1La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
3Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 16 Cost. — Libertà di opinione e d'informazione
#Panoramica
L'articolo 16 della Costituzione federale protegge la libera espressione di opinioni e l'accesso alle informazioni. Questo diritto fondamentale è centrale per la democrazia e lo sviluppo personale.
Cosa disciplina la norma? La norma garantisce tre ambiti: primo, ogni persona può formarsi liberamente un'opinione, esprimerla e diffonderla. Secondo, può ricevere e ottenere informazioni da fonti accessibili al pubblico. Terzo, può diffondere ulteriormente tali informazioni. Il diritto fondamentale protegge tutti i tipi di espressioni di opinione — dalla critica politica alla critica d'arte. Anche affermazioni false o scioccanti sono in linea di principio protette.
Chi è interessato? Tutte le persone in Svizzera possono invocare questo diritto fondamentale — svizzeri e stranieri, persone fisiche e giuridiche. È particolarmente importante per giornalisti, politici, manifestanti e tutti coloro che vogliono esprimersi pubblicamente. Anche lo Stato è interessato: può limitare la libertà di opinione solo a condizioni rigorose.
Quali sono le conseguenze giuridiche? Lo Stato deve in linea di principio tollerare le espressioni di opinione e non può esercitare alcuna censura. In caso di limitazioni (ad esempio divieti di manifestazione) deve avere una base legale e rispettare la proporzionalità. Le persone possono difendersi in tribunale se la loro libertà di opinione viene violata. I tribunali devono distinguere tra opinione protetta ed espressioni punibili (come la calunnia o il razzismo).
Esempio: Una cittadina vuole manifestare contro il governo. La città non può semplicemente vietarglielo. Ha bisogno di motivi gravi come un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Anche se l'opinione della cittadina è impopolare o critica, gode di protezione. Diverso sarebbe se incitasse alla violenza o insultasse altri.
La libertà d'informazione significa che le autorità devono rendere accessibili determinati documenti. I media privati possono consultare atti amministrativi per informare l'opinione pubblica. Ciò contribuisce al controllo democratico.
Art. 16 Cost. — Libertà d'opinione e d'informazione
#Dottrina
#1. Storia dell'elaborazione normativa
N. 1 L'art. 16 Cost. codifica la libertà d'opinione e d'informazione come diritto costituzionale non scritto, già riconosciuto dal Tribunale federale sotto la vecchia Costituzione federale del 1874. Nel messaggio del 20 novembre 1996 il Consiglio federale ha espressamente precisato che tale garanzia doveva essere recepita a livello costituzionale senza modificarne la portata protettiva anteriore (FF 1997 I 157 seg.). Il diritto fondamentale spettava a tutte le persone — fisiche e giuridiche, svizzere e straniere.
N. 2 Il messaggio aveva scelto una struttura in quattro capoversi che riuniva la libertà d'opinione, la libertà d'informazione e la libertà dei media in un unico articolo (FF 1997 I 563, 591). Era inizialmente previsto l'art. 14 dell'avamprogetto 1995 (AP 95), che non aveva ancora una corrispondenza esplicita nella Costituzione federale previgente. Il rapporto esplicativo all'AP 1995 trattava la libertà di riunione separatamente sotto l'art. 16 AP; gli attuali cpv. 1–3 traggono origine dal processo parlamentare che ha distinto la libertà d'opinione e d'informazione dalla libertà dei media (art. 17 Cost.).
N. 3 In seno al Consiglio nazionale si accese la controversia decisiva attorno al principio di trasparenza: il consigliere nazionale Jutzet (PS/FR) propose di inserire direttamente nel catalogo dei diritti fondamentali il diritto di consultare gli atti ufficiali con riserva di segreto. Egli rilevò che «la segretezza dell'attività amministrativa è sì controversa nella prassi del Tribunale federale e nella dottrina del diritto statuale, ma è pur sempre la prassi vigente». Il consigliere nazionale Vollmer (PS/BE) sollecitò urgentemente l'approvazione; la consigliera nazionale Hubmann (PS/ZH) riassunse che la commissione aveva respinto il principio di trasparenza con 20 voti contro 14, ritenendolo eccedente il recepimento. Il consigliere nazionale Fritschi (PLR) e il relatore di commissione Pelli sottolinearono la natura politicamente controversa del disegno. Il consigliere federale Koller chiese di respingere la proposta Jutzet e annunciò l'intenzione di riprendere il principio di trasparenza nel pacchetto di riforma B. La proposta di minoranza Jutzet fu sconfitta; il diritto di consultare gli atti non trovò accesso nell'art. 16 Cost. e fu regolato successivamente a livello legislativo dalla legge sul principio della trasparenza (LTras, RS 152.3).
N. 4 Il testo costituzionale definitivo fu approvato da entrambe le Camere nella votazione finale del 18 dicembre 1998 ed entrò in vigore con la Costituzione federale riveduta il 1° gennaio 2000. Nel corso dell'iter parlamentare la struttura originaria in quattro parti fu suddivisa: la libertà dei media rimase autonoma nell'art. 17 Cost., mentre l'art. 16 Cost. raggruppa la libertà d'opinione e d'informazione in tre capoversi.
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 16 Cost. appartiene al catalogo dei diritti fondamentali della Costituzione federale (art. 7–36 Cost.) ed è un classico diritto di difesa (diritto di libertà) contro le ingerenze dello Stato. La norma è un doppio diritto fondamentale: il cpv. 2 tutela l'attiva libertà d'opinione (formazione ed espressione di opinioni), il cpv. 3 la libertà d'informazione (ricezione e acquisizione di informazioni). Entrambe le garanzie formano, insieme con → art. 17 Cost. (libertà dei media) e → art. 21 Cost. (libertà dell'arte), il nucleo delle libertà di comunicazione di rango costituzionale.
N. 6 L'art. 16 Cost. è considerato un diritto fondamentale sussidiario di raccordo nell'ambito delle libertà di comunicazione: quando trova applicazione una garanzia di libertà speciale come la libertà dei media (art. 17 Cost.), la libertà dell'arte (art. 21 Cost.) o la libertà della scienza (art. 20 Cost.), l'art. 16 Cost. recede (DTF 127 I 145 consid. 4b). La libertà d'opinione generale copre pertanto il campo non disciplinato da alcuna lex specialis.
N. 7 Quale diritto soggettivo di difesa, l'art. 16 Cost. si applica innanzitutto nei confronti delle ingerenze statali. Per il tramite dell'→ art. 35 cpv. 2 Cost. vincola anche i titolari di diritto privato che svolgono compiti pubblici, ad esempio le FFS nell'ambito della gestione delle stazioni (** DTF 138 I 274 consid. 2.2**) o la SSR nel settore pubblicitario (DTF 139 I 306 consid. 3). Le restrizioni si misurano secondo → art. 36 Cost. (base legale, interesse pubblico, proporzionalità, nucleo intangibile).
N. 8 Sul piano del diritto internazionale, l'art. 16 Cost. corrisponde all'art. 10 CEDU, che tutela la libertà di espressione inclusa la libertà di ricevere e di comunicare informazioni. La giurisprudenza della Corte EDU, in particolare sull'effetto dissuasivo («chilling effect») nell'esercizio dei diritti fondamentali, si riversa nell'interpretazione dell'art. 16 Cost. (→ DTF 143 I 147 consid. 3.3). Va inoltre tenuto conto dell'art. 19 del Patto ONU II (RS 0.103.2).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Cpv. 1: Garanzia generale
N. 9 Il cpv. 1 contiene la garanzia generale del diritto fondamentale («La libertà d'opinione e d'informazione è garantita»). Questa formula di apertura programmatica riassume il bene giuridico protetto e qualifica la libertà, sul piano istituzionale, come presupposto fondamentale della vita democratica. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 453 sottolineano che la libertà d'opinione e d'informazione rivestono un'importanza costitutiva per lo Stato di diritto democratico.
3.2 Cpv. 2: Libertà d'opinione
N. 10 Il concetto di opinione è interpretato estensivamente. Sono protetti i giudizi di valore e le affermazioni di fatto, le dichiarazioni politiche e le forme di espressione artistica, le manifestazioni orali, scritte, figurative e qualsiasi altra forma di comunicazione del pensiero umano (DTF 127 I 164 consid. 3b). Il contenuto dell'espressione d'opinione è in linea di principio irrilevante: anche le dichiarazioni provocatorie o scioccanti meritano la tutela del diritto fondamentale (DTF 138 I 274 consid. 2.2). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 370 evidenziano che proprio i punti di vista sgraditi o minoritari necessitano in modo particolare della protezione costituzionale.
N. 11 Il campo di applicazione comprende tre elementi parziali: (1) la libertà di formare un'opinione (processo interno di formazione della volontà, libero da influenze statali), (2) la libertà di esprimere un'opinione (manifestazione esterna) e (3) la libertà di diffondere un'opinione (trasmissione a terzi). Il divieto di censura è parte integrante e intrinseca del cpv. 2: i controlli preventivi di contenuto su espressioni d'opinione intenzionate sono in linea di principio inammissibili (DTF 138 I 274 consid. 2.2, DTF 138 I 274 consid. 3.4). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862 qualificano il divieto di censura come nucleo della garanzia della libertà d'opinione.
N. 12 Le dimostrazioni e i cortei in luoghi pubblici, quale esercizio collettivo della libertà d'opinione, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 16 cpv. 2 Cost. nella misura in cui perseguono uno scopo espressivo (DTF 127 I 164 consid. 3b). Conferiscono al diritto fondamentale un carattere che va oltre i puri diritti di difesa: esiste un diritto condizionato all'ottenimento di un'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico per manifestazioni con effetto di appello (DTF 143 I 147 consid. 3.2). È invece incondizionato il diritto all'uso dei beni pubblici nel quadro ordinario della loro destinazione (DTF 138 I 274 consid. 2.2.2).
N. 13 Il campo di applicazione personale («ogni persona») comprende le persone fisiche e giuridiche, sia svizzere sia straniere. Le persone giuridiche di diritto privato possono invocare l'art. 16 Cost. nella misura in cui non svolgono compiti pubblici, nel qual caso sono vincolate dai diritti fondamentali (→ art. 35 cpv. 2 Cost.).
3.3 Cpv. 3: Libertà d'informazione
N. 14 La libertà d'informazione secondo il cpv. 3 tutela la ricezione passiva di informazioni nonché l'acquisizione e la diffusione attiva di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico. Il requisito centrale della fattispecie è l'accessibilità generale della fonte. Se una fonte sia accessibile al pubblico in generale lo determina ampiamente la sua configurazione ad opera del legislatore costituzionale e ordinario (DTF 127 I 145 consid. 4c aa). Sono in particolare accessibili al pubblico i programmi radiotelevisivi pubblici, le sedute parlamentari, il registro di commercio e il registro fiscale nonché, in linea di principio, le udienze pubbliche dei tribunali.
N. 15 La libertà d'informazione non fonda alcun diritto ad acquisire informazioni da fonti non accessibili al pubblico in generale. Essa non conferisce un diritto di consultare gli atti dell'amministrazione; tale diritto richiede una disciplina legale positiva (cfr. legge federale sul principio della trasparenza, LTras; RS 152.3). Gli atti archiviati durante i termini di protezione in corso non appartengono alle fonti accessibili al pubblico; la libertà d'informazione e la libertà della scienza (→ art. 20 Cost.) non accordano un diritto generale di accesso anticipato agli atti (DTF 127 I 145 consid. 4c cc). Questa delimitazione corrisponde alla scelta deliberata del Parlamento di escludere il principio di trasparenza dall'art. 16 Cost. (→ N. 3 sopra).
N. 16 Un giornalista non ha un diritto direttamente costituzionale all'accesso fisico a un grande evento (ad es. WEF di Davos) qualora tale accesso sia negato per gravi motivi di sicurezza; tuttavia un diniego d'accesso da parte della polizia tocca il nucleo del diritto fondamentale alla libertà d'informazione e deve essere giustificato ai sensi dell'art. 36 Cost. (DTF 130 I 369 consid. 2).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 17 Le ingerenze nell'art. 16 Cost. vanno valutate secondo le restrizioni generali dei diritti fondamentali di → art. 36 Cost.: richiedono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla tutela dei diritti fondamentali di terzi, devono essere proporzionate (idonee, necessarie, ragionevoli) e non devono intaccare il nucleo essenziale.
N. 18 Il nucleo essenziale (art. 36 cpv. 4 Cost.) della libertà d'opinione comprende il divieto assoluto di censura preventiva e il divieto di vietare espressioni d'opinione unicamente in ragione del loro contenuto senza che vengano messi in pericolo concreti beni di polizia. Il divieto generale di determinati argomenti di contenuto (ad es. temi «politicamente scottanti sul piano della politica estera») viola il nucleo essenziale ed è inammissibile anche senza ponderazione degli interessi (DTF 138 I 274 consid. 3.4).
N. 19 Le lesioni indirette della libertà d'opinione mediante sanzioni finanziarie o di altro tipo possono produrre un cosiddetto «chilling effect» (effetto dissuasivo): i titolari del diritto fondamentale si astengono dall'esercitarlo nuovamente. Tali ingerenze indirette vanno anch'esse misurate in base all'art. 36 Cost. e devono essere moderate affinché sia possibile un esercizio effettivo dei diritti fondamentali (DTF 143 I 147 consid. 3.3; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 376 seg.).
N. 20 Nella procedura di autorizzazione per le dimostrazioni l'autorità non è vincolata soltanto al divieto di arbitrio, ma deve tenere conto del contenuto ideale dei diritti di libertà. Non deve essere determinante per la decisione se le opinioni rappresentate appaiano all'autorità preziose o importanti; l'autorità è tenuta a un atteggiamento neutrale e obiettivo (DTF 127 I 164 consid. 3b; DTF 138 I 274 consid. 2.2).
N. 21 In rapporto alla libertà d'opinione concorrono diversi beni giuridici, in particolare la tutela penale dell'onore (art. 173 segg. CP), il divieto di discriminazione razziale (art. 261bis CP) nonché i diritti di terzi. Nel bilanciamento degli interessi, la libertà d'opinione — segnatamente nel dibattito politico — esige una cauta affermazione delle fattispecie penalmente rilevanti; una critica obiettivamente fondata e non sgarbata nel contesto complessivo nei confronti di gruppi di popolazione non realizza la fattispecie dell'art. 261bis cpv. 4 CP (DTF 131 IV 23 consid. 3.1).
#5. Questioni controverse
N. 22 Campo di applicazione: affermazioni di fatto vs. giudizi di valore. È controverso se la libertà d'opinione tuteli anche le affermazioni di fatto non veritiere. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 379 segg. rispondono affermativamente in linea di principio, richiamando tuttavia la possibilità di restrizioni legali proporzionate (ad es. art. 173 CP). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 456 sottolineano che il campo di applicazione va inteso innanzitutto in senso ampio e che le restrizioni vanno esaminate sul piano delle limitazioni (art. 36 Cost.). Il Tribunale federale ha lasciato aperta questa questione per le affermazioni di fatto inesatte nell'ambito dell'art. 261bis CP, ma ha sottolineato la particolare importanza della critica politica libera (DTF 131 IV 23 consid. 3.1).
N. 23 Principio di trasparenza quale componente della libertà d'informazione. Una questione controversa centrale, dibattuta esplicitamente nel dibattito parlamentare (→ N. 3), riguarda se il diritto di accesso ai documenti ufficiali sia sancito quale espressione della libertà d'informazione nell'art. 16 cpv. 3 Cost. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 460 segg. e Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1875 segg. propugnano un'interpretazione favorevole ai diritti fondamentali che attribuisce rango costituzionale al principio di trasparenza. Il Tribunale federale, per contro, precisa nella DTF 127 I 145 consid. 4c aa che l'art. 16 cpv. 3 Cost. presuppone l'accessibilità generale della fonte e non fonda alcun diritto di accesso a documenti amministrativi non accessibili al pubblico in generale — una posizione che corrisponde alla volontà del legislatore storico. Questa delimitazione è contestata in dottrina: Mahon, ZSR 118/1999 II p. 261 segg. aveva già segnalato, prima della revisione totale, la necessità di un accesso all'informazione garantito a livello costituzionale.
N. 24 Dimensione prestazionale e effetto orizzontale. È controversa l'estensione dell'obbligo di protezione positivo derivante dall'art. 16 Cost. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, p. 377 seg. e Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 454 riconoscono una limitata dimensione prestazionale: lo Stato deve adoperarsi attivamente affinché le manifestazioni pubbliche possano aver luogo ed è tenuto a garantire una protezione di polizia adeguata. Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella DTF 127 I 164 consid. 3b. Rimane controverso in quale misura si estenda nel singolo caso il diritto condizionato all'uso dei beni pubblici e del patrimonio amministrativo per l'esercizio dei diritti fondamentali; il Tribunale federale lo ha limitato alle infrastrutture esistenti ed ha negato un diritto alla creazione di nuove strutture (DTF 138 I 274 consid. 2.2.2).
N. 25 «Chilling effect» nell'imposizione delle spese. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1564 seg. propugnano un'ampia applicazione dell'effetto dissuasivo anche in caso di lesioni indirette. Il Tribunale federale ha riconosciuto nella DTF 143 I 147 consid. 3.3 il «chilling effect» quale categoria autonoma di ingerenza, esigendo tuttavia che le pretese di costo siano strutturate in modo moderato affinché sia possibile un esercizio effettivo dei diritti fondamentali; ha lasciato aperto se una disciplina eccessivamente vaga produca già di per sé un effetto dissuasivo sproporzionato (consid. 11).
#6. Indicazioni pratiche
N. 26 Delimitazione dall'art. 17 Cost. (libertà dei media): L'art. 16 Cost. vale come diritto fondamentale generale di comunicazione. Non appena si tratta dell'elaborazione e della diffusione di prodotti mediatici, del segreto redazionale o della radio e televisione, va applicato in via principale → art. 17 Cost. L'art. 16 Cost. recede allora in modo sussidiario, ma può essere utilizzato per l'interpretazione dell'art. 17 Cost.
N. 27 Manifestazioni in luoghi pubblici: Gli organizzatori non hanno un diritto incondizionato di svolgere una manifestazione nel luogo, al momento e alle condizioni da essi stessi stabiliti. L'autorità deve tuttavia ponderare i contrapposti interessi secondo criteri oggettivi, tenere conto del contenuto ideale dei diritti fondamentali e esaminare le condizioni quale mezzo più mite rispetto al divieto (DTF 127 I 164 consid. 3c; DTF 143 I 147 consid. 3.2). Le istanze devono essere presentate tempestivamente.
N. 28 Libertà d'informazione e accesso alle informazioni ufficiali: Il diritto costituzionale derivante dall'art. 16 cpv. 3 Cost. tutela l'accesso a fonti accessibili al pubblico; un diritto di consultare gli atti che va oltre tale accesso deriva dalla LTras (legge federale sul principio della trasparenza, RS 152.3) o da leggi cantonali sulla trasparenza. La legislazione cantonale può accordare diritti più estesi, come il Tribunale federale ha confermato nella DTF 144 I 170 in merito a una legge cantonale sull'accesso agli atti.
N. 29 Esame della proporzionalità secondo l'art. 36 cpv. 3 Cost.: In caso di restrizioni della libertà d'opinione legate al contenuto occorre porre requisiti particolarmente rigorosi alla proporzionalità. In particolare per l'espressione di opinioni politiche vale il principio che anche le espressioni impopolari o scioccanti godono di tutela; le sanzioni penali (ad es. ai sensi dell'art. 261bis CP) devono essere interpretate restrittivamente e non devono condurre all'intimidazione di una critica politica obiettivamente fondata (DTF 131 IV 23 consid. 3.1). L'«effetto dissuasivo» («chilling effect») su legittime espressioni d'opinione deve essere sempre considerato.
N. 30 Vincolo ai diritti fondamentali per i titolari privati di compiti pubblici: Le imprese come le FFS o la SSR sono vincolate all'art. 16 Cost. nell'ambito dell'adempimento di compiti pubblici ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 Cost. Non possono bloccare arbitrariamente, in base a criteri di contenuto, espressioni d'opinione nei loro impianti e nelle loro trasmissioni, e devono in particolare rispettare il divieto di censura intrinseco (DTF 138 I 274 consid. 3.4; DTF 139 I 306 consid. 3).
#Giurisprudenza
#Principi fondamentali della libertà di opinione
BGE 138 I 274 consid. 2.2 del 3 luglio 2012
Divieto di censura per manifesti nello spazio pubblico
Il Tribunale federale ha stabilito principi fondamentali sulla libertà di opinione nell'uso straordinario di beni pubblici.
«L'affissione di manifesti su temi di politica estera costituisce una forma di espressione di opinione che rientra nell'ambito di protezione della libertà di espressione secondo l'art. 16 cpv. 2 Cost. [...] Anche espressioni dal contenuto provocatorio o scioccante meritano protezione costituzionale. [...] Un divieto generale di tali temi non terrebbe conto della funzione ideale della libertà di espressione e equivarrebbe a una censura vietata.»
BGE 127 I 164 consid. 3 del 1° gennaio 2001
Lineamenti della libertà di dimostrazione e di opinione
Decisione innovativa su manifestazioni in occasione del World Economic Forum di Davos, che definisce i principi fondamentali del rapporto tra libertà di opinione e ordine pubblico.
«L'autorità deve quindi valutare gli interessi contrapposti secondo criteri oggettivi e tenere adeguatamente conto del legittimo bisogno di poter svolgere utilizzazioni con effetto di richiamo al pubblico. [...] Il fatto che le concezioni che devono essere propagate attraverso l'espressione di opinione appaiano all'autorità competente più o meno valide o importanti non può essere determinante per la decisione sulla domanda.»
BGE 136 I 332 consid. 3.1 del 31 agosto 2010
Libertà di opinione dei dipendenti di diritto pubblico
Decisione fondamentale sulla libertà di opinione dei dipendenti statali al di fuori del rapporto di servizio.
«La distribuzione di volantini è una forma di espressione di opinione che rientra nell'ambito di protezione della libertà di espressione.»
#Libertà d'informazione secondo l'art. 16 cpv. 3 Cost.
BGE 144 I 170 consid. 6-8 del 27 giugno 2018
Accesso ai documenti delle autorità
Decisione innovativa sulla portata della libertà d'informazione nelle leggi cantonali sull'accesso agli atti, che definisce i limiti tra trasparenza e onere amministrativo.
«Il diritto costituzionale cantonale non limita il diritto all'informazione agli atti pubblicamente accessibili e la legge non esclude nemmeno gli atti della giustizia amministrativa dal diritto di accesso. Un rifiuto dell'accesso agli atti può quindi essere preso in considerazione solo se dovesse essere sostenuto un onere così straordinario da pregiudicare considerevolmente l'andamento degli affari dell'autorità o da paralizzarla quasi completamente.»
BGE 127 I 145 consid. 4 del 1° gennaio 2001
Consultazione di atti penali archiviati
Decisione di principio sui limiti della libertà scientifica e d'informazione per documenti non generalmente accessibili.
«La libertà d'informazione e scientifica non accordano un diritto generale all'ottenimento di informazioni da fonti non generalmente accessibili (atti archiviati durante i termini di protezione).»
#Libertà dei media e accesso al tempo di trasmissione
BGE 139 I 306 consid. 3-5 del 1° gennaio 2013
Vincolo dei diritti fondamentali della SSR nell'ambito pubblicitario
Decisione esemplare sul vincolo dei diritti fondamentali delle aziende mediatiche di diritto pubblico nel rifiuto del tempo pubblicitario.
«Nel suo agire di diritto privato nell'ambito pubblicitario, la SSR è vincolata dai diritti fondamentali. Deve tenere conto in particolare (anche) del contenuto ideale dei diritti di libertà. Il semplice timore che una pubblicità controversa (ideale) possa danneggiare la sua reputazione non costituisce un interesse sufficiente per rifiutare la trasmissione di uno spot pubblicitario critico nei suoi confronti, finché il committente non agisce in modo illecito.»
BGE 143 I 194 consid. 3 del 1° gennaio 2017
Esclusione dei media dalle udienze
Decisione sulla ponderazione tra libertà dei media e altri interessi processuali nel processo penale.
«Il significato dello Stato di diritto e democratico del principio della pubblicità giudiziaria impone di ammettere l'esclusione del pubblico e degli operatori dei media nei procedimenti penali giudiziari solo molto restrittivamente, quindi in presenza di interessi contrapposti preponderanti.»
#Limiti della libertà di opinione nel diritto penale
BGE 137 IV 313 consid. 2-3 del 16 settembre 2011
Diffamazione ed espressione di opinione politica
Decisione fondamentale sulla delimitazione tra critica politica ammissibile e lesione dell'onore punibile.
«Attribuire a una persona di avere simpatie per il regime nazista è lesivo dell'onore anche per un politico.»
BGE 131 IV 23 consid. 2-3 del 1° gennaio 2004
Discriminazione razziale e libertà di opinione
Decisione innovativa sulla ponderazione tra libertà di opinione e protezione dalla discriminazione razziale secondo l'art. 261bis CP.
«Come denigrazione o discriminazione nel senso dell'art. 261bis cpv. 4 CP appaiono tutti i comportamenti attraverso i quali agli appartenenti di un gruppo di popolazione, a causa della loro razza, etnia o religione, viene negata o almeno messa in discussione la parità di valore come esseri umani o la parità di diritti riguardo ai diritti umani.»
BGE 128 IV 201 consid. 1 del 1° gennaio 2002
Pornografia violenta e libertà di opinione
Decisione sui limiti della libertà di espressione nella diffusione di contenuti pornografici.
«La punizione per la vendita di riviste pornografiche e videofilm che hanno per contenuto atti sessuali con violenze o con escrementi umani non viola la libertà di espressione nemmeno quando con questi prodotti vengono serviti esclusivamente adulti interessati e iniziati.»
#Libertà di opinione nelle dimostrazioni e manifestazioni
BGE 143 I 147 consid. 3 del 1° gennaio 2017
Addossamento di costi per manifestazioni
Decisione importante sull'onere finanziario delle espressioni di opinione nello spazio pubblico.
«L'addossamento di costi costituisce una limitazione dei diritti fondamentali. [...] Un addossamento di costi che porta a dover rinunciare allo svolgimento di una manifestazione perché i mezzi finanziari non sono sufficienti, pregiudica la libertà di opinione e di riunione nel suo nucleo essenziale.»
BGE 132 I 256 consid. 3-4 del 1° agosto 2006
Manifestazione nella festa nazionale
Decisione sul rifiuto di una dimostrazione di gruppi estremisti il 1° agosto a Brunnen.
«L'autorità deve valutare gli interessi contrapposti secondo criteri oggettivi e tenere adeguatamente conto del legittimo bisogno di poter svolgere utilizzazioni con effetto di richiamo al pubblico.»
BGE 134 IV 216 consid. 4-6 del 3 aprile 2008
Coazione in azioni di sciopero
Decisione sulla delimitazione tra espressione di opinione legittima e coazione punibile nei blocchi stradali.
«Chi esorta i manifestanti a raggrupparsi attorno a un veicolo per sventare così un intervento della polizia, si rende colpevole di istigazione all'impedimento di un atto d'ufficio, se l'intervento della polizia viene effettivamente impedito.»
#Ambiti di applicazione speciali
BGE 147 I 372 consid. 4-6 del 22 aprile 2021
Rilevamento DNA nelle manifestazioni pacifiche
Decisione attuale sulla proporzionalità delle misure poliziesche nell'esercizio dei diritti fondamentali.
«Il rilevamento segnalettico e il prelievo di campioni DNA presso persone che hanno semplicemente partecipato a una manifestazione pacifica, senza comportarsi in modo punibile, costituiscono una grave limitazione di diversi diritti fondamentali.»
BGE 130 I 369 consid. 2 del 7 luglio 2004
Rifiuto di accesso da parte della polizia per giornalisti
Decisione sulla libertà d'informazione e di movimento dei rappresentanti dei media in occasione di grandi eventi.
«L'impedimento poliziesco dell'accesso a Davos in occasione del World Economic Forum 2001 tocca il giornalista interessato nella libertà personale nonché nella libertà di opinione, d'informazione e di stampa.»
BGE 149 I 248 consid. 5-7 del 1° gennaio 2023
Divieto di mendicare e libertà di opinione
Decisione più recente sulla delimitazione tra espressione di opinione e altre forme di espressione.
«L'accattonaggio rientra nell'ambito di protezione del diritto fondamentale della libertà personale rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. [...] Nella misura in cui l'accattonaggio contiene elementi di comunicazione o di appello alla solidarietà, può toccare anche l'ambito di protezione della libertà di espressione.»