1A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g. Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022 , in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 241 ; FF 2019 5707 ; 2020 6165 ; 2021 2315 ; 2022 895 ). i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
2La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
Panoramica
L'art. 41 Cost. contiene gli obiettivi sociali della Svizzera. Questa disposizione obbliga Confederazione e Cantoni a provvedere al benessere sociale della popolazione. Gli obiettivi sociali non sono tuttavia diritti che si possono far valere in tribunale.
#Che cosa disciplina l'art. 41 Cost.?
L'articolo elenca sette ambiti importanti in cui lo Stato deve agire: sicurezza sociale, cure mediche, protezione della famiglia, lavoro a condizioni eque, alloggi a prezzi accessibili, formazione e promozione di bambini e giovani. Inoltre, lo Stato deve proteggere le persone contro i grandi rischi esistenziali come la vecchiaia, la malattia o la disoccupazione.
Questi obiettivi sono concepiti come complemento alla responsabilità individuale e all'iniziativa privata. Lo Stato interviene solo laddove i singoli e le organizzazioni private non sono sufficienti.
#Chi è interessato?
Tutte le persone che vivono in Svizzera devono poter beneficiare di questi obiettivi sociali. «Ogni persona» deve partecipare alla sicurezza sociale e ricevere le cure mediche necessarie. Sono menzionate in particolare le famiglie, le persone che esercitano un'attività lucrativa, le persone in cerca di alloggio nonché i bambini e i giovani.
Confederazione e Cantoni devono collaborare per raggiungere questi obiettivi. Ogni livello statale agisce nell'ambito delle proprie competenze.
#Quali sono le conseguenze giuridiche?
L'art. 41 Cost. è una norma programmatica (mandato statale). Ciò significa: l'articolo obbliga la politica a creare le leggi corrispondenti e a costruire sistemi sociali. Il cpv. 4 chiarisce però espressamente: nessuno può derivare da questi obiettivi sociali pretese dirette a prestazioni statali.
L'attuazione è sottoposta a una doppia riserva: avviene solo nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili e delle competenze costituzionali.
#Esempio concreto
Una madre che alleva da sola i figli non può appellarsi direttamente all'art. 41 cpv. 1 lett. c Cost. (protezione della famiglia) per esigere un aiuto sociale più elevato. Questa disposizione obbliga però il legislatore a sostenere adeguatamente le famiglie — per esempio mediante assegni familiari o posti di custodia per bambini. Gli obiettivi sociali agiscono quindi indirettamente attraverso la legislazione, non direttamente davanti al tribunale.
Art. 41 Cost. — Obiettivi sociali
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 Il radicamento degli obiettivi sociali nella Costituzione federale risale alla revisione totale del 1999. Con il messaggio del 20 novembre 1996, il Consiglio federale presentò una concezione che distingue deliberatamente tra diritti sociali fondamentali che fondano direttamente pretese e obiettivi sociali non giustiziabili. Secondo il messaggio, gli obiettivi sociali, insieme all'articolo sullo scopo (→ art. 2 Cost.), ai diritti sociali fondamentali e alle norme di competenza, costituiscono il carattere di Stato sociale della Confederazione Svizzera (FF 1997 I 197 seg.). Secondo la concezione del Consiglio federale, gli obiettivi sociali rappresentano una sintesi di contenuti normativi che erano già contenuti, espressamente o tacitamente, nella precedente Costituzione federale (FF 1997 I 71).
N. 2 Nella procedura di consultazione le opinioni divergevano ampiamente. Diversi partiti e organizzazioni — in particolare UDC, USCI, ZSAO e USAM — chiedevano la soppressione pura e semplice dell'articolo, adducendo che esso andava oltre il diritto vigente (FF 1997 I 199). Altri partecipanti alla consultazione chiedevano invece di trasformare gli obiettivi sociali in diritti individuali azionabili. Il Consiglio federale ritenne entrambe le alternative errate e mantenne l'impostazione programmatica (FF 1997 I 200 seg.).
N. 3 Nel corso dei dibattiti parlamentari del 1998 l'articolo era controverso. Al Consiglio nazionale, Föhn Peter (V, SZ), in qualità di portavoce di una minoranza I, chiese la soppressione pura e semplice, ritenendo che le costituzioni non dovessero contenere mere dichiarazioni di obiettivi, e avvertì che in tempi prevedibili gli obiettivi sociali sarebbero stati trasformati in diritti sociali. Schlüer Ulrich (V, ZH) propose di collocare esplicitamente la responsabilità individuale in testa all'articolo quale fondamento dell'agire sociale (minoranza II). Per contro, Vollmer Peter (S, BE) sostenne che gli obiettivi sociali dovevano figurare nella Costituzione quale pilastro autonomo, senza i rinvii restrittivi ai mezzi disponibili e alla sussidiarietà. La maggioranza seguì la concezione del Consiglio federale. Al Consiglio degli Stati, Aeby Pierre (S, FR, relatore) si oppose alla proposta di rinvio di Rochat Eric (L, VD), il quale aveva chiesto una distinzione più netta tra diritti già attuati e meri obiettivi. Rhinow René (R, BL, relatore) motivò il rigetto rilevando che una separazione rigorosa era oggettivamente impossibile.
N. 4 Come risultato di compromesso, l'art. 41 contiene l'esplicita precisazione nel cpv. 4 che dagli obiettivi sociali non possono essere derivate pretese dirette a prestazioni statali. La lettera g (promozione di bambini e giovani) fu inserita su proposta della commissione parlamentare. La lettera a sulla partecipazione alla sicurezza sociale fu mantenuta dopo un dibattito controverso al Consiglio degli Stati; Koller Arnold (Consigliere federale) sottolineò che il principio doveva essere conservato in quanto l'articolo si rivolge congiuntamente a Confederazione e Cantoni. La versione definitiva fu adottata da entrambe le Camere il 18 dicembre 1998 e approvata nella votazione popolare del 18 aprile 1999 insieme alla nuova Costituzione federale.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 41 Cost. si trova nel titolo 2 della Costituzione federale («Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali»), tuttavia in un proprio capitolo 3 («Obiettivi sociali»), chiaramente distinto dai diritti fondamentali (capitolo 1, art. 7–34) e dai diritti sociali fondamentali (che fanno parte del catalogo dei diritti fondamentali, p. es. art. 12, art. 19 Cost.). Questa collocazione sistematica è determinante per la qualificazione giuridica della disposizione: l'art. 41 Cost. è una norma programmatica sugli obiettivi dello Stato (denominata anche: norma direttiva), non una garanzia di diritto soggettivo (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 244 seg.).
N. 6 In quanto norma programmatica sugli obiettivi dello Stato, l'art. 41 Cost. si rivolge al legislatore della Confederazione e dei Cantoni e alle istanze di produzione normativa in generale — non invece direttamente alle autorità di applicazione del diritto quale fondamento di pretese dei cittadini e delle cittadine. Il Consiglio federale ha sottolineato nel messaggio che il catalogo degli obiettivi sociali, in quanto norma programmatica, rende visibile in forma concentrata la dimensione di Stato sociale della Svizzera, rivolgendosi però al legislatore e non alle istanze di applicazione del diritto (FF 1997 I 198).
N. 7 All'interno del carattere di Stato sociale della Costituzione federale, l'art. 41 Cost. occupa una posizione intermedia. Da un lato integra i diritti sociali fondamentali (→ art. 12 Cost.: diritto al soccorso in situazioni di bisogno; → art. 19 Cost.: diritto all'istruzione scolastica di base) e dall'altro le norme di competenza della Confederazione nel settore sociale (→ art. 112 segg. Cost.: assicurazioni sociali). Gli obiettivi sociali non sono una lex specialis rispetto ai diritti fondamentali, bensì orientamenti complementari per la legislazione sociale. Il Tribunale federale ha tracciato con precisione questa distinzione: dall'art. 41 Cost. non scaturiscono diritti soggettivi, mentre ne scaturiscono dall'art. 19 Cost. o dall'art. 12 Cost. (DTF 129 I 12 consid. 4.3).
N. 8 Nel rapporto con il diritto internazionale occorre tener conto che il messaggio richiama espressamente la ratifica del Patto ONU I (RS 0.103.1) (FF 1997 I 201). L'art. 41 Cost. e il Patto ONU I perseguono obiettivi analoghi (sicurezza sociale, salute, lavoro, formazione), tuttavia l'art. 13 cpv. 2 del Patto ONU I non fonda nemmeno secondo la prassi del Tribunale federale garanzie individuali direttamente applicabili (DTF 135 I 161 consid. 2.2). ↔ Art. 34 segg. Cost. (diritti politici), ↔ art. 94 segg. Cost. (ordinamento economico).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Capoverso 1: Sei settori tematici
N. 9 Il cpv. 1 obbliga Confederazione e Cantoni a «adoperarsi» in sei settori tematici. Il termine «adoperarsi» ha carattere programmatico; descrive un dovere di diligenza (onere), non un obbligo di risultato. L'attività statale interviene secondo il cpv. 1 in complemento alla responsabilità personale e all'iniziativa privata, con ciò radicando esplicitamente il principio di sussidiarietà (→ art. 5a Cost.). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 1862 segg. parlano di «attività statale sussidiaria».
N. 10 Lett. a — Sicurezza sociale: L'obiettivo che ogni persona partecipi alla sicurezza sociale è il principio cardine dell'intero diritto delle assicurazioni sociali ed è attuato a livello legislativo mediante l'AVS (RS 831.10), l'AI (RS 831.20), l'AD (RS 837.0), l'AMal (RS 832.10) e l'AINF (RS 832.20). Il principio si applica a «ogni persona», ossia senza distinzione di nazionalità.
N. 11 Lett. b — Cure sanitarie: Confederazione e Cantoni si adoperano affinché ogni persona riceva «le cure necessarie alla sua salute». La nozione di «cure necessarie» — anziché «cure mediche adeguate», come fu proposto invano al Consiglio nazionale (Gross Andreas, S, ZH) — presuppone una ponderazione della proporzionalità. La disposizione influenza l'interpretazione della LAMal, ma non fonda pretese individuali azionabili a determinati trattamenti.
N. 12 Lett. c — Protezione e promozione della famiglia: Le famiglie sono intese come «comunità di adulti e bambini», il che dà luogo a una nozione aperta di famiglia non limitata al matrimonio. L'obbligo di promozione integra → art. 14 Cost. (diritto al matrimonio e alla famiglia) e → art. 116 Cost. (politica familiare della Confederazione).
N. 13 Lett. d — Lavoro a condizioni adeguate: Le persone in età lavorativa devono poter provvedere al proprio sostentamento «mediante un lavoro svolto a condizioni adeguate». L'obiettivo sociale tocca il diritto del lavoro (CO, LL), ma non fonda una pretesa costituzionale a un determinato salario minimo. La nozione di «condizioni adeguate» è aperta agli sviluppi futuri. ↔ Art. 110 Cost. (lavoro).
N. 14 Lett. e — Alloggio: Le persone in cerca di alloggio devono poter trovare per sé e per la propria famiglia «un'abitazione adeguata a condizioni sopportabili». L'obiettivo sociale legittima la promozione statale dell'edilizia abitativa (→ art. 108 Cost.), ma non fonda una pretesa all'assegnazione di un'abitazione né alla limitazione dei canoni di locazione.
N. 15 Lett. f — Formazione e perfezionamento: Bambini, giovani e persone in età lavorativa devono poter «ricevere un'istruzione corrispondente alle loro attitudini e acquisire una formazione di base e un perfezionamento». Il Tribunale federale ha precisato che dall'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. — a differenza dell'art. 19 Cost. — non possono essere derivate pretese dirette (DTF 129 I 12 consid. 4.3; DTF 133 I 156 consid. 3.6.4). L'obiettivo sociale confluisce tuttavia come criterio valutativo nell'interpretazione dell'art. 19 Cost. e del diritto sull'uguaglianza per i disabili (DTF 151 I 73 consid. 4.4.2).
N. 16 Lett. g — Promozione di bambini e giovani: La lettera g (inserita nel corso dei dibattiti parlamentari) concerne lo sviluppo verso persone indipendenti e socialmente responsabili, nonché l'integrazione sociale, culturale e politica e la promozione della salute. Essa integra → art. 11 Cost. (protezione dei bambini e dei giovani) e la Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Il Tribunale federale non ha ancora trattato in modo definitivo la distinzione tra art. 11 Cost. e art. 41 lett. g Cost.; la dottrina concorda che la lett. g non fonda nemmeno un diritto di azione.
3.2 Capoverso 2: Tutela sociale contro i rischi
N. 17 Il cpv. 2 contiene un catalogo autonomo di otto rischi sociali: vecchiaia, invalidità, malattia, infortuni, disoccupazione, maternità, orfananza e vedovanza. Rispetto al cpv. 1, l'obbligo di Confederazione e Cantoni è formulato in modo più diretto nel cpv. 2 («si adopera affinché ogni persona ... sia garantita»). Questo catalogo corrisponde sostanzialmente al vigente sistema delle assicurazioni sociali. La menzione esplicita della maternità conferma — quale obiettivo sociale — il mandato per l'assicurazione maternità (→ art. 116 cpv. 3 Cost.).
3.3 Capoverso 3: Riserva di risorse e di competenze
N. 18 Il cpv. 3 statuisce due riserve cumulative: le competenze costituzionali e i mezzi disponibili. La riserva delle risorse («mezzi disponibili») spiega perché dagli obiettivi sociali non scaturiscono pretese a prestazioni azionabili: la ragionevolezza delle prestazioni statali dipende dalla politica finanziaria ed è lasciata alla discrezionalità democratica del legislatore. La riserva di competenze precisa che l'art. 41 Cost. non crea nuove competenze — Confederazione e Cantoni agiscono ciascuno nell'ambito delle proprie competenze costituzionali vigenti. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 729, sottolineano che il cpv. 3 rimette espressamente l'attuazione a una ponderazione politica.
3.4 Capoverso 4: Non giustiziabilità
N. 19 Il cpv. 4 è l'enunciato normativo centrale dell'art. 41 Cost.: «Dagli obiettivi sociali non possono essere derivate pretese dirette a prestazioni statali.» Il termine «dirette» non esclude un'influenza riflessa sull'interpretazione di altre norme, ma esclude pretese individuali dirette e giudizialmente eseguibili fondate unicamente sull'art. 41 Cost. Il Tribunale federale ha confermato questa affermazione in prassi costante (DTF 129 I 12 consid. 4.3; sentenza 9C_736/2011 consid. 2.3).
#4. Effetti giuridici
N. 20 Poiché l'art. 41 Cost. non conferisce diritti soggettivi, la disposizione produce tre tipi di effetti giuridici:
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Mandato legislativo: L'art. 41 Cost. obbliga il legislatore di Confederazione e Cantoni ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, per il conseguimento degli obiettivi sociali. Un'omissione del legislatore può essere criticata sul piano politico, ma non può essere fatta valere giudizialmente.
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Direttiva interpretativa: Gli obiettivi sociali devono essere presi in considerazione come criteri valutativi nell'interpretazione di altre norme costituzionali e del diritto legislativo. Il Tribunale federale ha utilizzato l'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. come criterio valutativo nell'interpretazione della legge sui disabili (DTF 151 I 73 consid. 4.4.2).
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Base di legittimazione: L'art. 41 Cost. legittima le regolamentazioni statali in materia sociale (protezione degli inquilini, protezione dei lavoratori, assistenza sociale) rispetto a restrizioni dei diritti fondamentali, in particolare rispetto alla libertà economica (↔ art. 27 Cost.), costituendo un interesse pubblico alla sicurezza sociale (FF 1997 I 295).
N. 21 L'art. 41 Cost. non produce alcun effetto giuridico quale fondamento per:
- pretese individuali a prestazioni assistenziali (per questo: → art. 12 Cost.);
- pretese individuali all'istruzione scolastica di base (per questo: → art. 19 Cost.);
- limiti diretti per attori di diritto privato (nessun effetto orizzontale).
#5. Questioni controverse
N. 22 Portata della direttiva interpretativa: In dottrina è controverso quanto si estenda la funzione dell'art. 41 Cost. quale direttiva interpretativa. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N 1880 sostengono una posizione piuttosto cauta: gli obiettivi sociali sarebbero rivolti principalmente al legislatore e non potrebbero essere utilizzati per ampliare nel contenuto i diritti fondamentali giustiziabili. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ª ed. 2008, pag. 731 sottolineano invece che gli obiettivi sociali devono essere utilizzati come linee guida interpretative per i diritti sociali fondamentali e per il vaglio delle restrizioni ai sensi dell'art. 36 Cost. Il Tribunale federale ha espressamente utilizzato l'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. nella DTF 151 I 73 consid. 4.4.2 come criterio valutativo per l'interpretazione della legge sui disabili, il che corrisponde tendenzialmente alla concezione estensiva.
N. 23 Principio di sussidiarietà e obbligo statale di agire: L'anteposizione della responsabilità individuale («in complemento alla responsabilità personale e all'iniziativa privata») era estremamente controversa nel procedimento legislativo. Schlüer Ulrich (V, ZH) chiedeva che la responsabilità individuale fosse inserita nella Costituzione come principio — e non solo come formula di complementarietà. Engelberger Edi (R, NW) sottolineò che la responsabilità individuale doveva essere il fondamento dell'agire sociale. Vollmer Peter (S, BE) obiettò che la formula svalutava gli obiettivi sociali a mera dichiarazione. Oggi la dottrina interpreta la formula di sussidiarietà prevalentemente come concretizzazione di → art. 5a Cost., non come limitazione qualitativa dell'obbligo statale di agire (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N 249).
N. 24 Rapporto con il Patto ONU I: Jutzet Erwin (S, FR) ha sostenuto al Consiglio nazionale che con il cpv. 4 gli obiettivi sociali sarebbero degradati a mera dichiarazione — egli ha richiamato gli obblighi internazionali derivanti dal Patto ONU I. La dottrina è divisa: da un lato si sostiene che l'art. 13 cpv. 2 del Patto ONU I, alla luce del parametro di controllo del Tribunale federale ai sensi dell'art. 190 Cost. rispetto alle leggi federali, non sia direttamente eseguibile (DTF 135 I 161 consid. 2.2). Dall'altro si argomenta che il Patto ONU I possa servire come ausilio interpretativo per gli obiettivi sociali e condensare gli obblighi statali di agire senza creare pretese dirette. Il Tribunale federale non ha ancora deciso definitivamente questa questione; la tendenza è di qualificare le norme del Patto ONU I come non direttamente applicabili nella misura in cui sono di natura programmatica.
N. 25 Diritti sociali cantonali: Alcune costituzioni cantonali — in particolare l'art. 29 cpv. 2 Cost./BE — vanno oltre l'art. 41 Cost. e fondano diritti sociali cantonali diretti. Il Tribunale federale ha riconosciuto nella DTF 129 I 12 consid. 4.4 che la nuova Costituzione federale ha recepito la distinzione tra diritti sociali fondanti pretese e obiettivi sociali programmatici sviluppata nelle costituzioni cantonali più recenti. Se e in quale misura i Cantoni siano autorizzati a garantire diritti sociali più estesi è stato in linea di principio affermato (→ art. 3 Cost.: competenza residuale cantonale). Limiti di diritto federale sussistono nella misura in cui vi si oppongano competenze federali (→ art. 49 Cost.).
#6. Indicazioni pratiche
N. 26 Distinzione nell'applicazione del diritto: Chi intende fondarsi a livello costituzionale su un obbligo statale di prestazione sociale deve verificare se sia applicabile un diritto sociale fondamentale giustiziabile (→ art. 12 Cost.: soccorso in situazioni di bisogno; → art. 19 Cost.: istruzione scolastica di base). L'art. 41 Cost. non è adatto quale fondamento per un ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale federale non entra nel merito dei ricorsi fondati unicamente sull'art. 41 Cost. (cfr. sentenza 9C_736/2011 consid. 2.3: l'art. 41 Cost. non contiene «garanzie individuali direttamente applicabili nel campo del diritto delle assicurazioni sociali»).
N. 27 Art. 41 Cost. quale ausilio interpretativo nell'applicazione del diritto: Nella prassi giuridica, l'art. 41 Cost. può essere utilizzato quale ausilio interpretativo e argomento teleologico quando occorre interpretare norme di diritto sociale. Il Tribunale federale ha impiegato l'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. e il criterio valutativo della «parità di opportunità nell'istruzione» nell'interpretazione della legge sui disabili (DTF 151 I 73 consid. 4.4.2). I rappresentanti nel diritto delle assicurazioni sociali possono invocare a sostegno l'art. 41 Cost. nell'ambito di un'interpretazione conforme al diritto internazionale delle garanzie del Patto ONU I.
N. 28 Giustificazione costituzionale di misure statali: L'art. 41 Cost. può essere preso in considerazione quale espressione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale nel vaglio della proporzionalità ai sensi di → art. 36 Cost. Così il Consiglio federale ha illustrato nel messaggio sull'ordinamento economico che gli obiettivi sociali fondano la responsabilità sociopolitica dello Stato e il coinvolgimento sociopolitico dell'economia, nella misura in cui i meccanismi di mercato non conducano a risultati socialmente accettabili (FF 1997 I 295 seg.).
N. 29 Particolarità nel contesto federalista: Poiché il cpv. 3 menziona espressamente le competenze costituzionali quale limite, nell'attuazione degli obiettivi sociali occorre sempre verificare se la competenza materiale spetti alla Confederazione o ai Cantoni. Gli obiettivi sociali vincolano entrambi i livelli statali in ugual misura, ma in misura diversa a seconda del compito concreto. In settori privi di competenza federale (p. es. ampie parti del sistema di assistenza sociale) l'attuazione spetta esclusivamente ai Cantoni (→ art. 115 Cost.: assistenza ai bisognosi). Un intervento federale diretto a favore di città e agglomerati — al Consiglio nazionale fu discusso un corrispondente «capoverso sulle città» nell'art. 41, accolto tuttavia in modo controverso (Keller Rudolf, D, BL; Fehr Hans, V, ZH) — non fu infine sancito nella Costituzione nel corso del procedimento parlamentare.
Giurisprudenza
#Decisioni direttrici sulla non-giustiziabilità degli obiettivi sociali
#Interpretazione fondamentale dell'art. 41 cpv. 4 Cost.
DTF 129 I 12 del 7 novembre 2002 Decisione centrale per la delimitazione tra diritti fondamentali giustiziabili e obiettivi sociali non giustiziabili nel settore dell'educazione. Rilevanza: Conferma la rigorosa separazione tra la pretesa giustiziabile all'insegnamento di base gratuito risultante dall'art. 19 Cost. e gli obiettivi sociali secondo l'art. 41 Cost.
«Dall'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. – come da tutti gli altri obiettivi sociali – non si possono derivare pretese immediate (cfr. art. 41 cpv. 4 Cost.). Questa disposizione si rivolge piuttosto ai legislatori della Confederazione e dei Cantoni come norma programmatica.»
DTF 133 I 156 del 7 maggio 2007 Precisazione dell'interpretazione dell'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. nel contesto delle pretese educative. Rilevanza: Sottolinea la rigorosa non-giustiziabilità degli obiettivi sociali anche in settori dove questi si avvicinano tematicamente a diritti fondamentali giustiziabili.
«L'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. – dalla quale disposizione (come obiettivo sociale) non si possono comunque derivare pretese immediate – non va oltre l'art. 19 Cost. riguardo alla questione dei costi di trasporto.»
#Gli obiettivi sociali come ausilio interpretativo e disposizioni di obiettivi statali
#Significato per la legislazione
DTF 133 I 206 del 1° giugno 2007 Sentenza sull'uguaglianza fiscale e la sicurezza sociale. Rilevanza: Mostra come gli obiettivi sociali come disposizioni di obiettivi statali possano essere presi in considerazione nella valutazione della proporzionalità delle misure statali.
«Gli obiettivi sociali della Costituzione federale obbligano la Confederazione e i Cantoni a operare, nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili, affinché questi obiettivi vengano raggiunti.»
#Rapporto con altre disposizioni costituzionali
9C_736/2011 del 7 febbraio 2012 Sentenza sull'assicurazione invalidità e la sicurezza sociale. Rilevanza: Illustra come l'art. 41 Cost. venga utilizzato nell'interpretazione delle disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali come mandato costituzionale.
«Gli obiettivi sociali ancorati nell'art. 41 Cost. rappresentano mandati alla Confederazione e ai Cantoni, ma non possono essere utilizzati per giustificare pretese individuali a prestazioni.»
#Gruppi giurisprudenziali tematici
#Sicurezza sociale (art. 41 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 Cost.)
DTF 140 V 449 del 18 agosto 2014 Decisione sugli assegni familiari. Rilevanza: Conferma l'attuazione degli obiettivi sociali da parte del legislatore nel settore della sicurezza familiare.
«Gli assegni familiari secondo la LAFam rappresentano un'attuazione legislativa concreta degli obiettivi sociali ancorati nell'art. 41 Cost., senza che da ciò si possano derivare ulteriori pretese di diritto costituzionale.»
DTF 148 V 84 del 9 novembre 2021 Sentenza sul guadagno assicurato degli studenti lavoratori. Rilevanza: Mostra l'attuazione pratica degli obiettivi sociali nel diritto dell'assicurazione contro gli infortuni.
«L'art. 41 Cost. obbliga i portatori di assicurazione a un'adeguata sicurezza sociale, senza però determinare a livello costituzionale standard concreti di prestazioni.»
#Cura della salute (art. 41 cpv. 1 lett. b Cost.)
DTF 127 I 6 del 1° gennaio 2001 Decisione di principio sul trattamento farmacologico coercitivo. Rilevanza: Bilancia l'obiettivo sociale della cura della salute con altri diritti fondamentali e mostra i limiti della prevenzione sanitaria statale.
«L'obiettivo sociale dell'art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. obbliga lo Stato a fornire le cure necessarie per la salute, ma non giustifica la violazione di altri diritti fondamentali.»
DTF 130 I 16 del 7 gennaio 2004 Continuazione della giurisprudenza sul trattamento farmacologico coercitivo. Rilevanza: Precisa il rapporto tra l'obiettivo sociale della cura della salute e la dignità umana.
«La realizzazione degli obiettivi sociali secondo l'art. 41 Cost. trova i suoi limiti nelle altre garanzie costituzionali, in particolare nel rispetto della dignità umana.»
#Protezione e promozione della famiglia (art. 41 cpv. 1 lett. c Cost.)
DTF 135 I 143 del 2 febbraio 2009 Sentenza sul ricongiungimento familiare degli stranieri. Rilevanza: Mostra la considerazione degli obiettivi sociali nelle decisioni del diritto di soggiorno.
«L'art. 41 cpv. 1 lett. c Cost. rafforza la protezione e la promozione della famiglia come mandato di diritto costituzionale, senza però fondare pretese concrete nel diritto degli stranieri.»
#Istruzione e formazione (art. 41 cpv. 1 lett. f e g Cost.)
DTF 129 I 12 del 7 novembre 2002 Decisione direttrice sui diritti sociali fondamentali nel settore dell'educazione. Rilevanza: Definisce la delimitazione tra pretese educative giustiziabili (art. 19 Cost.) e obiettivi educativi (art. 41 cpv. 1 lett. f Cost.).
«L'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. non fonda pretese individuali a determinate prestazioni educative, ma obbliga gli enti pubblici alla creazione delle corrispondenti possibilità.»
DTF 133 I 156 del 7 maggio 2007 Applicazione degli obiettivi educativi alla formazione liceale. Rilevanza: Precisa la portata degli obiettivi educativi nelle scuole superiori.
«Gli obiettivi sociali dell'art. 41 Cost. valgono per l'intero sistema educativo, senza però creare pretese che vadano oltre gli standard minimi garantiti dall'art. 19 Cost.»
#Indicazioni metodiche sulla giurisprudenza
#Criterio di verifica per gli obiettivi sociali
Il Tribunale federale applica nella valutazione dell'art. 41 Cost. un criterio di verifica a tre livelli:
- Mandato costituzionale: L'art. 41 Cost. si rivolge primariamente al legislatore della Confederazione e dei Cantoni
- Riserva delle risorse: L'attuazione avviene nell'ambito dei mezzi disponibili (art. 41 cpv. 3 Cost.)
- Non-giustiziabilità: Dall'art. 41 Cost. non si possono derivare pretese immediate a prestazioni (art. 41 cpv. 4 Cost.)
#Delimitazione dai diritti fondamentali giustiziabili
La giurisprudenza traccia una linea rigorosa tra gli obiettivi sociali dell'art. 41 Cost. e i diritti fondamentali giustiziabili:
- L'art. 19 Cost. (insegnamento di base) fonda pretese concrete, l'art. 41 cpv. 1 lett. f Cost. solo obiettivi statali
- L'art. 13 Cost. (sfera privata) protegge individualmente, l'art. 41 cpv. 1 lett. b Cost. obbliga collettivamente
- L'art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica) è azionabile, l'art. 41 Cost. è programmatico
#Sviluppi attuali
Decisioni più recenti mostrano una tendenza a utilizzare gli obiettivi sociali come ausilio interpretativo nella concretizzazione di altre disposizioni costituzionali, senza abbandonare la loro non-giustiziabilità. Questo sviluppo è particolarmente riconoscibile nei settori del diritto delle assicurazioni sociali e del diritto dell'educazione.