Testo di legge
Fedlex ↗

1I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 45 Cost. — Panoramica

L'art. 45 Cost. disciplina la partecipazione dei Cantoni alla formazione della volontà della Confederazione. Questa disposizione costituisce un pilastro fondamentale del federalismo svizzero, che assicura ai Cantoni possibilità di influenza a livello federale nonostante la progressiva centralizzazione.

Cosa disciplina la norma?

La norma è composta da due parti: il capoverso 1 rimanda ai diritti di partecipazione dei Cantoni previsti dalla Costituzione, mentre il capoverso 2 stabilisce concreti obblighi di informazione e consultazione della Confederazione. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 1996, l'ancoraggio esplicito della partecipazione federale doveva rafforzare gli elementi cooperativi del federalismo svizzero (FF 1997 I 260 s.). Waldmann definisce l'art. 45 Cost. come «fattispecie di ripiego» per tutte le forme di partecipazione cantonale non specificamente disciplinate (Waldmann, BSK BV, Art. 45 n. 6).

Chi è interessato?

Sono interessati tutti i 26 Cantoni nonché le autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale, Amministrazione federale). Attraverso l'art. 45 Cost., i Cantoni ottengono possibilità di influenza sia formali che informali sulla politica federale. La Confederazione deve informare i Cantoni «tempestivamente e in modo esauriente» sui suoi progetti e consultarli quando sono toccati i loro interessi.

Quali conseguenze giuridiche ne derivano?

I diritti di partecipazione sono molteplici: i Cantoni possono presentare iniziative dei Cantoni (art. 160 Cost.), partecipare a procedure di consultazione (art. 147 Cost.), collaborare in Parlamento tramite il Consiglio degli Stati e partecipare alle decisioni sulle revisioni costituzionali (art. 140 Cost.). Il contenuto normativo dell'art. 45 Cost. è tuttavia controverso: Biaggini critica che il contenuto normativo sia «pari a zero» e che il concetto di partecipazione sia «infelice» (Biaggini, BSK BV, Art. 45 n. 2, 4). Waldmann sostiene un'interpretazione estesa, che va dall'impulso alla partecipazione alle decisioni (Waldmann, BSK BV, Art. 45 n. 7).

Esempio pratico

Quando la Confederazione pianifica una nuova legge ambientale, deve informare tempestivamente i Cantoni e raccogliere le loro prese di posizione. I Cantoni possono rispondere in modo coordinato tramite i loro governi o la Conferenza dei governi cantonali (CdC). Se non sono soddisfatti del progetto, otto Cantoni possono insieme indire il referendum (art. 141 Cost.). Questa possibilità conferisce ai Cantoni già nella fase di consultazione un considerevole peso politico.

È oggetto di discussione controversa se l'attuazione del diritto federale secondo l'art. 46 Cost. appartenga ai diritti di partecipazione: Häfelin/Haller/Keller lo affermano, mentre Rhinow/Schefer separano rigorosamente partecipazione ed esecuzione (BSK BV, Art. 45 n. 28). Questo dibattito mostra l'imprecisione del concetto di partecipazione, che nella pratica viene gestito in modo flessibile.