Testo di legge
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1La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.

2Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Panoramica

L'articolo 47 della Costituzione federale protegge l'autonomia dei Cantoni da interventi eccessivi della Confederazione. Questa norma è il cuore costituzionale del federalismo svizzero (ripartizione del potere tra Confederazione e Cantoni).

Il capoverso 1 obbliga la Confederazione a rispettare l'autonomia cantonale. Ciò significa che la Confederazione non può estendere eccessivamente le sue competenze e deve tener conto delle particolarità cantonali nella sua attività legislativa.

Il capoverso 2 concretizza tre settori importanti: in primo luogo, i Cantoni devono poter conservare sufficienti compiti propri. In secondo luogo, possono determinare autonomamente la loro organizzazione interna (autonomia organizzativa). In terzo luogo, la Confederazione deve lasciar loro sufficienti possibilità di finanziamento e sostenerli se necessario.

Un esempio dalla pratica: quando durante la pandemia di COVID-19 la Confederazione emanò misure complete, il Tribunale federale verificò se rimaneva sufficiente spazio per soluzioni cantonali. I Cantoni poterono continuare a determinare autonomamente le loro strutture organizzative, ma dovettero rispettare le prescrizioni del diritto federale.

Le conseguenze giuridiche sono molteplici: l'articolo 47 Cost. serve come ausilio interpretativo per le leggi e limita le competenze federali. Tuttavia, non fonda alcun diritto diretto dei Cantoni a determinati compiti o fondi. Piuttosto prescrive che la Confederazione deve rispettare la struttura federalista della Svizzera in tutte le sue attività.

Questa disposizione riguarda tutti i livelli: la Confederazione nella legislazione, i Cantoni nell'attuazione e i tribunali nell'interpretazione di conflitti di competenze.