Testo di legge
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1La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

2Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 44 Cost. — Principi della collaborazione

Panoramica

L'art. 44 Cost. disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i 26 Cantoni. La disposizione obbliga tutti i livelli statali al mutuo sostegno e alla reciproca considerazione.

Chi è coinvolto? Tutte le autorità federali, i governi cantonali, le amministrazioni cantonali e i tribunali devono collaborare nell'adempimento dei loro compiti. Ciò riguarda ad esempio la polizia di diversi Cantoni nelle indagini transfrontaliere o le amministrazioni fiscali nella chiarificazione di questioni di domicilio.

Cosa richiede concretamente la disposizione? Confederazione e Cantoni devono sostenersi a vicenda e aver riguardo l'uno per l'altro (Waldmann/Kraemer, BSK BV, Art. 44 N. 5). Questo viene chiamato fedeltà federale e corrisponde all'obbligo di assistenza tra coniugi secondo il Codice civile (Biaggini, BSK BV, Art. 44 N. 7). Inoltre si devono reciprocamente assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria. Assistenza amministrativa significa sostegno nella procedura amministrativa, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni. Assistenza giudiziaria comprende il sostegno nei procedimenti giudiziari.

Conseguenze giuridiche: In caso di controversie tra livelli statali devono essere tentati inizialmente negoziati e mediazione. Il Tribunale federale decide solo quando questi colloqui falliscono. Le violazioni dell'obbligo di collaborazione possono essere impugnate con ricorso (art. 189 Cost.).

Esempio: Un Cantone necessita per un procedimento in materia di cartelli atti di un'autorità federale. Questa deve mettere a disposizione i documenti secondo l'art. 44 cpv. 2 Cost., purché non si oppongano obblighi di riservatezza (BGE 147 II 227). Se un Cantone rifiuta ingiustamente la collaborazione nella riscossione delle imposte, deve trasferire gli importi riscossi al Cantone competente (BGE 151 II 101).