1La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.
2Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
#Panoramica
L'articolo 47 della Costituzione federale protegge l'autonomia dei Cantoni da interventi eccessivi della Confederazione. Questa norma è il cuore costituzionale del federalismo svizzero (ripartizione del potere tra Confederazione e Cantoni).
Il capoverso 1 obbliga la Confederazione a rispettare l'autonomia cantonale. Ciò significa che la Confederazione non può estendere eccessivamente le sue competenze e deve tener conto delle particolarità cantonali nella sua attività legislativa.
Il capoverso 2 concretizza tre settori importanti: in primo luogo, i Cantoni devono poter conservare sufficienti compiti propri. In secondo luogo, possono determinare autonomamente la loro organizzazione interna (autonomia organizzativa). In terzo luogo, la Confederazione deve lasciar loro sufficienti possibilità di finanziamento e sostenerli se necessario.
Un esempio dalla pratica: quando durante la pandemia di COVID-19 la Confederazione emanò misure complete, il Tribunale federale verificò se rimaneva sufficiente spazio per soluzioni cantonali. I Cantoni poterono continuare a determinare autonomamente le loro strutture organizzative, ma dovettero rispettare le prescrizioni del diritto federale.
Le conseguenze giuridiche sono molteplici: l'articolo 47 Cost. serve come ausilio interpretativo per le leggi e limita le competenze federali. Tuttavia, non fonda alcun diritto diretto dei Cantoni a determinati compiti o fondi. Piuttosto prescrive che la Confederazione deve rispettare la struttura federalista della Svizzera in tutte le sue attività.
Questa disposizione riguarda tutti i livelli: la Confederazione nella legislazione, i Cantoni nell'attuazione e i tribunali nell'interpretazione di conflitti di competenze.
Art. 47 Cost. — Autonomia dei Cantoni
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 La nuova Costituzione federale del 1999 contiene all'art. 47 cpv. 1 per la prima volta una disposizione costituzionale esplicita che obbliga la Confederazione a preservare l'autonomia dei Cantoni. Nella vCost. non era sancito alcun principio esplicito corrispondente; l'autonomia cantonale risultava solo indirettamente dalla struttura federale, in particolare dall'art. 3 vCost. (sovranità dei Cantoni). Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 precisa che l'art. 47 Cost. deve ancorare l'autonomia dei Cantoni quale principio costituzionale fondamentale e quale obbligo della Confederazione; un'ingerenza nel nucleo dell'autonomia cantonale violerebbe la Costituzione (FF 1997 I 200). La formulazione succinta quale norma di principio con stretto riferimento al principio di sussidiarietà corrisponde a una scelta legislativa consapevole (FF 1997 I 543, 574).
N. 2 Il capoverso 2 è stato integrato nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Il decreto federale NPC del 3 ottobre 2003, approvato in votazione popolare il 28 novembre 2004 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (RU 2007 5765; FF 2002 2065; 2003 6079; 2005 951), ha inserito nel cpv. 2 la frase sulle fonti di finanziamento e i mezzi finanziari. In tal modo, oltre all'autonomia in materia di compiti e organizzazione, è stata sancita esplicitamente a livello costituzionale quale oggetto di protezione anche l'autonomia finanziaria dei Cantoni. I dibattiti parlamentari si sono svolti sostanzialmente senza contestazioni per quanto riguarda l'orientamento di fondo di questa triade.
#2. Inquadramento sistematico
N. 3 L'art. 47 Cost. si colloca nel capitolo 3 «Rapporti tra Confederazione e Cantoni» (art. 42–53 Cost.) ed è una norma di competenza con funzione strutturale: obbliga la Confederazione — quale limite alle ingerenze del diritto federale — a rispettare l'autonomia dei Cantoni. La norma non è una norma sui diritti fondamentali e non conferisce ai Cantoni un diritto soggettivo individuale direttamente giustiziabile; è una norma di tutela a favore dei Cantoni quali enti di diritto pubblico (→ art. 3 Cost.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 1002 segg.).
N. 4 L'art. 47 Cost. si trova in stretto collegamento con altre norme sul federalismo: il principio di sussidiarietà (→ art. 5a Cost.) e il principio dell'equivalenza fiscale (→ art. 43a Cost.) concretizzano l'autonomia in materia di compiti e di finanze. L'obbligo della Confederazione di lasciare ai Cantoni la maggiore libertà di organizzazione possibile nell'attuazione del diritto federale risulta dall'→ art. 46 cpv. 3 Cost., che è considerato il riflesso normativo diretto dell'autonomia organizzativa sancita nell'art. 47. Il principio del primato del diritto federale (→ art. 49 cpv. 1 Cost.) costituisce la posizione contraria immanente al sistema: limita ciò che l'art. 47 Cost. tutela. ↔ L'art. 50 Cost. completa l'art. 47 con la tutela dell'autonomia comunale.
N. 5 L'art. 47 Cost. è una norma strutturale programmatica e al contempo un mandato costituzionale vincolante. Esplica efficacia vincolante primariamente nei confronti del legislatore federale e del Consiglio federale, non direttamente nei confronti dei privati (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862). Quale direttiva interpretativa è tuttavia vincolante per tutti gli organi federali, incluso il Tribunale federale: le leggi federali devono essere interpretate, nei limiti consentiti dal margine di interpretazione, in modo da preservare il più possibile l'autonomia dei Cantoni (DTF 128 I 254 consid. 3.8.2).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 6 L'art. 47 Cost. si articola in tre oggetti di tutela, ciascuno dei quali è analizzato separatamente qui di seguito:
(a) Cpv. 1: Preservazione dell'autonomia («La Confederazione preserva l'autonomia dei Cantoni»)
N. 7 «Autonomia» è un termine generico che descrive l'indipendenza istituzionale dei Cantoni in quanto unità statali con un proprio ordinamento giuridico, un proprio territorio e un proprio popolo. Va oltre la nozione di «autonomia» in singoli ambiti materiali e riguarda l'esistenza e il nucleo essenziale della statualità cantonale in quanto tale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1003). Il termine «preserva» è una formula di obbligo attivo: la Confederazione non deve soltanto astenersi da ingerenze, ma deve anche mantenere positivamente l'autonomia.
N. 8 Il Tribunale federale ha ricavato dal cpv. 1 la sovranità organizzativa cantonale quale elemento centrale del federalismo svizzero: «La sovranità organizzativa cantonale è un elemento centrale del federalismo svizzero. Nella nuova Costituzione federale essa non è esplicitamente sancita, ma viene ricavata dall'art. 47 Cost. ('La Confederazione preserva l'autonomia dei Cantoni').» (DTF 128 I 254 consid. 3.8.2). Le ingerenze del legislatore federale nell'autonomia organizzativa cantonale sono ammissibili soltanto se necessarie e proporzionate ai fini di un'adeguata attuazione del diritto federale — occorre operare una ponderazione tra l'interesse della Confederazione all'esecuzione e la sovranità cantonale in materia di organizzazione e procedura (ibid. consid. 3.8.2, con riferimento a Saladin e Hangartner).
(b) Cpv. 2 frase 1: Autonomia in materia di compiti e di organizzazione
N. 9 «Le lascia compiti propri in misura sufficiente» sancisce il contenuto essenziale della ripartizione federale delle competenze: la Confederazione deve lasciare ai Cantoni una sfera sostanziale di compiti normativi ed esecutivi propri. «In misura sufficiente» è una nozione giuridica indeterminata; non designa una quota numericamente misurabile, bensì esige che i Cantoni rimangano funzionanti quali unità statali autonome (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 729). «Rispetta la loro autonomia organizzativa» si riferisce al diritto dei Cantoni di disciplinare a propria discrezione la struttura delle autorità, le procedure e l'ordinamento interno delle competenze, nella misura in cui il diritto federale non preveda prescrizioni imperative (DTF 144 IV 240 consid. 2.5: «La Confederazione preserva certo l'autonomia dei Cantoni e lascia loro compiti propri in misura sufficiente e rispetta la loro autonomia organizzativa (cfr. art. 47 Cost.). [...] I Cantoni non possono tuttavia emanare disposizioni in contrasto con il diritto federale.»).
N. 10 «Rispetta la loro autonomia organizzativa» vale anche quando i Cantoni attuano il diritto federale: anche in tale ambito occorre garantire ai Cantoni la maggiore libertà di organizzazione possibile e la presa in considerazione delle particolarità cantonali (→ art. 46 cpv. 3 Cost.). Il Tribunale federale accetta pertanto le ingerenze della legge federale nella sovranità organizzativa cantonale soltanto se è dimostrato un rilevante interesse pubblico all'esecuzione uniforme: così ha richiesto, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPT, la competenza di un'unica autorità cantonale per le deroghe al di fuori della zona edificabile, poiché l'applicazione uniforme del diritto nel territorio cantonale imponeva il principio della parità di trattamento — anche a scapito della libertà di decentramento cantonale (DTF 128 I 254 consid. 3.4–4.7).
(c) Cpv. 2 frase 2: Autonomia finanziaria (aggiunta NPC 2004/2008)
N. 11 «Le lascia fonti di finanziamento sufficienti» tutela la sovranità fiscale e tributaria dei Cantoni. Questa comprende l'autonomia tariffale in materia di imposte dirette (sentenza 2C_961/2014 consid. 2.3: «[...] l'autonomia tariffale che spetta ai Cantoni nel settore delle imposte dirette (art. 3, art. 47 cpv. 2, art. 129 cpv. 2 Cost.)»). «E contribuisce a garantire che i Cantoni dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti» è un obbligo di assistenza della Confederazione, che tuttavia non fonda un diritto azionabile dei Cantoni a sussidi federali. Serve soprattutto quale mandato al legislatore federale di garantire la capacità finanziaria dei Cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria (→ art. 135 Cost.).
#4. Effetti giuridici
N. 12 L'art. 47 Cost. esplica efficacia vincolante su più livelli:
Nei confronti del legislatore federale: le leggi federali che incidono nel nucleo essenziale dell'autonomia cantonale sono incostituzionali. Poiché il Tribunale federale è tenuto ad applicare le leggi federali ai sensi dell'→ art. 190 Cost., il controllo avviene indirettamente tramite l'interpretazione conforme alla Costituzione (DTF 128 I 254 consid. 3.8.1). Una cassazione diretta di una legge federale da parte del Tribunale federale per violazione dell'art. 47 Cost. è esclusa.
N. 13 Nei confronti del Consiglio federale e dell'amministrazione federale: le ordinanze e le decisioni amministrative della Confederazione possono essere esaminate alla luce dell'art. 47 Cost. e annullate. Il principio di sussidiarietà (→ art. 5a Cost.) quale concretizzazione dell'art. 47 Cost. obbliga il Consiglio federale a verificare, prima di emanare disposizioni regolamentari, se il compito possa essere adempiuto dai Cantoni.
N. 14 Nessun diritto soggettivo dei privati: l'art. 47 Cost. non conferisce ai privati diritti azionabili. Un privato non può invocare direttamente l'art. 47 Cost. per imporre o impedire un determinato comportamento della Confederazione o dei Cantoni. Nella misura in cui l'art. 47 Cost., quale direttiva interpretativa, rafforza la libertà di organizzazione cantonale, incide tuttavia indirettamente sulle posizioni giuridiche dei privati (DTF 135 I 28 consid. 5.4: «La sovranità garantita dal diritto costituzionale [art. 3 Cost.], l'autonomia organizzativa [art. 46 cpv. 2 Cost.] e la preservazione dell'autonomia dei Cantoni da parte della Confederazione [art. 47 Cost.]» non sono sufficienti a giustificare una regolamentazione cantonale contraria al diritto federale in materia di LPP).
N. 15 Nessuna tutela dell'esistenza di competenze concrete: l'art. 47 Cost. non tutela una determinata ripartizione delle competenze storicamente consolidata. La disposizione non garantisce alcuno status quo ante a favore dei Cantoni e non impedisce alla Confederazione di attribuirsi ulteriori competenze mediante votazione popolare di modifica costituzionale — purché l'autonomia dei Cantoni quale istituzione sia mantenuta (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1862 segg.).
#5. Questioni controverse
N. 16 Contenuto normativo autonomo dell'art. 47 Cost. vs. funzione dichiarativa: una prima questione controversa riguarda se l'art. 47 Cost. produca un contenuto normativo autonomo al di là degli effetti dell'art. 3 Cost. (sovranità) e degli altri articoli sul federalismo. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 1002) vedono nell'art. 47 Cost. una norma di obbligo autonoma che costringe attivamente la Confederazione a preservare l'autonomia e va quindi oltre la semplice astensione da ingerenze. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1862) sottolineano invece il carattere primariamente strutturale: la norma concretizza e rafforza l'ordinamento federale di base, senza tuttavia creare un nuovo diritto soggettivo dei Cantoni applicabile giudizialmente. Il Tribunale federale si è avvicinato a questa posizione più cauta, applicando sempre l'art. 47 Cost. in combinazione con gli art. 3 e 49 Cost., senza attribuirgli un parametro di esame autonomo (DTF 128 I 254 consid. 3.8.2; DTF 135 I 28 consid. 5.4; DTF 144 IV 240 consid. 2.5).
N. 17 Rapporto con l'art. 46 cpv. 3 Cost. (libertà di attuazione): è controverso il rapporto tra l'obbligo generale di preservare l'autonomia ai sensi dell'art. 47 Cost. e la più specifica garanzia della libertà di attuazione ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 Cost. La dottrina dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1002; Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1862) tratta l'art. 46 cpv. 3 Cost. come lex specialis per il settore dell'esecuzione determinata dal diritto federale, mentre l'art. 47 Cost. vale quale norma di principio generale per tutti i settori. Il Tribunale federale sembra condividere questa distinzione: nel caso della pianificazione del territorio ha citato entrambe le norme come complementari (DTF 128 I 254 consid. 3.8).
N. 18 Giustiziabilità della garanzia di finanziamento (cpv. 2 frase 2): la natura giuridica dell'obbligo, introdotto dalla NPC, di contribuire a garantire che i Cantoni dispongano di fonti di finanziamento sufficienti è controversa. Müller/Schefer (op. cit., p. 729) la qualificano come precetto di ottimizzazione senza un diritto a prestazioni azionabile. Questa valutazione è corroborata dall'assenza di qualsiasi giurisprudenza che abbia ricavato dal cpv. 2 frase 2 un diritto autonomamente azionabile dei Cantoni a determinate prestazioni federali. Nel settore del diritto tributario, il Tribunale federale ha invece utilizzato quale parametro giustiziabile l'autonomia tariffale dei Cantoni derivante dall'art. 47 cpv. 2 Cost. (sentenza 2C_961/2014 consid. 2.3).
#6. Indicazioni pratiche
N. 19 Direttiva interpretativa in caso di conflitti normativi: nella prassi giuridica, l'art. 47 Cost. funge primariamente da direttiva interpretativa quando le leggi federali toccano questioni di competenza cantonale, organizzazione delle autorità o sovranità finanziaria. I giudici e le autorità amministrative devono, nell'interpretazione delle leggi federali, scegliere la variante che preserva nel modo più ampio possibile l'autonomia dei Cantoni, nella misura in cui il tenore e lo scopo della legge lo consentano (DTF 128 I 254 consid. 3.8.1).
N. 20 Autonomia organizzativa nell'esecuzione del diritto federale: anche nell'attuazione del diritto federale (→ art. 46 cpv. 1–3 Cost.) i Cantoni godono in linea di principio di libertà organizzativa. Il diritto federale può prescrivere l'organizzazione delle autorità cantonali soltanto nella misura in cui ciò sia indispensabile per un'esecuzione adeguata e uniforme. La proporzionalità dell'ingerenza va sempre verificata (DTF 128 I 254 consid. 3.8.2, 3.8.3). Le forme organizzative cantonali decentrate (autorità distrettuali, uffici decentrati) sono sufficienti soltanto se integrate in modo gerarchico e garantiscono un'applicazione uniforme del diritto.
N. 21 Limiti nei confronti del diritto federale: l'art. 47 Cost. non può essere fatto valere quale limite contro le leggi federali che stabiliscono determinati requisiti minimi per l'adempimento dei compiti cantonali (DTF 135 I 28 consid. 5.4; DTF 144 IV 240 consid. 2.5). Non appena il diritto federale è esaustivo (→ art. 49 cpv. 1 Cost.), l'autonomia cantonale recede. Ciò vale anche quando i Cantoni cercano, mediante leggi cantonali, di ampliare il proprio margine organizzativo a scapito delle prescrizioni del diritto federale.
N. 22 Autonomia tariffale fiscale: l'autonomia finanziaria implicitamente contenuta nell'art. 47 cpv. 2 Cost. tutela in particolare la fissazione cantonale delle tariffe in materia di imposte dirette. Il diritto federale può sì imporre ai Cantoni requisiti minimi in materia di armonizzazione (→ art. 129 Cost.; LAID), ma non può incidere nel nucleo essenziale della legislazione fiscale cantonale (sentenza 2C_961/2014 consid. 2.3). Nel settore della perequazione finanziaria, il cpv. 2 frase 2 esplica efficacia quale direttiva interpretativa per l'art. 135 Cost.
N. 23 Rapporto con l'autonomia comunale (→ art. 50 Cost.): l'autonomia cantonale nei confronti della Confederazione tutelata dall'art. 47 Cost. va tenuta rigorosamente distinta dall'autonomia comunale nei confronti del Cantone. Una normativa cantonale che incide nell'autonomia comunale (→ art. 50 Cost.) non è per ciò solo contraria al diritto federale per il fatto di mirare a rafforzare l'autonomia cantonale ai sensi dell'art. 47 Cost. (DTF 135 I 28 consid. 5.5; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 1002 seg.).
#Giurisprudenza
#Autonomia organizzativa dei Cantoni
BGE 128 I 254 del 14.8.2002 (consid. 3-4)
Il Tribunale federale ha chiarito che l'autonomia organizzativa cantonale conosce dei limiti quando il diritto federale esige un'applicazione uniforme. L'art. 25 cpv. 2 LPT esige, nell'interesse di un'applicazione del diritto uniforme e conforme al principio di uguaglianza a livello cantonale, che tutte le domande per progetti edilizi al di fuori delle zone edificabili siano trattate da un'autorità cantonale. La ripartizione delle competenze fra 26 prefetti nel Canton Berna non soddisfaceva questa esigenza di diritto federale.
«L'art. 25 cpv. 1 LPT stabilisce il principio dell'autonomia organizzativa dei Cantoni. Questo principio viene limitato nel cpv. 2 nella misura in cui viene prescritta la competenza di un'autorità cantonale.»
BGE 144 IV 240 del 14.6.2018 (consid. 2.5)
Nell'interpretazione dell'art. 104 cpv. 2 CPP, il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza dell'autonomia organizzativa cantonale secondo l'art. 47 Cost. Tuttavia, i Cantoni non possono emanare disposizioni che contraddicono il diritto federale. L'autonomia organizzativa non autorizza i Cantoni ad attribuire lo status di autorità a organizzazioni private quando ciò oltrepassa i limiti del diritto federale.
«La Confederazione rispetta l'autonomia dei Cantoni e lascia loro compiti sufficienti e rispetta la loro autonomia organizzativa (cfr. art. 47 Cost.). [...] Tuttavia, i Cantoni non possono stabilire disposizioni che contraddicono il diritto della Confederazione.»
#Autonomia finanziaria e ripartizione dei compiti
BGE 147 I 136 del 18.5.2020 (consid. 2)
Il Tribunale federale ha riconosciuto l'autonomia comunale nella determinazione del moltiplicatore d'imposta come manifestazione dell'autonomia cantonale protetta dall'art. 47 Cost. Il ritiro di questa competenza da parte del Cantone viola l'autonomia garantita dal diritto costituzionale. La decisione mostra i limiti degli interventi statali in settori autonomi dei livelli subordinati.
«Ai Comuni lucernesi compete l'autonomia nella determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale. Il ritiro della competenza di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale viola l'autonomia comunale e il principio di proporzionalità.»
BGE 135 I 28 del 12.12.2008 (consid. 5)
Nel settore della previdenza professionale, il Tribunale federale ha confermato che i Comuni, quali enti autonomi di compiti pubblici, sono in principio liberi di istituire proprie istituzioni di previdenza o di aderire a quelle esistenti. Una regolamentazione di diritto cantonale che prescrive l'adesione obbligatoria a una determinata istituzione di previdenza viola l'autonomia comunale protetta dall'art. 47 Cost.
«I Comuni sono autorizzati ad istituire, per l'esecuzione della previdenza professionale del loro personale, una propria istituzione di previdenza o ad aderire a tal fine a un'istituzione di previdenza registrata [...]. Una regolamentazione di diritto cantonale che prescrive l'adesione [...] a una determinata istituzione di previdenza è contraria al diritto federale.»
#Rapporto tra diritto federale e diritto cantonale
BGE 148 I 33 del 3.9.2021 (consid. 5.2-5.4)
Il Tribunale federale ha precisato la delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore sanitario durante la pandemia di COVID-19. Secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost., i Cantoni possono ancora essere attivi in settori regolati in modo esaustivo solo nella misura in cui ciò è espressamente previsto nella legislazione federale. L'autonomia organizzativa cantonale rimane tuttavia mantenuta in linea di principio.
«Secondo il principio della prevalenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), i Cantoni non possono più esercitare competenze normative in settori che la legislazione federale ha regolato in modo esaustivo, nella misura in cui non sono espressamente previste nella pertinente legislazione federale.»
BGE 148 I 19 del 3.9.2021 (consid. 5)
In un'altra decisione COVID-19, il Tribunale federale ha riaffermato l'importanza della libertà di attuazione cantonale nel quadro delle condizioni quadro stabilite dal diritto federale. I Cantoni conservano anche in caso di regolamentazioni federali complete un certo margine di manovra, che tuttavia non può essere utilizzato per eludere le prescrizioni del diritto federale.
#Collaborazione intercantonale
BGE 148 I 65 del 28.7.2021 (consid. 3-4)
Nella ripartizione fiscale intercantonale, il Tribunale federale ha concretizzato l'obbligo di adempimento coordinato dei compiti. L'art. 127 cpv. 3 Cost. vieta la doppia imposizione intercantonale e esige dai Cantoni un'applicazione coordinata della loro sovranità fiscale. Ciò mostra che l'autonomia cantonale va di pari passo con l'obbligo di coordinamento.
«Principi del diritto di doppia imposizione intercantonale e divieto di fatto della doppia imposizione intercantonale per le imposte sui capitali.»
BGE 150 II 527 del 18.7.2024 (consid. 4-5)
Il Tribunale federale ha nuovamente sottolineato l'importanza di principi uniformi nella ripartizione fiscale intercantonale. La sovranità fiscale cantonale deve essere esercitata in modo che siano rispettate le prescrizioni costituzionali per evitare la doppia imposizione. Ciò illustra il campo di tensione tra autonomia cantonale e obblighi di coordinamento di diritto federale.