1La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.
3Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
4Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
#Panoramica
L'articolo 15 della Costituzione federale protegge la libertà di credo e di coscienza. Questo diritto fondamentale garantisce a tutte le persone in Svizzera il diritto di scegliere, praticare o anche rifiutare liberamente la loro religione o concezione del mondo.
Il diritto fondamentale ha due aspetti: la libertà religiosa positiva conferisce il diritto di avere ed esercitare una fede. La libertà religiosa negativa protegge dall'essere costretti a compiere atti religiosi. Entrambi gli aspetti sono ugualmente importanti.
Chi è protetto? Tutte le persone in Svizzera possono invocare la libertà di credo e di coscienza. Ciò vale per i cittadini svizzeri e gli stranieri, per gli adulti e i bambini. Anche le comunità religiose (chiese, moschee, templi) hanno determinati diritti.
Cosa è permesso? Le persone possono esercitare la loro religione privatamente e pubblicamente. Possono pregare, indossare abiti religiosi, partecipare alle funzioni religiose e comunicare le loro convinzioni ad altri. Nessuno può costringerle ad aderire a una determinata religione o a compiere atti religiosi.
Esempi pratici: Una studentessa musulmana può indossare il velo a scuola. I Testimoni di Geova non possono essere costretti a partecipare a celebrazioni patriottiche. Un lavoratore può chiedere di essere libero nel suo giorno festivo religioso, se l'azienda lo permette.
Dove sono i limiti? La libertà religiosa non è illimitata. Lo Stato può imporre restrizioni quando sono coinvolti altri interessi importanti. Esempio: le campane delle chiese possono suonare più piano di notte, affinché i vicini possano dormire.
Situazioni particolari: A scuola lo Stato deve essere neutrale. Non può favorire o svantaggiare nessuna religione. Nelle naturalizzazioni è vietato rifiutare qualcuno solo a causa della sua religione. In carcere o nell'esercito le pratiche religiose possono essere limitate, ma devono restare fondamentalmente possibili.
Conseguenze giuridiche: Chi viola il diritto fondamentale può essere citato in giudizio. Il Tribunale federale ha chiarito in molte sentenze che la discriminazione religiosa è inammissibile. Allo stesso tempo le pratiche religiose devono talvolta cedere il passo quando potrebbero compromettere gravemente altre persone.
Art. 15 Cost. — Libertà di coscienza e di credo
#Dottrina
#1. Genesi
N. 1 L'art. 15 Cost. sostituisce gli art. 49 e 50 della Costituzione federale del 1874. Sul piano del contenuto, il Costituente ha spostato il baricentro dalle disposizioni collettivo-istituzionali (diocesi, rapporto tra Chiesa e Stato) verso il diritto fondamentale individuale: gli aspetti istituzionali del rapporto tra Stato e Chiesa sono stati trasferiti nell'art. 72 Cost. (nuovo), la disposizione sulle diocesi nell'art. 84 cpv. 3 AP 96. Nel messaggio il Consiglio federale ha precisato che la previgente disciplina degli art. 49 cpv. 3, 49 cpv. 4–6 e 50 cpv. 1 vCost. non sarebbe stata deliberatamente ripresa; l'art. 15 Cost. avrebbe dovuto invece porre «l'accento sugli aspetti di diritto individuale della libertà di religione» (FF 1997 I 155 s.).
N. 2 Il Consiglio federale ha optato per una struttura a quattro capoversi: il cpv. 1 contiene la garanzia generale del diritto fondamentale; il cpv. 2 codifica la libertà di scegliere una religione o una visione del mondo e di professarla; il cpv. 3 formula la libertà religiosa positiva (affiliazione, appartenenza, insegnamento); il cpv. 4 sancisce la libertà religiosa negativa quale espresso divieto di coercizione. Questa suddivisione riprende e chiarisce la dottrina, già esistente sotto il vecchio diritto, della dimensione positiva e negativa della libertà (FF 1997 I 591).
N. 3 Dal messaggio emerge che alla nozione di religione viene attribuito un significato «molto ampio», che comprende, oltre alle tradizionali religioni mondiali, anche le visioni del mondo atee e agnostiche (FF 1997 I 155). Il Consiglio federale ha inoltre sottolineato espressamente che la disposizione tutela «il diritto negativo di non appartenere ad alcuna religione» e include «la neutralità confessionale dello Stato» (FF 1997 I 155). In seno al Consiglio degli Stati, il relatore Inderkum (C, UR) ha rilevato che l'art. 15 Cost. è un puro diritto fondamentale individuale e si riferisce «esclusivamente alle persone fisiche», posizione che è stata in seguito sfumata dalla giurisprudenza in materia di libertà religiosa corporativa (→ N. 11).
N. 4 I dibattiti parlamentari si sono svolti in larga misura senza controversie di merito sull'art. 15 Cost. La Conferenza di conciliazione ha confermato la versione del Consiglio federale nel voto finale del 18 dicembre 1998. La nuova Costituzione federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. La libertà di culto, esplicitamente prevista nell'art. 50 cpv. 1 vCost., non è più menzionata autonomamente nell'art. 15 Cost.; il Tribunale federale ha tuttavia chiarito che la sua tutela costituzionale non ne è stata per questo sostanzialmente ridotta (DTF 129 I 74 consid. 4.1).
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 15 Cost. si trova nel secondo capitolo (Diritti fondamentali, art. 7–36 Cost.) e appartiene al gruppo delle libertà personali. Ha strette affinità sistematiche con la libertà d'opinione (→ art. 16 Cost.), la libertà d'informazione e la libertà d'associazione (→ art. 23 Cost.). La libertà religiosa costituisce una lex specialis rispetto alla libertà d'opinione generale, nella misura in cui siano in gioco convinzioni religiose e di visione del mondo; entrambe le garanzie possono tuttavia operare anche in parallelo. Con la libertà personale generale (→ art. 10 cpv. 2 Cost.) sussiste un rapporto sussidiario di norma di chiusura.
N. 6 Il divieto di discriminazione di cui all'→ art. 8 cpv. 2 Cost., che menziona la convinzione religiosa come criterio di distinzione vietato, è in stretta interazione con l'art. 15 Cost. (↔ art. 8 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale federale ha statuito che, in caso di discriminazione per motivi religiosi, l'art. 8 cpv. 2 Cost. offre una tutela più ampia e l'art. 15 Cost. non aggiunge alcun contenuto autonomo (DTF 132 I 167 consid. 3). I presupposti di restrizione si fondano esclusivamente sull'→ art. 36 Cost.; il nucleo essenziale ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 Cost. è inviolabile.
N. 7 L'art. 15 Cost. contiene una garanzia di diritto di difesa soggettivo direttamente applicabile. Essa è diretta principalmente contro le ingerenze statali (dimensione difensiva), ma secondo l'opinione dominante comprende anche un obbligo di protezione dello Stato volto a garantire la pace religiosa (DTF 142 I 49 consid. 3.2). In materia scolastica, essa fonda altresì un diritto all'insegnamento confessionalmente neutro (→ art. 62 Cost.). Il rapporto tra Chiesa e Stato è di competenza dei Cantoni (→ art. 72 Cost.).
#3. Elementi della fattispecie / contenuto normativo
3.1 Campo di protezione
N. 8 L'art. 15 Cost. protegge la libertà interiore (forum internum), ossia il diritto di credere, di non credere o di mutare la propria convinzione religiosa, nonché la libertà esteriore (forum externum), vale a dire il diritto di esprimere, praticare e diffondere le proprie convinzioni — o di non condividerle (DTF 142 I 49 consid. 3.4; DTF 135 I 79 consid. 5.1). Il forum internum costituisce il nucleo essenziale inviolabile (art. 36 cpv. 4 Cost.); il forum externum è restringibile alle condizioni dell'art. 36 Cost.
N. 9 La nozione di religione e di visione del mondo va intesa in senso ampio. Sono tutelate tutte le confessioni, indipendentemente dalla loro diffusione numerica in Svizzera, comprese le visioni del mondo atee (DTF 142 I 49 consid. 3.4; DTF 134 I 49 consid. 2.3). Le autorità statali non sono abilitate a verificare la correttezza teologica dei contenuti di fede; devono partire dal significato soggettivo che la norma religiosa riveste per i diretti interessati (DTF 135 I 79 consid. 4.4; DTF 142 I 49 consid. 5.2).
N. 10 La libertà di culto garantita dall'art. 15 cpv. 2 e 3 Cost. comprende gli atti di culto, l'osservanza di usi e precetti religiosi nonché le norme di abbigliamento che sono espressione di convinzione religiosa — segnatamente il velo islamico (hijab), la kippah ebraica, l'abito delle suore e dei frati cristiani nonché le croci portate visibilmente (DTF 142 I 49 consid. 3.6; DTF 148 I 160 consid. 7.5). La libertà di culto è considerata parte integrante ed emanazione dell'art. 15 Cost. e non è stata limitata nel contenuto dall'entrata in vigore della nuova Cost. (DTF 129 I 74 consid. 4.1).
N. 11 I titolari del diritto fondamentale sono in primo luogo le persone fisiche. Le persone giuridiche che perseguono scopi religiosi o ecclesiastici possono anch'esse, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, invocare la libertà religiosa (libertà religiosa corporativa; DTF 145 I 121 consid. 23; DTF 142 I 195 consid. 5.2). Le persone giuridiche prive di scopo religioso non rientrano invece nel campo di applicazione personale dell'art. 15 Cost.; per le imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche valgono principi particolari (DTF 126 I 122 consid. 3).
3.2 Libertà religiosa positiva e negativa
N. 12 Il cpv. 3 garantisce la libertà religiosa positiva: il diritto di entrare a far parte di una comunità religiosa o di appartenervi e di seguire un insegnamento religioso. Il cpv. 4 statuisce la libertà religiosa negativa quale esplicito divieto di coercizione: nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa, a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. Questa bipartizione ha conseguenze in particolare per l'uscita dalla Chiesa e per l'imposta ecclesiastica (→ N. 20).
N. 13 La libertà religiosa negativa protegge dalla coercizione statale a svolgere attività religiosa, ma non attribuisce il diritto di essere completamente al riparo dalla percezione di altre confessioni. Il semplice fatto che compagni di classe portino simboli religiosi, ad esempio, non viola la libertà religiosa negativa di terzi (DTF 142 I 49 consid. 9.4.2; DTF 135 I 79 consid. 7.2).
3.3 Obbligo di neutralità dello Stato
N. 14 L'art. 15 Cost. obbliga lo Stato alla neutralità religiosa e di visione del mondo. Tale neutralità si realizza o tramite una rigorosa separazione tra Stato e religione (laicità) oppure tramite un atteggiamento aperto in egual misura a tutte le confessioni (neutralità confessionale). Il diritto pubblico cantonale conosce entrambe le varianti (DTF 142 I 49 consid. 3.3; DTF 148 I 160 consid. 7.4). L'obbligo di neutralità si rivolge alle autorità e ai loro rappresentanti, ma non agli alunni in quanto soggetti di diritto (DTF 142 I 49 consid. 9.2). Il Tribunale federale riconosce ai Cantoni, nel quadro del federalismo (→ art. 72 Cost.), un considerevole margine di discrezionalità (DTF 148 I 160 consid. 5).
3.4 Funzioni del diritto fondamentale
N. 15 Secondo il Tribunale federale, la libertà di coscienza e di credo adempie tre funzioni: (1) obbligo di tolleranza — garanzia della pace religiosa; (2) tutela della libertà — garanzia che tutte le persone possano conservare, esprimere e vivere quotidianamente le proprie convinzioni più profonde; (3) funzione di integrazione — prevenzione dell'esclusione delle minoranze religiose e agevolazione dell'integrazione sociale (DTF 142 I 49 consid. 3.2; DTF 148 I 160 consid. 7.3; Kiener/Kälin, Grundrechte, 2a ed. 2013, p. 313).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 16 In quanto diritto di difesa contro le ingerenze statali, l'art. 15 Cost. produce effetti diretti. Le ingerenze nel forum externum sono ammissibili soltanto se soddisfano i presupposti dell'art. 36 Cost.: base legale (cpv. 1), interesse pubblico o protezione dei diritti fondamentali di terzi (cpv. 2), proporzionalità (cpv. 3). Le ingerenze gravi richiedono una base nella legge formale (DTF 139 I 280 consid. 5.1; DTF 142 I 49 consid. 6).
N. 17 L'obbligo di neutralità dello Stato e il principio di parità di trattamento confessionale sono azionabili come diritti individuali. La libertà di coscienza e di credo non attribuisce tuttavia il diritto di esigere che lo Stato si astenga dal compiere, promuovere o sostenere azioni incompatibili con la propria visione del mondo, purché lo Stato non prenda illegittimamente le parti di una determinata religione (DTF 145 I 121 consid. 5.2).
N. 18 Per valutare la gravità dell'ingerenza sono determinanti criteri oggettivi; le autorità statali devono valutare il significato religioso di una norma dal punto di vista dei diretti interessati, senza operare una propria ponderazione teologica (DTF 135 I 79 consid. 4.4; DTF 142 I 49 consid. 7.1). Il Tribunale federale qualifica come ingerenza grave il divieto generale per un'alunna di indossare il velo nella scuola pubblica (DTF 142 I 49 consid. 7.2; DTF 139 I 280 consid. 5.2).
N. 19 In ambito penitenziario l'art. 15 Cost. resta in linea di principio applicabile. Restrizioni della libertà di culto sono tuttavia più facilmente giustificabili in ragione del rapporto speciale di assoggettamento; esse devono però limitarsi al buon funzionamento dell'istituto e non possono andare oltre il necessario (DTF 129 I 74 consid. 4.2). L'esclusione dalla partecipazione a funzioni religiose collettive per motivi di sicurezza è conforme alla Costituzione se al detenuto è garantita la visita del cappellano.
N. 20 L'uscita dalla Chiesa deve poter essere effettuata anche come uscita parziale dalla Chiesa nazionale: è sufficiente la dichiarazione di uscita dalla Chiesa nazionale costituita come ente di diritto pubblico; non si può esigere un distacco dalla Chiesa universale (sentenza 2P.16/2002 del 18.12.2002). L'imposta ecclesiastica delle persone giuridiche è in linea di principio compatibile con l'art. 15 Cost. (DTF 126 I 122 consid. 3; DTF 128 I 317 consid. 4).
#5. Questioni controverse
5.1 Velo nel contesto scolastico
N. 21 La costellazione più controversa riguarda l'indossare abbigliamento religioso nelle scuole pubbliche. Il Tribunale federale distingue nettamente tra alunni e insegnanti: mentre per questi ultimi (segnatamente nel Canton Ginevra con la sua tradizione laicista) ha riconosciuto come conforme alla Costituzione un divieto di indossare il velo (DTF 123 I 296 consid. 4), ha dichiarato incostituzionale un divieto generale del velo per le alunne in assenza di una base nella legge formale (DTF 139 I 280 consid. 5). Anche qualora esista una tale base legale, un siffatto divieto si rivela sproporzionato se non vi è un concreto rischio di turbamento della pace scolastica (DTF 142 I 49 consid. 10.2).
N. 22 Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 277) sottolineano che l'obbligo di neutralità dello Stato fonda un obbligo di protezione a favore di tutte le confessioni e non un obbligo difensivo contro la simbolica religiosa da parte di privati. Kiener/Kälin (Grundrechte, 2a ed. 2013, p. 270 s.) condividono tale analisi: l'ammissione del velo da parte di un'alunna non implica un'identificazione dello Stato con una fede. Il Tribunale federale ha recepito questa posizione dottrinale nella DTF 142 I 49 consid. 9.2.
5.2 Dispense dall'insegnamento obbligatorio
N. 23 Controversa è la portata del diritto all'esonero dall'insegnamento obbligatorio per motivi religiosi. Il Tribunale federale ha concesso nel 1993 una dispensa dall'insegnamento del nuoto ad alunne musulmane (DTF 119 Ia 178), ma nel 2008 ha negato la dispensa ad alunni musulmani di sesso maschile, facendo leva sul crescente interesse all'integrazione (DTF 135 I 79 consid. 7.3). Il mutamento di prassi è stato motivato con i cambiamenti intervenuti nelle condizioni sociali (aumento numerico della popolazione musulmana, ancoraggio legislativo del mandato di integrazione). Karlen (Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz, 1982, p. 294 s.) e Kälin (Grundrechte im Kulturkonflikt, 2000, p. 39) sottolineano che per l'apertura del campo di protezione deve essere determinante il significato soggettivo della norma religiosa per i diretti interessati, non la sua vincolatività intersoggettiva all'interno della comunità di fede — posizione confermata nella DTF 135 I 79 consid. 4.4.
5.3 Laicità e neutralità statale
N. 24 È controverso fino a che punto la tradizione laicista cantonale possa giustificare ingerenze statali nella libertà religiosa dei dipendenti pubblici. Il Tribunale federale riconosce che Cantoni come Ginevra, con una pronunciata tradizione costituzionale laicista, possono imporre ai dipendenti pubblici obblighi di neutralità più estesi, ma sottolinea che un'applicazione eccessivamente rigida sarebbe, nel singolo caso, incompatibile con l'art. 15 Cost. (DTF 148 I 160 consid. 7.10.3.3). Häfner (Religionsverfassung, in: Verfassungsrecht der Schweiz, vol. III, 2020, p. 2338 s.) chiede maggiore riserbo al Tribunale federale nel controllo astratto delle norme cantonali sulla laicità. Hertig Randall (in: Études en l'honneur de Tristan Zimmermann, 2017, p. 150) e Mahon (ibid., p. 203 s.) distinguono una laicità «inclusiva» da una laicità «esclusiva»: soltanto la prima sarebbe compatibile con il pluralismo di una società democratica.
5.4 Libertà religiosa corporativa
N. 25 Se e in quale misura le persone giuridiche con scopo religioso siano titolari della libertà di coscienza e di credo era controverso sotto il vecchio diritto costituzionale. Il messaggio (FF 1997 I 155) e il Consiglio degli Stati (Inderkum) partivano da un carattere individualgiuridico della norma. Il Tribunale federale ha tuttavia costantemente riconosciuto agli enti religiosi la qualità di titolari del diritto fondamentale (DTF 145 I 121 consid. 23; DTF 142 I 195 consid. 5.2 ss.), superando così la lettura restrittiva del legislatore. Pahud de Mortanges (BSK BV, art. 15 N. 1) ravvisa in ciò uno sviluppo coerente con il sistema, nella direzione di una protezione globale dell'esercizio collettivo della religione.
#6. Note pratiche
N. 26 Diritto parallelo CEDU: L'art. 9 CEDU tutela la libertà di coscienza e di credo in modo sostanzialmente coincidente con l'art. 15 Cost. (DTF 148 I 160 consid. 7.1). L'art. 18 del Patto ONU II (RS 0.103.2) non ha portata autonoma rispetto all'art. 9 CEDU (DTF 148 I 160 consid. 7.1). La Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un ampio margine di apprezzamento in materia di libertà religiosa, che il Tribunale federale tiene in considerazione nell'ambito del controllo astratto delle norme cantonali (DTF 148 I 160 consid. 7.13).
N. 27 Proporzionalità: In caso di ingerenze nel forum externum, il triplice test di proporzionalità di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost. deve essere interamente espletato: idoneità, necessità, esigibilità. Gli interessi di integrazione e di parità possono fondare interessi pubblici, senza tuttavia prevalere automaticamente sul diritto fondamentale (DTF 135 I 79 consid. 7.1 s.; DTF 142 I 49 consid. 8–10). Per la proporzionalità delle ingerenze gravi è sempre presupposta la riserva della legge formale (DTF 139 I 280 consid. 5.1).
N. 28 Campo di protezione e credibilità: In sede procedurale è sufficiente l'esposizione credibile del fatto che il comportamento invocato sia espressione diretta della convinzione religiosa. Le autorità non possono verificare la coerenza interna o la diffusione del precetto religioso (DTF 135 I 79 consid. 4.4; DTF 142 I 49 consid. 5.2). È irrilevante che un determinato precetto sia osservato da tutti i fedeli della comunità (DTF 119 Ia 178 consid. 7e).
N. 29 Imposte ecclesiastiche: Le persone giuridiche possono essere assoggettate alle imposte ecclesiastiche; ciò è in linea di principio compatibile con l'art. 15 Cost. (DTF 126 I 122; DTF 128 I 317). Per i matrimoni misti sul piano confessionale valgono principi particolari, desunti dalla libertà di coscienza e di credo (DTF 128 I 317 consid. 4).
N. 30 Diritto cantonale sulla laicità: Il Tribunale federale esamina in astratto le leggi cantonali sulla laicità con accresciuta riservatezza. I divieti di manifestazioni di culto religioso su suolo pubblico come divieto di principio sono sproporzionati (DTF 148 I 160 consid. 11.5). Gli obblighi di neutralità per i dipendenti pubblici possono essere conformi alla Costituzione, ma devono essere applicati in modo concretamente proporzionato (DTF 148 I 160 consid. 7.10.3.3).
Rimandi trasversali: ↔ art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione, convinzione religiosa come criterio vietato); → art. 36 Cost. (presupposti di restrizione per tutti i diritti fondamentali); → art. 72 Cost. (rapporto Chiesa–Stato, competenze cantonali); → art. 62 Cost. (diritto scolastico, neutralità confessionale della scuola pubblica); → art. 9 CEDU (garanzia convenzionale parallela); → art. 18 Patto ONU II (garanzia internazionale, senza portata autonoma rispetto alla CEDU).
#Giurisprudenza
#Principi fondamentali della libertà religiosa
BGE 142 I 49 cons. 3 dell'11 dicembre 2015
Il divieto del velo per le studentesse viola l'art. 15 Cost.
Il diritto fondamentale protegge sia la libertà religiosa interiore che quella esteriore.
«La libertà di credo e di coscienza appartiene ai diritti fondamentali più antichi; testimonianze dell'idea di tolleranza si trovano già nel IV secolo. La libertà di credo e di coscienza radicata nelle idee citate è garantita dall'art. 15 Cost. Essa accorda a ogni persona il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni ideologiche e di professarle da sola o in comunità con altri.»
#Libertà religiosa nell'ambito scolastico
BGE 135 I 79 cons. 4.4 del 24 ottobre 2008
Dispensa dalle lezioni di nuoto per allievi musulmani — Determinazione del significato delle regole religiose.
Il diritto fondamentale protegge anche le convinzioni delle minoranze religiose indipendentemente dalla loro diffusione.
«Lo Stato religiosamente neutro non può verificare la correttezza teologica delle regole di fede. Allo stesso modo gli è vietato determinare egli stesso il significato di una prescrizione religiosa e quindi il suo peso nella ponderazione degli interessi. I contenuti della fede che giustificano un comportamento motivato religiosamente o suggeriscono determinati modi di vestire non sono in linea di principio da verificare.»
BGE 139 I 280 cons. 5 dell'11 luglio 2013
Il divieto del velo per le studentesse necessita di una base legale formale.
Gli interventi gravi nell'art. 15 Cost. richiedono una base giuridica sufficiente.
«Il divieto di portare il velo a scuola costituisce un grave intervento nel diritto fondamentale della libertà di credo e di coscienza, che necessita di una base legale formale; la legislazione generale sulla scuola popolare del Cantone di Turgovia non costituisce una tale base.»
#Protezione dalla discriminazione e naturalizzazione
BGE 134 I 49 cons. 3.2 del 27 febbraio 2008
Il rifiuto della naturalizzazione per il porto del velo è discriminatorio.
L'art. 15 Cost. opera tramite l'art. 8 cpv. 2 Cost. nella procedura di naturalizzazione.
«Basare una decisione negativa di naturalizzazione sul porto del velo come simbolo religioso è idoneo a svantaggiare indebitamente la richiedente. Manca a tal fine una giustificazione qualificata: il semplice porto del velo non esprime di per sé un atteggiamento contrario alle concezioni valoriali dello Stato di diritto e democratiche.»
BGE 134 I 56 cons. 5 del 27 febbraio 2008
Esame della discriminazione nel caso di rifiuto della naturalizzazione motivato religiosamente.
Carenze nelle conoscenze linguistiche possono sovrapporsi al porto del velo come motivo di rifiuto.
«In considerazione delle carenti conoscenze del tedesco e di educazione civica, il rigetto della domanda di naturalizzazione resiste al vaglio costituzionale, indipendentemente dal fatto che la richiedente porti il velo.»
#Uscita dalla Chiesa e libertà religiosa negativa
BGE 134 I 75 cons. 3-9 del 16 novembre 2007
L'uscita parziale dalla Chiesa cantonale è sufficiente.
La libertà religiosa negativa protegge dalla costrizione all'appartenenza a una comunità religiosa.
«È sufficiente la dichiarazione di uscita dalla Chiesa cantonale; da chi vuole uscire non può essere richiesto di separarsi dalla Chiesa cattolica romana come tale.»
BGE 129 I 68 cons. 3.1-3.4 del 18 dicembre 2002
Effetti giuridici dell'uscita parziale dalla Chiesa.
L'art. 15 cpv. 4 Cost. protegge dalla costrizione all'esercizio della religione.
«Gli effetti giuridici di una dichiarazione di uscire soltanto dalla parrocchia rispettivamente Chiesa cantonale, ma di volersi continuare a professare nella Chiesa cattolica romana (cosiddetta uscita parziale dalla Chiesa), sono da determinare alla luce della libertà di credo e di coscienza.»
#Tasse ecclesiastiche e libertà religiosa
BGE 126 I 122 cons. 3 del 13 giugno 2000
L'obbligo di tassa ecclesiastica delle persone giuridiche è compatibile con l'art. 15 Cost.
La libertà religiosa protegge primariamente le persone fisiche.
«Conferma della giurisprudenza precedente sulla compatibilità di principio dell'obbligo di tassa ecclesiastica delle persone giuridiche con l'art. 49 cpv. 6 vCost [ora art. 15 Cost.].»
BGE 128 I 317 cons. 4 del 20 febbraio 2002
Tasse ecclesiastiche in caso di matrimonio confessionalmente misto.
La libertà di credo e di coscienza pone limiti alla tassazione ecclesiastica.
«Mantenimento dei principi finora derivati dalla libertà di credo e di coscienza per la tassazione ecclesiastica nei matrimoni confessionalmente misti.»
#Libertà religiosa nell'esecuzione penale
BGE 129 I 74 cons. 4.2 del 13 gennaio 2003
Libertà di culto in carcere — Limitazioni sono possibili.
La libertà religiosa vale anche nel rapporto speciale di potere, ma con restrizioni.
«Nell'esecuzione penale si verificano, nell'interesse pubblico, limitazioni della libertà che derivano dallo scopo di questa istituzione e dal requisito del mantenimento di un funzionamento ordinato dell'istituto. Non possono andare oltre la misura necessaria a tal fine.»
#Neutralità statale e simboli religiosi
BGE 148 I 160 cons. 7 del 23 dicembre 2021
Legge sulla laicità di Ginevra e libertà religiosa degli impiegati statali.
L'esercizio neutrale delle funzioni statali può limitare le manifestazioni religiose.
«L'art. 3 cpv. 3 e 5 LLE/GE, secondo cui le persone del tribunale, i membri delle autorità esecutive cantonali e i funzionari devono astenersi dal mettere in mostra la loro appartenenza religiosa tramite dichiarazioni o segni esteriori, è conforme agli art. 15 e 36 Cost. e all'art. 9 n. 1 CEDU. È tuttavia da evitare un'applicazione eccessivamente rigorosa di questa disposizione nel caso singolo.»
BGE 145 I 121 cons. 4 del 17 dicembre 2018
Il contributo di finanziamento della Chiesa cantonale a un centro di consulenza non viola la libertà religiosa.
Il sostegno indiretto di scopi non religiosi da parte di comunità religiose è ammissibile.
«La libertà di fede della Chiesa cantonale cattolica romana o il diritto della Chiesa cantonale non sono violati dal contributo vincolato a condizioni della Chiesa cantonale cattolica dei Grigioni dell'importo di fr. 15'000.- a un centro di consulenza per pianificazione familiare, sessualità, gravidanza e partenariato.»
#Minoranze religiose e integrazione
BGE 126 I 133 cons. 4 del 23 maggio 2000
L'attività missionaria su suolo pubblico è sottoposta a limitazioni locali.
La libertà religiosa non è illimitata e deve essere ponderata con altri interessi.
«Chi vuole distribuire prestazioni a pagamento e non fa chiaramente riconoscere al pubblico interessato l'eventuale obiettivo missionario collegato, deve mettere in conto che le sue azioni pubblicitarie non vengano privilegiate sotto l'aspetto della libertà religiosa.»
#Rapporto con la CEDU
BGE 132 I 167 cons. 3 del 10 maggio 2006
Libertà religiosa e protezione dalla discriminazione nella naturalizzazione.
L'art. 15 Cost. e l'art. 9 CEDU hanno un effetto protettivo parallelo.
«Il richiamo all'art. 15 Cost. e all'art. 9 CEDU non ha significato autonomo riguardo al rimprovero che la naturalizzazione sia stata rifiutata per motivi discriminatori a causa dell'appartenenza religiosa, poiché il divieto di discriminazione dell'art. 8 cpv. 2 Cost. offre la protezione più ampia.»