Testo di legge
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Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Panoramica

L'articolo 14 della Costituzione federale tutela il diritto al matrimonio e alla famiglia. Questa garanzia comprende due ambiti importanti: il diritto di sposarsi e il diritto alla vita familiare.

Il diritto al matrimonio significa che ogni persona può decidere liberamente chi sposare. Lo Stato non può impedire i matrimoni arbitrariamente o renderli più difficili attraverso ostacoli eccessivi (BGE 138 I 41). Dal 1° luglio 2022 in Svizzera possono sposarsi anche le coppie dello stesso sesso, dopo che il popolo il 26 settembre 2021 aveva accettato il "matrimonio per tutti". Fino a quella data il matrimonio era limitato alle coppie di sesso diverso (BGE 119 II 264). La poligamia rimane ancora oggi vietata e viola l'ordre public svizzero.

Il diritto alla famiglia protegge i rapporti familiari esistenti. Ne fanno parte non solo le coppie sposate con figli, ma anche le unioni domestiche non coniugate (concubinato) e altre forme di famiglia. Il Tribunale federale ha riconosciuto che anche i partner di vita non sposati possono appartenere al concetto di famiglia (BGE 143 I 241).

La garanzia agisce come diritto di difesa contro gli interventi statali. Ma obbliga lo Stato anche a creare un quadro giuridico per il matrimonio e la famiglia. Particolarmente importante è questo per il ricongiungimento familiare: le persone straniere possono, a certe condizioni, far venire in Svizzera i loro coniugi o familiari (BGE 139 I 330).

Esempio pratico: un cittadino tedesco vive insieme al suo partner svizzero. Quando vogliono sposarsi, l'ufficio di stato civile gli chiede un certificato di soggiorno regolare. Se non può esibirlo immediatamente, l'autorità deve rilasciargli un permesso di soggiorno provvisorio affinché il matrimonio possa aver luogo (BGE 137 I 351).

In caso di interventi nella libertà matrimoniale e familiare, le autorità devono avere una base legale e agire proporzionatamente. Le limitazioni sono ammissibili solo se servono a un interesse pubblico e non toccano il nucleo essenziale del diritto.