1I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.
2Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
#Panoramica
L'art. 35 Cost. stabilisce come i diritti fondamentali (diritti costituzionali come la libertà di opinione o la parità di trattamento) vengono fatti valere in Svizzera. La norma si rivolge a tre diversi gruppi.
In primo luogo, tutti i tribunali e le autorità devono rispettare i diritti fondamentali nelle loro decisioni. Quando un tribunale emette una sentenza o un comune rilascia un'autorizzazione, non possono violare i diritti fondamentali.
In secondo luogo, anche le organizzazioni private sono vincolate ai diritti fondamentali quando adempiono compiti statali. Le FFS devono ad esempio consentire nelle loro stazioni l'espressione di opinioni politiche, poiché in quanto impresa statale gestiscono i trasporti pubblici. Lo stesso vale per la SSR nelle trasmissioni televisive o per gli ospedali finanziati dallo Stato.
In terzo luogo, le autorità devono garantire che i diritti fondamentali abbiano efficacia anche tra privati (efficacia orizzontale). Un esempio è la legge sui disabili: essa obbliga negozi e ristoranti privati a rendere i loro locali accessibili ai disabili.
Le conseguenze giuridiche sono diverse: le decisioni statali che violano i diritti fondamentali possono essere impugnate davanti al giudice. I privati devono rispettare determinati diritti fondamentali solo se una legge lo esige espressamente.
L'art. 35 Cost. è lo strumento più importante per garantire che i diritti fondamentali non rimangano solo sulla carta, ma siano efficacemente protetti nella vita quotidiana.
Art. 35 Cost. — Attuazione dei diritti fondamentali
#Dottrina
#1. Genesi storica
N. 1 L'art. 35 Cost. costituisce una novità rispetto al previgente diritto costituzionale federale. La precedente Cost. del 1874 non conteneva alcuna disposizione analoga sull'applicabilità generale e sull'attuazione dei diritti fondamentali. La norma trae origine dall'art. 31 dell'avamprogetto del 1996, che già presentava la struttura in tre capoversi dell'odierna disposizione.
N. 2 Il Consiglio federale ha motivato l'inserimento della norma con l'obiettivo di ancorare i diritti fondamentali come fondamento dell'intero ordinamento giuridico e di garantire che essi «si impongano nell'insieme del sistema politico» (FF 1997 I 141). Il messaggio chiarisce che il capoverso 1 codifica la funzione dei diritti fondamentali quale ordinamento oggettivo di valori dell'intero ordinamento giuridico. Il capoverso 2 assicura il vincolo ai diritti fondamentali per gli organi statali e per i privati che svolgono compiti statali. Il capoverso 3 introduce come vera novità un obbligo per le autorità di provvedere affinché i diritti fondamentali producano effetti anche nei rapporti tra privati (FF 1997 I 141 seg.).
N. 3 In sede di Consiglio degli Stati, il relatore Marty Dick presentò la norma sottolineando che i diritti fondamentali spiegano un effetto orizzontale, esemplificato con il principio «À travail égal, salaire égal». In sede di Consiglio nazionale, l'impostazione di fondo dei tre capoversi era incontestata. Il dibattito si concentrò sulla proposta di una minoranza capeggiata da Hubmann Vreni di menzionare espressamente nell'articolo 31 le esigenze particolari dei bambini e dei giovani, al fine di marcare l'orizzontalità dei loro diritti in tutti i diritti fondamentali e di rafforzare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Maury Pasquier Liliane sostenne questa preoccupazione osservando che i bambini e i giovani sono «aussi notre présent». Il Consigliere federale Koller obiettò invece che l'art. 11a qualificava già i diritti dei bambini come diritti fondamentali e che l'art. 33 (obiettivi sociali) teneva conto delle esigenze dell'infanzia; un doppio ancoraggio avrebbe ecceduto lo scopo. Schlüer Ulrich (UDC) definì la proposta di minoranza come «vicina alle futilità». Il Consiglio nazionale seguì la maggioranza; l'art. 35 Cost. non ricevette una clausola specifica sui diritti dei bambini. Il voto finale in entrambe le Camere ebbe luogo il 18 dicembre 1998.
N. 4 La norma vigente conferma, quale codificazione di diritto positivo, sviluppi che il Tribunale federale aveva già avviato sotto il previgente diritto costituzionale: il riconoscimento dei diritti fondamentali come decisioni oggettive di valore con effetto irradiante su tutto l'ordinamento giuridico, nonché il vincolo ai diritti fondamentali per le persone incaricate dell'esercizio di compiti statali.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 35 Cost. si trova nel capitolo 2 («Diritti fondamentali», art. 7–36 Cost.) e forma insieme all'art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali) la sezione concernente la validità e i limiti dei diritti fondamentali. La norma ha carattere trasversale: non riguarda un determinato diritto fondamentale materiale, bensì disciplina le modalità di applicazione di tutti i diritti fondamentali del capitolo 2. → Art. 36 Cost.
N. 6 L'art. 35 cpv. 1 Cost. positivizza la dimensione oggettivo-giuridica dei diritti fondamentali. Accanto alla loro funzione classica di diritti soggettivi di difesa (obbligo negativo dello Stato), questa dimensione fonda obblighi di protezione e garanzie istituzionali. L'art. 35 cpv. 2 Cost. concretizza il vincolo verticale ai diritti fondamentali per i titolari di compiti statali anche al di fuori del nucleo essenziale dell'attività statale. L'art. 35 cpv. 3 Cost. disciplina la dimensione orizzontale (effetto indiretto sui terzi) e rappresenta, nel confronto internazionale, una norma costituzionale relativamente esplicita. Per i presupposti di restrizione materiale → art. 36 Cost.; per il principio dello Stato di diritto → art. 5 Cost.; per l'uguaglianza giuridica ↔ art. 8 Cost.
N. 7 Per quanto riguarda il rapporto con altri tipi di norme: l'art. 35 Cost. non è esso stesso una norma di competenza e non fonda nuovi diritti soggettivi al di là dei diritti fondamentali materiali. La norma si rivolge primariamente al legislatore (→ N. 14 segg.), all'amministrazione e ai giudici, e disciplina il modo in cui questi devono fare valere i diritti fondamentali. → Art. 190 Cost. sull'applicabilità del diritto federale.
#3. Elementi della fattispecie / contenuto normativo
3.1 Capoverso 1: Applicabilità nell'intero ordinamento giuridico
N. 8 La frase «I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico» disciplina l'effetto irradiante dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali non sono soltanto limiti agli interventi statali, ma indicano, quali decisioni oggettive di valore, la direzione e il contenuto dell'intero ordinamento giuridico — diritto privato, diritto penale, diritto procedurale. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 283 segg., definiscono questa funzione come fondamento di un «effetto irradiante» nel diritto civile.
N. 9 La norma si rivolge a tutti gli organi di applicazione del diritto. Anche nell'interpretazione e nell'applicazione delle clausole generali del diritto privato (buona fede, buon costume, diritto della personalità) devono essere prese in considerazione le valutazioni dei diritti fondamentali. Ciò corrisponde al concetto tedesco dell'«effetto indiretto sui terzi» («mittelbare Drittwirkung»), che viene ripreso esplicitamente nel capoverso 3 (→ N. 19 segg.).
3.2 Capoverso 2: Vincolo nell'esercizio di compiti statali
N. 10 «Chi svolge compiti statali» costituisce il criterio di riferimento centrale per il vincolo ai diritti fondamentali secondo il capoverso 2. La nozione va intesa in senso funzionale: determinante non è la forma giuridica del titolare (di diritto pubblico o di diritto privato), bensì la natura dell'attività svolta. Chi adempie compiti statali — anche in forma di diritto privato — è vincolato ai diritti fondamentali. Ciò vale in particolare per gli istituti di diritto pubblico, le società anonime soggette a legge speciale (FFS, SSR, Posta) e i privati cui sono stati delegati compiti statali (concessione). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 549, parlano di «vincolo funzionale ai diritti fondamentali».
N. 11 Il Tribunale federale ha sviluppato questa concezione funzionale in una serie di sentenze di principio: per le FFS nella gestione dell'infrastruttura delle stazioni (DTF 138 I 274 consid. 2.2), per la SSR in materia pubblicitaria (DTF 139 I 306 consid. 3.2.2) e nell'offerta pubblicistica in generale (DTF 149 I 2 consid. 2.2 segg.), nonché per i servizi di sicurezza privati cui sono trasferite competenze di perquisizione di polizia (DTF 140 I 2 consid. 10.6.2.2).
N. 12 Il vincolo ai diritti fondamentali secondo il capoverso 2 vale anche per l'agire di diritto privato dei titolari di compiti statali, nella misura in cui questo presenti un nesso materiale sufficientemente stretto con il compito statale. Il Tribunale federale ha chiarito che in tal caso un titolare di diritti fondamentali «non è libero come un privato» (DTF 149 I 2 consid. 2.3.1). La mera supposizione che un messaggio pubblicitario potrebbe nuocere alla propria reputazione non è sufficiente per interferire con i diritti fondamentali di terzi (DTF 139 I 306 consid. 4.3).
N. 13 Il capoverso 2 obbliga i soggetti vincolati ai diritti fondamentali non solo ad astenersi da violazioni di tali diritti, ma anche a «contribuire positivamente alla loro attuazione». Questo obbligo di attuazione è un elemento autonomo della norma e va oltre la classica funzione di difesa. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 28, intendono con ciò un mandato di creazione attiva delle condizioni alle quali i diritti fondamentali possono diventare praticamente efficaci.
3.3 Capoverso 3: Obbligo di protezione delle autorità ed effetto indiretto sui terzi
N. 14 «Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, abbiano effetto anche nelle relazioni tra i privati.» Il capoverso 3 non disciplina un effetto diretto dei diritti fondamentali sui terzi. I privati, in linea di principio, non sono destinatari dei diritti fondamentali. Piuttosto, le autorità — primariamente il legislatore — sono gravate di un obbligo di protezione: esse devono garantire, mediante adeguate misure legislative, amministrative e procedurali, che i contenuti protettivi dei diritti fondamentali producano effetti anche nei rapporti tra privati.
N. 15 La formulazione «per quanto vi si prestino» contiene una limitazione intrinseca. Non tutti i diritti fondamentali si prestano a essere trasposti nei rapporti giuridici tra privati. Il Tribunale federale e la dottrina esaminano la questione dell'idoneità caso per caso. Come particolarmente idonei a produrre effetti tra privati sono considerati in particolare il divieto di discriminazione (→ art. 8 Cost.), la libertà di opinione (→ art. 16 Cost.) e le pretese protettive del diritto della personalità (→ art. 13 Cost.). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 291, sottolineano che l'efficacia dei diritti fondamentali tra privati deve resistere alla ponderazione con l'autonomia privata.
N. 16 Il capoverso 3 si rivolge primariamente al legislatore: questi deve strutturare i diritti fondamentali mediante norme di diritto ordinario in modo tale che essi producano effetti anche tra privati. Gli strumenti esistenti sono in particolare gli art. 28 segg. CC (protezione della personalità), l'art. 328 CO (obbligo di protezione del datore di lavoro) e la legge sui disabili (LDis), che il Tribunale federale ha qualificato in DTF 134 II 249 come attuazione dell'effetto sui terzi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 Cost.
N. 17 Le autorità di cui al capoverso 3 comprendono tutti gli organi statali di tutti e tre i poteri e di tutti i livelli statali (Confederazione, Cantoni, Comuni). Anche i giudici sono indirettamente destinatari: le clausole generali del diritto privato devono essere interpretate in conformità con i diritti fondamentali.
#4. Effetti giuridici
N. 18 Se un titolare di compiti statali viola il vincolo ai diritti fondamentali secondo il capoverso 2, si configura una violazione statale dei diritti fondamentali, che può essere impugnata con i consueti rimedi giuridici (ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF). Il Tribunale federale ha valutato la questione dell'ammissibilità del ricorso in funzione del fatto che l'agire della collettività o del titolare del compito statale debba essere attribuito al diritto pubblico secondo la teoria funzionale (DTF 138 I 274 consid. 1.2).
N. 19 Se lo Stato viola il suo obbligo di protezione derivante dal capoverso 3, da ciò non nasce alcun diritto soggettivo diretto del cittadino nei confronti del legislatore a che venga emanata una determinata norma. Il legislatore dispone di un ampio margine di apprezzamento nella strutturazione dell'effetto sui terzi. Tuttavia, l'omissione della necessaria legislazione protettiva può fondare una violazione del capoverso 3 in combinato disposto con il diritto fondamentale materiale interessato.
N. 20 L'art. 35 cpv. 2 Cost. fonda inoltre l'obbligo di neutralità e obiettività: chi svolge compiti statali agendo (anche) in un ambito disciplinato dal diritto privato è tenuto a un comportamento neutrale e obiettivo (DTF 149 I 2 consid. 2.2.1, con rinvio a DTF 139 I 306 consid. 3.2.3 e DTF 138 I 274 consid. 2.2.2). Attribuire «maggiore o minore valore» a una manifestazione del pensiero non può essere determinante per il titolare del compito vincolato ai diritti fondamentali (DTF 139 I 306 consid. 3.2.3).
N. 21 I cittadini che esercitano funzioni amministrative sono parimenti vincolati ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 Cost. Ciò vale in particolare per le decisioni di naturalizzazione: anche i votanti sono vincolati al divieto di discriminazione di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost. (DTF 129 I 232 consid. 3.4.2). L'obbligo di motivazione che discende da tale vincolo non può, per ragioni strutturali, essere rispettato nelle votazioni alle urne, il che comporta l'inammissibilità di corrispondenti iniziative popolari (DTF 129 I 232 consid. 3.7).
#5. Questioni controverse
N. 22 Portata del vincolo funzionale ai diritti fondamentali (cpv. 2): È controverso quanto ampiamente debba essere intesa la nozione di «compiti statali». Una concezione estensiva, che includesse qualsiasi attività autorizzata o promossa dallo Stato, cancellerebbe in larga misura la linea di confine tra il capoverso 2 e il capoverso 3. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 551 seg., sottolineano la necessità di differenziare in base alla prossimità con il compito statale vero e proprio: solo le attività che servono direttamente all'adempimento del compito delegato determinano il pieno vincolo ai diritti fondamentali. L'attività ausiliaria mediata (amministrazione della domanda) è invece soggetta solo al divieto di arbitrio e al principio di uguaglianza giuridica. Il Tribunale federale ha ripreso questa distinzione in DTF 149 I 2 consid. 2.2.1, differenziando tra adempimento diretto del compito e attività ausiliaria amministrativa.
N. 23 Effetto diretto versus effetto indiretto sui terzi (cpv. 3): La questione se determinati diritti fondamentali, a determinate condizioni, producano un effetto diretto sui terzi — ossia se i privati siano direttamente vincolati ai diritti fondamentali senza l'interposizione di una norma legislativa — non è definitivamente chiarita nella dottrina svizzera. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 730, e Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 568 segg., respingono in linea di principio l'effetto diretto sui terzi e fanno riferimento alla competenza esclusiva del legislatore secondo il capoverso 3. Un'opinione minoritaria, in particolare in parti più datate della dottrina, ha sostenuto un effetto diretto per singoli diritti fondamentali (segnatamente la dignità umana di cui all'art. 7 Cost.). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione e si fonda coerentemente sull'effetto indiretto sui terzi attraverso l'attuazione legislativa e l'interpretazione delle clausole generali.
N. 24 Portata dell'obbligo di protezione delle autorità: Un'ulteriore controversia riguarda la misura dell'obbligo positivo di agire derivante dal capoverso 3. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 288 segg., vedono nel capoverso 3 un'abilitazione, ma anche un obbligo del legislatore di creare adeguati meccanismi di protezione. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 574, sottolineano invece l'ampio margine di conformazione del legislatore: finché non sussiste un evidente deficit di protezione tale da rendere i diritti fondamentali sostanzialmente privi di effetto, il legislatore è libero nella scelta dei mezzi. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 729 seg., plaidano per una maggiore giustiziabilità dell'obbligo di protezione quando sussistano situazioni di pericolo qualificate ed evidenti per i beni protetti dai diritti fondamentali.
N. 25 Vincolo ai diritti fondamentali in caso di privatizzazione e concessione: Nel contesto di una crescente privatizzazione dei compiti pubblici, è controverso fino a che punto il vincolo ai diritti fondamentali possa essere esteso ai concessionari e ai titolari di compiti organizzati in forma di diritto privato. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 553, sottolineano che il trasferimento di un compito statale a privati li rende vincolati ai diritti fondamentali nella stessa misura dello Stato stesso. Il Tribunale federale ha stabilito in DTF 140 I 2 consid. 10.2.2 che i servizi di sicurezza privati cui sono trasferite competenze di perquisizione ai sensi del concordato sugli hooligans sono anch'essi vincolati ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 Cost. e devono in particolare rispettare il principio di proporzionalità.
#6. Indicazioni pratiche
N. 26 Qualificazione dell'attività come compito statale: Nella prassi si pone spesso la questione se una determinata attività di una persona giuridica di diritto privato debba essere qualificata come esercizio di «compiti statali» ai sensi del capoverso 2. Il Tribunale federale applica la teoria funzionale: è determinante se l'agire concreto serva direttamente allo svolgimento di compiti amministrativi (DTF 138 I 274 consid. 1.2). Il nesso meramente mediato con compiti statali — come un utilizzo accessorio di diritto privato — può già essere sufficiente se sussiste uno stretto nesso materiale con il mandato statale di fondo (DTF 139 I 306 consid. 3.2.2, DTF 149 I 2 consid. 2.2.2 seg.).
N. 27 Obbligo di neutralità: Chi svolge compiti statali agendo (anche) in un ambito disciplinato dal diritto privato è tenuto a un comportamento neutrale e obiettivo. Valutazioni di contenuto unilaterali di manifestazioni del pensiero, messaggi pubblicitari o commenti sono inammissibili se non si fondano su una base legale e non corrispondono a un interesse pubblico (DTF 138 I 274 consid. 3.4; DTF 139 I 306 consid. 4.1 seg.; DTF 149 I 2 consid. 4.2).
N. 28 Via giudiziaria: Poiché il vincolo ai diritti fondamentali ai sensi del capoverso 2 fonda un obbligo statale (di diritto pubblico), in caso di violazione è in linea di principio aperta la via giudiziaria amministrativa. Per gli atti materiali dei titolari di compiti statali — come la cancellazione di commenti da parte della SSR — il Tribunale federale ha stabilito in DTF 149 I 2 consid. 3.2 segg. che in tali casi la via giudiziaria civile non soddisfa le esigenze dell'art. 29a Cost.; deve essere aperta la via giudiziaria amministrativa.
N. 29 Procedura di naturalizzazione e partecipazione democratica: Il vincolo ai diritti fondamentali ai sensi del capoverso 2 vale anche per i cittadini che esercitano funzioni amministrative. L'iniziativa volta a introdurre la votazione alle urne sulle domande di naturalizzazione è invalida, perché l'assenza strutturale dell'obbligo di motivazione viola il vincolo dell'art. 29 cpv. 2 e dell'art. 8 cpv. 2 Cost. (DTF 129 I 232). Anche le decisioni democratiche devono rispettare i diritti fondamentali; l'art. 35 cpv. 2 Cost. pone in tal senso limiti di Stato di diritto alla democrazia diretta.
N. 30 Obbligo di protezione e legislazione: Per la prassi legislativa, il capoverso 3 comporta che nella strutturazione delle norme di diritto privato debbano essere presi in considerazione i contenuti protettivi dei diritti fondamentali. La legge sui disabili è un esempio di diritto positivo che illustra come il legislatore abbia disciplinato giuridicamente l'effetto sui terzi del divieto di discriminazione di cui all'art. 8 cpv. 2 Cost. nei rapporti tra privati (DTF 134 II 249). Nell'interpretazione delle clausole generali del diritto privato (p. es. art. 2 CC, art. 28 CC, art. 328 CO), i giudici sono tenuti a incorporare le valutazioni dei diritti fondamentali.
N. 31 Rapporto con la CEDU: La dimensione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 35 cpv. 3 Cost. corrisponde alla dottrina degli obblighi positivi di protezione sviluppata dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di CEDU. La Corte EDU ricava dall'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata) e da altri diritti convenzionali obblighi positivi che vincolano gli Stati contraenti a una protezione efficace anche nei rapporti tra privati. La parallelità di questi obblighi accresce la densità della tutela dei diritti fondamentali e deve essere tenuta in considerazione nell'interpretazione del capoverso 3 in combinato disposto con i diritti fondamentali materiali. → Art. 190 Cost.
#Giurisprudenza
#Vincolo ai diritti fondamentali nell'adempimento di compiti statali
BGE 138 I 274 del 3 luglio 2012
Le FFS sono vincolate ai diritti fondamentali nell'amministrazione delle loro stazioni ferroviarie quale compito statale; un divieto generale di manifesti politici nella stazione viola la libertà d'opinione
La sentenza chiarì il vincolo ai diritti fondamentali delle imprese a economia mista nell'adempimento di compiti statali
«Le FFS prevedono che il bene pubblico in senso stretto possa essere utilizzato anche straordinariamente per l'affissione; l'esclusione di punti di affissione deve essere effettuata dalle FFS sulla base di una ponderazione completa degli interessi (incluso l'uso appropriato dell'impianto pubblico).»
BGE 139 I 306 del 2013
La SSR è vincolata ai diritti fondamentali nel suo agire di diritto privato nel settore pubblicitario e deve tenere conto del contenuto ideale dei diritti di libertà
La sentenza precisò il vincolo ai diritti fondamentali nell'attività economica delle imprese statali
«Nel suo agire di diritto privato nel settore pubblicitario, la SSR è vincolata ai diritti fondamentali. Essa deve tenere conto in particolare (anche) del contenuto ideale dei diritti di libertà.»
BGE 149 I 2 del 29 novembre 2022
La SSR è vincolata ai diritti fondamentali anche nella sua restante offerta pubblicistica (üpA), inclusa la cancellazione di commenti degli utenti su Instagram
La più recente sentenza estese il vincolo ai diritti fondamentali alle piattaforme di comunicazione digitale delle imprese mediatiche statali
«La SSR è vincolata ai diritti fondamentali nella sua restante offerta pubblicistica (üpA); ciò vale - a causa dello stretto nesso contenutistico tra il suo contributo redazionale e i commenti degli utenti su di esso - anche nella misura in cui cancella tali commenti basandosi sulla sua 'netiquette'.»
#Vincolo delle autorità comunali
BGE 135 I 265 del 7 luglio 2009
Le assemblee borghesi comunali sono vincolate ai diritti fondamentali nelle decisioni di naturalizzazione e devono motivare sufficientemente le loro decisioni
La sentenza chiarì che anche la democrazia diretta è soggetta ai diritti fondamentali
«La domanda ammissibile nella procedura di ricorso di giudicare le domande di naturalizzazione da parte dell'istanza di ricorso non è una questione di vigilanza statale [...] Vincolo degli organi statali ai diritti fondamentali.»
BGE 129 I 232 del 9 luglio 2003
Le votazioni popolari sulle domande di naturalizzazione sono incompatibili con l'obbligo costituzionale di motivazione; le iniziative comunali in tal senso sono nulle
La sentenza fondamentale sull'incompatibilità delle procedure di naturalizzazione democratiche dirette con i diritti fondamentali
«Le decisioni negative di naturalizzazione sono soggette all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentiti) in connessione con l'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione). Nella votazione popolare non è possibile una motivazione conforme ai requisiti costituzionali.»
#Vincolo della polizia ai diritti fondamentali
BGE 140 I 2 del 7 gennaio 2014
I concordati intercantonali per la prevenzione della violenza negli eventi sportivi devono rispettare il vincolo delle autorità di polizia ai diritti fondamentali; i compiti trasferiti ai privati sono soggetti agli stessi standard
La sentenza trattò in modo completo il vincolo ai diritti fondamentali nel diritto di polizia e nel trasferimento di competenze di polizia
«Il concordato disciplina l'azione amministrativa di polizia in vista di atti di violenza negli eventi sportivi. Le misure previste sono orientate al comportamento futuro e si applicano indipendentemente dalla valutazione penale di atti di violenza già commessi.»
#Efficacia orizzontale dei diritti fondamentali (art. 35 cpv. 3 Cost.)
BGE 134 II 249 del 9 luglio 2008
La legge sui disabili realizza l'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali e obbliga i privati a una progettazione accessibile ai disabili per le costruzioni accessibili al pubblico
La sentenza concretizzò l'efficacia orizzontale nel settore della parità di diritti delle persone disabili
«Art. 8 cpv. 2, art. 35 cpv. 3, art. 190 Cost.; legge sui disabili (LDis) [...] Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, nella misura in cui vi si prestino, dispieghino la loro efficacia anche tra privati.»
#Attuazione dei diritti fondamentali attraverso la legislazione
BGE 129 III 35 del 7 maggio 2002
La Posta deve essere trattata allo stesso modo dei fornitori privati nei servizi concorrenziali, ma rimane vincolata ai diritti fondamentali nel servizio universale
La sentenza distinse tra diversi settori di attività delle imprese a economia mista
«Nel settore dei servizi concorrenziali, la Posta deve essere trattata allo stesso modo degli altri fornitori di servizi postali. Quando la Posta fornisce servizi concorrenziali nonostante l'assenza di obbligo legale, devono essere rispettate le regole generali della parità di trattamento.»
BGE 129 I 12 del 7 novembre 2002
Il diritto all'istruzione elementare garantisce una formazione corrispondente alle capacità individuali e limita le esclusioni scolastiche disciplinari
La sentenza concretizzò l'attuazione dei diritti fondamentali nel settore dell'istruzione
«Dall'art. 19 Cost. risulta il diritto a una formazione elementare gratuita nelle scuole pubbliche durante la scolarità obbligatoria, corrispondente alle capacità individuali del bambino e al suo sviluppo della personalità.»