Testo di legge
Fedlex ↗

1Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 176 Cost.

Panoramica

L'art. 176 Cost. disciplina l'elezione e la posizione del presidente della Confederazione. Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale e rappresenta la Svizzera in occasioni ufficiali. Tuttavia, non è capo di Stato o capo del governo, ma soltanto «primo tra pari» (primus inter pares).

L'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati riuniti) elegge ogni anno un nuovo presidente della Confederazione e un vicepresidente tra i sette membri del Consiglio federale. Il mandato dura esattamente un anno. La rielezione immediata è vietata. Inoltre, il presidente della Confederazione uscente non può diventare immediatamente vicepresidente.

Tradizionalmente viene eletto presidente il consigliere federale che è in carica da più tempo e non è mai stato presidente della Confederazione (principio di anzianità). Tuttavia, si tratta solo di consuetudine, non di diritto cogente.

Il presidente della Confederazione non ha poteri speciali. Tutte le decisioni importanti sono prese dal Consiglio federale come collegio (gruppo). Il presidente dirige le sedute, partecipa alla determinazione dell'ordine del giorno e firma le leggi a nome del Consiglio federale. Nelle votazioni in seno al Consiglio federale non dispone di un voto aggiuntivo.

Un esempio: la presidente della Confederazione Viola Amherd ha presieduto nel 2023 le sedute del Consiglio federale e ha ricevuto ospiti di Stato stranieri. Nel contempo è rimasta capo del Dipartimento della difesa. Nel 2024 è stato automaticamente eletto presidente un altro membro del Consiglio federale.

Il sistema impedisce la concentrazione del potere presso una sola persona e rafforza la direzione collettiva della Svizzera. Ogni consigliere federale di norma ricopre una volta la carica di presidente della Confederazione durante il proprio mandato.