Testo di legge
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1Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

Panoramica

L'art. 37 Cost. disciplina chi è cittadino svizzero e vieta la discriminazione in base alla provenienza. La disposizione è centrale per il diritto di naturalizzazione e la parità di trattamento di tutti i cittadini svizzeri.

Doppia cittadinanza

La cittadinanza svizzera si acquisisce soltanto possedendo sia la cittadinanza comunale che quella cantonale. Questa doppia cittadinanza è costituzionalmente obbligatoria. In caso di naturalizzazione, entrambi i livelli devono quindi dare il loro consenso: prima il Comune, poi il Cantone.

Esempio: Maria dall'Italia vuole diventare svizzera. Deve prima farsi naturalizzare nel suo Comune di residenza Zurigo e poi acquisire la cittadinanza del Canton Zurigo. Solo allora diventa cittadina svizzera.

Obbligo di parità di trattamento

Tutti i cittadini svizzeri devono essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dal loro luogo d'origine. Un Comune non può trattare peggio i cittadini provenienti da altri Cantoni rispetto ai propri. Questo vale per imposte, tasse e prestazioni pubbliche.

Esempio: La città di Berna non può richiedere a un basilese che si trasferisce a Berna tasse di parcheggio più elevate rispetto a un bernese di nascita.

Eccezioni per i Comuni patriziali

I Comuni patriziali e le corporazioni (cooperative tradizionali) possono privilegiare i propri membri per quanto riguarda i diritti politici e le quote patrimoniali. Possono ad esempio permettere solo ai propri cittadini di partecipare a determinati organi o di beneficiare della distribuzione degli utili.

Esempio: Un Comune patriziale in Vallese può accordare il diritto di voto nell'assemblea comunale solo ai propri cittadini. Gli abitanti trasferitisi non hanno diritto a questo.

Il diritto cantonale può tuttavia limitare queste eccezioni o abolirle completamente.