Testo di legge
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1La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Art. 40 — Svizzeri all'estero

Panoramica

L'articolo 40 della Costituzione federale disciplina i rapporti tra la Svizzera e i suoi cittadini all'estero. La Confederazione riceve così un duplice compito: deve promuovere i legami tra gli Svizzeri all'estero e con la patria. Inoltre deve emanare leggi che regolano i loro diritti e doveri.

Secondo la dottrina giuridica, per Svizzeri all'estero si intendono le persone che vivono permanentemente all'estero e possiedono la cittadinanza svizzera (Tschannen, BSK BV, Art. 40 N. 4). Non rientrano in questa categoria i brevi soggiorni all'estero come vacanze o viaggi d'affari.

L'articolo crea un'importante competenza federale (Tschannen, BSK BV, Art. 40 N. 3). Normalmente sono i Cantoni ad essere responsabili dell'assistenza ai loro cittadini. Per gli Svizzeri all'estero invece è competente la Confederazione, poiché solo essa dispone dei necessari collegamenti diplomatici.

La Confederazione può sostenere organizzazioni che assistono gli Svizzeri all'estero. Ad esempio promuove l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), che funge da organizzazione mantello per oltre 750 associazioni svizzere all'estero. Le singole persone però non hanno diritto al sostegno statale.

Per quanto riguarda i diritti e i doveri, si tratta principalmente di quattro ambiti: partecipazione politica (diritto di voto ed eleggibilità), servizio militare, sostegno finanziario in situazioni di emergenza e assicurazioni sociali. Gli Svizzeri all'estero possono partecipare alle votazioni su temi federali, ma sono in linea di principio soggetti all'obbligo del servizio militare. Se qualcuno rientra in Svizzera senza mezzi, la Confederazione assume i costi dell'assistenza sociale per i primi tre mesi.

Il diritto di voto degli Svizzeri all'estero è controverso. I critici come Biaggini (ZBl 2013, 470) e Hangartner (AJP 2001, 964) dubitano che persone che non sono toccate dalle conseguenze del loro voto debbano partecipare alle decisioni. I sostenitori fanno riferimento alla cittadinanza come criterio più importante per i diritti politici.

Praticamente, gli Svizzeri all'estero devono registrarsi presso l'ambasciata o il consolato competente per poter esercitare i loro diritti. Senza questa registrazione non è possibile alcuna partecipazione politica.