Testo di legge
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1Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 177 Cost.

Panoramica

L'articolo 177 disciplina il modo di lavorare del Consiglio federale come supremo governo della Svizzera. Stabilisce tre principi importanti.

Il principio collegiale (capoverso 1) significa: il Consiglio federale prende le sue decisioni insieme come gruppo di sette persone. Nessun singolo membro del Consiglio federale può prendere decisioni importanti da solo. Tutti i membri devono deliberare e votare insieme. Dopo una decisione, tutti i membri rappresentano questa soluzione verso l'esterno – anche se personalmente hanno votato contro.

Il principio dipartimentale (capoverso 2) ripartisce il lavoro: ogni membro del Consiglio federale dirige un dipartimento (ministero). Questi dipartimenti preparano gli affari che il Consiglio federale decide successivamente insieme. Dopo la decisione, eseguono le risoluzioni.

La delegazione (capoverso 3) permette di trasferire certi compiti ai dipartimenti o agli uffici subordinati. Questi possono quindi decidere autonomamente, senza che tutto il Consiglio federale debba trattare ogni dettaglio. Importante è: la tutela giuridica (il diritto di ricorso) deve rimanere garantita.

Un esempio: il Consiglio federale decide insieme nuove misure anti-COVID. Il Dipartimento della sanità elabora i dettagli. L'Ufficio federale della sanità pubblica attua concretamente le misure e può decidere autonomamente sui casi singoli. Chi non è d'accordo con una decisione può presentare ricorso.

Queste regole fanno sì che le decisioni importanti vengano prese democraticamente, ma che il lavoro sia comunque organizzato in modo efficiente. Il Consiglio federale non può governare da solo come un presidente o un re.