Testo di legge
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1La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.

2I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

3Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

4I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.

Art. 39 — Esercizio dei diritti politici

Panoramica

L'art. 39 Cost. disciplina chi è competente per i diritti politici (diritto di voto e di eleggibilità) e dove possono essere esercitati. La disposizione ripartisce le competenze tra Confederazione e Cantoni: la Confederazione disciplina le elezioni e le votazioni federali, mentre i Cantoni sono competenti per le questioni cantonali e comunali (Tschannen, BSK BV, Art. 39 N. 5).

I diritti politici sono esercitati di principio al domicilio (principio del domicilio). Ciò significa: chi abita a Basilea, può votare ed eleggere là, ma non contemporaneamente a Zurigo (Tschannen, BSK BV, Art. 39 N. 12). Questo «principio di territorialità democratico» assicura che le persone partecipino alle decisioni dove vivono e dove sono colpite dalle decisioni politiche (Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2. Aufl. 2022, N 215).

I Cantoni hanno grande libertà nella configurazione delle loro procedure elettorali. Possono scegliere tra elezione maggioritaria e elezione proporzionale, purché siano rispettati i diritti fondamentali (BGE 131 I 74 consid. 3.2). Questa autonomia cantonale trova il suo limite là dove si vogliono mantenere procedure contrarie al diritto costituzionale federale (BGE 139 I 195 consid. 1.3).

Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Chi si trasferisce da Berna a Ginevra, perde automaticamente il diritto di voto a Berna e lo ottiene a Ginevra. È tuttavia controverso se questo divieto valga anche per i Comuni all'interno di un Cantone (Tschannen vs. Biaggini, BSK BV, Art. 39 N. 21-22; Biaggini, Komm. BV, Art. 39 N. 10 Fn. 26).

I Cantoni possono introdurre un periodo di attesa di al massimo tre mesi per i nuovi arrivati. Questo vale però solo per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, non per quelle federali (FF 1997 I 238). Un esempio: chi si trasferisce dalla Germania in Svizzera nel gennaio e si annuncia a Lucerna, può già partecipare nel febbraio alle votazioni federali, ma deve aspettare fino ad aprile prima di poter votare alle elezioni cantonali o comunali.

Queste regolamentazioni garantiscono una partecipazione democratica ordinata ed evitano i doppi voti, rispettando però al contempo la diversità cantonale nella democrazia svizzera (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, N 1412).