1Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale. Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 , in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239 ; FF 1993 IV 501 , 1994 III 1236 , 1998 3787, 1999 2144 7589 ).
4Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate. Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 , in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239 ; FF 1993 IV 501 , 1994 III 1236 , 1998 3787, 1999 2144 7589 ).
Panoramica
L'articolo 175 della Costituzione federale disciplina la composizione del Consiglio federale. Il Consiglio federale è composto da sette membri. Questi sono eletti dall'Assemblea federale (entrambe le Camere del Parlamento riunite).
Le elezioni si svolgono ogni quattro anni dopo le elezioni del Consiglio nazionale. Può essere eletta qualsiasi cittadina svizzera e qualsiasi cittadino svizzero che sia eleggibile come consigliere nazionale. Ciò significa: la persona deve essere maggiorenne e possedere i diritti civici.
Nell'elezione, i parlamentari devono fare attenzione che le diverse regioni del paese e le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentate. Questo significa: non dovrebbero essere eletti solo politici della Svizzera tedesca, ma anche della Romandia e del Ticino. Tuttavia, questa regola non è strettamente vincolante. L'Assemblea federale ha un ampio margine di manovra.
Un esempio concreto: nelle elezioni del Consiglio federale del 2023 si è fatto attenzione che oltre ai tedeschi svizzeri fossero rappresentati anche i romandi. Così è stata eletta Élisabeth Baume-Schneider del Giura per rappresentare la Svizzera francofona.
Le elezioni del Consiglio federale non possono essere impugnate davanti ai tribunali. Il Tribunale federale non esamina tali decisioni dell'Assemblea federale. I membri sono eletti per quattro anni, ma possono essere rieletti quante volte si vuole. Non esiste alcun limite di mandato.
N. 1 L'attuale versione dell'art. 175 Cost. risale alla revisione totale della Costituzione federale del 1999. La disposizione corrisponde sostanzialmente ai precedenti art. 95 e 96 della vecchia Costituzione del 1874. Il cambiamento materiale più significativo avvenne già nel 1993 con l'abolizione della cosiddetta «clausola cantonale» (FF 1993 IV 554). Questa vietava che più di un membro del Consiglio federale potesse provenire dallo stesso Cantone.
N. 2 Il Messaggio concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) sottolineava che l'aggiornamento della Costituzione federale era principalmente di natura formale. Per l'art. 175 Cost. fu ripreso lo stato giuridico esistente, incorporando al cpv. 4 la flessibilizzazione della rappresentanza regionale decisa nel 1993. La rigorosa clausola cantonale fu sostituita dall'obbligo di «tenere conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni del Paese e delle comunità linguistiche» nell'elezione.
N. 3 L'art. 175 Cost. si trova all'inizio della 3a sezione «Consiglio federale e Amministrazione federale» nel 5° capitolo sulle autorità federali. La disposizione disciplina la composizione fondamentale dell'esecutivo ed è sistematicamente strettamente collegata con:
→ Art. 176 Cost. (presidenza)
→ Art. 177 Cost. (principio collegiale e dipartimentale)
→ Art. 168 Cost. (competenza di elezione dell'Assemblea federale)
→ Art. 157 Cost. (Assemblea federale plenaria)
N. 4 Il presupposto di eleggibilità del cpv. 3 rimanda all'→ art. 143 Cost. (eleggibilità al Consiglio nazionale). Ciò rappresenta un requisito minimo: diritto di voto e di eleggibilità attivo a livello federale (→ art. 136 Cost.). Il collegamento mostra la legittimazione democratica dell'esecutivo da parte del Parlamento.
N. 5 Il numero di sette membri del Consiglio federale è rimasto invariato dal 1848. Rappresenta un elemento costitutivo del sistema di governo svizzero (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 175 n. 6). Questa determinazione può essere modificata solo mediante revisione costituzionale.
N. 6 Il numero di sette consente la formazione di maggioranze senza situazioni di stallo e garantisce al contempo un'ampia rappresentanza di diverse forze politiche e parti del Paese (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1654).
N. 7 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale «dopo ogni rinnovo generale del Consiglio nazionale». Ciò significa ogni quattro anni in dicembre dopo le elezioni del Consiglio nazionale. La disposizione stabilisce il sistema delle elezioni di rinnovo generale in contrapposizione alle elezioni di sostituzione individuali in caso di dimissioni premature di un membro.
N. 8 La competenza elettorale spetta all'Assemblea federale plenaria (→ art. 157 cpv. 1 lett. a in relazione all'art. 168 cpv. 1 Cost.). La procedura elettorale si basa sulla Legge sul Parlamento (art. 130 segg. LParl).
N. 9 Sono eleggibili tutti i cittadini svizzeri che sono eleggibili come membri del Consiglio nazionale. Secondo l'art. 143 Cost. ciò presuppone il diritto di voto e di eleggibilità attivo (→ art. 136 Cost.), il che comporta la maggiore età e l'assenza di motivi di interdizione.
N. 10 La durata della carica è di quattro anni. È possibile una rielezione illimitata. Non esiste alcun limite di mandato (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. 3150).
#d) Rappresentanza regionale e linguistica (cpv. 4)
N. 11 L'Assemblea federale deve nell'elezione «tenere conto di un'adeguata rappresentanza delle regioni del Paese e delle comunità linguistiche». Questa formulazione sostituisce dal 1993 la precedente rigida clausola cantonale.
N. 12 Il concetto di «regioni del Paese» intende le diverse regioni geografiche della Svizzera (Svizzera tedesca, Romandia, Svizzera italiana, regioni montane, agglomerati urbani). «Comunità linguistiche» si riferisce alle quattro lingue nazionali (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, § 14 n. 8).
N. 13 La parola «adeguata» conferisce all'Assemblea federale un considerevole margine di apprezzamento. Si tratta di una norma imperativa, non di un obbligo rigoroso (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 175 n. 18).
N. 14 La disposizione ha principalmente carattere di diritto organizzativo. Non fonda diritti soggettivi di singoli o di Cantoni alla rappresentanza nel Consiglio federale.
N. 15 Il mancato rispetto della prescrizione di rappresentanza del cpv. 4 non comporta l'invalidità di un'elezione. La disposizione è concepita come direttiva politica, non come norma giuridica giustiziabile (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2a ed. 2024, art. 175 n. 22).
N. 16 Le elezioni del Consiglio federale non sono sindacabili giudizialmente secondo DTF 1C_649/2015. L'art. 189 cpv. 4 Cost. esclude l'impugnazione di atti dell'Assemblea federale presso il Tribunale federale.
N. 17 Nella dottrina è controverso quanto vincolante sia il riguardo per la rappresentanza regionale e linguistica. Una parte della dottrina considera il cpv. 4 come mera massima politica senza vincolo giuridico (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 1659). Altri autori vi vedono un obbligo giuridico con margine di apprezzamento (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 175 n. 19).
N. 18 È discussa in modo controverso anche la questione della rappresentanza specifica di genere. Mentre l'iniziativa parlamentare 93.406 («Les deux sexes au Conseil fédéral») fallì nel 1994, singole voci nella dottrina sostengono che dall'art. 8 cpv. 3 Cost. si possa derivare un obbligo di adeguata rappresentanza di genere (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 746). La dottrina dominante respinge ciò (Waldmann/Belser/Epiney, BSK BV, 2a ed. 2024, art. 175 n. 24).
N. 19 La dimensione ottimale del Consiglio federale viene discussa periodicamente. Le proposte vanno da cinque a nove membri. I sostenitori di un ingrandimento argomentano con l'aumentato carico di lavoro e migliori possibilità di rappresentanza (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. 3148). I critici temono perdite di efficienza e un indebolimento del principio collegiale.
N. 20 Nella preparazione delle elezioni del Consiglio federale bisogna osservare la prassi storicamente consolidata. Dal 1959 vale la cosiddetta «formula magica», che prevede una composizione partitica secondo il sistema proporzionale. Questa non è prescritta dal diritto costituzionale, ma plasma la realtà politica.
N. 21 La rappresentanza delle regioni linguistiche segue nella prassi di solito lo schema di quattro o cinque svizzero-tedeschi, due romandi e occasionalmente un membro ticinese. Una rappresentanza della regione linguistica retoromanica non c'è mai stata.
N. 22 Per la prassi parlamentare è rilevante la procedura elettorale secondo l'art. 130 segg. LParl. L'elezione avviene a scrutinio segreto con maggioranza assoluta dei votanti. In caso di dimissioni il momento deve essere scelto in modo da rendere possibile un'elezione di successione ordinaria.
N. 23 Partiti e gruppi parlamentari dovrebbero includere precocemente le prescrizioni di rappresentanza nella ricerca di candidati. Una rappresentanza regionale e linguistica equilibrata aumenta le possibilità di elezione e rafforza la legittimazione dell'organo.
Giurisprudenza
#Controllo giurisdizionale delle elezioni del Consiglio federale
Sentenza 1C_649/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 2
Il Tribunale federale ha stabilito definitivamente che le elezioni del Consiglio federale da parte dell'Assemblea federale plenaria non sono sottoposte a controllo giurisdizionale. La sentenza riguarda l'elezione del Consiglio federale del 9 dicembre 2015 per il periodo amministrativo 2016-2019.
Secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost., gli atti dell'Assemblea federale non sono impugnabili presso il Tribunale federale.
«Secondo l'art. 189 cpv. 4 Cost., salva la possibilità di un'eccezione legale, gli atti dell'Assemblea federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Per l'unico ricorso teoricamente ipotizzabile in materia di diritto pubblico, né l'art. 86 LTF sulle istanze precedenti in generale né un'altra disposizione legale come in particolare l'art. 88 LTF sulle istanze precedenti in materia di diritti politici, nella misura in cui si possa trattare di una tale materia, annoverano l'Assemblea federale come istanza precedente del Tribunale federale. Le elezioni del Consiglio federale effettuate dall'Assemblea federale plenaria dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale il 9 dicembre 2015 (cfr. art. 157 cpv. 1 lett. a, art. 168 cpv. 1 e art. 175 Cost.) non possono pertanto essere impugnate presso il Tribunale federale.»
Iniziativa parlamentare Schiesser 93.407 del 30 settembre 1993
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati discusse intensamente la soppressione dell'allora «clausola cantonale» nell'art. 96 cpv. 1 vCost., che escludeva la possibilità di eleggere più di un membro del Consiglio federale dallo stesso Cantone. L'attuale formulazione nell'art. 175 cpv. 4 Cost. è il risultato di questa discussione.
La Commissione riconobbe la necessità di una riforma, poiché la clausola cantonale assoluta limitava la libertà di elezione dell'Assemblea federale in modo inadeguato.
«Lo scopo originario della 'clausola cantonale' - impedire il dominio di singoli grandi Cantoni - è ancora giustificato. Tuttavia, questa clausola non è fondamentalmente necessaria per raggiungere questo scopo. L'Assemblea federale come autorità elettiva del Consiglio federale saprà provvedere anche senza prescrizione formale che il Consiglio federale non sia composto, per esempio, soltanto da rappresentanti dei Cantoni di Zurigo, Berna e Vaud.»
L'originaria clausola cantonale rigorosa fu sostituita dall'attuale formulazione più flessibile nell'art. 175 cpv. 4 Cost., secondo cui si deve tener conto «di un'equa rappresentanza delle regioni del Paese e delle comunità linguistiche».
#Prassi storica della rappresentanza nel Consiglio federale
Le deliberazioni parlamentari del 1993 documentarono che diversi Cantoni più piccoli non erano mai stati rappresentati nel Consiglio federale fino ad allora, mentre altri erano stati rappresentati solo una volta. Viceversa, nonostante la possibilità teorica, non era mai accaduto che sette rappresentanti di grandi Cantoni fossero eletti nel Consiglio federale.
«Diversi Cantoni non sono mai stati rappresentati nel Consiglio federale - si tratta di Cantoni più piccoli -, altri Cantoni piccoli e medi sono stati rappresentati solo una volta. Viceversa si può constatare: benché sarebbe già possibile oggi eleggere sette rappresentanti di grandi Cantoni nel Consiglio federale, questo non è mai accaduto fino ad oggi.»
#Mancanza di giurisprudenza sui requisiti materiali
Sull'interpretazione concreta dei requisiti dell'art. 175 cpv. 4 Cost. riguardo all'equa rappresentanza delle regioni del Paese e delle comunità linguistiche non esiste giurisprudenza dell'istanza giudiziaria suprema. Ciò si spiega con il fatto che le elezioni del Consiglio federale non sono sottoposte a controllo giurisdizionale secondo la sentenza 1C_649/2015.
Manca altresì giurisprudenza sull'interpretazione dei requisiti di eleggibilità dell'art. 175 cpv. 3 Cost. (eleggibilità come membro del Consiglio nazionale) o sulla procedura elettorale secondo l'art. 175 cpv. 2 Cost. (elezione da parte dell'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale).