Testo di legge
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1Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio di sussidiarietà.

Art. 5a Cost. — Principio di sussidiarietà

Panoramica

L'art. 5a Cost. sancisce il principio di sussidiarietà nella Costituzione svizzera. Questo principio fondamentale disciplina la ripartizione dei compiti tra i tre livelli statali: Confederazione, Cantoni e Comuni.

Il principio di sussidiarietà significa che: i compiti statali devono essere svolti in linea di principio al livello più piccolo possibile. La Confederazione può assumere un compito soltanto se i Cantoni non sono in grado di gestirlo autonomamente o se è necessaria una soluzione a livello nazionale. Lo stesso vale tra Cantoni e Comuni.

Sono interessate tutte le autorità statali. Le persone private e le organizzazioni non rientrano nell'ambito dell'art. 5a Cost.

Le conseguenze giuridiche sono principalmente di natura politica. L'articolo costituisce una direttiva per politici e autorità. Non conferisce tuttavia a nessuno il diritto di adire i tribunali. Chi ritiene che la Confederazione si immischi eccessivamente negli affari cantonali non può appellarsi direttamente all'art. 5a Cost.

Un esempio concreto: se la Confederazione pianifica una nuova legge, deve spiegare nel messaggio perché i Cantoni non possono risolvere autonomamente questo compito. Ad esempio nella lotta al riciclaggio di denaro: qui sono necessarie regole a livello nazionale, altrimenti i criminali si sposterebbero semplicemente in altri Cantoni.

Il principio di sussidiarietà rafforza il federalismo (la ripartizione del potere tra Confederazione e Cantoni). Non impedisce tuttavia che la Confederazione acquisisca nuove competenze, se il popolo e i Cantoni approvano una modifica costituzionale.

Nella pratica il principio di sussidiarietà si manifesta nel fatto che la Confederazione spesso emana soltanto leggi quadro e lascia ai Cantoni ampio margine di manovra nell'attuazione.