1Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Panoramica
L'art. 36 Cost. disciplina quando e a quali condizioni lo Stato può limitare i diritti fondamentali dei cittadini. La disposizione funziona come una sorta di «freno d'emergenza» per il potere statale. Protegge da ingerenze arbitrarie in diritti fondamentali come la libertà d'opinione, il diritto alla sfera privata o la garanzia della proprietà.
Chi è interessato? Tutte le autorità statali — dal Comune alla Confederazione — devono rispettare queste regole. Sono interessate anche tutte le persone i cui diritti fondamentali devono essere limitati, sia attraverso leggi, ordinanze o decisioni individuali.
Cosa richiede la disposizione? Quattro presupposti rigorosi devono essere soddisfatti cumulativamente (tutti insieme):
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Base legale: Ingerenze gravi necessitano di una legge formale del Parlamento. Per una perquisizione domiciliare non basta un'ordinanza. Solo in caso di pericolo acuto lo Stato può agire senza legge.
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Giustificazione: Un interesse pubblico (sicurezza, salute, ordine) o la protezione di altri diritti fondamentali deve giustificare l'ingerenza. La mera comodità dell'amministrazione non basta.
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Proporzionalità: Il mezzo deve essere idoneo, necessario e ragionevole. Un divieto totale di manifestare sarebbe sproporzionato se basterebbero condizioni.
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Protezione del nucleo essenziale: Il nucleo assoluto di un diritto fondamentale non può mai essere toccato. Il divieto di tortura o il minimo vitale sono intangibili.
Esempio pratico: Se la polizia vuole perquisire un'abitazione, ha bisogno di una base legale (Codice di procedura penale), di un motivo giustificato (sospetto di un reato), di mezzi proporzionati (non smantellare tutto l'appartamento per un reato bagatellare) e non può distruggere il nucleo essenziale della sfera privata.
La disposizione vale per tutte le limitazioni dei diritti fondamentali — dai controlli del traffico alle leggi fiscali. È lo strumento più importante per la protezione della libertà individuale in uno Stato di diritto.
Art. 36 Cost. — Restrizione dei diritti fondamentali
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 36 Cost. costituisce una novità della revisione totale del 1999. La precedente Costituzione federale del 1874 non conteneva alcuna disciplina generale delle condizioni di restrizione; queste erano in parte formulate nei singoli diritti fondamentali, in parte sviluppate dal diritto costituzionale non scritto e dalla giurisprudenza. Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 descriveva l'obiettivo come la codificazione e la sintesi sistematica di «principi non scritti del diritto costituzionale» in una disposizione generale (FF 1997 I 195). Il Consiglio federale ha deliberatamente scelto di non disciplinare le condizioni di restrizione per ciascun singolo diritto fondamentale sul modello della CEDU, optando invece per una clausola generale trasversale (FF 1997 I 195 seg.).
N. 2 Nell'avamprogetto del 1996 la disposizione figurava come art. 32 AP 96. Il messaggio sottolineava che la norma codifica quattro condizioni cumulative per ogni restrizione di un diritto fondamentale: base legale, interesse pubblico o tutela dei diritti fondamentali di terzi, proporzionalità nonché rispetto del nucleo essenziale (FF 1997 I 563). La struttura tripartita — cpv. 1 sul rango normativo, cpv. 2 sulla giustificazione materiale, cpv. 3 sulla proporzionalità — e la garanzia assoluta del nucleo essenziale al cpv. 4 furono recepite senza modifiche sostanziali nel corso dei dibattiti parlamentari.
N. 3 In seno al Consiglio degli Stati, Schmid Carlo (C, AI) propose un elenco esaustivo dei motivi di restrizione ammissibili nella Costituzione, allo scopo di sottrarre al Tribunale federale un margine discrezionale di natura politica: «Il politicare è affare nostro, non quello di rendere giustizia; rendere giustizia è affare del Tribunale federale, non il politicare.» Il relatore Rhinow René (R, BL) vi si oppose obiettando che un catalogo enumerativo avrebbe escluso motivi legittimi di restrizione come la politica energetica e la pianificazione del territorio, e avrebbe compresso l'autonomia cantonale: «La Sua proposta, onorevole Schmid, appartiene alla categoria ‹ben intenzionato è spesso il contrario di buono›.» Il consigliere federale Leuenberger sostenne la versione della commissione; sottolineò che un catalogo avrebbe potuto generare incertezze riguardo alla «morale» come interesse pubblico. La proposta Schmid fu respinta e la disposizione rimase nella formulazione aperta. Le votazioni finali ebbero luogo il 18 dicembre 1998 (entrambe le Camere) e l'8 ottobre 1999 (accettazione definitiva).
N. 4 Nel corso del processo legislativo furono espressamente respinti: l'inserimento della protezione dell'ambiente o della sostenibilità come limite generale ai diritti fondamentali, una definizione del nucleo essenziale nella norma costituzionale stessa nonché una limitazione dell'interesse pubblico ai compiti statali descritti nella Costituzione (FF 1997 I 196 seg.). Queste scelte hanno deliberatamente conferito alla norma apertura alla concretizzazione giudiziaria.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 36 Cost. si trova nel secondo capitolo della Costituzione federale sui diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.) e ne costituisce la chiusura. La norma ha una duplice funzione: tutela i diritti fondamentali stabilendo limiti vincolanti agli interventi statali, e al contempo autorizza lo Stato a restringere i diritti fondamentali a determinate condizioni. → L'art. 5 cpv. 2 Cost. (principio generale di proporzionalità) è strettamente connesso, ma va distinto dall'art. 36 cpv. 3 Cost.: l'art. 5 cpv. 2 vale per ogni azione statale, mentre l'art. 36 cpv. 3 è specificamente applicabile alle restrizioni dei diritti fondamentali.
N. 6 L'art. 36 Cost. si applica a tutti i diritti fondamentali degli art. 7–34 Cost., ossia ai diritti di difesa, alle garanzie istituzionali e agli obblighi di protezione di diritto fondamentale. La norma non si applica agli obiettivi sociali non giustiziabili di cui all'art. 41 Cost. (→ art. 41 Cost.). Per alcuni diritti fondamentali vigono particolari condizioni di restrizione che integrano l'art. 36 Cost.: l'art. 31 Cost. per la privazione della libertà, l'art. 15 cpv. 4 Cost. per il forum internum della libertà di coscienza e di credenza, l'art. 10 cpv. 3 Cost. per il divieto della tortura. Tali riserve speciali prevalgono in quanto leges speciales (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, N 306).
N. 7 In rapporto alla CEDU, l'art. 36 Cost. non ha una norma corrispondente; la CEDU disciplina le condizioni di restrizione nelle singole garanzie (p. es. art. 8 cpv. 2, art. 9 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 11 cpv. 2 CEDU). L'approccio svizzero della clausola generale consente una dogmatica uniforme, mentre la sistematica della CEDU distingue tra diritti limitabili e diritti assoluti (art. 3, 4 cpv. 1, 7 CEDU). L'art. 36 cpv. 4 Cost. corrisponde al nucleo assoluto dei diritti CEDU inderogabili (→ art. 15 CEDU). → Va tenuto presente l'art. 190 Cost.: le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale anche se violano l'art. 36 Cost.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Base legale (cpv. 1)
N. 8 Il cpv. 1 frase 1 statuisce la riserva di legge: ogni restrizione di un diritto fondamentale deve fondarsi su una base legale. «Restrizione» va intesa in senso ampio: include qualsiasi azione statale che incida sul campo di protezione di un diritto fondamentale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un onere, un divieto, un obbligo o una sanzione. Il Tribunale federale ha costantemente definito il principio di legalità nella sua accezione di diritto fondamentale nei termini seguenti: «Il principio di legalità esige che le norme da applicare abbiano un grado sufficiente e adeguato di determinatezza, al servizio della riserva di legge, della certezza del diritto (calcolabilità e prevedibilità) e dell'applicazione del diritto in modo uguale per tutti» (DTF 136 I 87 consid. 3.1).
N. 9 Il cpv. 1 frase 2 inasprisce il requisito per le restrizioni gravi: queste devono essere previste «nella legge stessa», ossia in una legge in senso formale. La legge in senso formale si caratterizza per la legittimazione democratica: è emanata dal Parlamento con possibilità di referendum. Lo scopo di questo requisito rafforzato è il radicamento democratico delle restrizioni intense dei diritti fondamentali (DTF 147 I 450 consid. 3.2.1). Per le restrizioni lievi è sufficiente una base nel diritto regolamentare emanato secondo le competenze; determinante è la gravità della restrizione concreta. La legge formale deve contenere essa stessa le caratteristiche fondamentali delle restrizioni ammissibili; una disciplina completa nell'ordinanza è inammissibile per le restrizioni gravi (DTF 147 I 450 consid. 3.2.1; Müller/Schefer, Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 67 segg.).
N. 10 Il grado di densità normativa richiesta non è determinabile in astratto. Dipende da: la varietà delle fattispecie da disciplinare, la gravità della restrizione, i destinatari della norma e la prevedibilità delle decisioni nel caso concreto (DTF 128 I 327 consid. 4.2; DTF 136 I 87 consid. 3.1). Nel diritto di polizia, viste le particolarità del settore di disciplina — situazioni di pericolo imprevedibili, adeguamento situativo — si applicano requisiti di determinatezza ridotti; l'indeterminatezza è compensata da requisiti più elevati di proporzionalità (DTF 136 I 87 consid. 3.1; DTF 128 I 327 consid. 4.2). Le ordinanze parlamentari fondate direttamente sulla costituzione cantonale hanno il valore di leggi formali e sono sufficienti come base legale (DTF 128 I 327 consid. 4.1).
N. 11 Il cpv. 1 frase 3 contiene la clausola di emergenza (clausola generale di polizia): in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, le restrizioni dei diritti fondamentali sono eccezionalmente ammissibili anche senza base legale. Le tre condizioni sono cumulative: (1) Gravità: le perturbazioni ordinarie non sono sufficienti; (2) Immediatezza: il pericolo deve essersi già concretizzato nel momento presente; (3) Non evitabilità in altro modo: deve trattarsi di una vera e propria emergenza per la quale non sono disponibili strumenti legali. La clausola va interpretata restrittivamente e non può essere invocata qualora situazioni di pericolo tipiche e riconoscibili, pur note, non siano state disciplinate normativamente (DTF 136 I 87 consid. 3.1; DTF 100 Ia 144 sul carattere sussidiario della clausola generale; Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 1862).
3.2 Interesse pubblico o tutela dei diritti fondamentali di terzi (cpv. 2)
N. 12 Il cpv. 2 esige una giustificazione materiale della restrizione tramite un interesse pubblico o la tutela dei diritti fondamentali di terzi. La menzione di entrambi i motivi di giustificazione affiancati era una scelta consapevole del costituente rispetto alle versioni precedenti (FF 1997 I 196). L'interesse pubblico è un concetto non scritto, concretizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Include i classici interessi di polizia (sicurezza pubblica, ordine, salute, buon costume) nonché ulteriori interessi di bene comune come la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, l'ordinamento economico e le garanzie procedurali dello Stato di diritto (DTF 129 I 232 consid. 3). Il costituente ha espressamente rifiutato di limitare l'interesse pubblico ai compiti statali descritti nella Costituzione (FF 1997 I 196).
N. 13 La tutela dei diritti fondamentali di terzi come motivo di giustificazione autonomo rappresenta la differenza più importante rispetto alle versioni precedenti e rispetto alla CEDU. Essa consente un effetto orizzontale immediato dei diritti fondamentali attraverso l'intervento statale: lo Stato incide sul diritto fondamentale di una persona per tutelare quello di un'altra. In caso di collisione tra diritti fondamentali di diversi titolari occorre procedere a una ponderazione (DTF 134 I 140 consid. 6.2: tutela della parte ricorrente contro la violenza domestica come motivo di giustificazione per il divieto di avvicinamento; DTF 128 I 327 consid. 4.3.2: diritti fondamentali dei partecipanti a manifestazioni come giustificazione per misure di allontanamento).
3.3 Proporzionalità (cpv. 3)
N. 14 Il cpv. 3 codifica il principio di proporzionalità quale limite alle restrizioni. Il Tribunale federale applica un test tripartito:
- Idoneità: la misura deve essere idonea a raggiungere l'obiettivo perseguito, ossia contribuirvi causalmente.
- Necessità: tra più misure ugualmente idonee occorre scegliere quella meno gravosa per il soggetto interessato. «Una misura è sproporzionata se l'obiettivo può essere raggiunto con una restrizione meno grave del diritto fondamentale» (DTF 136 I 87 consid. 3.2).
- Proporzionalità in senso stretto (esigibilità): la misura deve essere in adeguato rapporto con la gravità della restrizione; mezzo e scopo devono trovarsi in relazione ragionevole (DTF 145 IV 263 consid. 3.4; DTF 140 I 2 consid. 6.3).
N. 15 Quanto più grave è la restrizione di un diritto fondamentale, tanto più rigoroso è l'esame di proporzionalità. Il Tribunale federale esamina in linea di principio liberamente la proporzionalità delle restrizioni ai diritti fondamentali, ma esercita una certa riserva quando si tratta di valutare vere e proprie questioni discrezionali o quando le autorità cantonali conoscono meglio le particolari condizioni locali (DTF 147 I 450 consid. 3.2.5). In presenza di norme indeterminate, il principio di proporzionalità svolge una funzione compensatoria: al diminuire della determinatezza legale, aumentano i requisiti dell'applicazione proporzionata nel caso concreto (DTF 147 I 450 consid. 3.2.3; DTF 136 I 87 consid. 3.1).
N. 16 Nel diritto pandemico il Tribunale federale ha confermato che il principio di proporzionalità impone di mantenere le misure in adeguata proporzione ai rischi; non occorre fondarsi solo su scenari del caso peggiore, ma anche sulla probabilità del verificarsi del rischio (DTF 147 I 450 consid. 3.2.4). Con il progredire delle conoscenze, le misure devono essere adattate; una misura non può essere giudicata illegittima per il fatto che, alla luce di una migliore comprensione, appaia retrospettivamente subottimale (DTF 147 I 450 consid. 3.2.7).
3.4 Garanzia del nucleo essenziale (cpv. 4)
N. 17 Il cpv. 4 dichiara intangibile il nucleo essenziale dei diritti fondamentali. La garanzia del nucleo essenziale è assoluta: non ammette ponderazioni e non è nella disponibilità del legislatore. Il Tribunale federale definisce il nucleo essenziale come «quel settore intangibile del diritto fondamentale senza il quale il diritto fondamentale perderebbe il suo carattere e diverrebbe privo di oggetto» (DTF 147 I 372 consid. 2.3); ulteriormente come «il minimo indispensabile di sostanza del diritto fondamentale per garantire la dignità umana» (DTF 129 I 173 consid. 4). → L'art. 7 Cost. (dignità umana) costituisce la base dogmatica della garanzia del nucleo essenziale.
N. 18 Il nucleo essenziale va determinato in modo specifico per ciascun diritto fondamentale. Il costituente ha espressamente rifiutato una definizione legale del nucleo essenziale nella norma costituzionale stessa (FF 1997 I 197): la concretizzazione deve avvenire per via giurisprudenziale. Il Tribunale federale ammette raramente la violazione del nucleo essenziale; nella prassi esamina in via prioritaria la proporzionalità. Il nucleo essenziale non è violato quando il campo di protezione in questione viene notevolmente ristretto, ma non completamente svuotato (DTF 134 I 140 consid. 6.3: il divieto di avvicinamento non viola il nucleo essenziale della libertà personale).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 19 Le restrizioni dei diritti fondamentali che violano una delle quattro condizioni dell'art. 36 Cost. sono incostituzionali. La conseguenza giuridica è l'annullamento dell'atto impugnato nell'ambito del rispettivo procedimento di impugnazione. Nei controlli astratti delle norme, il Tribunale federale annulla una norma cantonale qualora non possa essere interpretata in modo conforme alla Costituzione; qualora manchi una base legale per la sorveglianza dello spazio pubblico, la norma deve essere annullata (DTF 136 I 87 consid. 8.3: annullamento del § 32 LPol/ZH per insufficiente base legale).
N. 20 L'art. 36 Cost. è diritto costituzionale direttamente applicabile. Nel procedimento di ricorso, i soggetti interessati possono far valere la violazione di ciascuna delle quattro condizioni. Ai sensi dell'art. 95 LTF, il Tribunale federale può, con ricorso in materia di diritto pubblico, censurare la violazione dell'art. 36 Cost. I requisiti di motivazione e di censura sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 2 LTF; le violazioni dei diritti fondamentali devono essere fatte valere in modo sostanziato.
N. 21 In caso di violazione dell'art. 36 Cost. da parte di leggi federali si applica la particolarità dell'→ art. 190 Cost.: il Tribunale federale applica le leggi federali anche se sono incostituzionali. Un'accertamento formale dell'incostituzionalità di una legge federale rimane pertanto privo di effetto cassatorio (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, N 1974 segg.).
#5. Questioni controverse
N. 22 Controversia sulla delimitazione della restrizione «grave» (cpv. 1 frase 2): La distinzione tra restrizioni lievi e gravi dei diritti fondamentali è controversa in dottrina. Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 67 segg.) si orientano principalmente all'intensità e alla durata della restrizione nonché alla sua prossimità al nucleo essenziale. Rhinow/Schefer/Uebersax (Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 1835 segg.) sottolineano inoltre il rilievo del bene protetto in questione: le restrizioni di beni particolarmente degni di protezione, come l'integrità fisica o la sfera privata, sarebbero tipicamente gravi. Il Tribunale federale non ha elaborato una definizione generale, ma valuta la gravità caso per caso (DTF 147 I 450 consid. 3.2.1: divieto generale di manifestazioni = restrizione grave della libertà di riunione; DTF 134 I 140 consid. 3.3: divieto di avvicinamento e di contatto = nessuna privazione della libertà). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 306) criticano la giurisprudenza come troppo incentrata sul caso singolo e auspicano criteri astratti basati sul tipo di diritto fondamentale e sulla durata della restrizione.
N. 23 Controversia sulla natura della garanzia del nucleo essenziale (cpv. 4): Sussiste disaccordo in merito al fatto che il nucleo essenziale debba essere determinato in senso assoluto o relativo. La teoria assoluta (Müller/Schefer, op. cit., pag. 729; in giurisprudenza: DTF 147 I 372 consid. 2.3) postula un nucleo essenziale rigido e non ponderabile, che rimane sempre protetto indipendentemente dagli interessi contrapposti. La teoria relativa determina il nucleo essenziale in funzione della gravità e delle circostanze del caso concreto; ciò che in assenza di pressione restrittiva appartiene al nucleo potrebbe, in presenza di interessi contrapposti di rilievo predominante, cadere al di fuori del nucleo. Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1887 segg.) sostengono una posizione differenziata: il nucleo essenziale rimane assoluto, ma va determinato in modo specifico per ciascun diritto fondamentale, con la dignità umana e la sostanza elementare della libertà quali grandezze di riferimento. La prassi del Tribunale federale è in larga misura compatibile con la teoria assoluta, dato che le violazioni del nucleo essenziale non vengono quasi mai riconosciute.
N. 24 Controversia sull'applicazione dell'art. 36 Cost. all'effetto orizzontale e agli obblighi di protezione: È controverso se l'art. 36 Cost. si applichi anche quando lo Stato viola un obbligo di protezione o quando collidono beni di diritto fondamentale di privati. Müller/Schefer (op. cit., pag. 79 segg.) e Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 1800 segg.) affermano l'applicazione analogica dell'art. 36 Cost. in queste costellazioni: anche le omissioni statali nel campo di protezione dovrebbero essere misurate secondo le quattro condizioni. Una parte della dottrina sottolinea invece che l'art. 36 Cost. è concepito principalmente per le restrizioni statali negative; in caso di obblighi di protezione il parametro di proporzionalità deve essere adattato, poiché al legislatore spetta in questo contesto un considerevole margine di conformazione.
N. 25 Controversia sull'apertura del catalogo degli interessi pubblici: Il dibattito parlamentare su un catalogo chiuso (→ N. 3) prosegue in dottrina. L'opinione dominante (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1855; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 314 segg.) accoglie favorevolmente la nozione aperta di interesse pubblico come sistemicamente conforme e corrispondente al pluralismo democratico. Un'opinione minoritaria (Tschannen, in vari contributi dottrinali) invita alla cautela: un'eccessiva libertà discrezionale giudiziaria in materia di interesse pubblico aggirerrebbe la riserva di legge e creerebbe margini di ponderazione non controllabili.
#6. Indicazioni pratiche
N. 26 Nella prassi il Tribunale federale esamina le restrizioni dei diritti fondamentali sulla base di un test in quattro fasi: (1) Vi è una restrizione del campo di protezione di un diritto fondamentale? (2) Esiste una base legale sufficiente? (3) È comprovato l'interesse pubblico? (4) La restrizione è proporzionata e il nucleo essenziale è rispettato? La sequenza deve essere rispettata; se già la base legale difetta, le ulteriori fasi di esame sono superflue. Le autorità che restringono diritti fondamentali devono esporre queste quattro condizioni nella motivazione delle loro decisioni (→ art. 29 cpv. 2 Cost., obbligo di motivazione).
N. 27 Nella predisposizione di basi legislative occorre tenere conto dei seguenti punti: le restrizioni gravi devono essere previste nella legge formale stessa — non soltanto mediante delega all'ordinanza — e la legge formale deve disciplinare le caratteristiche fondamentali della restrizione. Le ordinanze possono disciplinare autonomamente solo le restrizioni lievi, oppure concretizzare le restrizioni gravi nel quadro di un'autorizzazione legislativa formale sufficientemente determinata. Nel diritto di polizia sono ammissibili formulazioni di tipo clausola generale, purché il principio di proporzionalità sia esplicitamente sancito e applicato (DTF 128 I 327 consid. 4.3.3; DTF 136 I 87 consid. 8.3).
N. 28 La clausola di emergenza di cui al cpv. 1 frase 3 è limitata alle situazioni di emergenza vere e imprevedibili. Non può essere utilizzata per colmare lacune strutturali di disciplina né per affrontare situazioni di pericolo tipiche e note senza base legale. Il Tribunale federale verifica rigorosamente se sussistesse un pericolo non altrimenti evitabile. Le autorità che si avvalgono della clausola generale portano l'onere della prova riguardo alla sussistenza di tutti e tre i requisiti.
N. 29 Nel procedimento amministrativo l'esame di proporzionalità dovrebbe percorrere esplicitamente le tre fasi (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto). In particolare la necessità — l'esaurimento dei mezzi meno incisivi — è oggetto di esame particolarmente critico da parte delle istanze di ricorso. Per le misure con effetti nel tempo è imposta una verifica continua della proporzionalità; con il progredire della base conoscitiva aumentano i requisiti di motivazione (DTF 147 I 450 consid. 3.2.7).
N. 30 L'art. 36 cpv. 4 Cost. viene raramente applicato direttamente nella prassi. I ricorrenti che invocano la violazione del nucleo essenziale devono esporre dettagliatamente per quale motivo la sostanza residua del diritto fondamentale è così esigua da far perdere al diritto fondamentale il suo senso. Una violazione del nucleo essenziale è qualitativamente diversa da una grave violazione della proporzionalità: richiede lo svuotamento completo del campo di protezione del diritto fondamentale, non soltanto una limitazione intensa.
#Giurisprudenza
#Applicazione fondamentale dei limiti ai diritti fondamentali
BGE 130 I 26 E. 4 del 27 novembre 2003 Base legale e interesse pubblico nelle limitazioni di ammissione. Il Tribunale federale verifica l'ammissibilità degli interventi nella libertà economica sulla base del test triplo dell'art. 36 Cost.
«Le limitazioni dei diritti fondamentali sono ammesse solo se fondate su una base legale sufficiente, se giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali di terzi e se proporzionate.»
BGE 136 I 87 E. 3.1 del 30 settembre 2009
Principio di legalità e determinatezza della base legale nel diritto di polizia.
Il diritto di polizia incontra difficoltà particolari nel requisito di determinatezza a causa delle particolarità del settore normativo.
«Il principio di legalità richiede una sufficiente e adeguata determinatezza delle norme giuridiche da applicare al servizio della riserva di legge, della sicurezza giuridica (calcolabilità e prevedibilità) e dell'applicazione uguale del diritto.»
BGE 147 I 450 E. 3.2 dell'8 luglio 2021 Misure COVID-19: Base legale e verifica della proporzionalità. Il divieto di manifestazioni per la lotta contro la pandemia soddisfa i requisiti dell'art. 36 Cost.
«Limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa (ossia nella legge formale). Sono eccettuati i casi di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.»
#Verifica della proporzionalità
BGE 145 IV 263 E. 3.4 del 24 aprile 2019 Profili DNA: Verifica della proporzionalità a tre livelli per lievi interferenze nei diritti fondamentali. Le misure di identificazione devono essere idonee, necessarie e ragionevoli.
«Il precetto della proporzionalità richiede che una misura dell'autorità sia idonea e necessaria per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico o privato e si dimostri ragionevole e proporzionata per gli interessati in considerazione della gravità della limitazione del diritto fondamentale.»
BGE 142 I 121 E. 6 del 20 aprile 2016 Trattenimento di polizia: Proporzionalità in caso di interferenze nella libertà limitate nel tempo. Il trattenimento di sei ore di un partecipante a una manifestazione era sproporzionato.
«Una misura è sproporzionata se l'obiettivo può essere raggiunto con una interferenza meno grave nel diritto fondamentale.»
BGE 140 I 2 E. 6.3 del 7 gennaio 2014 Concordato contro la violenza nelle manifestazioni sportive: Misure preventive e proporzionalità. I divieti di zona devono orientarsi al principio di proporzionalità.
«È necessaria una ragionevole relazione scopo-mezzo. Le misure non devono condurre a uno svantaggio che stia in un riconoscibile sproporzione rispetto allo scopo perseguito.»
#Interesse pubblico e protezione di terzi
BGE 143 I 21 E. 5.3 del 17 novembre 2016 Ricongiungimento familiare: Ponderazione tra interesse pubblico e interessi privati di protezione. L'interesse pubblico al controllo degli stranieri deve essere ponderato contro il bene del bambino.
«Le limitazioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali di terzi.»
BGE 129 I 232 E. 3 del 3 febbraio 2003 Procedura di naturalizzazione: Garanzie procedurali dello Stato di diritto come interesse pubblico. L'obbligo di motivazione nelle decisioni negative di naturalizzazione serve l'interesse pubblico.
«L'interesse pubblico può anche consistere nel fatto che vengano rispettate le garanzie procedurali dello Stato di diritto e che possa essere presa una decisione adeguata.»
#Protezione del nucleo essenziale
BGE 129 I 173 E. 4 del 12 febbraio 2003 Luogo di sepoltura: Intangibilità del nucleo essenziale dei diritti fondamentali. Il nucleo essenziale dei diritti fondamentali deve essere rispettato anche nella ponderazione di diversi interessi di diritti fondamentali.
«Il nucleo essenziale dei diritti fondamentali è intangibile. Esso comprende il minimo indispensabile di sostanza del diritto fondamentale per la garanzia della dignità umana.»
BGE 147 I 372 E. 2.3 del 22 aprile 2021 Profili DNA in caso di partecipazione a manifestazioni: Critica alla qualificazione dell'interferenza. Il Tribunale federale esprime critica alla giurisprudenza precedente sull'intensità dell'interferenza.
«Il nucleo essenziale comprende quell'ambito intangibile del diritto fondamentale senza il quale il diritto fondamentale perderebbe il suo carattere e diventerebbe privo di oggetto.»
#Clausola di emergenza (art. 36 cpv. 1 frase 3 Cost.)
BGE 130 I 65 E. 3.1 del 27 gennaio 2004 Controllo di sicurezza nelle prigioni: Eccezione in caso di pericolo grave e immediato. Le limitazioni dei diritti fondamentali senza base legale formale sono ammesse solo in caso di emergenze.
«Sono eccettuati i casi di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. Questa clausola di emergenza deve essere interpretata restrittivamente e riguarda vere emergenze.»
#Garanzie procedurali in caso di gravi interferenze
BGE 142 I 135 E. 3 del 2 maggio 2016 Detenzione amministrativa: Diritto alla verifica giudiziaria in caso di privazione della libertà. L'art. 31 cpv. 4 Cost. garantisce garanzie procedurali che vanno oltre l'art. 36 Cost.
«Se l'interessato richiede per la prima volta la verifica giudiziaria dell'ordine di detenzione, questa deve avvenire il più rapidamente possibile.»
BGE 143 I 310 E. 3.3 del 21 marzo 2017 Inchiesta sotto copertura: Cancellazione di riprese come misura sproporzionata. In caso di gravi interferenze devono essere poste esigenze particolarmente elevate alla proporzionalità.
«La cancellazione immediata e irreversibile delle riprese era sproporzionata, poiché il ministero pubblico avrebbe almeno potuto assicurare copie delle riprese.»
#Diritto di polizia e limiti ai diritti fondamentali
BGE 137 I 327 E. 5 dell'11 novembre 2011 Osservazione tramite investigatori privati: Base legale per la sorveglianza preventiva. L'art. 59 cpv. 5 LAI costituisce una base legale sufficiente per osservazioni nell'ambito privato.
«L'osservazione deve essere oggettivamente necessaria. Le riprese video della persona assicurata devono essere proporzionate e necessarie per l'adempimento dei compiti.»
BGE 144 I 170 E. 3 del 27 giugno 2018 Consultazione degli atti: Accesso alle informazioni e protezione della personalità. L'accesso ai documenti amministrativi deve essere ponderato contro i diritti della personalità di terzi.
«Il rifiuto degli atti può fondarsi sulla protezione di diritti fondamentali di terzi, se la divulgazione violerebbe interessi privati preponderanti.»
#Sorveglianza tecnica
BGE 128 II 259 E. 3.2 del 29 maggio 2002 Profili DNA nel procedimento penale: Configurazione conforme ai diritti fondamentali per le nuove tecnologie. La creazione di profili DNA interferisce nell'integrità fisica e nella protezione dei dati.
«Il trattamento di profili DNA tocca sia il diritto all'integrità fisica sia la pretesa di protezione dall'abuso di dati personali.»
#Libertà economica e limiti ai diritti fondamentali
BGE 130 II 281 E. 6 del 1° giugno 2004 Ricongiungimento familiare: Verifica multidimensionale dei diritti fondamentali. Diversi diritti fondamentali possono essere interessati contemporaneamente e devono essere valutati complessivamente.
«Nella verifica delle interferenze nei diritti fondamentali deve essere considerato che diversi diritti fondamentali possono essere interessati contemporaneamente e deve essere effettuata una valutazione complessiva di tutti gli interessi rilevanti.»
#Riferimenti internazionali
BGE 139 I 16 E. 3 del 26 gennaio 2012 Iniziativa per l'espulsione: Rapporto tra diritto costituzionale nazionale e diritto internazionale. Nuove disposizioni costituzionali possono essere in contrasto con il diritto internazionale vigente.
«Nell'applicazione dell'art. 36 Cost. devono essere considerati anche gli obblighi di diritto internazionale, nella misura in cui contengono garanzie più ampie.»