Testo di legge
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1La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

2... Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Art. 42 Cost.

Panoramica

L'art. 42 Cost. stabilisce che la Confederazione adempie soltanto i compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale. Questa disposizione è un pilastro fondamentale del federalismo svizzero (ordinamento statale con Confederazione e Cantoni). Significa: la Confederazione non può fare ciò che vuole, ma solo ciò che è stabilito nella Costituzione.

Il principio di enumerazione secondo Biaggini, BSK BV, art. 42 n. 17 stabilisce che le competenze federali devono essere limitate ed espressamente menzionate. Tutti gli altri compiti rimangono ai Cantoni – questo si chiama competenza residua cantonale secondo l'art. 3 Cost.

Esempi concreti:

  • La Confederazione può riscuotere imposte (art. 128 Cost.), ma non ovunque
  • Essa disciplina le autostrade (art. 83 Cost.), ma non tutte le strade
  • I Cantoni possono introdurre proprie imposte sulle abitazioni secondarie, anche se la Confederazione disciplina la pianificazione del territorio (DTF 140 I 176 concernente Silvaplana)

Chi è interessato:

  • Autorità federali: devono verificare se sono competenti
  • Cantoni e Comuni: conservano tutti i compiti non trasferiti
  • Cittadine e cittadini: sanno quale autorità è competente per cosa

Conseguenze giuridiche: Se la Confederazione fa qualcosa senza mandato costituzionale, ciò è contrario al diritto. I Cantoni possono adire i tribunali. Viceversa, i Cantoni devono rispettare i compiti federali quando la Confederazione è attiva.

La storia della genesi mostra: l'originario cpv. 2 dell'art. 42 Cost. è stato abrogato nel 2004 nel quadro della NPC (Nuova impostazione della perequazione finanziaria) perché non aveva alcun significato giuridico aggiuntivo (FF 2001 2289 seg.). Oggi solo il cpv. 1 disciplina ancora i compiti federali.