150 V 161 (1° febbraio 2024) — Principio di sussidiarietà e protezione previdenziale L'art. 6 Cost. fonda il principio di sussidiarietà nel diritto dell'assistenza sociale, che tuttavia deve essere ponderato con la protezione previdenziale di diritto federale e il principio di proporzionalità nell'obbligo al prelievo anticipato di prestazioni di libero passaggio.
«Il principio di sussidiarietà è espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività, come sancito dall'art. 6 Cost. (DTF 150 I 6 consid. 10.1.2 con rinvii; DTF 141 I 153 consid. 4.2 con rinvii; sentenze 8C_17/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 4; cfr. anche art. 41 cpv. 1 Cost.).»
#Applicazione attuale nel diritto dell'assistenza sociale
Sentenza 8C_138/2024 (8 luglio 2025) — Contributo di concubinato e prestazioni complementari Anche per i partner in concubinato che percepiscono prestazioni complementari può essere computato un contributo di concubinato. Il principio di sussidiarietà quale espressione dell'art. 6 Cost. giustifica la considerazione di tutti i redditi del partner, comprese le prestazioni complementari.
«L'assistenza sociale è retta dal principio di sussidiarietà (DTF 141 I 153 consid. 4.2). Come principio fondamentale del diritto dell'assistenza sociale, la sussidiarietà significa che l'assistenza sociale viene concessa in linea di principio solo nella misura in cui il singolo non abbia accesso ad altre fonti di aiuto ragionevoli. È quindi espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività, come sancito dall'art. 6 Cost.»
Sentenza 8C_708/2018 (26 marzo 2019) — Computo dell'indennità per grandi invalidi Il computo del reddito nei budget dell'assistenza sociale avviene secondo il principio di sussidiarietà. Nella cura di un bambino disabile da parte dei genitori, l'indennità per grandi invalidi può in linea di principio essere computata come reddito, tenendo conto delle circostanze particolari.
Il Tribunale federale ha confermato che il principio di sussidiarietà serve come base costituzionale per il computo di diversi redditi nella determinazione dell'assistenza sociale.
#Giurisprudenza dei tribunali amministrativi
Tribunale amministrativo di Berna, sentenza 200 2016 679 (17 febbraio 2017) — Sussidiarietà nell'assistenza sociale Il principio di sussidiarietà è, con riguardo all'art. 6 Cost., espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività. Altre fonti di aiuto ragionevoli devono essere utilizzate prioritariamente.
«Come principio fondamentale del diritto dell'assistenza sociale, la sussidiarietà significa che l'assistenza sociale viene concessa in linea di principio solo nella misura in cui il singolo non abbia accesso ad altre fonti di aiuto ragionevoli. È quindi espressione dell'obbligo di corresponsabilità e solidarietà verso la collettività, come sancito dall'art. 6 Cost.»
Tribunale amministrativo di Zurigo, decisione VB.2018.00357 (7 novembre 2019) — Contributo di concubinato e responsabilità individuale Il computo di un contributo di concubinato corrisponde al principio della responsabilità individuale secondo l'art. 6 Cost. e al principio di sussidiarietà nel diritto dell'assistenza sociale.
Il tribunale ha stabilito che la considerazione economica delle coppie in concubinato corrisponde all'obbligo costituzionale di corresponsabilità.
#Sviluppo storico
DTF 121 I 138 (19 aprile 1995) — Landsgemeinde e doveri civici L'art. 6 Cost. è stato menzionato nel contesto dei doveri civici e della partecipazione democratica. Il tribunale ha riconosciuto l'ancoraggio costituzionale della corresponsabilità, senza tuttavia concretizzarla in modo dettagliato.
DTF 91 I 110 (1965) — Corporazioni ecclesiastiche e doveri civici Menzione precoce dei doveri civici nel contesto dell'organizzazione delle corporazioni ecclesiastiche. Il Tribunale federale ha confermato che certe forme organizzative possono presupporre la corresponsabilità civica.
#Altri ambiti di applicazione
DTF 96 I 636 (1970) — Concordati e doveri civici L'art. 6 Cost. è stato menzionato in relazione agli obblighi concordatari, dove il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza del dovere civico di partecipazione negli affari statali e sociali.
DTF 89 I 80 (1963) — Organizzazione comunale Giurisprudenza precoce sul significato dei doveri civici nell'autoamministrazione comunale. Il tribunale ha riconosciuto la base costituzionale per gli obblighi di partecipazione a livello comunale.
#Rapporto con altre disposizioni costituzionali
DTF 94 I 525 (1968) — Riunificazione di Basilea L'art. 6 Cost. è stato menzionato nel contesto di un riordino federalistico. Il tribunale ha fatto riferimento all'importanza del dovere civico per la formazione della volontà democratica nei procedimenti complessi di organizzazione statale.
La giurisprudenza mostra che l'art. 6 Cost. ha acquisito significato pratico soprattutto nel diritto dell'assistenza sociale, dove il principio di sussidiarietà è inteso come espressione diretta della responsabilità individuale e della solidarietà costituzionali. Le decisioni più recenti confermano questa giurisprudenza e la applicano a nuove fattispecie, in particolare nella considerazione di diversi tipi di reddito nei budget dell'assistenza sociale.