1Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
2Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
3La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
L'art. 176 Cost. disciplina l'elezione e la posizione del presidente della Confederazione. Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale e rappresenta la Svizzera in occasioni ufficiali. Tuttavia, non è capo di Stato o capo del governo, ma soltanto «primo tra pari» (primus inter pares).
L'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati riuniti) elegge ogni anno un nuovo presidente della Confederazione e un vicepresidente tra i sette membri del Consiglio federale. Il mandato dura esattamente un anno. La rielezione immediata è vietata. Inoltre, il presidente della Confederazione uscente non può diventare immediatamente vicepresidente.
Tradizionalmente viene eletto presidente il consigliere federale che è in carica da più tempo e non è mai stato presidente della Confederazione (principio di anzianità). Tuttavia, si tratta solo di consuetudine, non di diritto cogente.
Il presidente della Confederazione non ha poteri speciali. Tutte le decisioni importanti sono prese dal Consiglio federale come collegio (gruppo). Il presidente dirige le sedute, partecipa alla determinazione dell'ordine del giorno e firma le leggi a nome del Consiglio federale. Nelle votazioni in seno al Consiglio federale non dispone di un voto aggiuntivo.
Un esempio: la presidente della Confederazione Viola Amherd ha presieduto nel 2023 le sedute del Consiglio federale e ha ricevuto ospiti di Stato stranieri. Nel contempo è rimasta capo del Dipartimento della difesa. Nel 2024 è stato automaticamente eletto presidente un altro membro del Consiglio federale.
Il sistema impedisce la concentrazione del potere presso una sola persona e rafforza la direzione collettiva della Svizzera. Ogni consigliere federale di norma ricopre una volta la carica di presidente della Confederazione durante il proprio mandato.
N. 1 L'attuale disciplina della presidenza federale nell'art. 176 Cost. corrisponde in larga misura all'ordinamento sotto la vecchia Costituzione federale del 1874. Già la prima Costituzione federale del 1848 conosceva il sistema presidenziale a rotazione annuale. Il messaggio concernente la revisione totale della Costituzione federale del 20 novembre 1996 stabilisce che il principio della rotazione e la durata in carica di un anno «appartengono alle caratteristiche tipiche del governo collegiale svizzero» (FF 1997 I 1, 355). Il costituente del 1999 ha ripreso la disciplina collaudata senza modifiche sostanziali.
N. 2 La non rieleggibilità ancorata nel capoverso 3 risale alla Costituzione federale del 1848. È stata introdotta per impedire una concentrazione di potere nella presidenza federale e per garantire la parità di trattamento di tutti i membri del Consiglio federale. Il divieto che il presidente federale uscente possa diventare vicepresidente nell'anno successivo è stato inserito solo con la revisione costituzionale del 1981 (RU 1981 1244).
N. 3 L'art. 176 Cost. si trova nella 2ª sezione del 5° capitolo sulle autorità federali e disciplina, insieme agli art. 174–179 Cost., l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio federale. La disposizione concretizza il principio collegiale ancorato nell'art. 177 cpv. 1 Cost., assegnando al presidente federale esclusivamente una funzione di presidenza («primus inter pares»). → Art. 174 Cost. (Consiglio federale come autorità direttiva e esecutiva suprema); ↔ Art. 177 Cost. (principio collegiale).
N. 4 Il sistema svizzero si differenzia fondamentalmente dai sistemi di governo presidenziali, in cui il capo dello Stato dispone di competenze esecutive autonome. Il presidente federale non è né capo dello Stato né capo del governo nel senso proprio. L'esercizio collettivo della funzione di direzione statale da parte del Consiglio federale nel suo insieme è garantito istituzionalmente dall'art. 176 Cost.
N. 5Funzione di presidenza (cpv. 1): Il presidente federale presiede le sedute del Consiglio federale. Questa funzione comprende la direzione delle sedute, la fissazione degli oggetti all'ordine del giorno (in accordo con il collegio) e lo svolgimento di compiti protocollari. Con la presidenza non sono connesse competenze speciali sostanziali. In caso di parità di voti, il presidente federale non dispone di voto decisivo (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, 10ª ed. 2020, N. 1571).
N. 6Modalità di elezione (cpv. 2): L'Assemblea federale elegge il presidente federale e il vicepresidente dalla cerchia dei sette membri del Consiglio federale. L'elezione avviene secondo l'art. 175 cpv. 2 Cost. da parte dell'Assemblea federale plenaria. Il diritto di eleggibilità spetta esclusivamente ai consiglieri federali in carica; una persona esterna non può essere eletta direttamente presidente federale (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4ª ed. 2023, art. 176 N. 4).
N. 7Durata in carica: La durata in carica di un anno inizia rispettivamente il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno di elezione. Un prolungamento o un accorciamento è costituzionalmente escluso. L'elezione avviene tradizionalmente nella sessione invernale dell'Assemblea federale (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, 3ª ed. 2016, N. 2896).
N. 8Non rieleggibilità (cpv. 3): Il divieto assoluto della rielezione immediata vale sia per l'ufficio del presidente federale sia per il passaggio dalla presidenza federale alla vicepresidenza. Un consigliere federale può essere rieletto presidente federale al più presto dopo un'interruzione di un anno. Questo periodo di sospensione è imperativo e non conosce eccezioni.
N. 9 L'elezione a presidente federale non fonda competenze aggiuntive rispetto agli altri membri del Consiglio federale. Il presidente federale rimane pienamente integrato nel collegio e sottostà come tutti i consiglieri federali al principio collegiale. La sua competenza dipartimentale non è toccata dall'elezione (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ª ed. 2014, § 17 N. 12).
N. 10 Nella prassi il presidente federale svolge i seguenti compiti: rappresentanza della Svizzera in occasione di visite di Stato, direzione delle sedute del Consiglio federale, sottoscrizione di atti a nome del Consiglio federale, discorso di Capodanno alla nazione. Queste funzioni derivano in parte da consuetudini costituzionali non scritte, in parte da disposizioni di legge ordinaria (in particolare la legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA).
N. 11Discussione sulle riforme: Nella dottrina si discute da decenni di un rafforzamento della presidenza federale. Biaggini sostiene una durata in carica pluriennale per migliorare la continuità nella politica estera (Biaggini, BV Kommentar, 2ª ed. 2017, art. 176 N. 3). Al contrario, Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr difendono il sistema esistente come garante dell'equilibrio di potere nel Consiglio federale (Bundesstaatsrecht, N. 1572). Le iniziative parlamentari per il prolungamento della durata in carica sono regolarmente fallite per la resistenza dell'Assemblea federale.
N. 12Principio di anzianità: È controversa la vincolatività costituzionale del principio di anzianità nell'elezione del presidente federale. La dottrina dominante lo qualifica come mera consuetudine costituzionale senza vincolo giuridico (Ehrenzeller et al., St. Galler Kommentar, art. 176 N. 6). Una minoranza vi vede una convenzione costituzionale consolidatasi attraverso una prassi pluriennale (Müller/Schefer, Grundrechte, 4ª ed. 2008, p. 892). L'Assemblea federale è giuridicamente libera di derogare dal principio di anzianità.
N. 13Sostituzione: È discussa in modo controverso la questione della sostituzione in caso di impedimento del presidente federale. Mentre l'art. 176 cpv. 2 Cost. menziona il vicepresidente, la Costituzione non disciplina esplicitamente le sue competenze. La prassi parte da una sostituzione automatica in tutte le funzioni presidenziali. Voci critiche chiedono una disciplina costituzionale esplicita (Aubert/Mahon, Petit commentaire, art. 176 N. 8).
N. 14 L'elezione del presidente federale avviene rispettivamente il mercoledì della terza settimana di sessione della sessione invernale. L'Assemblea federale utilizza la maggioranza assoluta. Se nessun candidato raggiunge il numero di voti richiesto nel primo scrutinio, si svolgono ulteriori scrutini. La non elezione di un consigliere federale «previsto» secondo l'anzianità è rara, ma costituzionalmente ammissibile.
N. 15 Nei negoziati internazionali il presidente federale può agire solo nell'ambito di una decisione del Consiglio federale. Gli sono vietate iniziative autonome di politica estera. Nella prassi si coordina strettamente con il capo del DFAE. I compiti rappresentativi devono essere conciliati con i doveri come capo dipartimento, il che significa un carico di lavoro considerevolmente maggiore.
N. 16 Per la configurazione concreta dell'anno presidenziale esistono certi margini di manovra. Così il presidente federale può porre accenti tematici e caratterizzare la comunicazione pubblica del Consiglio federale. Questo «soft power» non deve tuttavia essere utilizzato per eludere il principio collegiale. In caso di divergenze di opinione nel Consiglio federale, il presidente federale non dispone di possibilità speciali di imposizione.
L'art. 176 Cost. è una pura norma organizzativa che disciplina il sistema presidenziale del Consiglio federale. Trattandosi di una disposizione procedurale interna che non fonda diritti soggettivi e non produce conseguenze giuridiche dirette per i terzi, questa disposizione non è praticamente giustiziabile. Ciò spiega la completa assenza di decisioni DTF su questa disposizione costituzionale.
#Giurisprudenza indiretta sul principio collegiale
La prassi costituzionale relativa al Consiglio federale è caratterizzata principalmente da convenzioni politiche e controllo parlamentare, non da decisioni giudiziarie. Il Tribunale federale non ha sinora avuto occasione di giudicare l'elezione del presidente della Confederazione o del vicepresidente, poiché tali decisioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea federale e non toccano i diritti fondamentali.
Nella giurisprudenza del Tribunale federale l'art. 176 Cost. viene occasionalmente menzionato in relazione a questioni generali dell'organizzazione del Consiglio federale, senza che la norma stessa sia oggetto di giudizio. I tribunali rispettano la delimitazione costituzionale delle competenze e giudicano questioni di organizzazione interna del Consiglio federale solo eccezionalmente.
Il significato pratico dell'art. 176 Cost. risiede esclusivamente nell'ambito politico e costituzionale. Le controversie giuridiche non nascono dall'applicazione di questa norma, ma semmai dalla sua interpretazione da parte dell'Assemblea federale in occasione dell'elezione annuale della presidenza. Tali questioni interpretative non sono tuttavia giustiziabili e vengono chiarite dalla prassi parlamentare.
La completa assenza di decisioni giudiziarie specifiche sull'art. 176 Cost. è sistemica e corrisponde alla natura di questa disposizione di diritto dell'organizzazione. La norma dispiega i suoi effetti esclusivamente nel quadro istituzionale della separazione dei poteri e pertanto non è oggetto di controllo giudiziario.