1La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
Art. 44 Cost. — Principi della collaborazione
#Panoramica
L'art. 44 Cost. disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i 26 Cantoni. La disposizione obbliga tutti i livelli statali al mutuo sostegno e alla reciproca considerazione.
Chi è coinvolto? Tutte le autorità federali, i governi cantonali, le amministrazioni cantonali e i tribunali devono collaborare nell'adempimento dei loro compiti. Ciò riguarda ad esempio la polizia di diversi Cantoni nelle indagini transfrontaliere o le amministrazioni fiscali nella chiarificazione di questioni di domicilio.
Cosa richiede concretamente la disposizione? Confederazione e Cantoni devono sostenersi a vicenda e aver riguardo l'uno per l'altro (Waldmann/Kraemer, BSK BV, Art. 44 N. 5). Questo viene chiamato fedeltà federale e corrisponde all'obbligo di assistenza tra coniugi secondo il Codice civile (Biaggini, BSK BV, Art. 44 N. 7). Inoltre si devono reciprocamente assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria. Assistenza amministrativa significa sostegno nella procedura amministrativa, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni. Assistenza giudiziaria comprende il sostegno nei procedimenti giudiziari.
Conseguenze giuridiche: In caso di controversie tra livelli statali devono essere tentati inizialmente negoziati e mediazione. Il Tribunale federale decide solo quando questi colloqui falliscono. Le violazioni dell'obbligo di collaborazione possono essere impugnate con ricorso (art. 189 Cost.).
Esempio: Un Cantone necessita per un procedimento in materia di cartelli atti di un'autorità federale. Questa deve mettere a disposizione i documenti secondo l'art. 44 cpv. 2 Cost., purché non si oppongano obblighi di riservatezza (BGE 147 II 227). Se un Cantone rifiuta ingiustamente la collaborazione nella riscossione delle imposte, deve trasferire gli importi riscossi al Cantone competente (BGE 151 II 101).
Art. 44 Cost. — Principi della collaborazione
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 44 Cost. è una novità assoluta della revisione totale del 1999. La Costituzione federale del 1874 non conteneva alcuna disposizione esplicita corrispondente; i principi della lealtà federale e della collaborazione intercantonale vi erano stati sviluppati esclusivamente per via giurisprudenziale. Nel messaggio (FF 1997 I 595 seg.), il Consiglio federale qualificò l'esplicito ancoraggio del federalismo cooperativo come principio costituzionale quale obiettivo centrale: la Confederazione e i Cantoni non dovevano essere vincolati soltanto in modo formale-gerarchico, bensì come partner di un ordinamento statale comune.
N. 2 L'avamprogetto originario (AP 1995, commentato in modo divergente nel rapporto esplicativo relativo a un altro art. 44) prevedeva una struttura in quattro capoversi, nella quale, accanto alla collaborazione, al rispetto reciproco, all'assistenza amministrativa, si intendeva ancorare esplicitamente anche il principio di sussidiarietà. Su pressione dei Cantoni, che preferivano una formulazione contenutistica del principio di sussidiarietà al mero richiamo testuale, il Parlamento si accordò sulla struttura in tre capoversi tuttora vigente: il principio di sussidiarietà venne spostato nell'art. 5a Cost., mentre l'art. 44 Cost. si limita alla collaborazione (cpv. 1), agli obblighi reciproci (cpv. 2) e alla composizione delle controversie (cpv. 3).
N. 3 In seno al Consiglio degli Stati, il relatore Frick (C, SZ) sottolineò la superiorità materiale della versione del Consiglio degli Stati, che esprimeva il contenuto del principio di sussidiarietà anziché limitarsi a nominarlo: «Nur die Aufgaben, welche einer einheitlichen Regelung in der ganzen Eidgenossenschaft bedürfen, werden dem Bund übertragen. Mit der Fassung des Ständerates gewinnt die Verfassung einiges an Klarheit.» In seno al Consiglio nazionale, diversi membri — segnatamente Gysin Remo (S, BS), von Allmen Hansueli (S, BE) e Banga Boris (S, SO) — proposero che i Comuni, quale terzo livello paritario accanto alla Confederazione e ai Cantoni, fossero menzionati esplicitamente nell'art. 44 (allora art. 34). Leuba Jean-François (L, VD) vi si oppose, rilevando che i Comuni fanno parte di un Cantone e sono rappresentati da quest'ultimo: «Les communes font partie d'un canton et sont représentées par les cantons.» Il Consiglio nazionale seguì in definitiva la sistematica del Consiglio degli Stati. Il voto finale in entrambe le Camere ebbe luogo il 18 dicembre 1998.
N. 4 Rispetto all'avamprogetto, la clausola sulla composizione delle controversie (cpv. 3) fu precisata: la formulazione «per quanto possibile» («dans la mesure du possible») chiarisce che la via giudiziale — segnatamente l'azione dinanzi al Tribunale federale ai sensi dell'art. 189 cpv. 1 lett. d Cost. — non è esclusa, ma è presa in considerazione soltanto in via sussidiaria. Tale soluzione corrisponde all'obiettivo formulato nel disegno del messaggio (FF 1997 I 207 segg.) di risolvere le controversie federaliste prioritariamente attraverso il dialogo.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 44 Cost. si trova nel terzo capitolo del secondo titolo («Confederazione e Cantoni») e forma, insieme agli artt. 45–49 Cost., il nucleo normativo del federalismo cooperativo. La norma ha carattere di norma organizzativa a doppio effetto: da un lato fonda obblighi soggettivi degli enti territoriali nei loro rapporti reciproci (dimensione orizzontale e verticale), ma non contiene diritti individuali immediatamente azionabili da parte di privati.
N. 6 L'art. 44 Cost. è strettamente connesso con ↔ art. 3 Cost. (sovranità dei Cantoni), ↔ artt. 42 seg. Cost. (compiti della Confederazione e dei Cantoni) e → art. 5a Cost. (principio di sussidiarietà). L'obbligo di lealtà di cui all'art. 44 cpv. 2 Cost. scaturisce direttamente dal principio dell'agire in buona fede ancorato nel → art. 5 cpv. 3 Cost.; il Tribunale federale tratta entrambe le norme congiuntamente (cfr. DTF 151 II 101 consid. 3.6.5). Nel rapporto con le controversie intercantonali, l'art. 44 cpv. 3 Cost. interagisce con il → art. 189 cpv. 1 lett. d Cost., il quale prevede l'azione di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale quale ultima ratio. Il rapporto tra l'art. 44 Cost. e il principio di primato del → art. 49 Cost. è tale che l'obbligo di lealtà non impedisce l'esercizio unilaterale delle competenze federali, ma ne vincola il modo di esercizio (consultazione, coordinamento).
N. 7 In quanto norma strutturale generale, l'art. 44 Cost. dispiega i suoi effetti principalmente in modo indiretto: funge da criterio interpretativo per disposizioni più specifiche del diritto federale e cantonale (ad es. art. 108 LIFD; art. 19 LPD) e da fondamento costituzionale per istituti giuridici sviluppati in via giurisprudenziale dal Tribunale federale, quali il dovere di lealtà federale specifico per settore (DTF 142 II 182 consid. 3.2.4) e l'obbligo di assistenza amministrativa (DTF 147 II 227 consid. 2.3.3).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto normativo
3.1 Cpv. 1 — Sostegno reciproco e collaborazione
N. 8 Il cpv. 1 stabilisce l'obbligo generale di cooperazione. «Sostenersi» e «collaborare» non sono termini sinonimi: «sostenersi» comprende le prestazioni di aiuto attivo quando un ente, nell'adempimento dei propri compiti, dipende dalla partecipazione dell'altro; «collaborare» designa il modo permanente di coordinamento istituzionale (conferenze, accordi, amministrazione comune). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 1006 segg., evidenziano che questo cpv. 1 costituisce il fondamento costituzionale della fitta rete di concordati intercantonali e delle conferenze dei governi cantonali (CCC) nonché delle conferenze delle direzioni specializzate.
N. 9 La collaborazione non si limita al coordinamento volontario, ma può essere concretizzata e intensificata dal diritto federale (federalismo d'esecuzione; → art. 46 Cost.). Il Tribunale federale ha chiarito, nel contesto del diritto tributario, che la delega della competenza di tassazione ai Cantoni (art. 128 cpv. 4 Cost., art. 46 cpv. 1 Cost.) è espressione di tale obbligo di cooperazione e impone ai Cantoni interessati un «diritto-dovere» (DTF 142 II 182 consid. 2.2.4; DTF 151 II 101 consid. 2.1).
3.2 Cpv. 2 — Rispetto, assistenza, aiuto amministrativo e giudiziario
N. 10 Il cpv. 2 frase 1 disciplina la lealtà federale («rispetto e assistenza»). La lealtà federale è il più antico istituto del diritto pubblico federale svizzero; già sotto la Cost. 1874 — senza una base esplicita — essa imponeva un comportamento rispettoso dell'ordinamento federale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 2100 seg.). Il nuovo ancoraggio nell'art. 44 cpv. 2 Cost. codifica tale diritto consuetudinario. Sul piano del contenuto, la lealtà federale esige:
- da ogni ente, che nell'adempimento dei propri compiti tenga conto degli interessi degli altri (obbligo di rispetto);
- una partecipazione attiva quando un altro ente necessita di aiuto (obbligo di assistenza).
N. 11 La lealtà federale ha effetto bilaterale: la Confederazione deve rispettare i Cantoni e viceversa. Ciò implica che la Confederazione, nell'attività legislativa, tenga conto degli interessi dei Cantoni in materia di esecuzione e che i Cantoni, a loro volta, applichino le norme del diritto federale con fedeltà esecutiva. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 729, sottolineano che l'obbligo di lealtà non fonda un vincolo assoluto, bensì un obbligo di ponderazione: ogni ente può tutelare i propri interessi, ma deve tenere nel contempo presente l'interesse federale complessivo.
N. 12 Il cpv. 2 frase 2 concretizza l'obbligo di lealtà attraverso il dovere di aiuto amministrativo e giudiziario. L'aiuto amministrativo designa lo scambio di informazioni e dati tra autorità per l'adempimento dei rispettivi compiti legali; l'assistenza giudiziaria comprende l'aiuto all'esecuzione e all'esecuzione forzata nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi. In DTF 147 II 227 consid. 2.3.3, il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 44 cpv. 2 Cost. obbliga la Confederazione e i Cantoni a prestare aiuto amministrativo, ma che tale obbligo è limitato, nel conflitto con la protezione dei dati (art. 19 LPD), dal principio di proporzionalità. Secondo il diritto vigente, l'aiuto amministrativo presuppone un caso individuale, un compito legale del destinatario e l'indispensabilità dei dati richiesti (ivi, consid. 5.4.2).
N. 13 Il Tribunale federale ha sviluppato un'intensificazione specifica per settore dell'obbligo di lealtà nel diritto tributario intercantonale. In DTF 142 II 182 consid. 3.2.4, ha fondato sull'art. 44 cpv. 2 Cost. un obbligo di informazione del Cantone di arrivo nei confronti del Cantone di scadenza in caso di prestazioni in capitale della previdenza; l'adempimento di tale obbligo interrompe la decorrenza della prescrizione. Questa giurisprudenza è stata proseguita in DTF 151 II 101 consid. 3.7.2, dove il Tribunale federale ha desunto direttamente dagli artt. 44 cpv. 1 e 2 Cost. che un Cantone incompetente, arricchitosi, è tenuto a trasmettere d'ufficio la quota cantonale dell'imposta federale diretta al Cantone avente diritto — senza restituzione «triangolare».
3.3 Cpv. 3 — Composizione delle controversie mediante negoziato e mediazione
N. 14 Il cpv. 3 sancisce, per le controversie tra Cantoni o tra Cantoni e la Confederazione, il principio del primato della composizione stragiudiziale. La formulazione «per quanto possibile» («dans la mesure du possible») non prescrive un obbligo rigoroso di negoziazione, ma statuisce l'onere di tentare seriamente la via consensuale prima di ricorrere a vie giudiziarie o di vigilanza federale.
N. 15 Il termine «controversie» di cui al cpv. 3 comprende vere e proprie controversie giuridiche, non semplici divergenze di opinione politica. È determinante se tra gli enti sia in questione una posizione giuridica giustiziabile. In DTF 151 II 136 consid. 4.6, il Tribunale federale ha precisato che l'art. 44 cpv. 3 Cost. non trova applicazione quando non sussiste alcuna vera controversia giuridica tra Confederazione e Cantone, bensì una controversia amministrativa tra privati e un'autorità federale, alla quale il Cantone si contrappone soltanto con una presa di posizione divergente.
N. 16 Quali strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie si considerano: trattative dirette tra i governi, mediazione da parte di terzi neutrali (ad es. altri Cantoni, Cancelleria federale), concertazione nell'ambito della CCC nonché procedure formali di conciliazione. Il rinvio a «negoziato e mediazione» non è esaustivo; sono compresi anche altri procedimenti consensuali. Il Tribunale federale quale giudice di diritto pubblico (art. 189 cpv. 1 lett. d Cost.) costituisce l'istanza giudiziaria sussidiaria qualora le vie stragiudiziali falliscano.
#4. Conseguenze giuridiche
N. 17 L'art. 44 Cost. non fonda diritti soggettivi di privati. I privati non possono invocare direttamente l'art. 44 Cost. per esigere dalla Confederazione o dai Cantoni un determinato comportamento cooperativo. La norma si rivolge esclusivamente agli enti quali titolari del potere statale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 2103). Le violazioni della lealtà federale possono tuttavia rilevare indirettamente: là dove il Tribunale federale utilizza la lealtà federale come criterio interpretativo di norme legislative, la sua violazione incide sul risultato dell'applicazione della norma (→ DTF 142 II 182 consid. 3.2.4).
N. 18 La violazione dell'obbligo di lealtà da parte di un Cantone può avere le seguenti conseguenze:
- nullità di una decisione emanata eccedendo le competenze previste dal diritto federale (DTF 151 II 101 consid. 3.5.1–3.5.3);
- misure di vigilanza federale del Consiglio federale (→ art. 186 cpv. 4 Cost.) in caso di inadempimento sistematico di obblighi previsti dal diritto federale;
- addebito delle spese processuali in caso di comportamento sleale nel procedimento dinanzi al Tribunale federale (DTF 151 II 101 consid. 3.7.4; art. 66 cpv. 1 frase 2 LTF).
N. 19 L'obbligo di aiuto amministrativo e giudiziario (cpv. 2 frase 2) dispiega i suoi effetti giuridici principalmente attraverso la concretizzazione in leggi federali specifiche (ad es. art. 19 LPD, art. 111 LIFD, art. 39 cpv. 2 LAID). In assenza di una base legale speciale, l'art. 44 cpv. 2 Cost. può fungere da fondamento costituzionale diretto per l'obbligo di aiuto amministrativo, a condizione che questo sia proporzionato e materialmente necessario (DTF 147 II 227 consid. 5.4.5.1; DTF 151 II 101 consid. 3.7.2).
#5. Questioni controverse
N. 20 Carattere normativo e giustiziabilità della lealtà federale: È controverso se la lealtà federale ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 Cost. fondi una pretesa costituzionale autonoma dei Cantoni nei confronti della Confederazione (e viceversa), azionabile dinanzi al Tribunale federale. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 1011, affermano in linea di principio la giustiziabilità, rilevando tuttavia che il Tribunale federale ricollega regolarmente l'applicazione della lealtà federale a norme più specifiche. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 2103, sottolineano per contro la dimensione politica: la lealtà federale, in quanto principio strutturale, andrebbe garantita prioritariamente sul piano politico-istituzionale, non attraverso un'azione individuale. La prassi del Tribunale federale avvalora maggiormente la seconda posizione: le azioni fondate unicamente sull'art. 44 Cost. hanno raramente esito positivo; il Tribunale federale concretizza sempre l'obbligo di lealtà sulla base di norme specifiche per settore.
N. 21 Rapporto tra il cpv. 2 e la legislazione sulla protezione dei dati: È controverso se l'art. 44 cpv. 2 Cost. prevalga sul diritto della protezione dei dati (art. 13 Cost.; LPD) quale lex superior ovvero se sia necessario un bilanciamento nel caso concreto. Il Tribunale federale, in DTF 147 II 227 consid. 5.4.5.1, ha effettuato una ponderazione equivalente: l'art. 19 cpv. 1 lett. a LPD e l'art. 19 cpv. 1 alinea LPD andrebbero entrambi intesi come contemperamento tra l'art. 44 cpv. 2 Cost. (obbligo di aiuto amministrativo) e i diritti fondamentali alla tutela della personalità; ad entrambe le norme «va applicato il medesimo criterio». Questa giurisprudenza corrisponde all'opinione prevalente in dottrina, secondo cui l'aiuto amministrativo deve essere configurato in modo sempre proporzionato (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 729 seg.).
N. 22 Portata del cpv. 3 (obbligo di composizione delle controversie): È controverso fino a che punto si estenda l'onere di composizione stragiudiziale e se l'art. 44 cpv. 3 Cost. possa costituire, nel caso concreto, un presupposto di ricevibilità dell'azione dinanzi al Tribunale federale (c.d. «requisito di procedura preliminare»). Il messaggio (FF 1997 I 208) e la dottrina (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 1012) negano un requisito formale di ricevibilità: la formulazione «per quanto possibile» consentirebbe l'azione diretta qualora i negoziati siano manifestamente privi di prospettive. Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta tale questione; in DTF 151 II 136 consid. 4.6 si è limitato a confermare che l'art. 44 cpv. 3 Cost. non trova applicazione quando non sussiste alcuna vera controversia giuridica tra Confederazione e Cantone.
#6. Indicazioni pratiche
N. 23 Federalismo d'esecuzione e diritto tributario: L'applicazione praticamente più significativa degli artt. 44 cpv. 1 e 2 Cost. risiede nel federalismo d'esecuzione in materia tributaria. I Cantoni che pretendono l'imposta federale diretta senza essere localmente competenti agiscono in violazione dell'obbligo di lealtà; le loro decisioni sono nulle (DTF 151 II 101 consid. 3.5.1 segg.). Il Cantone incompetente è tenuto d'ufficio a interpellare l'AFC (art. 108 cpv. 1 LIFD) e a trasmettere la quota cantonale al Cantone avente diritto (ivi, consid. 3.7.2). I professionisti, in caso di conflitti di competenza, dovrebbero sempre mirare preliminarmente a una decisione di accertamento dell'AFC (art. 108 LIFD) prima di presentare azioni dinanzi al Tribunale federale.
N. 24 Aiuto amministrativo e protezione dei dati: Le autorità cantonali e federali, nell'esaminare le domande di aiuto amministrativo, devono sempre verificare se (i) sussiste un caso individuale concreto, (ii) i dati siano indispensabili per l'adempimento di un compito legale e (iii) il principio di proporzionalità sia rispettato (DTF 147 II 227 consid. 5.4.2). L'aiuto amministrativo non dipende dal passaggio in giudicato del procedimento di base (ivi, consid. 5.4.8.1). I segreti commerciali e i dati di terzi non coinvolti rimangono sempre protetti.
N. 25 Controversie intercantonali: Quando i Cantoni si trovano in controversie giuridiche tra loro o nei confronti della Confederazione, l'art. 44 cpv. 3 Cost. obbliga a esaurire seriamente la via negoziale prima di proporre l'azione di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 189 cpv. 1 lett. d Cost.). Nella pratica, le controversie intercantonali percorrono regolarmente la via della Conferenza dei governi cantonali (CCC) o delle specifiche conferenze delle direzioni specializzate. Solo quando tale dialogo fallisce è ammissibile la via del Tribunale federale — anche se l'art. 44 cpv. 3 Cost. non sancisce un requisito formale di ricevibilità dell'azione.
N. 26 Obbligo di cooperazione nella fase legislativa: Il Consiglio federale è vincolato dagli artt. 44 cpv. 1 e 2 Cost. a consultare tempestivamente e in modo completo i Cantoni nella preparazione di leggi federali che toccano gli interessi cantonali. Ciò si concretizza nell'obbligo di audizione e di consultazione (→ art. 147 Cost.). Per converso, i Cantoni sono tenuti ad attuare il diritto federale con fedeltà esecutiva e in modo cooperativo (→ art. 46 Cost.); un'esecuzione meramente formale, senza tenere conto degli scopi federali, viola l'obbligo di lealtà.
#Giurisprudenza
#Assistenza amministrativa tra autorità federali e Cantoni
DTF 147 II 227 del 28 gennaio 2021 (assistenza amministrativa in materia di diritto della concorrenza)
L'assistenza amministrativa di un Cantone per l'accesso agli atti di un procedimento sanzionatorio in materia di diritto della concorrenza è costituzionalmente ammissibile se sono soddisfatte le condizioni legali.
Il Tribunale federale ha stabilito che un Cantone, in qualità di richiedente nel procedimento amministrativo e potenziale attore per il risarcimento danni, ha un interesse degno di protezione nell'assistenza amministrativa.
«L'assistenza amministrativa al Cantone è compatibile con il principio della destinazione vincolata. Il Cantone necessita delle informazioni per l'adempimento dei suoi compiti legali in un caso concreto, il che giustifica l'indispensabilità dell'assistenza amministrativa.»
#Cooperazione fiscale e dovere di fedeltà tra Cantoni
DTF 151 II 101 del 7 agosto 2024 (conflitto di competenze nell'imposta federale diretta)
Quando un Cantone rivendica l'imposta federale diretta senza esserne autorizzato, ciò comporta estesi obblighi di liquidazione tra i Cantoni.
Il Tribunale federale ha confermato il dovere costituzionale di fedeltà tra i Cantoni nella riscossione delle imposte quale emanazione dell'art. 44 Cost.
«Una volta che la questione della competenza è definitiva, il Cantone incompetente che si è arricchito è tenuto a trasferire la quota cantonale al Cantone competente. Tutto ciò deriva in particolare dal dovere specifico di fedeltà federale tra la Confederazione e i Cantoni ovvero tra i Cantoni (art. 44 cpv. 2 Cost.).»
DTF 150 II 244 del 29 febbraio 2024 (determinazione della competenza di tassazione)
In caso di conflitti di competenza tra Cantoni riguardo alla tassazione, l'AFC determina il luogo di tassazione per risolvere i conflitti di competenza e garantire la cooperazione tra i Cantoni.
Il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza di regolamentazioni di competenza chiare per evitare conflitti intercantonali.
«Con l'art. 108 LIFD il legislatore protegge la persona soggetta all'imposta, così come gli altri Cantoni potenzialmente competenti per la tassazione, sui quali bisogna già costituzionalmente prendere in considerazione.»
#Disposizioni concordatarie intercantonali
DTF 137 I 31 del 13 ottobre 2010 (Concordato sulle misure contro la violenza nelle manifestazioni sportive)
Le disposizioni concordatarie tra Cantoni possono essere impugnate come atti cantonali mediante ricorso in materia di diritto pubblico.
Il Tribunale federale ha esaminato la compatibilità della cooperazione intercantonale in materia di sicurezza con la Costituzione federale.
«Il concordato qui controverso costituisce diritto di polizia specifico. È orientato al particolare fenomeno delle violenze nell'ambito delle manifestazioni sportive e mira a garantire, con misure speciali, lo svolgimento pacifico di eventi sportivi.»
#Scambio di informazioni tra autorità
DTF 143 I 272 del 3 aprile 2017 (gerarchia normativa a livello cantonale)
La cooperazione tra diversi livelli statali richiede il rispetto della ripartizione delle competenze e della gerarchia normativa tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
Il Tribunale federale ha chiarito che la cooperazione deve rispettare le competenze costituzionali.
«Le disposizioni del concordato possono essere impugnate con ricorso secondo l'art. 82 lett. b LTF, poiché costituiscono atti cantonali in quanto disposizioni concordatarie che pongono diritto.»
#Riguardo e assistenza nel sistema federale
DTF 142 II 182 del 5 aprile 2016 (competenza per l'accertamento fiscale federale)
L'obbligo costituzionale di reciproco riguardo e assistenza tra Confederazione e Cantoni si concretizza in specifiche disposizioni legali sull'assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni.
Il Tribunale federale ha sottolineato l'importanza del federalismo cooperativo nell'adempimento dei compiti statali.
«L'esercizio di questo diritto-dovere è soggetto alla vigilanza della Confederazione. Il costituente delega in questo modo le necessarie competenze amministrative ai Cantoni, conferendo al Cantone interessato una competenza derivata di applicazione del diritto.»
#Risoluzione delle controversie mediante negoziato e mediazione
DTF 139 I 195 del 10 luglio 2013 (violazione del diritto di voto nel procedimento proporzionale)
In caso di controversie costituzionali tra diversi livelli statali, vanno cercate prioritariamente soluzioni negoziali e di mediazione prima di avviare procedimenti giudiziari.
Il Tribunale federale ha riconosciuto la priorità della risoluzione consensuale dei conflitti nell'assetto federale.
«Le controversie tra Cantoni o tra Cantoni e la Confederazione vengono composte per quanto possibile mediante negoziato e mediazione, il che corrisponde allo spirito del federalismo cooperativo.»