Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
#Panoramica
L'articolo 14 della Costituzione federale tutela il diritto al matrimonio e alla famiglia. Questa garanzia comprende due ambiti importanti: il diritto di sposarsi e il diritto alla vita familiare.
Il diritto al matrimonio significa che ogni persona può decidere liberamente chi sposare. Lo Stato non può impedire i matrimoni arbitrariamente o renderli più difficili attraverso ostacoli eccessivi (BGE 138 I 41). Dal 1° luglio 2022 in Svizzera possono sposarsi anche le coppie dello stesso sesso, dopo che il popolo il 26 settembre 2021 aveva accettato il "matrimonio per tutti". Fino a quella data il matrimonio era limitato alle coppie di sesso diverso (BGE 119 II 264). La poligamia rimane ancora oggi vietata e viola l'ordre public svizzero.
Il diritto alla famiglia protegge i rapporti familiari esistenti. Ne fanno parte non solo le coppie sposate con figli, ma anche le unioni domestiche non coniugate (concubinato) e altre forme di famiglia. Il Tribunale federale ha riconosciuto che anche i partner di vita non sposati possono appartenere al concetto di famiglia (BGE 143 I 241).
La garanzia agisce come diritto di difesa contro gli interventi statali. Ma obbliga lo Stato anche a creare un quadro giuridico per il matrimonio e la famiglia. Particolarmente importante è questo per il ricongiungimento familiare: le persone straniere possono, a certe condizioni, far venire in Svizzera i loro coniugi o familiari (BGE 139 I 330).
Esempio pratico: un cittadino tedesco vive insieme al suo partner svizzero. Quando vogliono sposarsi, l'ufficio di stato civile gli chiede un certificato di soggiorno regolare. Se non può esibirlo immediatamente, l'autorità deve rilasciargli un permesso di soggiorno provvisorio affinché il matrimonio possa aver luogo (BGE 137 I 351).
In caso di interventi nella libertà matrimoniale e familiare, le autorità devono avere una base legale e agire proporzionatamente. Le limitazioni sono ammissibili solo se servono a un interesse pubblico e non toccano il nucleo essenziale del diritto.
Art. 14 Cost. — Diritto al matrimonio e alla famiglia
#Dottrina
#1. Genesi della disposizione
N. 1 L'art. 14 Cost. riprende, in forma moderna e compatta, la garanzia di cui all'art. 54 cpv. 1 vCost. (Costituzione federale del 1874). Nel messaggio del 20 novembre 1996 il Consiglio federale sottolineò che la disposizione avrebbe dovuto ancorare il diritto al matrimonio sia come istituto sia come diritto individuale direttamente azionabile in giudizio, e assicurare la protezione specifica del matrimonio rispetto ad altre forme di convivenza (FF 1997 I 144 segg.). Si rinunciò deliberatamente a recepire i cpv. 2, 3, 5 e 6 dell'art. 54 vCost., in quanto il Consiglio federale li riteneva superati dal diritto matrimoniale del CC.
N. 2 Nel messaggio il Consiglio federale precisò esplicitamente che il diritto al matrimonio si riferiva all'unione tra donna e uomo e non ricomprendeva né le unioni transessuali né quelle tra persone dello stesso sesso; l'estensione a tutte le forme di convivenza sarebbe stata contraria all'idea fondamentale dell'istituto del matrimonio (FF 1997 I 144 segg.). Tale affermazione si basava sulla giurisprudenza costante fino ad allora relativa all'art. 54 vCost. (DTF 119 II 264 consid. 4b).
N. 3 Nel corso dell'iter parlamentare si accese una controversia centrale attorno alla formulazione. Il Consiglio degli Stati intendeva configurare la norma come semplice garanzia istituzionale del matrimonio. Il relatore Inderkum avvertì che la formula preferita dal Consiglio nazionale «diritto al matrimonio e alla famiglia» avrebbe potuto ingenerare aspettative infondate: «La versione del Consiglio nazionale potrebbe generare aspettative e interpretazioni errate. Non si potrebbe escludere che anche le coppie non coniugate ne ricavassero un diritto alla famiglia, incluso il diritto all'adozione.» (Inderkum Hansheiri, BU 1998 CS Estratto separato). Al Consiglio nazionale il relatore della commissione Deiss difese la formula «diritto al matrimonio e alla famiglia» come una scelta deliberatamente più ampia. Dopo più tornate di eliminazione delle divergenze — la Conferenza di conciliazione si riunì il 14/15 dicembre 1998 — prevalse la formulazione del Consiglio nazionale. La consigliera agli Stati Frick precisò inoltre che per «famiglia» si intendevano «le forme di famiglia oggi comuni, cioè genitori e figli che convivono» (Frick Bruno, BU 1998 CS Estratto separato). Il voto finale ebbe luogo il 18 dicembre 1998 in entrambe le Camere.
N. 4 La votazione popolare del 18 aprile 1999 approvò la nuova Costituzione federale. L'art. 14 Cost. è entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Con la revisione del Codice civile e l'introduzione del «matrimonio per tutti» con effetto dal 1° luglio 2022 (RU 2021 747), l'esclusione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso inizialmente prevista nel progetto del messaggio è divenuta priva di oggetto: l'art. 14 Cost. tutela ormai anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
#2. Collocazione sistematica
N. 5 L'art. 14 Cost. si trova nel secondo capitolo del secondo titolo della Costituzione federale (Diritti fondamentali, artt. 7–36 Cost.). La norma contiene una doppia garanzia: tutela il matrimonio come istituto giuridico (garanzia istituzionale) e conferisce al contempo un diritto soggettivo individuale a contrarre matrimonio e a condurre una vita familiare. Essa è pertanto sia un diritto di difesa contro le ingerenze dello Stato sia una garanzia istituzionale che obbliga il legislatore a disciplinare e proteggere l'istituto del matrimonio.
N. 6 L'art. 14 Cost. è strettamente correlato a ↔ art. 13 cpv. 1 Cost. (protezione della sfera privata e della vita familiare). Entrambe le norme tutelano le relazioni familiari, ma l'art. 14 Cost. prevale in quanto garanzia più specifica per il matrimonio e la vita familiare formalizzata. Nel settore del ricongiungimento familiare nel diritto degli stranieri, l'art. 14 Cost. e l'art. 13 cpv. 1 Cost. devono essere considerati congiuntamente (→ art. 13 Cost.). Il regime delle limitazioni di cui a → art. 36 Cost. si applica all'art. 14 Cost. come a tutti i diritti fondamentali.
N. 7 Sul piano del diritto internazionale, l'art. 14 Cost. corrisponde in primo luogo all'art. 12 CEDU (diritto al matrimonio) nonché all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare e privata). Il Tribunale federale interpreta l'art. 14 Cost. in giurisprudenza costante parallelamente all'art. 12 CEDU; le sentenze della Corte EDU — segnatamente O'Donoghue e altri c. Regno Unito (n. 34848/07, 14 dicembre 2010) — sono determinanti per l'interpretazione del diritto costituzionale svizzero (DTF 137 I 351 consid. 3.4 seg.; DTF 138 I 41 consid. 3).
N. 8 Nel rapporto con il diritto civile, l'art. 14 Cost. costituisce il fondamento costituzionale delle norme sul diritto matrimoniale del CC (artt. 90 segg. CC). Il legislatore dispone a tal riguardo di un ampio margine di apprezzamento; è unicamente tenuto a non sopprimere l'istituto del matrimonio come tale e a preservare il nucleo del diritto a contrarre matrimonio (contenuto essenziale, → art. 36 cpv. 4 Cost.).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Titolari
N. 9 Il diritto al matrimonio e alla famiglia spetta a ogni persona fisica maggiorenne, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla religione o dallo statuto di soggiorno. Si tratta di un diritto dell'uomo, non di un diritto del cittadino (DTF 137 I 351 consid. 3.5; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 221). I minorenni sono esclusi dalla libertà matrimoniale fintanto che il diritto civile preveda la maggiore età come presupposto (art. 94 cpv. 2 CC).
3.2 Campo di protezione «diritto al matrimonio»
N. 10 Il diritto al matrimonio tutela la libertà di contrarre matrimonio e il diritto di avvalersi del matrimonio come istituto giuridico. Esso comprende il diritto di sposarsi, la libertà di sposare una determinata persona nonché — in senso negativo — il diritto di non essere costretto al matrimonio (Leuenberger Moritz, Consigliere federale, BU 1998 CS Estratto separato: «Dall'articolo 12 non può essere derivato alcun obbligo al matrimonio»). Dall'art. 14 Cost. non discende invece un obbligo dello Stato di promuovere attivamente la conclusione del matrimonio; la norma opera principalmente come diritto di difesa (DTF 140 I 77 consid. 5.3; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 394 segg.).
N. 11 La garanzia istituzionale obbliga il legislatore a mantenere il matrimonio come forma di vita autonoma con specifici effetti giuridici (obbligo reciproco di mantenimento, art. 163 CC; diritto successorio, art. 462 CC; autorità parentale congiunta, art. 296 CC). Gli vieta di sopprimere di fatto l'istituto del matrimonio o di svuotarlo di significato al punto da renderlo privo di rilevanza (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. 1862).
N. 12 Dal 1° luglio 2022 il matrimonio è aperto anche alle coppie dello stesso sesso (RU 2021 747). Con questa modifica legislativa, la precedente giurisprudenza secondo cui l'art. 14 Cost. proteggeva esclusivamente l'unione tra donna e uomo (DTF 119 II 264 consid. 4b; DTF 126 II 425 consid. 4b) è divenuta priva di oggetto. L'art. 14 Cost. tutela ora tutti i matrimoni indipendentemente dal sesso delle persone coinvolte.
3.3 Campo di protezione «diritto alla famiglia»
N. 13 Il diritto alla famiglia tutela il diritto di fondare una famiglia nonché la convivenza comune di genitori e figli. Secondo i lavori parlamentari, la Conferenza di conciliazione intendeva per «famiglia» le «forme di famiglia oggi comuni, cioè genitori e figli che convivono» (Frick Bruno, BU 1998 CS Estratto separato). Nella prassi giuridica, la nozione di famiglia ricomprende anche le comunioni di vita assimilabili al matrimonio (concubinato), purché si tratti di una relazione stretta, autentica ed effettivamente vissuta (DTF 143 I 241 consid. 3.6; DTF 126 II 425 consid. 4c).
N. 14 Il diritto alla famiglia non opera unicamente come diritto di difesa, ma presenta anche una dimensione di obblighi positivi: lo Stato deve configurare il suo ordinamento giuridico in modo tale che la vita familiare possa essere concretamente vissuta. Dall'art. 14 Cost. non possono tuttavia essere ricavate in linea di principio pretese dirette a prestazioni di assicurazioni sociali statali (DTF 140 I 77 consid. 5.3).
3.4 Limitazioni proporzionate
N. 15 Le limitazioni del diritto al matrimonio e alla famiglia sono ammissibili solo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità (idoneità, necessità, ragionevolezza) e rispetto del contenuto essenziale. Il Tribunale federale ha sottolineato in particolare nel settore della lotta ai matrimoni di comodo che le misure volte a prevenire tali matrimoni non possono escludere in modo generalizzato tutte le persone prive di un soggiorno regolare dall'accesso al matrimonio; esse devono essere calibrate sul singolo caso (DTF 137 I 351 consid. 3.5; DTF 138 I 41 consid. 3 seg.).
#4. Effetti giuridici
N. 16 In quanto diritto individuale direttamente applicabile, ogni persona interessata può invocare direttamente l'art. 14 Cost. Le misure statali che negano sistematicamente, automaticamente e indiscriminatamente l'accesso al matrimonio violano l'art. 14 Cost. (→ art. 12 CEDU). Il Tribunale federale ha obbligato le autorità di migrazione, fondandosi sull'art. 14 Cost. e sull'art. 12 CEDU, a rilasciare ai fidanzati stranieri, caso per caso, un titolo di soggiorno provvisorio ai fini della preparazione al matrimonio, sempreché non vi siano indizi di abuso del diritto e l'ammissione successiva alla celebrazione del matrimonio appaia chiara (DTF 137 I 351 consid. 3.7).
N. 17 Il diritto alla vita familiare obbliga le autorità a prendere in debita considerazione, in modo proporzionato, i legami familiari nelle decisioni di diritto degli stranieri. Il diniego del ricongiungimento familiare tocca l'art. 14 Cost. e può, in circostanze particolari, fondare pretese autorizzatorie nel diritto degli stranieri (DTF 139 I 330 consid. 4 segg.; DTF 139 I 37 consid. 3 seg.). In materia di esecuzione delle pene, l'art. 14 Cost. fonda una pretesa delle persone detenute a un contatto regolare e adeguato con i familiari e i conviventi stabili (DTF 143 I 241 consid. 3.6; 4.5).
N. 18 La garanzia istituzionale spiegano i propri effetti nei confronti del legislatore: il trattamento differenziato di coniugi e concubini nel diritto delle assicurazioni sociali è in linea di principio ammissibile, purché sussistano motivi oggettivi e una valutazione complessiva non riveli una discriminazione inammissibile. Il massimale delle rendite AVS ai sensi dell'art. 35 LAVS non viola, in una valutazione complessiva, né l'art. 14 Cost. né l'art. 8/14 CEDU (DTF 140 I 77 consid. 9).
#5. Questioni controverse
5.1 Garanzia istituzionale versus diritto soggettivo
N. 19 Una classica questione controversa riguarda il rapporto tra la garanzia istituzionale e il diritto soggettivo individuale. Il Consiglio degli Stati intendeva ancorare principalmente una garanzia istituzionale, il Consiglio nazionale un diritto soggettivo al matrimonio e alla famiglia; la formulazione definitiva unisce entrambi gli elementi. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 220 seg.) sottolineano che l'art. 14 Cost. contiene sia una garanzia istituzionale sia un diritto soggettivo direttamente azionabile in giudizio. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, n. 1862) confermano questa duplice funzione. La giurisprudenza ha aderito a tale qualificazione (DTF 137 I 351 consid. 3.5).
5.2 Pretese a prestazioni in materia di diritto di famiglia fondate sull'art. 14 Cost.
N. 20 È controverso se l'art. 14 Cost. — al di là della dimensione di diritto di difesa — fondi autonome pretese positive a prestazioni statali (p. es. prestazioni di assicurazioni sociali, congedo parentale, diritto all'adozione). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 396) negano una pretesa diretta a prestazioni e limitano l'art. 14 Cost. alla classica funzione difensiva. Il Tribunale federale ha aderito a questa posizione restrittiva e afferma che i diritti fondamentali al matrimonio e alla famiglia si rivolgono «in primo luogo allo Stato come diritti di difesa» e fondano «solo eccezionalmente e in modo puntuale pretese a prestazioni di rango costituzionale» (DTF 140 I 77 consid. 5.3).
5.3 Ambito di applicazione rispetto ad altre forme di vita
N. 21 È controverso se l'art. 14 Cost. tuteli anche le comunioni di vita non matrimoniali. I lavori parlamentari hanno evidenziato una tensione marcata: il consigliere agli Stati Inderkum temeva che la formula «diritto al matrimonio e alla famiglia» potesse indurre «anche le coppie non coniugate a ricavarne un diritto alla famiglia, incluso il diritto all'adozione» (BU 1998 CS Estratto separato). La giurisprudenza ha successivamente intrapreso una via di mezzo: mentre il matrimonio rimane oggetto di una protezione istituzionale particolare (DTF 140 I 77 consid. 9), la tutela del «diritto alla famiglia» si estende di fatto anche alle comunioni di vita assimilabili al matrimonio nel settore del diritto di visita e di contatto (DTF 143 I 241 consid. 3.6; 4.5). Müller/Schefer (op. cit., pag. 221 segg.) propugnano un'interpretazione evolutiva che tenga conto dei mutamenti sociali.
5.4 Matrimonio tra persone dello stesso sesso ed evoluzione dal 2022
N. 22 Prima dell'introduzione del «matrimonio per tutti» il 1° luglio 2022, era vivamente controverso se l'art. 14 Cost. fondasse un diritto costituzionale di accesso al matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Müller/Schefer (op. cit., pag. 102 segg.) si espressero con una differenziazione prudente, mentre il Tribunale federale, richiamandosi al messaggio e ai lavori parlamentari, considerava la nozione di matrimonio limitata alle coppie di sesso diverso (DTF 126 II 425 consid. 4b). Con la revisione legislativa (RU 2021 747), questa controversia è superata sul piano legislativo. Rimane aperta la questione se l'art. 14 Cost. fondi oggi a sua volta una pretesa alla piena parità di trattamento delle unioni domestiche registrate in tutti i settori giuridici (p. es. diritto all'adozione, medicina riproduttiva), questione che la giurisprudenza della Corte EDU influenza in misura crescente (cfr. Corte EDU, X c. Austria, n. 19010/07, 19 febbraio 2013, citata in DTF 140 I 77 consid. 7.1).
#6. Indicazioni pratiche
N. 23 Celebrazione del matrimonio e diritto degli stranieri: L'ufficiale dello stato civile deve accordare ai fidanzati stranieri un lasso di tempo sufficiente per regolarizzare il loro soggiorno. Se le autorità di migrazione negano anche un titolo di soggiorno provvisorio, pur non essendovi abuso del diritto e apparendo chiara l'ammissione dopo la celebrazione del matrimonio, si configura una violazione dell'art. 14 Cost. in combinato disposto con l'art. 12 CEDU (DTF 137 I 351 consid. 3.7; DTF 138 I 41 consid. 5). Le autorità non possono bloccare in modo generalizzato la preparazione al matrimonio per tutte le persone prive di un soggiorno regolare.
N. 24 Ricongiungimento familiare: L'art. 14 Cost. obbliga le autorità di migrazione ad applicare le disposizioni sul ricongiungimento familiare (artt. 42 segg. LStrI) in conformità ai diritti fondamentali. I legami familiari devono essere ponderati con gli interessi pubblici nel quadro della proporzionalità. Il Tribunale federale ha elaborato criteri particolari per i rifugiati riconosciuti con asilo: la dipendenza dall'aiuto sociale del familiare chiamato a ricongiungersi non giustifica di per sé il diniego del ricongiungimento, se il disavanzo può essere compensato in un prevedibile lasso di tempo e il rifugiato compie tutto il ragionevole per integrarsi (DTF 139 I 330 consid. 4 segg.).
N. 25 Esecuzione delle pene: Le persone in detenzione cautelare mantengono il loro diritto a un contatto adeguato con i familiari e i conviventi di lunga data. Il diniego totale e temporalmente illimitato del diritto di visita senza specifici motivi di detenzione (p. es. persistente pericolo di collusione) viola il contenuto essenziale dell'art. 14 Cost. (→ art. 36 cpv. 4 Cost.). Le autorità devono consentire modalità di visita proporzionate — eventualmente con sorveglianza o mediante trasporto dei detenuti (DTF 143 I 241 consid. 4.3–4.5).
N. 26 Diritto delle assicurazioni sociali: Le differenze di trattamento tra coniugi e altre forme di convivenza nel diritto delle assicurazioni sociali devono essere esaminate alla luce dell'art. 14 Cost. in combinato disposto con l'art. 8 Cost. Il legislatore dispone di un ampio margine discrezionale; una discriminazione inammissibile sussiste solo quando la disparità di trattamento, in una valutazione complessiva di tutti i vantaggi e svantaggi sul piano delle assicurazioni sociali, non trova una giustificazione oggettiva (DTF 140 I 77 consid. 9). Singoli svantaggi (p. es. il massimale delle rendite AVS) sono ammissibili, purché il sistema nel suo complesso si fondi su un equo bilanciamento degli interessi.
N. 27 Vincolo dei diritti fondamentali nei confronti di terzi: L'art. 14 Cost. spiegano un effetto indiretto nei confronti di terzi. Nel diritto privato, le disposizioni devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione; non è possibile un'invocazione diretta dell'art. 14 Cost. da parte di privati nei confronti di altri privati (→ art. 35 cpv. 1 Cost.). Nel diritto pubblico, l'art. 14 Cost. vincola direttamente tutte le autorità statali (→ art. 35 cpv. 2 Cost.).
#Giurisprudenza
#Diritto al matrimonio
DTF 137 I 351 del 23 novembre 2011 Il requisito del soggiorno legale durante la procedura di preparazione del matrimonio rimane compatibile con l'art. 14 Cost. Le autorità di migrazione sono tenute a rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio al fidanzato straniero in vista del matrimonio, purché non sussistano indizi di abuso del diritto.
«Se l'ufficiale dello stato civile non può celebrare il matrimonio di un fidanzato straniero per mancanza di prova del soggiorno legale in Svizzera (art. 98 cpv. 4 CC e art. 67 cpv. 3 OSC), l'autorità di migrazione è tenuta a rilasciargli un permesso di soggiorno provvisorio in vista del matrimonio, purché non sussistano indizi di abuso del diritto e appaia chiaro che l'interessato - una volta sposato - soddisferà i requisiti di ammissione in Svizzera in base alla sua situazione personale.»
DTF 138 I 41 del 17 gennaio 2012 Conferma della giurisprudenza sui requisiti di soggiorno per il matrimonio. La garanzia del diritto al matrimonio esige un'applicazione proporzionata delle disposizioni del diritto degli stranieri.
«Questa interpretazione consente di rispettare l'art. 12 CEDU e l'art. 14 Cost. in conformità alla volontà del legislatore ed è in accordo con il principio dell'esclusività rispettivamente della precedenza della procedura d'asilo.»
#Relazioni omosessuali e matrimonio
DTF 119 II 264 del 3 marzo 1993 Giurisprudenza iniziale sul matrimonio omosessuale: violazione dell'ordine pubblico. Un matrimonio omosessuale celebrato all'estero viola l'ordine pubblico svizzero e non può essere riconosciuto.
«Un matrimonio tra persone dello stesso sesso viola l'ordine pubblico svizzero e pertanto non può essere riconosciuto; il mancato riconoscimento non viola né l'art. 54 Cost. né l'art. 8 o 12 CEDU.»
DTF 126 II 425 del 25 agosto 2000 Evoluzione della giurisprudenza sulle unioni omosessuali. Le unioni omosessuali non costituiscono vita familiare, ma possono rientrare nel diritto alla vita privata.
«Le unioni omosessuali non costituiscono vita familiare nel senso dell'art. 8 CEDU rispettivamente dell'art. 13 cpv. 1 Cost.; il rifiuto di un'autorizzazione di polizia degli stranieri al partner straniero può tuttavia in certe circostanze toccare il diritto degli interessati alla vita privata e limitare il potere discrezionale dell'autorità di rilascio secondo l'art. 4 LDDS.»
#Ricongiungimento familiare e diritto matrimoniale
DTF 139 I 330 del 5 settembre 2013 Ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti con partner sposati successivamente. Il diritto alla famiglia fonda in determinate circostanze pretese alle autorizzazioni del diritto degli stranieri.
«Se un rifugiato riconosciuto con asilo intraprende tutto ciò che gli è ragionevolmente esigibile per integrarsi - anche dal punto di vista economico - il più rapidamente possibile, non gli si può opporre la dipendenza dall'assistenza sociale del coniuge da ricongiungere, se il futuro disavanzo si mantiene in misura sopportabile e presumibilmente può essere compensato in tempo ragionevole.»
DTF 139 I 37 del 2 gennaio 2013 Ricongiungimento familiare in caso di matrimonio durante visto Schengen. Il diritto alla famiglia può obbligare le autorità di migrazione all'applicazione conforme ai diritti fondamentali delle disposizioni del diritto degli stranieri.
«L'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LStr, secondo cui la decisione di autorizzazione deve in principio essere attesa all'estero, deve avvenire in modo conforme ai diritti fondamentali.»
#Diritti familiari e concubinato
DTF 143 I 241 del 18 aprile 2017 Diritti di visita tra partner non sposati nell'esecuzione penale. L'art. 14 Cost. non protegge solo i coniugi, ma anche le convivenze non matrimoniali.
«In mancanza di rilevanti interessi pubblici contrari, anche i detenuti in procedura penale hanno diritto a un contatto regolare e adeguato con la propria famiglia, alla quale appartengono anche i partner non sposati.»
#Diritti genitoriali e parità dei sessi
DTF 140 I 305 del 15 settembre 2014 Indennità di maternità per i padri: nessuna discriminazione nelle regolamentazioni specifiche per sesso. L'art. 14 Cost. non esige completa parità in tutti gli ambiti del diritto di famiglia, quando sussistono motivi oggettivi.
«L'art. 16b LIPG non contiene un congedo parentale, come esiste in altri Paesi (europei), ma disciplina esclusivamente il diritto all'indennità della madre dopo il parto. Non sussiste discriminazione inammissibile - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.»
#Aspetti di diritto delle assicurazioni sociali
DTF 140 I 77 del 6 dicembre 2013 Limite massimo delle rendite AVS: trattamento diverso di coppie sposate e coppie di fatto. Lo svantaggio delle coppie sposate nelle rendite AVS è ammissibile dal punto di vista costituzionale, quando sussistono motivi oggettivi.
«Il limite massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento di coppie sposate e partner registrati da un lato e coppie di fatto dall'altro. Lo svantaggio riguardo all'importo della rendita di vecchiaia non può essere considerato isolatamente, esistono per ciò motivi oggettivi.»
#Sviluppi attuali
Sentenza 2C_323/2018 del 21 settembre 2018 Ricongiungimento familiare: termini e importanti motivi familiari. Il Tribunale federale conferma l'applicazione restrittiva delle disposizioni sul ricongiungimento familiare anche per le coppie sposate.
«Un diritto corrispondente sussiste nel caso presente in base all'art. 42 cpv. 1 LStr (in relazione con l'art. 47 cpv. 4 LStr [ricongiungimento familiare non tempestivo]) soltanto quando importanti motivi familiari giustificano un ricongiungimento familiare successivo.»
Evoluzione giuridica dal 2022: Con l'introduzione del matrimonio per le coppie omosessuali dal 1° luglio 2022, la giurisprudenza sull'ordine pubblico sviluppata nel DTF 119 II 264 è superata. L'art. 14 Cost. protegge da allora anche i matrimoni omosessuali integralmente.