1La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.
2I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.
3Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.
4I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi.
Art. 39 — Esercizio dei diritti politici
#Panoramica
L'art. 39 Cost. disciplina chi è competente per i diritti politici (diritto di voto e di eleggibilità) e dove possono essere esercitati. La disposizione ripartisce le competenze tra Confederazione e Cantoni: la Confederazione disciplina le elezioni e le votazioni federali, mentre i Cantoni sono competenti per le questioni cantonali e comunali (Tschannen, BSK BV, Art. 39 N. 5).
I diritti politici sono esercitati di principio al domicilio (principio del domicilio). Ciò significa: chi abita a Basilea, può votare ed eleggere là, ma non contemporaneamente a Zurigo (Tschannen, BSK BV, Art. 39 N. 12). Questo «principio di territorialità democratico» assicura che le persone partecipino alle decisioni dove vivono e dove sono colpite dalle decisioni politiche (Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2. Aufl. 2022, N 215).
I Cantoni hanno grande libertà nella configurazione delle loro procedure elettorali. Possono scegliere tra elezione maggioritaria e elezione proporzionale, purché siano rispettati i diritti fondamentali (BGE 131 I 74 consid. 3.2). Questa autonomia cantonale trova il suo limite là dove si vogliono mantenere procedure contrarie al diritto costituzionale federale (BGE 139 I 195 consid. 1.3).
Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Chi si trasferisce da Berna a Ginevra, perde automaticamente il diritto di voto a Berna e lo ottiene a Ginevra. È tuttavia controverso se questo divieto valga anche per i Comuni all'interno di un Cantone (Tschannen vs. Biaggini, BSK BV, Art. 39 N. 21-22; Biaggini, Komm. BV, Art. 39 N. 10 Fn. 26).
I Cantoni possono introdurre un periodo di attesa di al massimo tre mesi per i nuovi arrivati. Questo vale però solo per le elezioni e votazioni cantonali e comunali, non per quelle federali (FF 1997 I 238). Un esempio: chi si trasferisce dalla Germania in Svizzera nel gennaio e si annuncia a Lucerna, può già partecipare nel febbraio alle votazioni federali, ma deve aspettare fino ad aprile prima di poter votare alle elezioni cantonali o comunali.
Queste regolamentazioni garantiscono una partecipazione democratica ordinata ed evitano i doppi voti, rispettando però al contempo la diversità cantonale nella democrazia svizzera (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl. 2020, N 1412).
Art. 39 Cost. — Esercizio dei diritti politici
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 39 Cost., nella sua struttura a quattro capoversi, codifica principi che erano già in parte vigenti come diritto costituzionale non scritto sotto la Costituzione federale del 1874. Il rapporto esplicativo all'avamprogetto del 1995 (pag. 144, 200 seg.) precisava che la disposizione era stata concepita come positivizzazione del diritto costituzionale tramandato sull'esercizio del diritto di voto e di elezione. Il diritto di voto e di elezione nelle cause cantonali e comunali doveva essere espressamente riservato al diritto cantonale; al tempo stesso, si prevedeva una disciplina unitaria a livello federale per le cause federali.
N. 2 Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 608) descrive l'obiettivo normativo come una regolamentazione unitaria dell'esercizio del diritto di voto e di elezione nelle cause federali, cantonali e comunali. Come principi portanti il Messaggio enuncia: l'esercizio nel luogo di domicilio, il divieto di esprimere il voto più di una volta in Cantoni diversi nonché il termine d'attesa ammissibile per i nuovi domiciliati di al massimo tre mesi. Il Messaggio sottolinea espressamente che la nuova Costituzione non ha introdotto alcuna modifica materiale rispetto alla Costituzione del 1874, in particolare per quanto riguarda la libertà di voto e di elezione (FF 1997 I 191 ad art. 30 AP); il Tribunale federale lo ha confermato in DTF 131 I 85 consid. 2.4.
N. 3 In seno al Consiglio degli Stati (1998), il consigliere agli Stati Aeby (S, FR) ha riferito sugli adeguamenti redazionali; la commissione ha soppresso il secondo periodo del cpv. 4 dell'avamprogetto in quanto superfluo e ha adottato nel testo francese una formulazione neutrale rispetto al genere del cpv. 2. Le deliberazioni parlamentari hanno riguardato principalmente, sul piano materiale, i cpv. 3 e 4 del successivo art. 40 Cost. (Svizzeri all'estero), non l'art. 39 Cost. stesso. I voti finali in entrambe le Camere hanno avuto luogo il 18 dicembre 1998.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 39 Cost. è una norma di competenza e al tempo stesso una norma di organizzazione. Essa determina le competenze normative per l'esercizio dei diritti politici (cpv. 1), sancisce il principio del domicilio (cpv. 2), vieta l'esercizio multiplo (cpv. 3) e abilita i Cantoni a prevedere un termine d'attesa per i nuovi domiciliati (cpv. 4). La disposizione non contiene un diritto fondamentale soggettivo; questo si desume dall'→ art. 34 Cost. (garanzia dei diritti politici), la cui tutela procedurale (libera formazione della volontà, espressione incontaminata del voto) limita la libertà conformativa cantonale di cui all'art. 39 cpv. 1 Cost. Il Tribunale federale ha descritto questo rapporto in modo costante sin da DTF 129 I 185 consid. 3.1: l'art. 39 cpv. 1 Cost. obbliga i Cantoni soltanto a garantire l'esercizio dei diritti politici secondo forme repubblicane; l'art. 34 Cost. e l'→ art. 8 cpv. 1 Cost. pongono invece limiti di contenuto.
N. 5 All'interno del sistema del terzo capitolo («Confederazione, Cantoni e Comuni»), l'art. 39 Cost. integra la presunzione generale di competenza dell'→ art. 3 Cost. La Confederazione riceve una competenza esclusiva limitata alle cause federali; ai Cantoni rimane la competenza normativa per il loro sistema politico (DTF 139 I 195 consid. 2). ↔ L'art. 51 Cost. (Costituzioni cantonali) stabilisce i requisiti minimi rilevanti per l'Assemblea federale ai fini della garanzia delle costituzioni cantonali; l'art. 39 cpv. 1 Cost. deve essere letto in questo quadro di garanzia. Il primato del diritto federale ai sensi dell'→ art. 49 Cost. vale anche per la configurazione delle procedure elettorali cantonali (DTF 139 I 195 consid. 4).
#3. Contenuto normativo (capoverso per capoverso)
3.1 Capoverso 1: Competenza normativa
N. 6 Il cpv. 1 contiene una ripartizione bipartita della competenza. La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici nelle cause federali; le normative pertinenti sono la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1) e l'ordinanza sui diritti politici (ODP, RS 161.11). Per le cause cantonali e comunali sono competenti i Cantoni; questi emanano costituzioni cantonali e leggi sui diritti politici. Questa doppia competenza ha carattere dichiarativo, poiché i Cantoni sarebbero comunque competenti in virtù della loro autonomia organizzativa (→ art. 3 Cost.) (DTF 140 I 58 consid. 3.3).
N. 7 Secondo giurisprudenza costante, l'art. 39 cpv. 1 Cost. obbliga i Cantoni soltanto a garantire l'esercizio dei diritti politici secondo «forme repubblicane (rappresentative o democratiche)». A questi requisiti soddisfano sia il sistema maggioritario sia il sistema proporzionale (DTF 131 I 74 consid. 3.2; DTF 131 I 85 consid. 2.2; DTF 129 I 185 consid. 3.1). I Cantoni godono pertanto di ampia libertà nella configurazione del loro sistema politico. Le restrizioni derivano dall'art. 34 Cost. (libertà di voto e di elezione) e dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (uguaglianza giuridica, in particolare uguaglianza del diritto di voto). Anche l'elezione popolare dei giudici rientra nell'autonomia organizzativa cantonale ai sensi del cpv. 1 (DTF 143 I 211 consid. 3.1).
N. 8 Le elezioni al Consiglio degli Stati sono soggette, nonostante la funzione federale del Consiglio degli Stati, alla competenza cantonale ai sensi del cpv. 1, poiché le elezioni al Consiglio degli Stati costituiscono elezioni cantonali (→ art. 150 cpv. 3 Cost.; DTF 151 I 354 consid. 3.1). Il contenuto concreto del diritto di voto e di elezione non si desume dalla Costituzione federale, bensì in primo luogo dal diritto di organizzazione specifico della Confederazione o dei Cantoni (DTF 143 I 211 consid. 3.1).
3.2 Capoverso 2: Principio del domicilio
N. 9 Il cpv. 2 primo periodo sancisce il principio del domicilio (principio di territorialità democratica): i diritti politici sono esercitati nel luogo di domicilio. La nozione di «domicilio» di cui all'art. 39 cpv. 2 Cost. designa il domicilio politico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LDP, ossia il Comune in cui la persona avente diritto di voto risiede ed è iscritta nei registri. Il Tribunale federale ha da ultimo chiarito in DTF 151 I 354 consid. 3.1 che il domicilio politico è una nozione di diritto federale, vincolante in linea di principio per la Confederazione e i Cantoni (già DTF 109 Ia 41 consid. 5b; Tschannen, BSK BV, art. 39 N. 14; Gutzwiller, CR Cst., art. 39 N. 18).
N. 10 Il domicilio politico presuppone due elementi che devono essere soddisfatti cumulativamente: in primo luogo un domicilio civile ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CC (requisito materiale — soggiorno con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente come centro della propria vita) e in secondo luogo un'iscrizione nel registro elettorale del Comune interessato (requisito formale; DTF 151 I 354 consid. 3.1 con rimando a FF 1975 I 1329). Lo stretto legame tra domicilio civile e domicilio politico si fonda sull'idea dell'autogoverno del popolo: chi ha il centro della propria vita in un Comune deve esercitarvi i diritti politici (DTF 151 I 354 consid. 5.7).
N. 11 Il cpv. 2 secondo periodo consente alla Confederazione e ai Cantoni deroghe al principio del domicilio. La Confederazione si è avvalsa di questa abilitazione nell'art. 1 ODP (p. es. domicilianti settimanali, persone in tutela, coniugi con economie domestiche separate). Le deroghe al principio del domicilio civile richiedono una motivazione qualificata e devono essere interpretate restrittivamente; il legislatore ha ritenuto «inammissibile» una «libera scelta» del domicilio politico tra più luoghi di soggiorno (FF 1975 I 1329; DTF 151 I 354 consid. 5.7). Per gli Svizzeri all'estero che non hanno la possibilità di stabilire il domicilio in Svizzera, l'→ art. 40 Cost. in combinato disposto con la legge sugli Svizzeri all'estero (LASE, RS 195.1, in vigore dal 1° novembre 2015) disciplina i dettagli.
3.3 Capoverso 3: Regola dell'unicità
N. 12 Il cpv. 3 vieta a ogni persona di esercitare i diritti politici in più di un Cantone. La regola dell'unicità discende direttamente dal principio dell'uguaglianza giuridica (→ art. 8 Cost.) e dall'uguaglianza del peso del voto: ogni voto deve produrre effetto una sola volta. Poiché ai sensi del cpv. 2 può esistere un solo domicilio politico — non vi è un «doppio» domicilio politico in due Cantoni — il cpv. 3 riveste importanza pratica principalmente come norma di chiarimento e come parametro di controllo per le fattispecie derogatorie di cui al cpv. 2 secondo periodo. L'unicità del domicilio politico discende anche dal principio civilistico dell'unicità del domicilio (art. 23 cpv. 2 CC; DTF 151 I 354 consid. 4.2).
3.4 Capoverso 4: Termine d'attesa per i nuovi domiciliati
N. 13 Il cpv. 4 abilita i Cantoni (norma facoltativa) a prevedere per i nuovi domiciliati un termine d'attesa di al massimo tre mesi a decorrere dall'insediamento. Il termine d'attesa si applica esclusivamente al diritto di voto (non al diritto di eleggibilità come diritto passivo) nelle cause cantonali e comunali; per le cause federali non vi è margine di manovra. Chi stabilisce il domicilio nel Cantone di Zurigo partecipa alle votazioni federali a decorrere dall'insediamento, ma può essere escluso dal diritto di voto cantonale per un periodo massimo di tre mesi. Il limite massimo costituzionale di tre mesi è perentorio; un termine più lungo viola direttamente il diritto costituzionale federale e non deve essere applicato nel caso concreto (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 749; Kley, SGK BV, 4a ed. 2023, art. 39 N. 14).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 14 L'art. 39 cpv. 1 Cost. non fonda diritti soggettivi. È una norma di competenza che ripartisce le attribuzioni. Indirettamente, tuttavia, rafforza la legittimazione democratica delle procedure elettorali cantonali. Le leggi elettorali cantonali che non soddisfano i requisiti costituzionali federali di cui agli art. 34 e art. 8 cpv. 1 Cost. possono essere impugnate mediante ricorso per diritti politici (art. 82 lett. c LTF); il cpv. 1 costituisce la norma di raccordo per la cognizione del Tribunale federale.
N. 15 Una violazione del principio del domicilio (cpv. 2) o della regola dell'unicità (cpv. 3) può comportare l'invalidità di un'elezione. In DTF 151 I 354 consid. 5.9 e consid. 6 il Tribunale federale ha annullato l'elezione di un consigliere agli Stati perché l'eletto non aveva il domicilio civile nel Cantone il giorno delle elezioni e quindi era stato violato il diritto di eleggibilità passivo derivante dall'art. 34 cpv. 1 Cost.; ha disposto l'annullamento ex nunc, con salvaguardia degli atti ufficiali compiuti fino alla sentenza (art. 5 cpv. 2 e art. 9 Cost.).
N. 16 Un termine d'attesa ai sensi del cpv. 4 che superi il limite massimo di tre mesi non deve essere applicato nel caso concreto. Il Tribunale federale esamina la compatibilità delle leggi elettorali cantonali con l'art. 39 Cost.; l'incostituzionalità accertata comporta l'annullamento dell'atto impugnato oppure — nella misura del possibile — una decisione di rinvio (DTF 131 I 74 consid. 6.1).
#5. Questioni controverse
N. 17 Portata della libertà conformativa cantonale ai sensi del cpv. 1. Il Tribunale federale ha coniato in DTF 131 I 74 consid. 3.2 e DTF 131 I 85 consid. 2.2 la formula secondo cui l'art. 39 cpv. 1 Cost. obbliga i Cantoni soltanto a garantire «forme repubblicane». Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 5 segg.) ritiene corretta questa formulazione ampia: la Costituzione federale non esige né il sistema proporzionale né alcuna forma specifica di democrazia diretta a livello cantonale. Kley (SGK BV, art. 39 N. 4) concorda in linea di principio, ma osserva che i limiti derivanti dagli art. 34 e 8 cpv. 1 Cost. producono in pratica effetti vincolanti considerevoli, di modo che la «ampia libertà» sia stata di fatto circoscritta dalla giurisprudenza sull'uguaglianza del diritto di voto e sull'uguaglianza del valore di successo. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 749) condividono questa valutazione. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862) sottolineano che l'art. 39 cpv. 1 Cost. — a differenza dell'art. 34 Cost. — non è un diritto fondamentale, bensì una norma di competenza, il che influisce di conseguenza sull'intensità del controllo giurisdizionale.
N. 18 Diritto di voto degli Svizzeri all'estero come eccezione al principio del domicilio. La controversia pratica più rilevante attorno all'art. 39 cpv. 2 Cost. riguarda gli Svizzeri all'estero. Sin dall'introduzione del diritto di voto per gli Svizzeri all'estero nelle elezioni e votazioni federali (oggi disciplinata dalla LASE, RS 195.1, in vigore dal 1° novembre 2015, che ha sostituito la precedente legge del 1975 sul diritto di voto degli Svizzeri all'estero) è controverso se ad essi debba spettare anche il diritto di voto per le elezioni al Consiglio degli Stati. Le elezioni al Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali (→ art. 150 cpv. 3 Cost.); i Cantoni disciplinano autonomamente i requisiti di eleggibilità e la condizione del domicilio per i candidati si applica senza eccezioni secondo la costituzione del Cantone di Sciaffusa (DTF 151 I 354 consid. 3.2). Kley (SGK BV, art. 39 N. 9) ritiene discutibile de lege ferenda un'attenuazione del requisito di domicilio per le candidature al Consiglio degli Stati; Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 12) sottolinea per contro che il principio di territorialità democratica esige che il centro della vita dei candidati e degli aventi diritto di voto si trovi nel Cantone. Il Consiglio federale ha approfondito il tema dei diritti politici degli Svizzeri all'estero nel rapporto sul diritto degli Svizzeri all'estero del 2014 (FF 2014 2617) e ha individuato la necessità di intervento per la LASE, senza tuttavia mettere in discussione il requisito di domicilio per le elezioni al Consiglio degli Stati.
N. 19 Rapporto tra il cpv. 2 e l'art. 23 CC. A lungo è rimasto controverso se la nozione di domicilio politico di cui all'art. 39 cpv. 2 Cost. coincida con il domicilio civile ai sensi degli art. 23 segg. CC. DTF 151 I 354 consid. 3.1, 5.7 ha risolto definitivamente questa questione: la nozione di diritto federale del domicilio politico presuppone sempre un domicilio civile; una determinazione del domicilio politico divergente dal centro della vita ai sensi dell'art. 23 CC è inammissibile. Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 13 seg.) aveva sostenuto già prima di questa sentenza il medesimo stretto collegamento. Un concetto alternativo («sufficiente legame» invece di domicilio) è stato espressamente respinto dal Tribunale federale in DTF 151 I 354 consid. 5.3.
N. 20 E-voting e principio del domicilio. La reintroduzione graduale del voto elettronico (dopo il programma sperimentale 2004–2019, ora sulla base della LDP riveduta e dell'ordinanza ad essa pertinente a partire dal 2021) non mette tecnicamente in discussione il principio di territorialità: l'espressione del voto via internet presuppone tuttora l'iscrizione nel registro elettorale nel luogo di domicilio (art. 3 cpv. 1 LDP). La sfida si pone sul piano del controllo: sistemi tecnici affidabili devono garantire che nessuna persona voti elettronicamente in più Cantoni nella stessa consultazione, come impone l'art. 39 cpv. 3 Cost. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729) rilevano che le modalità tecniche di voto devono essere misurate in base al principio del voto libero e segreto; l'art. 39 cpv. 2 Cost. rimane la norma di competenza determinante per la questione di dove avviene l'esercizio.
#6. Note pratiche
N. 21 Leggi elettorali cantonali e la soglia del 10%. Il Tribunale federale ha sviluppato, dall'art. 34 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 Cost. — richiamando l'art. 39 cpv. 1 Cost. come norma di competenza — un limite massimo del 10% per le clausole di sbarramento dirette nonché come valore obiettivo per le clausole di sbarramento naturali nelle elezioni proporzionali (DTF 131 I 74 consid. 5.3 seg.; DTF 131 I 85 consid. 2.2). Per i Cantoni che prescrivono costituzionalmente il sistema proporzionale, questo limite è assoluto per le clausole di sbarramento e costituisce un valore obiettivo per le clausole di sbarramento naturali in caso di nuove normative. I legislatori cantonali devono tenere conto, nelle riforme del diritto elettorale, del requisito dell'uguaglianza del valore di successo e possono, se necessario, istituire circoscrizioni elettorali raggruppate (DTF 139 I 195 consid. 3.1).
N. 22 Verifica del domicilio politico. In caso di iscrizioni nel registro elettorale, controversie sulle circoscrizioni e — in particolare — di requisiti di eleggibilità per le elezioni al Consiglio degli Stati, il domicilio politico deve essere determinato secondo il criterio del centro della vita di cui all'art. 23 cpv. 1 CC. Determinanti sono le circostanze alla data delle elezioni (DTF 151 I 354 consid. 4.1; art. 4 cpv. 2 LDP). L'iscrizione nel registro elettorale è condizione necessaria ma non sufficiente; il domicilio civile deve essere effettivamente esistente. Le autorità non possono fondarsi unicamente sull'iscrizione nel registro elettorale (DTF 151 I 354 consid. 4.1).
N. 23 Termine d'attesa ai sensi del cpv. 4. I Cantoni che si avvalgono dell'abilitazione conferita dal cpv. 4 non possono superare il termine d'attesa di tre mesi. Possono limitare il termine d'attesa esclusivamente alle cause cantonali e comunali in materia di diritto di voto, non a quelle federali. Per ragioni di proporzionalità si raccomanda una base legale espressa a livello cantonale; una prassi meramente applicativa non è sufficiente. Poiché il cpv. 4 è una norma facoltativa, i Cantoni possono anche rinunciare completamente al termine d'attesa, come avviene in molti Cantoni.
N. 24 Intensità del controllo del Tribunale federale. I ricorsi avverso leggi e risultati elettorali cantonali devono essere proposti come ricorsi in materia di diritto pubblico nella forma del ricorso per diritti politici (art. 82 lett. c LTF). Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale nonché del diritto cantonale che disciplina il contenuto del diritto di voto e di elezione (DTF 151 I 354 consid. 2.1). Per le disposizioni costituzionali cantonali già garantite la cognizione è limitata (→ art. 51 cpv. 2 Cost.; DTF 131 I 85 consid. 2.4), salvo che il diritto di rango superiore sia mutato sostanzialmente dopo la garanzia.
#Giurisprudenza
La giurisprudenza relativa all'art. 39 Cost. è stata sviluppata principalmente nel contesto dell'uguaglianza del diritto di voto e dell'autonomia organizzativa cantonale. Il Tribunale federale ha interpretato la disposizione principalmente in relazione all'art. 34 Cost. (diritti politici).
#Autonomia organizzativa cantonale e procedure elettorali
BGE 131 I 74 E. 3.2 (2004)
27 ottobre 2004
Il Tribunale federale concretizza la competenza cantonale per la disciplina dei diritti politici.
L'art. 39 cpv. 1 Cost. conferisce ai Cantoni un'ampia libertà di configurazione nell'organizzazione dei loro sistemi politici.
«I Cantoni sono largamente liberi nell'organizzazione del loro sistema politico. L'art. 39 cpv. 1 Cost. li obbliga soltanto ad assicurare l'esercizio dei diritti politici secondo forme repubblicane (rappresentative o democratiche). Questi requisiti costituzionali sono soddisfatti in linea di principio sia dal sistema maggioritario che da quello proporzionale.»
BGE 139 I 195 E. 1.3 (2013)
10 luglio 2013
Limiti dell'autonomia organizzativa cantonale in caso di procedure elettorali contrarie alla Costituzione federale.
L'autonomia cantonale trova il suo limite dove si intenda mantenere procedure contrarie alla Costituzione federale.
«Il progetto di votazione controverso è inammissibile perché mira a impedire l'introduzione di una procedura elettorale proporzionale conforme alla Costituzione federale.»
BGE 143 I 211 E. 3.1 (2017)
30 marzo 2017
Libertà di configurazione cantonale per l'elezione dei giudici alla luce dell'art. 39 cpv. 1 Cost.
I Cantoni disciplinano, quale parte della loro autonomia organizzativa, anche l'elezione dei giudici.
«I Cantoni sono largamente liberi nell'organizzazione del loro sistema politico e della procedura elettorale. L'art. 39 cpv. 1 Cost. stabilisce che i Cantoni - conformemente alla loro autonomia organizzativa - disciplinano l'esercizio dei diritti politici negli affari cantonali e comunali. Questa competenza è esercitata nel quadro della garanzia costituzionale federale dell'art. 34 Cost.»
#Diritti di referendum comunali
BGE 140 I 58 E. 3.3 (2013)
13 dicembre 2013
Configurazione dei diritti di referendum comunali quale parte della competenza cantonale.
L'art. 39 cpv. 1 Cost. garantisce ai Cantoni la competenza per la disciplina dei diritti politici comunali.
«Secondo l'art. 39 cpv. 1 Cost., la Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici negli affari federali, i Cantoni li determinano negli affari cantonali e comunali. Questa competenza dei Cantoni ha carattere dichiaratorio, poiché sussiste comunque già in virtù dell'autonomia organizzativa cantonale, e si orienta dal punto di vista contenutistico secondo i requisiti minimi di cui all'art. 51 Cost.»
#Ripartizione dei collegi elettorali e uguaglianza del successo elettorale
BGE 129 I 185 E. 3.1 (2002)
18 dicembre 2002
Decisione fondamentale sull'uguaglianza del diritto di voto e sulla libertà di configurazione cantonale.
L'autonomia cantonale nelle procedure elettorali è soggetta ai limiti dell'uguaglianza giuridica.
«I Cantoni sono largamente liberi nell'organizzazione del loro sistema politico. L'art. 39 cpv. 1 Cost. (prima art. 6 cpv. 2 lett. b vCost.) li obbliga soltanto ad assicurare l'esercizio dei diritti politici secondo forme repubblicane (rappresentative o democratiche). Questi requisiti costituzionali sono soddisfatti in linea di principio sia dal sistema maggioritario che da quello proporzionale. Limite per la configurazione della procedura elettorale costituisce l'art. 8 cpv. 1 Cost. (prima art. 4 cpv. 1 vCost.), che in relazione all'art. 34 Cost. garantisce (anche) la parità di trattamento politico dei cittadini.»
#Rapporto con i diritti fondamentali
BGE 131 I 85 E. 3.2 (2004)
27 ottobre 2004
La competenza dell'art. 39 cpv. 1 Cost. è subordinata alle garanzie dei diritti fondamentali.
Le procedure elettorali cantonali devono rispettare le garanzie dei diritti fondamentali della Costituzione federale.
«I Cantoni sono largamente liberi nell'organizzazione del loro sistema politico. L'art. 39 cpv. 1 Cost. li obbliga soltanto ad assicurare l'esercizio dei diritti politici secondo forme repubblicane (rappresentative o democratiche).»