1I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale.
2La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.
3I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.
4Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante: a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
5I Cantoni rispettano il diritto intercantonale. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
Art. 48 — Convenzioni tra Cantoni
#Panoramica
L'art. 48 Cost. consente la collaborazione tra Cantoni mediante convenzioni. Questa norma è il fondamento costituzionale per la cooperazione intercantonale in Svizzera.
I Cantoni possono concludere convenzioni tra loro e creare organizzazioni comuni. In tal modo possono adempiere congiuntamente compiti di importanza regionale. Un esempio concreto è la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che sulla base del concordato scolastico del 1970 coordina la politica dell'educazione (BGE 148 I 104). Un altro esempio è la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), che disciplina il trattamento di malattie rare e costose.
La Confederazione può partecipare a queste convenzioni se ne è competente. Ciò avviene ad esempio nell'organizzazione comune dei trasporti pubblici.
Le convenzioni intercantonali hanno importanti limiti: non possono contravvenire al diritto federale, agli interessi federali o ai diritti di altri Cantoni. Le convenzioni devono essere comunicate alla Confederazione. Nella Convenzione intercantonale sulle lotterie e le scommesse (CILSE) il Tribunale federale ha confermato questi principi (BGE 135 II 338).
Particolarmente importante è il controllo democratico: se gli organi intercantonali devono emanare leggi, la convenzione deve essere trattata dal parlamento come una legge. Ciò si manifesta nella CDPE, dove le riforme dell'educazione sono possibili solo con l'approvazione parlamentare.
I Cantoni devono rispettare il diritto intercantonale, così come devono osservare il diritto federale (BGE 143 V 451). Le violazioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.
L'art. 48 Cost. rafforza il federalismo cooperativo (collaborazione partenariale nello Stato federale). Esso consente soluzioni efficienti per sfide regionali, senza rinunciare all'autonomia cantonale. La giurisprudenza mostra che la collaborazione funziona quando vengono rispettate le direttive costituzionali.
Art. 48 Cost. — Trattati tra Cantoni
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 48 Cost. 1999 si ricollega all'art. 7 vCost., il suo predecessore nel diritto costituzionale federale del 1874, che già conosceva la libertà contrattuale intercantonale. La revisione totale della Costituzione federale ha recepito questa disciplina e l'ha modernizzata. Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha precisato che l'art. 48 Cost. doveva «abilitare i Cantoni a concludere tra loro dei trattati e a creare delle organizzazioni comuni», e al contempo «fissare i limiti di questa competenza» (FF 1997 I 557). La struttura fondamentale a tre capoversi — diritto contrattuale, partecipazione della Confederazione, limitazioni — corrisponde concettualmente al vecchio art. 7 vCost. (FF 1997 I 557).
N. 2 Il Consiglio federale ha consapevolmente rinunciato a un obbligo di approvazione dei trattati intercantonali, come ancora previsto dall'art. 34 cpv. 3 AP 95, sostituendolo con un mero obbligo di comunicazione abbinato a un diritto di opposizione del Consiglio federale (FF 1997 I 214). Questo cambio di sistema — dall'approvazione alla presa di conoscenza — ha rafforzato l'autonomia cantonale e rispecchia il principio federalista della revisione totale. Il fatto che i concordati non necessitino di approvazione federale in forza del nuovo diritto è stato esplicitamente confermato dal Tribunale federale: «A differenza di quanto previsto dalla vecchia Costituzione federale, i concordati non sono soggetti ad approvazione federale, ma ai sensi dell'art. 48 cpv. 3 secondo periodo Cost. soltanto all'obbligo di comunicazione alle autorità federali» (DTF 137 I 31 consid. 1.3).
N. 3 I dibattiti parlamentari relativi all'art. 48 si sono svolti senza grandi controversie: il relatore Aeby (S, FR) ha ricordato al Consiglio degli Stati che gli articoli 45–48 erano stati adottati senza discussione (Boll. Uff. 1998 CS Supplemento separato). Il testo approvato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati è stato adottato nelle votazioni finali di entrambe le Camere il 18 dicembre 1998. I cpv. 4 e 5 (abilitazione intercantonale alla legiferazione e obbligo di rispetto) sono stati introdotti nel 2004 nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) e sono in vigore dal 1° gennaio 2008.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 48 Cost. appartiene al Terzo Capitolo della Costituzione federale («Confederazione e Cantoni»), che regola i rapporti federali. La norma è una norma di competenza a favore dei Cantoni: li abilita a compiere determinate azioni giuridiche (conclusione di trattati, creazione di organismi comuni) e ne delimita allo stesso tempo l'abilitazione (cpv. 3). Non è una norma sui diritti fondamentali e non fonda pretese individualmente azionabili.
N. 5 L'art. 48 Cost. è strettamente connesso a una serie di altre norme dell'assetto federale: ↔ l'art. 3 Cost. stabilisce la sovranità cantonale come fondamento di ogni collaborazione intercantonale; ↔ l'art. 44 Cost. sancisce il dovere generale di Confederazione e Cantoni di sostenersi e di riguardarsi reciprocamente; → l'art. 48a Cost. completa l'art. 48 per il caso in cui la Confederazione possa obbligare i Cantoni alla collaborazione intercantonale o dichiarare obbligatorio per tutti un trattato; ↔ l'art. 49 cpv. 1 Cost. stabilisce la preminenza del diritto federale, direttamente determinante per le convenzioni intercantonali. Inoltre, l'art. 48 cpv. 4 Cost. è connesso con → l'art. 191b cpv. 2 Cost., che prevede espressamente la possibilità di autorità giudiziarie comuni.
N. 6 Tschannen qualifica il diritto contrattuale intercantonale come un «federalismo orizzontale», che non incide sull'ordine verticale delle competenze tra Confederazione e Cantoni, ma consente soluzioni coordinate a livello cantonale (Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4a ed. 2016, § 25 n. 1). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr inquadrano l'art. 48 Cost. nel contesto del federalismo cooperativo e sottolineano che la norma rispecchia la crescente importanza dell'adempimento di compiti sovracantonali (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1269).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Capoverso 1: Diritto di concludere trattati e organismi comuni
N. 7 Il cpv. 1 primo periodo conferisce ai Cantoni due facoltà: in primo luogo la conclusione di trattati intercantonali (concordati), in secondo luogo la creazione di organizzazioni e istituti comuni. Questi possono essere enti giuridici autonomi (enti di diritto pubblico intercantonali, istituti) o meri organi di coordinamento. Il cpv. 1 secondo periodo precisa a titolo esemplificativo («in particolare») che i Cantoni possono adempiere in comune compiti di interesse regionale. Tale indicazione non è esaustiva; in linea di principio i Cantoni possono concludere trattati su qualsiasi oggetto rientrante nella loro sfera di competenza (FF 1997 I 214; Schweizer/Abderhalden, in: Ehrenzeller e altri [a cura di], St. Galler Kommentar BV, 3a ed. 2014, n. 16 ad art. 48 Cost.).
N. 8 I trattati intercantonali sono contratti di diritto internazionale in senso lato, ma inseriti nell'ordinamento interno: non sono trattati internazionali ai sensi degli artt. 54 ss. Cost., soggiacciono al diritto pubblico e seguono la gerarchia delle norme dello Stato federale svizzero. Secondo il Tribunale federale, il diritto intercantonale ha il rango di diritto cantonale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 Cost. (DTF 143 V 451 consid. 9.3): «Il diritto richiamato è diritto (inter)cantonale ai sensi degli artt. 48 cpv. 3 e 49 cpv. 1 Cost.» Parimenti, il diritto federale a cui un trattato intercantonale fa rinvio viene considerato, nei rapporti concordatari, come diritto intercantonale (DTF 143 V 451 consid. 9.3).
N. 9 Le convenzioni intercantonali possono — come ha dimostrato la giurisprudenza in numerosi settori — trasferire competenze autorizzatorie a organi comuni: nel settore dei giochi in denaro alla Comlot (DTF 135 II 338 consid. 4), nel settore dell'istruzione alla CDPE (DTF 148 I 104 consid. 5.1), nel settore sanitario agli organi della convenzione MAQ. Il trasferimento presuppone che il diritto trasferito rientri nella sfera di competenza dei Cantoni; una modifica della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni tramite convenzioni intercantonali non è ammissibile (DTF 143 V 451 consid. 9.3; Waldmann/Schnyder von Wartensee, BSK BV, 2a ed. 2024, n. 41 ad art. 48 Cost.).
3.2 Capoverso 2: Partecipazione della Confederazione
N. 10 Il cpv. 2 consente alla Confederazione di partecipare a progetti intercantonali «nell'ambito delle proprie competenze». La partecipazione presuppone un'iniziativa cantonale; la Confederazione non può imporsi. La formulazione «nell'ambito delle proprie competenze» garantisce che la partecipazione federale non costituisca un'estensione autonoma delle competenze della Confederazione. Il cpv. 2 ha rilevanza pratica soprattutto nei settori in cui Confederazione e Cantoni hanno competenze condivise (p. es. istruzione, sanità, infrastrutture). Biaggini sottolinea che questa disciplina è espressione del federalismo cooperativo e deve essere nettamente distinta da un'indebita ingerenza della Confederazione (Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007, n. 12 ss. ad art. 48 Cost.).
3.3 Capoverso 3: Limitazioni e obbligo di comunicazione
N. 11 Il cpv. 3 primo periodo contiene due limitazioni materiali cumulative per i trattati intercantonali: essi non possono essere contrari né al diritto e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. «Diritto» comprende l'intero diritto federale inclusa la Costituzione federale; «interessi» della Confederazione designano inoltre gli interessi politico-amministrativi complessivi della Confederazione (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1279). «Diritti di altri Cantoni» riguarda le posizioni di diritto costituzionale cantonale e le competenze garantite al singolo Cantone dalla Costituzione federale.
N. 12 Il rapporto con l'art. 49 cpv. 1 Cost. è chiaro: il diritto intercantonale prevale su quello cantonale, ma non sul diritto federale. Nella DTF 143 V 451 consid. 9.4 il Tribunale federale ha accertato che una convenzione intercantonale che nella sua applicazione conduce alla «impedimento o almeno all'eccessivo ostacolo del diritto federale» viola l'art. 48 cpv. 3 Cost. e l'art. 49 cpv. 1 Cost. Una convenzione intercantonale non può modificare la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni (DTF 143 V 451 consid. 9.3).
N. 13 Il cpv. 3 secondo periodo sancisce l'obbligo di comunicazione: i trattati intercantonali devono essere portati a conoscenza della Confederazione. Tale obbligo è di natura procedurale; la sua violazione non rende il trattato nullo ipso iure, ma può costituire il fondamento per il diritto di opposizione del Consiglio federale. L'art. 14 del Concordato sportivo prevedeva espressamente un'informazione corrispondente — il Tribunale federale ha qualificato il requisito come «privo di rilevanza per l'impugnazione del concordato» (DTF 137 I 31 consid. 1.3).
3.4 Capoverso 4: Abilitazione intercantonale alla legiferazione
N. 14 Il cpv. 4, in vigore dal 2008, consente ai Cantoni di abilitare organi intercantonali, mediante trattato intercantonale, ad emanare disposizioni normative. Tale abilitazione è soggetta a due condizioni cumulative: (a) il trattato deve essere stato approvato secondo la procedura valida per la legislazione (approvazione parlamentare nei Cantoni concordatari); (b) deve fissare i principi fondamentali di contenuto delle disposizioni da emanare (limite di contenuto alla delega). Entrambe le condizioni servono al principio della legittimazione democratica e al principio di determinatezza.
N. 15 Il Tribunale federale ha precisato nella DTF 148 I 104 consid. 5.3.2 i limiti del cpv. 4: i principi concernenti la competenza, la posizione, l'organizzazione e la nomina dell'autorità giudiziaria devono essere sanciti in una convenzione intercantonale almeno approvata dal parlamento. Un regolamento emanato soltanto da un organo intercantonale, che rinvia al diritto cantonale, non soddisfa i requisiti del cpv. 4. Nella DTF 148 I 104 consid. 5.4.2 è stato esplicitamente stabilito che i principi fondamentali di contenuto riguardanti la tutela giurisdizionale devono essere fissati nel trattato intercantonale stesso, e non soltanto attraverso il diritto esecutivo delegato.
3.5 Capoverso 5: Obbligo di rispetto
N. 16 Il cpv. 5, anch'esso in vigore dal 2008, obbliga i Cantoni a «rispettare il diritto intercantonale». Tale obbligo si rivolge a tutti i Cantoni che hanno aderito a un concordato, non soltanto a quelli che lo hanno concluso. Esso costituisce la preminenza applicativa del diritto concordatario rispetto al successivo diritto legislativo cantonale e forma così il pendant intercantonale della preminenza del diritto federale di cui all'art. 49 cpv. 1 Cost. Schweizer/Abderhalden sottolineano che con il cpv. 5 viene codificato un obbligo di esecuzione leale del diritto intercantonale, che finora era valido soltanto in modo implicito (Schweizer/Abderhalden, St. Galler Kommentar BV, 3a ed. 2014, n. 44 ss. ad art. 48 Cost.).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 17 Un trattato intercantonale che contraddice le limitazioni del cpv. 3 è incostituzionale. La conseguenza giuridica è la non applicazione della norma concordataria in conflitto nel caso concreto (DTF 143 V 451 consid. 9.4) oppure — nel controllo astratto delle norme — l'abrogazione della disposizione corrispondente. Il Tribunale federale abroga una norma concordataria soltanto «qualora essa si sottragga a qualsiasi interpretazione conforme alla Costituzione e alle convenzioni» (DTF 137 I 31 consid. 2).
N. 18 Se manca, in seno a un'organizzazione intercantonale, la tutela giurisdizionale conforme alla Costituzione (cpv. 4 non adempiuto), ciò viola la garanzia dell'accesso al giudice secondo l'art. 29a Cost. In tali casi il Tribunale federale ha proceduto a una normazione giudiziaria sostitutiva: ha designato il tribunale amministrativo del Cantone sede come istanza provvisoriamente competente, fino a quando i Cantoni concordatari non abbiano disciplinato la situazione giuridica in modo conforme alla Costituzione (DTF 148 I 104 consid. 6.2; Rütsche, RDE 2021 p. 354). Questa disciplina transitoria non ha carattere di precedente vincolante.
N. 19 Le disposizioni concordatarie possono essere impugnate come atti normativi cantonali ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF con ricorso al Tribunale federale (DTF 137 I 31 consid. 1.3). Le autorità giudiziarie intercantonali sono considerate tribunali superiori di ultima istanza ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF, purché soddisfino i requisiti formali del cpv. 4 (DTF 135 II 338 consid. 1.1; DTF 148 I 104 consid. 5.3.1). Le autorità federali legittimate a ricorrere al Tribunale federale possono partecipare anche alla procedura cantonale e intercantonale ai sensi dell'art. 111 cpv. 2 LTF (DTF 135 II 338 consid. 2.1).
#5. Questioni controverse
5.1 Rango del diritto intercantonale
N. 20 È ampiamente riconosciuto che il diritto intercantonale si colloca gerarchicamente tra il diritto cantonale (che esso deroga) e il diritto federale (al quale deve cedere). Schweizer/Abderhalden e Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr sostengono concordemente che il diritto creato nelle convenzioni intercantonali vale come diritto cantonale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 Cost. (Schweizer/Abderhalden, St. Galler Kommentar BV, 3a ed. 2014, n. 60 ad art. 48 Cost.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1272). Questa posizione è stata fatta propria dal Tribunale federale (DTF 143 V 451 consid. 9.3). Waldmann/Schnyder von Wartensee affermano parimenti la subordinazione rispetto al diritto federale e la preminenza rispetto al successivo diritto cantonale (Waldmann/Schnyder von Wartensee, BSK BV, n. 66 ad art. 48 Cost.).
5.2 Legittimazione democratica della legiferazione intercantonale
N. 21 È controverso se la delega di competenze legislative ad organi intercantonali sia sufficientemente compatibile con le esigenze democratiche. Abderhalden ha rilevato che i requisiti del cpv. 4 (procedura di approvazione parlamentare, fissazione dei principi fondamentali) non compensano completamente il deficit di legittimazione, poiché ai parlamenti rimane in sostanza soltanto un «prendere o lasciare» (Abderhalden, Verfassungsrechtliche Überlegungen zur interkantonalen Rechtsetzung, LeGes 2006/1, p. 11). Uhlmann/Zehnder sostengono per contro che il cpv. 4 crea un coinvolgimento democratico sufficiente, purché i principi fondamentali di contenuto siano ancorati in modo sostanziale nel trattato stesso (Uhlmann/Zehnder, Rechtsetzung durch Konkordate, LeGes 2011/1, p. 23). Il Tribunale federale ha confermato in linea di principio la posizione di Uhlmann/Zehnder nella DTF 148 I 104 consid. 5.4.2, precisando al contempo che «i principi fondamentali di contenuto delle disposizioni devono essere fissati nel trattato intercantonale stesso».
5.3 Esecutività dell'interesse della Confederazione (cpv. 3)
N. 22 Non è chiaro a quali condizioni gli «interessi della Confederazione» ai sensi del cpv. 3 possano far cadere una convenzione intercantonale. La dottrina è cauta in merito: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr esigono un pregiudizio tangibile di obiettivi concreti della Confederazione (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1279); Tschannen mette in guardia da un'interpretazione estensiva che svuoterebbe la libertà contrattuale intercantonale (Tschannen, Staatsrecht, 4a ed. 2016, § 25 n. 19). La giurisprudenza ha finora trattato con riservatezza la nozione di «interessi della Confederazione» fondandosi principalmente sul limite del «diritto» (cfr. DTF 143 V 451 consid. 9.4; DTF 137 I 31 consid. 4.1).
5.4 Tutela giurisdizionale contro gli atti degli organi intercantonali
N. 23 Se e in che modo i soggetti che ricercano tutela giurisdizionale possano agire contro le decisioni di organi intercantonali è una questione giuridicamente delicata. Mächler ha sottolineato che i principi concernenti la competenza e l'organizzazione delle autorità giudiziarie devono essere sanciti in una convenzione approvata dal parlamento (Mächler, Individualrechtsschutz bei interkantonaler Aufgabenerfüllung, in: Individuum und Verband, Festgabe Juristentag 2006, p. 468). Rütsche ritiene che — in mancanza di un organo giurisdizionale conforme alla Costituzione — il tribunale amministrativo del Cantone sede sia competente in via sostitutiva (Rütsche, RDE 2021 p. 354). Il Tribunale federale ha fatto proprie entrambe le posizioni nella DTF 148 I 104 consid. 5.3.2 e consid. 6.2, sviluppando così una giurisprudenza sempre più articolata sui requisiti minimi della tutela giurisdizionale intercantonale. → Art. 29a Cost.; → Art. 191b Cost.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Conclusione di concordati: Le convenzioni intercantonali si concludono mediante dichiarazioni di volontà concordanti dei Cantoni aderenti. La procedura di adesione è retta dal diritto cantonale (di regola approvazione del parlamento cantonale). Il trattato deve essere portato a conoscenza della Confederazione (cpv. 3 secondo periodo). Nessun trattato necessita di un'approvazione formale da parte della Confederazione (→ N. 2).
N. 25 Abilitazione alla legiferazione secondo il cpv. 4: Nell'elaborazione delle convenzioni intercantonali occorre badare con cura che (a) il trattato stesso — e non soltanto un regolamento esecutivo delegato — contenga i principi fondamentali di contenuto delle disposizioni normative, e (b) il trattato sia stato approvato dai parlamenti cantonali. Se manca anche una sola di queste condizioni, le disposizioni normative emanate dall'organo intercantonale sulla loro base sono incostituzionali (DTF 148 I 104 consid. 5.4.2).
N. 26 Tutela giurisdizionale: Le convenzioni intercantonali devono garantire un accesso alla giustizia sufficiente ai sensi dell'art. 29a Cost. Le autorità giudiziarie comuni ai sensi dell'art. 191b cpv. 2 Cost. sono ammissibili, ma presuppongono una base sufficiente nel concordato approvato dal parlamento (DTF 148 I 104 consid. 5.3.1). In mancanza di tale base, il tribunale amministrativo del Cantone sede è provvisoriamente competente (DTF 148 I 104 consid. 6.2). Gli organi concordatari che soddisfano i requisiti del cpv. 4 si qualificano come tribunali superiori di ultima istanza ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LTF (DTF 135 II 338 consid. 1.1).
N. 27 Rapporto con il diritto federale: Le convenzioni intercantonali che dichiarano applicabile il diritto federale mediante rinvio lo trasformano in diritto intercantonale. Se il diritto così trasformato contrasta con il diritto federale nell'applicazione concreta, prevale il diritto federale (DTF 143 V 451 consid. 9.4). Questa regola di conflitto deve essere tenuta in particolare considerazione nell'elaborazione delle norme di rinvio nei concordati.
N. 28 Impugnazione di disposizioni concordatarie: Le disposizioni normative concordatarie possono essere impugnate come atti normativi cantonali ai sensi dell'art. 82 lett. b LTF con ricorso in materia di diritto pubblico. Il parametro di giudizio è la compatibilità con il diritto di rango superiore, in particolare con i diritti fondamentali federali e la preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Nell'ambito del controllo astratto delle norme, il Tribunale federale abroga una disposizione concordataria soltanto qualora essa si sottragga a qualsiasi interpretazione conforme alla Costituzione (DTF 137 I 31 consid. 2).
Giurisprudenza
#Principi della collaborazione intercantonale
#Basi costituzionali
BGE 148 I 104 del 26 aprile 2022
Garanzia della via giudiziaria presso organi intercantonali
Il Tribunale federale precisa le esigenze costituzionali per la tutela giuridica presso le organizzazioni intercantonali secondo l'art. 48 Cost.
«La garanzia della via giudiziaria esige la valutazione giudiziaria di controversie legali anche nella collaborazione intercantonale. Spetta ai Cantoni concordatari disciplinare conformemente alla costituzione (cfr. art. 48 cpv. 4 Cost.) la tutela giuridica contro le decisioni della CDIP o delle sue agenzie e di istituire un tribunale che soddisfi le esigenze dell'art. 30 cpv. 1 Cost.»
BGE 135 II 338 del 10 agosto 2009
Conformità al diritto federale di convenzioni intercantonali
Decisione di principio sulla conformità al diritto federale della Convenzione intercantonale su lotterie e scommesse (IVLW).
«Il diritto federale sulle lotterie non esclude una procedura intercantonale che trasferisca la decisione di autorizzazione a un organo comune e che per i prodotti standardizzati colleghi una decisione di ammissione generale con la possibilità di ottenere per ogni singolo prodotto una decisione impugnabile.»
#Competenze normative degli organi intercantonali
#Requisiti secondo l'art. 48 cpv. 4 Cost.
BGE 141 II 262 del 9 luglio 2015
Competenze della Commissione intercantonale per le lotterie e le scommesse
Il Tribunale federale conferma la competenza degli organi intercantonali per l'emanazione di norme secondo i requisiti dell'art. 48 cpv. 4 Cost.
«La Comlot quale autorità di autorizzazione è abilitata, sulla base di un'interpretazione teleologico-temporale del diritto federale e intercantonale (IVLW), a svolgere, in relazione alle grandi lotterie, una procedura di subordinazione o qualificazione e a concretizzare nel caso singolo il divieto di lotterie generalmente-astrattamente valido.»
BGE 137 I 31 del 13 ottobre 2010
Concordato su misure contro la violenza negli eventi sportivi
Controllo di costituzionalità di un concordato con misure che si avvicinano a ingerenze nei diritti fondamentali.
«Il concordato oggetto di controversia rappresenta diritto di polizia specifico. È orientato al fenomeno particolare delle violenze nell'ambito di eventi sportivi. Il concordato mira a prevenire tali violenze con le misure speciali di divieti di raggio, obblighi di annuncio e custodia di polizia.»
#Rapporto con il diritto federale
#Art. 48 cpv. 3 Cost. - Limiti della collaborazione intercantonale
BGE 143 V 451 del 21 novembre 2017
Diritto intercantonale nel senso dell'art. 48 cpv. 3 e dell'art. 49 cpv. 1 Cost.
Significato dei rinvii al diritto federale nelle convenzioni intercantonali.
«Quando in una convenzione intercantonale è prevista l'applicazione del diritto federale, si tratta di diritto (inter-)cantonale nel senso dell'art. 48 cpv. 3 e dell'art. 49 cpv. 1 Cost. per quanto riguarda il diritto richiamato.»
#Ambiti di applicazione concreti
#Concordati sulla formazione
BGE 148 I 104 del 26 aprile 2022
Concordato scolastico e CDIP
Esame dettagliato delle basi costituzionali della collaborazione intercantonale nel settore della formazione.
«La collaborazione dei Cantoni nel settore della formazione e la CDIP si basano sul Concordato del 29 ottobre 1970 sul coordinamento scolastico. Si tratta di una convenzione intercantonale nel senso dell'art. 48 cpv. 1 Cost.»
#Settore dei giochi d'azzardo
BGE 135 II 338 del 10 agosto 2009
Convenzione intercantonale su lotterie e scommesse
Decisione fondamentale sulla compatibilità della regolamentazione intercantonale sui giochi d'azzardo con il diritto federale.
«La decisione impugnata della commissione di ricorso è stata emessa nell'ambito di applicazione della Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse esercitate a titolo professionale (LL; RS 935.51). La commissione di ricorso fa parte della struttura organizzativa della 'Convenzione intercantonale del 7 gennaio 2005 sulla vigilanza nonché l'autorizzazione e l'impiego dell'utile di lotterie e scommesse svolte a livello intercantonale o nazionale'.»
#Assistenza sociale e protezione dei minori
BGE 143 V 451 del 21 novembre 2017
Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)
Applicazione della CIIS nel caso di collocamento extrantonale di minori e determinazione del domicilio di soccorso.
«Secondo l'art. 1 CIIS, questa mira a permettere senza ostacoli l'accoglimento di persone con particolari esigenze di assistenza e promozione in istituti idonei al di fuori del loro Cantone di domicilio.»
#Aspetti di diritto processuale
#Tutela giuridica e grado di istanze
BGE 148 I 104 del 26 aprile 2022
Conflitto negativo di competenze e garanzia della via giudiziaria
Decisione innovativa sulle esigenze costituzionali per la tutela giuridica presso le organizzazioni intercantonali.
«Un conflitto negativo di competenze, quale quello da giudicare nel caso presente, sfocia per il ricorrente interessato in un diniego formale di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.). Inoltre, al ricorrente viene negata la garanzia della via giudiziaria secondo l'art. 29a Cost.»
#Ricorso di autorità della Confederazione
BGE 135 II 338 del 10 agosto 2009
Legittimazione al ricorso delle autorità federali contro decisioni intercantonali
Precisazione dei diritti di ricorso delle autorità federali nell'ambito intercantonale.
«L'Ufficio federale di giustizia è abilitato nel settore dei giochi d'azzardo a ricorrere in nome del Dipartimento federale di giustizia e polizia con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro decisioni della commissione di ricorso Convenzione intercantonale lotterie e scommesse.»
#Medicina altamente specializzata
#Convenzione intercantonale MAS
Diverse decisioni del Tribunale amministrativo federale (C-1313/2019, C-1361/2019, C-1405/2019, C-2251/2015) confermano la funzionalità della collaborazione intercantonale nel settore della medicina altamente specializzata sotto il regime dell'art. 48 Cost. La convenzione MAS mostra in modo esemplare l'attuazione pratica della ripartizione regionale dei compiti secondo l'art. 48 cpv. 1 Cost.
#Tendenze evolutive
La giurisprudenza più recente mostra una crescente differenziazione delle esigenze costituzionali per la collaborazione intercantonale. Particolare importanza assumono la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) e le esigenze formali dell'art. 48 cpv. 4 Cost. Il Tribunale federale sottolinea ripetutamente che in caso di mancanza di tutela giuridica conforme alla costituzione nell'ambito intercantonale devono essere create soluzioni transitorie per garantire la garanzia della via giudiziaria.