Testo di legge
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1Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo: Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 3394 3401 ). a. le leggi federali; b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d. i trattati internazionali: 1. di durata indeterminata e indenunciabili, 2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, 3. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 3394 3401 ). comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

2... Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 ; FF 2001 4315 4511, 2002 5783 , 2003 2713 ).

Art. 141 Cost.

Panoramica

L'art. 141 Cost. disciplina il referendum facoltativo (votazione popolare successiva) a livello federale. Questa disposizione conferisce a 50'000 aventi diritto di voto o a otto Cantoni il diritto di chiedere, entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale nel Foglio federale, una votazione popolare su determinati atti normativi federali.

Sono soggette al referendum facoltativo quattro categorie di atti normativi: tutte le leggi federali, le leggi federali dichiarate urgenti con validità superiore a un anno, determinati decreti federali nonché i trattati internazionali a determinate condizioni. Per i trattati internazionali il referendum è possibile se sono a durata indeterminata e indisdettabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o contengono importanti disposizioni che pongono norme di diritto oppure la cui attuazione richiede leggi federali.

Il referendum ha effetto sospensivo: l'atto normativo impugnato non può entrare in vigore durante il termine referendario e fino all'eventuale votazione popolare. Se un referendum ha luogo, il popolo decide sull'accettazione o il rifiuto. In caso di rifiuto, l'atto normativo non entra in vigore o decade a posteriori.

Esempio: nel 2005 gli avversari della libera circolazione delle persone con l'UE hanno lanciato il referendum contro l'estensione ai nuovi Stati membri dell'UE. Poiché sono state raccolte 50'000 firme, ha dovuto aver luogo una votazione popolare. Il popolo ha accettato il progetto il 25 settembre 2005 con il 56% dei voti.

Il referendum facoltativo è un elemento centrale della democrazia diretta svizzera. Permette a una minoranza di sottoporre a verifica le leggi della maggioranza. In tal modo la legislazione parlamentare è sottoposta a un controllo democratico supplementare. Nella pratica, già la sola possibilità di un referendum fa sì che il Parlamento nell'elaborazione delle leggi coinvolga diversi gruppi della società.