La dignità della persona va rispettata e protetta.
Panoramica
L'articolo 7 della Costituzione federale protegge la dignità di ogni essere umano. Questa dignità è inalienabile e spetta a tutti gli esseri umani. Costituisce il fondamento di tutti gli altri diritti fondamentali nella Costituzione.
La dignità umana ha due aspetti importanti: lo Stato deve rispettarla e proteggerla. Rispettare significa che le autorità statali non possono mai trattare le persone come oggetti. Proteggere significa che lo Stato deve anche preservare le persone da attacchi di altre persone.
La dignità dell'essere umano è protetta in modo assoluto. Ciò significa che non può mai essere limitata - nemmeno in situazioni di emergenza o per proteggere altri interessi importanti. Altri diritti fondamentali possono essere limitati sotto certe condizioni, ma la dignità umana mai.
Nella pratica la dignità umana è particolarmente importante nelle misure coercitive mediche. Nessuno può essere trattato contro la propria volontà, salvo che non esista una legge molto chiara e tutti gli altri mezzi siano stati esauriti. Anche nell'assistenza sociale la dignità umana svolge un ruolo centrale: ogni persona ha diritto al necessario per vivere.
Un esempio pratico: se una persona in una casa di cura deve ricevere medicamenti contro la sua volontà, devono essere soddisfatti requisiti rigorosi. Occorre una chiara base legal, l'intervento deve essere proporzionato e tutti i mezzi più lievi devono essere stati tentati prima.
La dignità umana agisce anche tra privati. I media non possono trattare le persone semplicemente come oggetti. Nel caso di riprese segrete o di servizi degradanti, gli interessati possono appellarsi alla loro dignità.
Particolarmente problematiche sono le situazioni in cui le persone vengono discriminate a causa della loro origine o religione. Dichiarazioni razziste violano la dignità umana quando attribuiscono alle persone un valore inferiore.
Art. 7 Cost. — Dignità umana
#Dottrina
#1. Genesi storica
N. 1 L'art. 7 Cost. è una creazione originale della riforma costituzionale del 1999. La vecchia Costituzione federale del 1874 non conosceva alcuna garanzia esplicita della dignità umana; soltanto l'art. 119 cpv. 2 vCost. (medicina riproduttiva e ingegneria genetica) e l'art. 119a cpv. 1 vCost. (medicina dei trapianti) contenevano riferimenti settoriali. Il Tribunale federale aveva già in precedenza riconosciuto la dignità umana come oggetto generale di protezione e principio costituzionale di carattere generale, richiamandola nel contesto del diritto fondamentale non scritto della libertà personale (cfr. DTF 97 I 45 consid. 3).
N. 2 Il Consiglio federale aveva esposto in modo esaustivo la concezione della disposizione nel messaggio concernente la Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 139 segg.). Esso definì la dignità umana come «nucleo e punto di collegamento degli altri diritti fondamentali», atti a delinearne il contenuto e a fungere da direttiva per la loro concretizzazione. L'art. 7 Cost. costituirebbe «per certi versi un diritto fondamentale sussidiario di raccordo» (FF 1997 I 140). Il Consiglio federale sottolineò al contempo che il diritto a una sepoltura decorosa (art. 53 cpv. 2 vCost.) non sarebbe stato ripreso espressamente nella nuova Cost., in quanto compreso nella dignità umana (FF 1997 I 111).
N. 3 Il Consiglio federale scelse deliberatamente la formulazione «rispettare e tutelare» invece di quella assoluta «intangibile» o «inviolabile», come richiesto da più partecipanti alla consultazione e come previsto dall'art. 1 cpv. 1 GG per la Germania (FF 1997 I 141). La doppia formulazione codifica una duplice struttura di obblighi statali: il rispetto come obbligo di astensione (aspetto negativo) e la tutela come obbligo di agire (aspetto positivo) (FF 1997 I 563, 590). La dignità umana non doveva pertanto essere concepita come un diritto assoluto e non limitabile, bensì come diritto fondamentale sussidiario di raccordo.
N. 4 Nel corso dei dibattiti parlamentari, l'art. 7 Cost. (dignità umana) in quanto tale non costituì il fulcro della controversia; i dibattiti si concentrarono su altre disposizioni del catalogo dei diritti fondamentali, in particolare sul divieto di discriminazione (→ art. 8 Cost.). Le votazioni finali in entrambe le Camere il 18 dicembre 1998 nonché al Consiglio degli Stati e al Consiglio nazionale l'8 ottobre 1999 condussero all'adozione della Costituzione federale nella sua forma odierna.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 7 Cost. apre il catalogo dei diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.) e occupa all'interno di esso una posizione particolare: la norma precede e sovrasta i diritti di libertà e i diritti sociali specifici e, quale valore fondante, caratterizza l'intero ordinamento dei diritti fondamentali. Il Tribunale federale qualifica l'art. 7 Cost. come «principio guida per ogni attività statale» e «nucleo più intimo» dei diritti di libertà (DTF 127 I 6 consid. 5b; DTF 132 I 49 consid. 5.1).
N. 6 A differenza dei diritti fondamentali degli art. 10–34 Cost., l'art. 7 Cost. non è concepito principalmente come diritto soggettivo di difesa, bensì dispiega i propri effetti principalmente attraverso l'irradiazione e quale criterio interpretativo. La dignità umana costituisce il fondamento normativo della garanzia del contenuto essenziale dell'art. 36 cpv. 4 Cost. (→ art. 36 Cost.) nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'art. 10 cpv. 3 Cost. (↔ art. 10 Cost.). Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (→ art. 12 Cost.) è, secondo la giurisprudenza costante, direttamente orientato all'art. 7 Cost. (DTF 131 I 166 consid. 7.1).
N. 7 Nel diritto internazionale, la dignità umana trova espressione in particolare nell'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU; risoluzione 217 A [III] dell'Assemblea generale dell'ONU del 10 dicembre 1948), secondo cui tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Il divieto di trattamenti inumani o degradanti è sancito nell'art. 3 CEDU e nell'art. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2), che il Tribunale federale richiama regolarmente accanto all'art. 7 Cost. (FF 1997 I 139 seg.; DTF 127 I 6 consid. 5c–e).
N. 8 La dignità umana è inoltre espressamente ancorata in settori specifici: art. 119 cpv. 2 Cost. (medicina riproduttiva), art. 119a cpv. 1 Cost. (medicina dei trapianti), art. 120 Cost. (ingegneria genetica nel settore non umano). Queste garanzie settoriali concretizzano l'art. 7 Cost. senza soppiantarlo.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
N. 9 L'art. 7 Cost. contiene, secondo il suo tenore, un'istruzione d'azione rivolta allo Stato («rispettare e tutelare»), e non una classica garanzia di diritti in favore del singolo. Il Tribunale federale ha sviluppato, a partire da DTF 127 I 6 consid. 5b, una dottrina funzionale tripartita:
- Principio guida: l'art. 7 Cost. è direttiva per ogni attività statale e massima interpretativa per tutti gli altri diritti fondamentali.
- Nucleo più intimo dei diritti di libertà: l'art. 7 Cost. costituisce il fondamento normativo dei diritti fondamentali inerenti alla personalità e sorregge la garanzia del contenuto essenziale dell'art. 36 cpv. 4 Cost.
- Diritto fondamentale sussidiario di raccordo: l'art. 7 Cost. può dispiegare, in costellazioni particolari, un contenuto giuridico autonomo che va oltre le garanzie più specifiche (FF 1997 I 140 seg.; DTF 132 I 49 consid. 5.1).
N. 10 Il contenuto materiale della dignità umana sfugge a una determinazione positiva esaustiva. Il Tribunale federale lo descrive in DTF 132 I 49 consid. 5.1 come «ciò che è proprio dell'uomo e degli uomini e che in ultima analisi non è afferrabile», orientato al «riconoscimento del singolo nella propria dignità e nella propria unicità individuale e nell'eventuale diversità». Tale apertura del contenuto normativo è concepita intenzionalmente: Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 1, definiscono la dignità umana come il supremo principio costituente, al quale gli altri diritti fondamentali devono la qualità della loro forza vincolante.
N. 11 L'obbligo di rispetto (aspetto negativo) vincola lo Stato ad astenersi da ingerenze nella dignità umana. Esso è più evidente nelle costellazioni di trattamento inumano o degradante — come nel caso delle condizioni detentive (DTF 140 I 125 consid. 3.6.3), dei trattamenti coattivi (DTF 130 I 16 consid. 3) e delle procedure di allontanamento. L'obbligo di tutela (aspetto positivo) vincola lo Stato ad agire attivamente laddove la dignità sia minacciata da fattori privati o strutturali.
N. 12 I concreti campi di applicazione della garanzia autonoma della dignità umana sono, secondo il messaggio e la giurisprudenza: le condizioni detentive, i metodi di interrogatorio, l'estradizione, le misure mediche coattive, l'ingegneria genetica e i contesti di estrema miseria sociale. La sovrapposizione con l'art. 3 CEDU (divieto di tortura, divieto di trattamenti inumani) è considerevole e viene regolarmente esaminata in parallelo dal Tribunale federale (DTF 127 I 6 consid. 5c).
#4. Effetti giuridici
N. 13 L'art. 7 Cost. opera in primo luogo come principio di diritto oggettivo e criterio interpretativo. In virtù della sua sussidiarietà vale quanto segue: nella misura in cui è applicabile un diritto fondamentale più specifico (art. 10–34 Cost.), gli interessati non possono di regola trarre nulla a loro favore dal richiamo autonomo all'art. 7 Cost. (DTF 132 I 49 consid. 5.1). Il Tribunale federale afferma esplicitamente: «Per costellazioni particolari, la dignità umana può avere un contenuto autonomo» — ciò presuppone però che i diritti fondamentali più specifici non offrano una tutela sufficiente.
N. 14 Quale diritto fondamentale sussidiario di raccordo autonomo, l'art. 7 Cost. dispiega effetti di diritto soggettivo in particolare in ambiti non coperti da alcun'altra garanzia costituzionale. Il Consiglio federale lo ha qualificato espressamente nel messaggio come «diritto fondamentale sussidiario di raccordo» (FF 1997 I 140). La possibilità di far valere tale diritto giudizialmente in questo ambito è riconosciuta; nella pratica, l'invocazione autonoma è tuttavia limitata a trattamenti manifestamente lesivi della dignità.
N. 15 Il nesso tra l'art. 7 Cost. e l'art. 12 Cost. (diritto all'aiuto in situazioni di bisogno) è fondamentale: il minimo vitale secondo l'art. 12 Cost. è «orientato alla salvaguardia della dignità umana» (DTF 131 I 166 consid. 7.1). Ne consegue che il rifiuto dell'aiuto d'urgenza — anche nei confronti di persone che non adempiono ai propri obblighi in materia di diritto degli stranieri — è incompatibile con la dignità umana: «Si rivela incompatibile con la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.), alla cui salvaguardia è orientato l'art. 12 Cost., porre in discussione la sopravvivenza delle persone interessate escludendole dall'aiuto d'urgenza» (DTF 131 I 166 consid. 7.1).
N. 16 In caso di gravi ingerenze nei diritti fondamentali — in particolare nei casi di trattamento medico coattivo — l'art. 7 Cost., congiuntamente all'art. 10 cpv. 2 Cost., esige «una ponderazione completa e globale degli interessi in gioco» (DTF 130 I 16 consid. 5.4). La dignità umana costituisce in tale contesto una prospettiva d'esame autonoma, che si affianca all'esame della proporzionalità ai sensi dell'art. 36 Cost.
#5. Questioni controverse
N. 17 Titolarità (soggetti dei diritti fondamentali). È pacifico che l'art. 7 Cost. spetti a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla nazionalità, dall'età e dalla capacità di discernimento. È controverso se la protezione della dignità umana spetti anche alle persone giuridiche, a gruppi o — in contesti bioetici — al nascituro. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 195, affermano che la dignità umana in senso generale è un diritto esclusivamente individuale. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862, sottolineano il carattere antropocentrico della garanzia. Per le categorie particolarmente vulnerabili — come le persone con disabilità mentale — il Tribunale federale ha espressamente affermato in DTF 139 I 169 consid. 7.2.1 che il divieto di discriminazione «riguarda anche aspetti della dignità umana ai sensi dell'art. 7 Cost.», il che sottolinea lo stretto legame tra l'art. 7 e l'art. 8 cpv. 2 Cost. (↔ art. 8 Cost.).
N. 18 Limitabilità della dignità umana. Esiste una controversia fondamentale circa la possibilità di limitare la dignità umana — a differenza dell'art. 1 cpv. 1 GG. Il messaggio ha deliberatamente escluso la formulazione «intangibile» (FF 1997 I 141). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pagg. 4 seg., sostengono che il contenuto essenziale della dignità umana è assolutamente intangibile (→ art. 36 cpv. 4 Cost.), mentre gli aspetti periferici possono essere oggetto di ponderazione. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1872, sottolineano che, nell'art. 7 Cost. — analogamente all'art. 12 Cost. — l'ambito di tutela e il contenuto essenziale si sovrappongono in larga misura, rendendo in tal modo le limitazioni praticamente escluse. Il Tribunale federale ha lasciato aperta questa questione in DTF 127 I 6 consid. 9e, ma ha constatato che un trattamento medico coattivo effettuato secondo le regole mediche a titolo di misura di assistenza «non incide nel nucleo della dignità umana».
N. 19 Rapporto con l'art. 10 cpv. 3 Cost. (divieto di tortura). L'art. 10 cpv. 3 Cost. vieta espressamente la tortura e qualsiasi altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante. Questo divieto è, secondo la dottrina dominante, assoluto e corrisponde all'art. 3 CEDU e all'art. 7 del Patto ONU II. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 369, considerano l'art. 10 cpv. 3 Cost. come una concretizzazione settoriale dell'art. 7 Cost., senza che l'art. 7 Cost. perda per questo il proprio ambito di applicazione autonomo. È controverso se, per violazioni particolarmente gravi della dignità al di sotto della soglia dell'art. 10 cpv. 3 Cost., sia ancora possibile un ricorso autonomo all'art. 7 Cost.
N. 20 Sussidiarietà nella pratica. È controverso quanto strettamente debba essere intesa la sussidiarietà dell'art. 7 Cost. come diritto fondamentale di raccordo. DTF 132 I 49 consid. 5.1 conferma che il richiamo autonomo all'art. 7 Cost. è escluso quando sono applicabili diritti fondamentali più specifici. Tschentscher ha osservato criticamente in dottrina (ZBJV 141/2005, pag. 655) che questa interpretazione restrittiva limita considerevolmente la rilevanza pratica dell'art. 7 Cost. quale diritto soggettivo. Il Tribunale federale sostiene per contro che l'art. 7 Cost. dispiega la propria funzione principale come criterio di interpretazione e concretizzazione di tutti gli altri diritti fondamentali e che in questa funzione ha un'importanza permanente (DTF 127 I 6 consid. 5b).
N. 21 Dignità umana e divieto di accattonaggio. Nella DTF 149 I 248 consid. 4.3, 4.6.3, il Tribunale federale ha chiarito di recente che, in caso di divieti di accattonaggio, «occorre tener conto degli aspetti della dignità umana (ai sensi dell'art. 7 Cost.)», senza che l'art. 7 Cost. funga da criterio d'esame autonomo. Determinante rimane l'art. 10 cpv. 2 Cost. (libertà personale) in combinato disposto con l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata). Non è ammissibile giudicare l'accattonaggio come «comportamento indegno» e invertire in tal senso l'effetto protettivo dei diritti fondamentali a danno dei mendicanti (DTF 149 I 248 consid. 4.6.3). Questa giurisprudenza conferma e sviluppa quanto statuito nella DTF 134 I 214 consid. 5.3.
#6. Indicazioni pratiche
N. 22 Procedura nell'esame di una violazione della dignità. L'art. 7 Cost. non va di regola invocato in modo isolato. Prima di esaminare il richiamo diretto all'art. 7 Cost., occorre sempre verificare se è applicabile un diritto fondamentale più specifico. Vengono in particolare considerazione: l'art. 10 cpv. 2 Cost. (libertà personale), l'art. 10 cpv. 3 Cost. (divieto di tortura), l'art. 12 Cost. (aiuto d'urgenza), l'art. 13 Cost. (vita privata e familiare) nonché l'art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica e divieto di discriminazione). Solo quando queste norme non offrono una tutela sufficiente è ammissibile un'autonoma censura ai sensi dell'art. 7 Cost.
N. 23 Trattamento coattivo e privazione della libertà. Nei procedimenti riguardanti la somministrazione coattiva di farmaci in ambito psichiatrico, l'art. 7 Cost. va regolarmente esaminato accanto all'art. 10 cpv. 2 Cost. L'esame richiede, secondo la giurisprudenza costante, una ponderazione completa degli interessi, che comprenda gli interessi pubblici, la necessità del trattamento, le alternative, gli effetti collaterali nonché il pericolo per sé e per terzi (DTF 130 I 16 consid. 5.1). La sensazione di «eterodominio e di essere in balia degli altri» derivante da un trattamento effettuato contro la volontà dell'interessato tocca «in modo centrale» la dignità umana (DTF 127 I 6 consid. 5g).
N. 24 Condizioni detentive. Il sovraffollamento estremo negli istituti di detenzione può violare la dignità umana se associato ad ulteriori carenze — come la chiusura in cella per molte ore al giorno (DTF 140 I 125 consid. 3.6.3). Il parametro di riferimento è costituito anche dall'art. 3 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU. Per la pratica vale: anche nel caso di condizioni detentive legittimate dal diritto sanzionatorio, il rispetto della dignità umana rimane da osservare quale soglia minima assoluta.
N. 25 Aiuto d'urgenza e miseria esistenziale. L'art. 7 Cost. pone alla libertà d'azione dello Stato in materia di assistenza sociale un limite assoluto minimo: anche in caso di violazione degli obblighi previsti dal diritto degli stranieri, l'aiuto d'urgenza non può essere utilizzato come mezzo di pressione per il raggiungimento di obiettivi di politica migratoria. La privazione del minimo vitale è incompatibile con l'art. 7 Cost. (DTF 131 I 166 consid. 7.1). Nella pratica è da rilevare che l'art. 12 Cost. riunisce ambito di tutela e contenuto essenziale, sicché le limitazioni sono escluse (→ art. 12 Cost.).
N. 26 Discriminazione quale trattamento disuguagliante lesivo della dignità. Le discriminazioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 Cost. riguardano sempre anche l'art. 7 Cost., poiché si fondano su caratteristiche che costituiscono una componente essenziale e difficilmente rinunciabile dell'identità (DTF 132 I 49 consid. 8.1; DTF 139 I 169 consid. 7.2.1). Ciò vale in particolare per l'esclusione di categorie particolarmente vulnerabili — come le persone con disabilità mentale — da procedimenti giuridici ai quali avrebbero dovuto essere coinvolte (↔ art. 8 Cost.).
N. 27 Sviluppo più recente: divieto di accattonaggio. Nella DTF 149 I 248 (2023), il Tribunale federale ha chiarito che i divieti di accattonaggio parzialmente configurati non sono di per sé sproporzionati, ma che nella loro configurazione occorre tener conto degli aspetti della dignità umana. Il divieto assoluto di accattonaggio passivo nei parchi pubblici è stato annullato in quanto sproporzionato; la conversione diretta di una multa disciplinare in una pena detentiva nei confronti di persone indigenti che mendicano è ammissibile solo se sono stati previamente esauriti provvedimenti amministrativi più lievi (DTF 149 I 248 consid. 5.4.6 seg.). Questa giurisprudenza segna il confine oltre il quale una misura statale nei confronti di persone particolarmente vulnerabili viene qualificata come lesiva della dignità.
Giurisprudenza
#Significato fondamentale e campo di applicazione
#La dignità umana quale fondamento del sistema giuridico
BGE 130 I 16 consid. 3 (7 gennaio 2004)
Trattamento medico forzato in cliniche psichiatriche quale grave ingerenza nella dignità umana.
La sentenza stabilisce l'art. 7 Cost. quale norma costituzionale di base per ingerenze particolarmente gravi nei diritti fondamentali.
«Un trattamento medico forzato rappresenta un grave ingerenza nella libertà personale e tocca la dignità umana in modo centrale.»
BGE 132 I 49 consid. 5.1 (25 gennaio 2006)
Ordinanze di allontanamento e divieto di avvicinamento; rapporto tra dignità umana e diritti fondamentali più specifici.
Sentenza fondamentale sul significato autonomo dell'art. 7 Cost. rispetto ad altri diritti fondamentali.
«La dignità umana ha in generale il significato di un principio guida per ogni attività statale, costituisce quale nucleo più intimo al contempo il fondamento dei diritti di libertà, serve alla loro interpretazione e concretizzazione ed è diritto fondamentale sussidiario.»
#Invocazione autonoma della dignità umana
#Nessuna invocazione autonoma nelle misure di polizia
BGE 132 I 49 consid. 5.1 (25 gennaio 2006)
Ordinanze di allontanamento contro persone che consumano alcolici in assembramenti.
Principio importante sulla sussidiarietà dell'art. 7 Cost. rispetto ai diritti fondamentali più specifici.
«Da un'invocazione autonoma della dignità umana (art. 7 Cost.) gli interessati non possono derivare nulla a loro favore; essi possono invocare la libertà di riunione (art. 22 Cost.), la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.), il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il divieto di arbitrio (art. 9 Cost.).»
#Dignità umana e aiuto d'emergenza
#Diritto a un'esistenza conforme alla dignità umana
BGE 131 I 166 consid. 5.2 (18 marzo 2005)
Aiuto d'emergenza per richiedenti asilo con decisione di non entrata in materia; standard minimi dell'aiuto sociale.
Sentenza fondamentale sul nesso tra l'art. 7 e l'art. 12 Cost.
«La libertà personale può essere invocata per un obbligo minimo di assistenza così come il diritto ad aiuto e assistenza minimi secondo l'art. 12 Cost. A questi approcci sottosta in definitiva il precetto del rispetto e della protezione della dignità umana nel senso dell'art. 7 Cost.»
BGE 139 I 272 consid. 3 (22 novembre 2013)
Alloggiamento in rifugi di protezione civile quale aiuto d'emergenza per un uomo celibe in buona salute.
Concretizzazione dei requisiti minimi per un alloggiamento conforme alla dignità umana.
«Per un uomo celibe in buona salute, il fatto di dover trascorrere la notte in un rifugio antiaereo della protezione civile non contrasta con i requisiti minimi garantiti dall'art. 12 Cost. e in particolare non viola il diritto al rispetto della dignità umana.»
#Dignità umana nell'esecuzione delle pene e nella privazione della libertà
#Condizioni di detenzione e trattamento inumano
BGE 140 I 125 consid. 3.6.3 (26 febbraio 2014)
Sovraffollamento nel carcere di Champ-Dollon quale violazione della dignità umana.
Precisazione degli standard minimi per le condizioni di detenzione in caso di sovraffollamento estremo.
«L'occupazione di una cella progettata per tre persone con una superficie lorda di 23 m² da parte di sei detenuti può violare la dignità umana se perdura per quasi tre mesi e si accompagna ad altre carenze, come la reclusione nella cella per 23 ore al giorno.»
#Obbligo di lavoro nell'esecuzione delle pene
BGE 139 I 180 consid. 2 (18 luglio 2013)
Costituzionalità dell'obbligo di lavoro per i detenuti di tutte le fasce d'età.
Conferma che l'obbligo di lavoro non viola l'art. 7 Cost.
«L'obbligo del detenuto al lavoro non viola né il diritto federale né il diritto costituzionale. Vale indipendentemente dall'età del detenuto.»
#Libertà personale e trattamento medico
#Medicazione forzata in cliniche psichiatriche
BGE 130 I 16 consid. 5 (7 gennaio 2004)
Esame di proporzionalità nel trattamento medico forzato.
Ponderazione completa degli interessi necessaria in caso di gravi ingerenze nella dignità umana.
«Vista la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali, il diritto costituzionale esige una ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze di un non trattamento, esame delle alternative, valutazione del pericolo per sé e per altri.»
#Discriminazione e dignità umana
#Procedura di naturalizzazione e arbitrio
BGE 129 I 232 consid. 3 (9 luglio 2003)
Nullità delle iniziative di naturalizzazione senza possibilità di motivazione.
Collegamento delle garanzie procedurali con il rispetto della dignità umana.
«Le decisioni negative di naturalizzazione sottostanno all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentiti) in combinato con l'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione). Nella votazione popolare non è possibile una motivazione conforme ai requisiti costituzionali.»
BGE 139 I 169 consid. 6 (13 maggio 2013)
Rifiuto discriminatorio di naturalizzazione nei confronti di persone con disabilità mentali.
Protezione della dignità umana per gruppi di persone particolarmente vulnerabili.
«Escludere dalla naturalizzazione le persone con disabilità mentali per mancanza di volontà propria non corrisponde all'ordinamento legale e si rivela discriminatorio a causa dell'effetto generale che ne deriva.»
#Sviluppi recenti
#Divieto di mendicare e libertà personale
BGE 149 I 248 consid. 4 (13 marzo 2023)
Divieto parziale di mendicare a Basilea-Città; rapporto con la libertà personale.
Giurisprudenza attuale sulla delimitazione tra dignità umana e altri diritti fondamentali.
«L'accattonaggio rientra nell'ambito di protezione del diritto fondamentale della libertà personale rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. Un divieto parziale di mendicare costituisce un'ingerenza in questi diritti e deve adempiere i relativi presupposti.»