1La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3Essa agevola la naturalizzazione: a. degli stranieri della terza generazione; b. dei fanciulli apolidi. Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017 , in vigore dal 12 feb. 2017 (DF del 30 set. 2016, DCF del 13 apr. 2017– RU 2017 2643 ; FF 2015 717 1201 , 2017 2821 ).
Art. 38 Cost. — Acquisto e perdita della cittadinanza
#Panoramica
L'art. 38 Cost. disciplina le competenze in materia di cittadinanza svizzera. Stabilisce chi ottiene o perde la cittadinanza svizzera e quale autorità ne è responsabile.
Secondo il cpv. 1, la Confederazione determina chi ottiene la cittadinanza per nascita, matrimonio o adozione. Disciplina anche quando qualcuno perde la cittadinanza e come funziona la reintegrazione. Queste regole sono contenute nella Legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0).
Per la naturalizzazione degli stranieri, secondo il cpv. 2, sono competenti i Cantoni. La Confederazione emana però regole minime che valgono ovunque. Per esempio, ogni candidato alla naturalizzazione deve aver vissuto in Svizzera per almeno dieci anni (art. 9 cpv. 1 LCit). La Confederazione rilascia inoltre l'autorizzazione alla naturalizzazione, senza la quale non è possibile alcuna naturalizzazione.
Il cpv. 3 stabilisce che determinate persone possono essere naturalizzate più facilmente. Tra queste vi sono i giovani della terza generazione di stranieri e i bambini apolidi. Per loro valgono periodi d'attesa ridotti e procedure semplificate (art. 24 segg. LCit).
Esempio: Anna è tedesca e vive a Zurigo da 12 anni. Soddisfa i requisiti minimi della Confederazione e può candidarsi presso il Comune per la naturalizzazione. Il Comune esamina la sua integrazione, il Cantone le sue conoscenze linguistiche e la Confederazione rilascia l'autorizzazione definitiva.
Art. 38 Cost. — Acquisto e perdita della cittadinanza
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 Art. 38 Cost. corrisponde nella sua struttura di fondo ai precedenti art. 44 cpv. 3 e art. 46 della Costituzione federale del 1874. Il Consiglio federale aveva stabilito nel messaggio del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 597 seg.) che la norma avrebbe dovuto disciplinare le competenze federali in materia di acquisto e perdita della cittadinanza per discendenza, matrimonio e adozione, nonché di naturalizzazione da parte dei Cantoni. La bipartizione tra acquisto della cittadinanza di diritto (cpv. 1) e acquisto della cittadinanza per atto sovrano mediante naturalizzazione (cpv. 2) rimase invariata rispetto all'avamprogetto; l'autorizzazione federale di naturalizzazione fu esplicitamente mantenuta.
N. 2 Nel corso della procedura parlamentare, il capoverso 3 costituì il vero punto controverso. Il relatore Aeby (S, FR) presentò al Consiglio degli Stati la disposizione allora ancora intitolata art. 32b e propose un nuovo capoverso volto a facilitare la naturalizzazione dei bambini apolidi. Il consigliere federale Leuenberger ammise che questa integrazione andava al di là di un semplice «mise à jour» del diritto vigente, ma che corrispondeva agli standard internazionali; non sollevò obiezioni. Al Consiglio nazionale la relatrice Hubmann Vreni (S, ZH) sottolineò che la commissione aveva recepito, con la disposizione sulla naturalizzazione facilitata dei bambini apolidi, una richiesta del consigliere nazionale Zisyadis. La disciplina della terza generazione di stranieri trovò posto nell'art. 3 lett. a nel corso dell'eliminazione delle divergenze; entrambe le camere approvarono la proposta di conciliazione il 14/15 dicembre 1998 e adottarono la Costituzione nel voto finale del 18 dicembre 1998.
N. 3 La base costituzionale per la naturalizzazione facilitata della terza generazione (cpv. 3 lett. a) fu attivata politicamente solo con l'iniziativa popolare «per la naturalizzazione degli stranieri cresciuti in Svizzera». Dopo la sua reiezione (2004), il Consiglio federale avviò una legislazione d'esecuzione che sfociò infine negli art. 24a–24c della legge sulla cittadinanza svizzera revisionata del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0), in vigore dal 1° gennaio 2018.
#2. Collocazione sistematica
N. 4 Art. 38 Cost. appartiene alla sezione «Cittadinanza e diritti politici» (art. 37–40 Cost.) e costituisce, insieme a → art. 37 Cost., il fondamento costituzionale della cittadinanza tripartita (diritto di cittadinanza comunale, cantonale e svizzero). L'art. 37 Cost. definisce la cittadinanza come status; l'art. 38 Cost. disciplina le competenze per la sua costituzione e la sua dissoluzione. La norma è una norma di competenza ai sensi della ripartizione dei compiti nello Stato federale: attribuisce alla Confederazione nel cpv. 1 una competenza legislativa esclusiva per l'acquisto e la perdita in ragione dello status, e nel cpv. 2 una competenza per emanare prescrizioni minime che lascia ai Cantoni e ai Comuni un margine di manovra considerevole (↔ art. 3 Cost.). Il cpv. 3 contiene uno speciale mandato di promozione da attuare per via legislativa.
N. 5 In quanto norma di competenza, l'art. 38 Cost. non fonda diritti soggettivi alla naturalizzazione. Ciò distingue strutturalmente la norma dai diritti fondamentali degli art. 7–34 Cost. Tuttavia, nella procedura di naturalizzazione devono essere rispettati i diritti fondamentali, in particolare il divieto dell'arbitrio (→ art. 9 Cost.), il principio della parità di trattamento (→ art. 8 cpv. 1 Cost.) e il divieto di discriminazione (→ art. 8 cpv. 2 Cost.); → art. 29 Cost. si applica alle garanzie procedurali.
N. 6 La cittadinanza inquadrata costituzionalmente dall'art. 38 Cost. è disciplinata nella LCit (RS 141.0) e nell'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit; RS 141.01). La CEDU non contiene alcuna garanzia relativa all'acquisto di una determinata cittadinanza; tuttavia, l'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) può essere toccato in caso di rifiuto o di perdita della cittadinanza, nella misura in cui ciò comporti una lesione sproporzionata della vita familiare (Corte EDU, Karassev c. Finlandia, n. 31414/96, decisione del 12.1.1999).
#3. Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1 — Cittadinanza di diritto
N. 7 Il capoverso 1 attribuisce alla Confederazione la competenza esclusiva di disciplinare l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera «per discendenza, matrimonio e adozione», nonché la perdita «per altri motivi» e la reintegrazione nella cittadinanza. Queste modalità di acquisto si realizzano di diritto o mediante atto statale, senza la procedura plurifase tipica della naturalizzazione ordinaria. L'attuazione a livello di legge federale si trova in particolare negli art. 1–9 e 26–43 LCit.
N. 8 Per «discendenza» la legge intende l'acquisto per filiazione (ius sanguinis): il figlio acquista alla nascita la cittadinanza svizzera se un genitore è cittadino svizzero (art. 1 LCit). Lo ius soli — acquisto per nascita sul suolo svizzero — è previsto nel diritto vigente solo come fattispecie sussidiaria per i bambini che altrimenti sarebbero apolidi (art. 1 cpv. 2 LCit). Il precedente privilegio dell'acquisto per linea paterna fu eliminato con la revisione del 1985; da allora vale la parità di trattamento dei genitori, il che corrisponde al precetto di cui a → art. 8 cpv. 3 Cost.
N. 9 La nozione di «perdita per altri motivi» di cui al cpv. 1 frase 2 comprende in particolare la perdita per acquisto volontario di un'altra cittadinanza e la perdita in caso di soggiorno prolungato all'estero. Gli art. 42 e segg. LCit disciplinano il rilascio dalla cittadinanza svizzera. Rhinow/Schefer/Uebersax rilevano che il cpv. 1 conferisce alla Confederazione anche la competenza di configurare la perdita della cittadinanza in modo da evitare l'apolidia; ciò corrisponde agli obblighi della Svizzera derivanti dalla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 293 seg.).
3.2 Cpv. 2 — Autorizzazione di naturalizzazione e prescrizioni minime
N. 10 Il capoverso 2 prevede una competenza legislativa concorrente nel settore della naturalizzazione ordinaria. La Confederazione emana «prescrizioni minime» e concede l'«autorizzazione di naturalizzazione»; la decisione effettiva sul conferimento della cittadinanza cantonale e comunale rimane ai Cantoni e — secondo il diritto cantonale — ai Comuni. Il Tribunale federale ha confermato ciò in giurisprudenza costante: «L'art. 38 cpv. 2 Cost. obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. I Cantoni sono liberi di configurare le condizioni di naturalizzazione nella misura in cui possono effettuare concretizzazioni per quanto riguarda i requisiti di domicilio o l'idoneità» (DTF 138 I 305 consid. 1.4.3).
N. 11 Le «prescrizioni minime» ai sensi del cpv. 2 costituiscono un limite inferiore dal quale i Cantoni non possono derogare verso il basso; requisiti cantonali più severi sono ammissibili nel quadro della Costituzione, purché non violino a loro volta i diritti fondamentali e non rendano la naturalizzazione eccessivamente difficile (DTF 146 I 49 consid. 2.2; DTF 148 I 271 consid. 4.2). I presupposti materiali minimi per la naturalizzazione ordinaria sono disciplinati negli art. 11 e segg. LCit (integrazione, familiarità con le condizioni svizzere, rispetto dell'ordinamento giuridico, assenza di minaccia alla sicurezza).
N. 12 L'«autorizzazione di naturalizzazione» della Confederazione (oggi: autorizzazione della Segreteria di Stato della migrazione) è presupposto costitutivo per l'efficacia della naturalizzazione cantonale e comunale (art. 13 cpv. 2 LCit). L'autorizzazione viene concessa se sono soddisfatte le condizioni del diritto federale; essa implica una garanzia della via giudiziaria: contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (DTF 149 I 91 consid. 2 seg.).
N. 13 I Comuni borghesi non derivano dal diritto federale un'autonomia propria nella procedura di naturalizzazione; tale autonomia discende unicamente dal diritto cantonale (DTF 146 I 83 consid. 2.3). Il Cantone può prescrivere ai Comuni, nell'ambito della propria competenza, norme procedurali e probatorie — in particolare presunzioni legali per singoli criteri di naturalizzazione — purché non svenga la competenza decisionale garantita a livello di diritto costituzionale cantonale o comunale (DTF 146 I 83 consid. 4.3 e 4.4).
3.3 Cpv. 3 — Naturalizzazione facilitata di gruppi particolari
N. 14 Il capoverso 3 contiene un mandato costituzionale di promozione rivolto al legislatore, affinché «faciliti» la naturalizzazione di due gruppi: (a) persone della terza generazione di stranieri e (b) bambini apolidi. Il mandato di promozione obbliga il legislatore ad adottare una disciplina che crei per questi gruppi condizioni effettivamente più favorevoli rispetto alla procedura ordinaria; un diritto soggettivo alla naturalizzazione non ne deriva direttamente. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr classificano il cpv. 3 come mandato legislativo che prescrive una determinata direzione di contenuto senza determinarne la configurazione concreta (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N. 2222 seg.).
N. 15 Lett. a (terza generazione di stranieri): Per «terza generazione» si intendono le persone i cui nonni sono immigrati in Svizzera come stranieri e un cui genitore vive in Svizzera dalla nascita. L'attuazione legislativa nell'art. 24a LCit (dal 1° gennaio 2018) prevede una procedura di domanda semplificata senza autorizzazione federale di naturalizzazione e prescinde dai requisiti ordinari di domicilio. Quale condizione centrale di validità, il richiedente deve essere cresciuto in Svizzera.
N. 16 Lett. b (bambini apolidi): Il principio sussidiario a favore dei bambini apolidi risale a un'iniziativa nel corso dei lavori parlamentari (→ N. 2). L'attuazione legislativa è avvenuta nell'art. 31 LCit: i bambini apolidi nati in Svizzera che soddisfano le condizioni per una naturalizzazione possono richiederla; la procedura è configurata in modo semplificato e a basso costo. Questa disciplina corrisponde all'obbligo derivante dalla Convenzione sullo statuto degli apolidi del 1954 (RS 0.142.40).
#4. Effetti giuridici
N. 17 L'art. 38 Cost. quale norma di competenza produce a livello di diritto federale i seguenti effetti giuridici: in primo luogo, le norme di legge federale sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza per discendenza, matrimonio e adozione — vale a dire l'intero diritto dello status — sono esaustive; le normative cantonali in questo ambito sono contrarie al diritto federale (→ art. 49 Cost.). In secondo luogo, il cpv. 2 limita la libertà legislativa cantonale nel diritto della naturalizzazione alle concretizzazioni al di sopra dei presupposti minimi del diritto federale.
N. 18 Per le autorità di naturalizzazione, dalla combinazione dell'art. 38 cpv. 2 Cost. con le garanzie dei diritti fondamentali (→ art. 8 cpv. 1, art. 8 cpv. 2, art. 9 Cost.) discende il seguente effetto giuridico: non esiste un diritto alla naturalizzazione; tuttavia, qualora fossero soddisfatti tutti i presupposti legali, sarebbe arbitrario e contrario al principio della parità di trattamento rifiutare la naturalizzazione. Il Tribunale federale lo ha affermato espressamente nella sua decisione di principio: «Anche senza diritto alla naturalizzazione, sarebbe arbitrario e contrario alla parità di trattamento non naturalizzare un richiedente che soddisfa tutti i presupposti di naturalizzazione» (DTF 146 I 49 consid. 2.7; confermato in DTF 138 I 305 consid. 1.4.5). La situazione giuridica si avvicina così a una situazione di diritto soggettivo (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 300 segg., con esplicito riferimento nella decisione stessa).
N. 19 I requisiti di integrazione nella procedura di naturalizzazione devono essere «complessivamente proporzionati e non discriminatori e non devono apparire eccessivi» (DTF 146 I 49 consid. 4.3). Singole carenze in un criterio possono essere compensate da punti di forza in altri; una focalizzazione su un unico elemento è inammissibile, a meno che esso rivesta da solo un peso determinante (DTF 146 I 49 consid. 4.4). Per la valutazione dei requisiti linguistici ciò significa: il mancato riconoscimento di una sufficiente maturità come prova linguistica adeguata viola il divieto dell'arbitrio e il principio della parità di trattamento (DTF 148 I 271 consid. 5.11).
N. 20 Il divieto di discriminazione (→ art. 8 cpv. 2 Cost.) si applica senza restrizioni nella procedura di naturalizzazione. L'esclusione generalizzata di un intero gruppo — come le persone con disabilità mentale prive di capacità di volere propria — è discriminatoria, se non sussiste una giustificazione qualificata (DTF 139 I 169 consid. 7.3.1). L'autorità di naturalizzazione deve invece tenere conto delle concrete capacità della persona disabile e accertare una presumibile volontà di naturalizzazione.
#5. Questioni controverse
N. 21 In dottrina è controversa la natura giuridica del diritto di una persona che soddisfa tutti i presupposti legali di naturalizzazione. Achermann/von Rütte sostengono che in tale costellazione non residui più alcun margine di apprezzamento per un rifiuto e che la situazione si avvicini a quella di un diritto soggettivo (Achermann/von Rütte, BSK BV, art. 38 N. 35). Rhinow/Schefer/Uebersax formulano ciò come «avvicinamento» a un diritto soggettivo, senza fondarlo sul piano dogmatico (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 300 segg.). Il Tribunale federale ha sempre lasciato aperta questa questione e ha formalmente negato un vero e proprio diritto alla naturalizzazione, dichiarando tuttavia nel merito che un rifiuto in presenza di tutti i presupposti sarebbe «arbitrario» (DTF 138 I 305 consid. 1.4.5; DTF 146 I 49 consid. 2.7). Questa tensione è stata identificata in dottrina come lacuna di tutela: il Tribunale federale afferma la controllabilità, ma nega il riconoscimento di un vero diritto soggettivo.
N. 22 Controversa è inoltre la portata delle competenze legislative cantonali rispetto alle «prescrizioni minime» della Confederazione. Gutzwiller sostiene che la nozione di «ulteriori criteri d'integrazione» di cui all'art. 12 cpv. 3 LCit non autorizzi i Cantoni a modificare i criteri federali enunciati all'art. 12 cpv. 1 LCit, bensì soltanto ad aggiungere criteri supplementari indipendenti da questi (Gutzwiller, CR Cst., art. 38 N. 36 seg., citato in DTF 148 I 271 consid. 4.3). Achermann/von Rütte e von Rütte sottolineano per contro un più ampio margine di manovra cantonale — fintantoché i requisiti cantonali rispettano la Costituzione e non rendono la naturalizzazione eccessivamente difficile — e richiamano il principio strutturale del federalismo (Achermann/von Rütte, BSK BV, art. 38 N. 37 seg.; von Rütte, Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen, Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018, pag. 68 segg.). Il Tribunale federale ha espressamente lasciato aperta la questione in DTF 148 I 271 consid. 4.3.
N. 23 Con riguardo all'autonomia comunale in materia di naturalizzazione, il Tribunale federale ha precisato in DTF 146 I 83 consid. 2.3 che i Comuni non possono derivare la propria autonomia dal diritto federale. Ciò contrasta con una precedente tendenza giurisprudenziale meno chiara (DTF 138 I 242 consid. 5.2) che accordava alle assemblee comunali un «ampio margine di apprezzamento», senza precisare il fondamento della competenza. Müller/Schefer avevano segnalato in anticipo che il mantenimento delle decisioni dell'assemblea comunale aumentasse il rischio di discriminazione, poiché le situazioni di minoranza erano meno sindacabili nella decisione anonima dell'assemblea (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729).
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 La struttura federalistica delle competenze dell'art. 38 Cost. genera nella prassi di naturalizzazione una procedura a tre livelli (Confederazione, Cantone, Comune) che necessita di coordinamento. Per le autorità di naturalizzazione cantonali e comunali valgono i seguenti principi: (1) I presupposti minimi del diritto federale (art. 11 e segg. LCit) sono vincolanti; i requisiti cantonali sono ammissibili soltanto come concretizzazioni o integrazioni. (2) I requisiti linguistici devono essere commisurati al quadro di riferimento del QCER ed essere proporzionati; i diplomi scolastici standardizzati possono essere sufficienti come prova linguistica (DTF 148 I 271 consid. 5.11). (3) La valutazione dell'integrazione deve essere effettuata come apprezzamento globale di tutti i criteri; le carenze in un aspetto possono essere compensate da punti di forza in altri (DTF 146 I 49 consid. 4.4).
N. 25 Nei procedimenti che coinvolgono persone particolarmente vulnerabili — persone con disabilità, bambini privi di capacità di discernimento — l'autorità di naturalizzazione deve accertare una presumibile volontà di naturalizzazione e adeguare la procedura di naturalizzazione alle concrete possibilità della persona. L'esclusione generalizzata di un gruppo di persone è discriminatoria (DTF 139 I 169 consid. 7.3.1). Per i bambini apolidi occorre inoltre esaminare la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 31 LCit prima di avviare la procedura ordinaria (→ art. 38 cpv. 3 lett. b Cost.).
N. 26 In materia di rimedi giuridici vale quanto segue: le decisioni di rifiuto di naturalizzazione devono essere motivate (art. 51 e segg. LCit; fondamento nel diritto di essere sentito secondo → art. 29 cpv. 2 Cost.). I richiedenti la naturalizzazione possono far valere nel ricorso costituzionale sussidiario il divieto dell'arbitrio (→ art. 9 Cost.) e il principio della parità di trattamento (→ art. 8 cpv. 1 Cost.), dopo che l'art. 14 (vece.) LCit fonda una posizione giuridica sufficientemente definita (DTF 138 I 305 consid. 1.4.6). Il divieto di discriminazione (→ art. 8 cpv. 2 Cost.) è sempre direttamente invocabile (DTF 138 I 305 consid. 1.2). Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di autorizzazioni è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (DTF 149 I 91 consid. 2 seg.).
N. 27 Per i casi di naturalizzazione della terza generazione ai sensi dell'art. 24a LCit e del mandato di cui all'art. 38 cpv. 3 lett. a Cost. si osservi: la procedura semplificata presuppone che il richiedente sia cresciuto in Svizzera, sia titolare di un permesso di domicilio C e soddisfi gli ulteriori presupposti di integrazione. L'autorizzazione di naturalizzazione comunale e cantonale è sostituita dall'autorizzazione federale di naturalizzazione; il Cantone viene unicamente consultato. Si tratta di una deliberata deroga alla struttura ordinaria delle competenze del cpv. 2, fondata sul mandato costituzionale del cpv. 3 lett. a.
Art. 38 Cost.
#Giurisprudenza
#Ripartizione delle competenze e principi
DTF 146 I 49 del 18.12.2019
Ripartizione delle competenze federaliste nella naturalizzazione ordinaria. I requisiti per la naturalizzazione sono ripartiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
«L'art. 38 cpv. 2 Cost. obbliga la Confederazione ad emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. I Cantoni sono liberi nella configurazione dei requisiti di naturalizzazione nella misura in cui possono apportare precisazioni riguardo ai requisiti di domicilio o all'idoneità.»
DTF 148 I 271 dell'8.3.2022
Fondamenti costituzionali dei requisiti linguistici nella naturalizzazione ordinaria. L'art. 38 cpv. 2 Cost. autorizza la Confederazione ad emanare prescrizioni minime.
«L'art. 38 cpv. 2 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. Le prescrizioni minime della Confederazione prevalgono sulle disposizioni cantonali e comunali.»
#Autorizzazione federale di naturalizzazione
DTF 149 I 91 del 19.12.2022
Garanzia della via giuridica nell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è aperto il ricorso al Tribunale federale.
«Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale sul rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione è aperto il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. La costituzionalità di una naturalizzazione presuppone un esame individuale e un'attribuzione dei requisiti legali.»
#Divieto dell'arbitrio e uguaglianza giuridica
DTF 138 I 305 del 12.6.2012
Ammissibilità del rimprovero di arbitrio nelle questioni di naturalizzazione. L'art. 14 LCit conferisce una posizione giuridica sufficientemente definita.
«L'art. 14 della Legge sulla cittadinanza (LCit) serve interessi individuali e disciplina concretamente i requisiti materiali di naturalizzazione, stabilendo criteri (minimi) di idoneità. L'art. 14 LCit conferisce a una persona che desidera naturalizzarsi una posizione giuridica sufficientemente definita, che le permette di invocarsi nel procedimento del ricorso costituzionale sussidiario sul divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e sul principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.).»
DTF 146 I 49 del 18.12.2019
Anche senza diritto alla naturalizzazione è inammissibile un rifiuto arbitrario. In caso di adempimento di tutti i requisiti, il rifiuto sarebbe arbitrario e contrario all'uguaglianza giuridica.
«Anche senza diritto alla naturalizzazione, sarebbe arbitrario e contrario all'uguaglianza giuridica non naturalizzare un richiedente che adempie tutti i requisiti di naturalizzazione. I requisiti di naturalizzazione e in particolare le esigenze di integrazione devono essere complessivamente proporzionati e non discriminatori e non possono apparire esagerati.»
#Divieto di discriminazione
DTF 139 I 169 del 13.5.2013
Discriminazione nella naturalizzazione a causa di una disabilità mentale. Escludere pauscalmente i disabili mentali dalla naturalizzazione è discriminatorio.
«Escludere i disabili mentali dalla naturalizzazione per mancanza di volontà propria non corrisponde all'ordinamento legale e si rivela discriminatorio a causa dell'effetto generale che ne deriva. È da esaminare se esista una giustificazione qualificata.»
#Autonomia comunale e integrazione
DTF 138 I 242 del 12.6.2012
Integrazione locale e autonomia comunale. L'appartenenza ad associazioni non può diventare l'unico criterio decisivo di integrazione.
«Alle assemblee comunali dei cittadini spetta un ampio margine di apprezzamento e da una persona richiedente può essere richiesta una 'certa integrazione locale'. Ciò tuttavia non giustifica elevare l'appartenenza ad associazioni o altre organizzazioni a unico criterio decisivo di integrazione, poiché in tal modo si misconoscerebbe l'essenza dell'integrazione, che consiste in un progressivo adeguamento alle abitudini svizzere.»
DTF 146 I 83 del 1.1.2019
Autonomia dei Comuni patriziali nella naturalizzazione ordinaria. Le regole presuntive cantonali possono limitare l'autonomia comunale.
«La ripartizione federalista delle competenze nella decisione sulla naturalizzazione ordinaria richiede un'attenta ponderazione tra le prescrizioni minime della Confederazione e l'autonomia dei Comuni patriziali garantita costituzionalmente.»
#Procedura di naturalizzazione
DTF 130 I 140 del 12.5.2004
Procedure di naturalizzazione conformi alla Costituzione. Le autorità di vigilanza cantonali devono intervenire quando i Comuni procedono in modo contrario alla Costituzione.
«Il Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza dei Comuni deve riconoscere la necessità di intervento quando sono emanate decisioni del Tribunale federale sulla procedura di naturalizzazione. L'ordinanza impugnata, che mantiene la competenza dell'assemblea comunale, non appare a priori inadeguata per consentire decisioni di naturalizzazione conformi alla Costituzione dei Comuni svittesi.»
#Conoscenze linguistiche
DTF 148 I 271 dell'8.3.2022
Incostituzionalità di requisiti linguistici esagerati. Il mancato riconoscimento di voti sufficienti di maturità come prova linguistica è incostituzionale.
«L'incostituzionalità del mancato riconoscimento del voto sufficiente di maturità nella lingua locale come prova linguistica sufficiente risulta dalla violazione del divieto del formalismo esagerato. I requisiti devono essere proporzionati e praticabili.»
#Sviluppi attuali
Sentenza 1D_5/2022 del 25.10.2023
La giurisprudenza attuale sulla naturalizzazione conferma i principi finora seguiti per l'applicazione conforme alla Costituzione dei requisiti di naturalizzazione.
La più recente giurisprudenza cantonale (Tribunale amministrativo San Gallo B 2024/15 del 16.5.2024, Tribunale amministrativo Argovia WBE.2023.286 del 26.2.2024) concretizza le direttive del Tribunale federale sull'integrazione locale e conferma la prerogativa di valutazione delle autorità comunali nella valutazione dei requisiti di integrazione.