Testo di legge
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1Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: a. le modifiche della Costituzione; b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.

2Sottostanno al voto del Popolo: a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; a bis . Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 ). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009 , con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. ... b. Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009 , in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409 ; FF 2008 2421 2437 , 2009 13 7599 ). le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale; c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Panoramica

L'art. 140 Cost. disciplina quando il popolo svizzero deve obbligatoriamente votare su importanti decisioni politiche. La disposizione distingue tra due procedure: il referendum obbligatorio (cpv. 1) e la votazione popolare obbligatoria (cpv. 2).

Nel referendum obbligatorio devono approvare sia il popolo che i Cantoni. Ciò vale per tre casi: tutte le modifiche costituzionali sottostanno automaticamente a questa regola — anche piccole modifiche testuali scatenano una votazione (Epiney/Diezig, BSK BV, Art. 140 N. 10). In secondo luogo, le adesioni a organizzazioni internazionali di sicurezza o a comunità sovranazionali devono essere sottoposte al popolo. Le comunità sovranazionali sono secondo la definizione del Consiglio federale organizzazioni con organi indipendenti che possono emanare decisioni direttamente vincolanti tramite decisioni a maggioranza (Consiglio federale, cit. in Epiney/Diezig, BSK BV, Art. 140 N. 18). L'UE ne è l'esempio classico. Per lo Spazio economico europeo (SEE) è controverso se sia sovranazionale (Epiney/Diezig, BSK BV, Art. 140 N. 19). In terzo luogo, le leggi federali urgenti senza base costituzionale vengono sottoposte al popolo se hanno validità superiore a un anno.

Nella votazione popolare obbligatoria decide solo il popolo, senza che i Cantoni debbano approvare. Ciò riguarda le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione e le iniziative respinte sotto forma di proposta generica. Se Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati non riescono ad accordarsi sulla necessità di una revisione totale, decide parimenti il popolo.

Esempio: se la Svizzera vuole aderire all'UE, devono approvare popolo e Cantoni, poiché l'UE è una comunità sovranazionale. Se qualcuno vuole lanciare un'iniziativa popolare per un completo rinnovamento costituzionale, è sufficiente la maggioranza del popolo.

La votazione avviene automaticamente — le autorità non hanno scelta (l'art. 140 è esaustivo, Epiney/Diezig, BSK BV, Art. 140 N. 10). Le decisioni parlamentari sullo svolgimento di tali referendum non possono essere impugnate davanti al Tribunale federale (sentenza 1C_529/2022 consid. 3).