Testo di legge
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1I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.

2La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

4Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante: a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

5I Cantoni rispettano il diritto intercantonale. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Art. 48 — Convenzioni tra Cantoni

Panoramica

L'art. 48 Cost. consente la collaborazione tra Cantoni mediante convenzioni. Questa norma è il fondamento costituzionale per la cooperazione intercantonale in Svizzera.

I Cantoni possono concludere convenzioni tra loro e creare organizzazioni comuni. In tal modo possono adempiere congiuntamente compiti di importanza regionale. Un esempio concreto è la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che sulla base del concordato scolastico del 1970 coordina la politica dell'educazione (BGE 148 I 104). Un altro esempio è la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), che disciplina il trattamento di malattie rare e costose.

La Confederazione può partecipare a queste convenzioni se ne è competente. Ciò avviene ad esempio nell'organizzazione comune dei trasporti pubblici.

Le convenzioni intercantonali hanno importanti limiti: non possono contravvenire al diritto federale, agli interessi federali o ai diritti di altri Cantoni. Le convenzioni devono essere comunicate alla Confederazione. Nella Convenzione intercantonale sulle lotterie e le scommesse (CILSE) il Tribunale federale ha confermato questi principi (BGE 135 II 338).

Particolarmente importante è il controllo democratico: se gli organi intercantonali devono emanare leggi, la convenzione deve essere trattata dal parlamento come una legge. Ciò si manifesta nella CDPE, dove le riforme dell'educazione sono possibili solo con l'approvazione parlamentare.

I Cantoni devono rispettare il diritto intercantonale, così come devono osservare il diritto federale (BGE 143 V 451). Le violazioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.

L'art. 48 Cost. rafforza il federalismo cooperativo (collaborazione partenariale nello Stato federale). Esso consente soluzioni efficienti per sfide regionali, senza rinunciare all'autonomia cantonale. La giurisprudenza mostra che la collaborazione funziona quando vengono rispettate le direttive costituzionali.