1Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
Art. 13 Protezione della sfera privata
#Panoramica
L'articolo 13 Cost. protegge la sfera privata di ogni persona in quattro ambiti: vita privata e familiare, domicilio nonché corrispondenza postale e telecomunicazioni (cpv. 1). Inoltre, il capoverso 2 garantisce la protezione contro l'abuso di dati personali.
Il diritto fondamentale è nato con la revisione totale del 1999 dall'esigenza di una protezione completa di fronte allo sviluppo tecnologico (FF 1997 I 1, 149 seg.). In precedenza la Costituzione conosceva solo singoli aspetti come il diritto di domicilio. L'inclusione esplicita della protezione dei dati rifletteva l'importanza sociale della protezione dei dati personali nell'era dell'informazione.
La vita privata comprende tutti gli ambiti dello sviluppo personale - dall'identità alle relazioni fino allo sviluppo professionale (DTF 144 I 266 consid. 5.1). Il Tribunale federale determina l'ambito di protezione caso per caso secondo la giurisprudenza della Corte EDU (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 n. 13).
La vita familiare protegge le relazioni tra i membri della famiglia, incluse le relazioni familiari di fatto. È controversa la classificazione delle unioni omosessuali: mentre il Tribunale federale le attribuisce tradizionalmente solo alla vita privata, la Corte EDU le riconosce come famiglia (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 n. 20). La giurisprudenza più recente si avvicina alla visione della Corte EDU (DTF 150 I 50 consid. 5.3).
Il domicilio comprende funzionalmente tutti gli spazi della vita privata - dal proprio appartamento alle camere d'albergo fino ai locali commerciali con carattere privato.
La corrispondenza postale e telecomunicazioni protegge la comunicazione confidenziale indipendentemente dal mezzo. Ciò comprende e-mail, SMS e servizi di messaggistica così come le lettere tradizionali (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 n. 29-31).
La protezione dei dati (cpv. 2) garantisce il diritto all'autodeterminazione informativa - inteso come «right to be let alone» secondo Warren/Brandeis (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 n. 16). La protezione comprende la raccolta, la memorizzazione, l'utilizzazione e la comunicazione di dati personali da parte di organi statali (DTF 128 II 259 consid. 3.2).
Ogni intervento nell'art. 13 Cost. necessita di una giustificazione secondo l'art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico, proporzionalità e rispetto del contenuto essenziale. Per i dati personali particolarmente meritevoli di protezione è richiesta una base nella legge in senso formale.
Esempi pratici: Le perquisizioni domiciliari devono essere proporzionate (DTF 141 IV 77 consid. 4.2). Nel diritto della migrazione l'art. 13 Cost. fonda un diritto condizionale al ricongiungimento familiare in caso di vita privata consolidata (DTF 135 I 143 consid. 2.1). La sorveglianza delle telecomunicazioni è ammissibile solo per reati gravi e con autorizzazione giudiziaria (DTF 129 I 85 consid. 3.3). Anche l'installazione di contatori d'acqua radio costituisce un intervento nell'autodeterminazione informativa e necessita di una base legale (DTF 147 I 346 consid. 5.3).
La protezione non è assoluta: in caso di collisioni con altri diritti fondamentali o interessi pubblici è da effettuare una ponderazione degli interessi. La norma presenta stretti legami con l'art. 8 CEDU, ma va in parte oltre attraverso l'ancoraggio esplicito della protezione dei dati.
Art. 13 Cost. — Protezione della sfera privata
#Dottrina
#1. Genesi della disposizione
N. 1 L'art. 13 Cost. codifica una protezione che non era espressamente sancita nella Costituzione federale del 1874. Il Tribunale federale aveva riconosciuto la protezione della sfera privata quale diritto costituzionale non scritto. Il Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale (FF 1997 I 152 segg.) indicava quale obiettivo della disposizione quello di codificare a livello costituzionale tale diritto fondamentale non scritto e — come novità — di ancorare espressamente la protezione dei dati nell'era della società dell'informazione.
N. 2 La struttura bipartita rispecchia una scelta redazionale consapevole: il capoverso 1 raggruppa i beni protetti classici (vita privata e familiare, domicilio, segreto delle comunicazioni), mentre il capoverso 2 eleva la protezione dei dati a garanzia autonoma (FF 1997 I 153). Il Messaggio ha sottolineato che il segreto postale e delle telecomunicazioni si applica anche quando tali servizi non sono più offerti esclusivamente dalle PTT — una formulazione prospettica che teneva conto della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni (FF 1997 I 154). Va segnalato, quale alternativa respinta, che era stata presa in considerazione la soppressione integrale dell'articolo, il che avrebbe significato che gli interessati avrebbero dovuto invocare direttamente l'art. 8 CEDU.
N. 3 In seno al Consiglio nazionale l'art. 11 AP (corrispondente all'odierno art. 13 Cost.) fu dibattuto in modo controverso. La consigliera nazionale Vallender (R/AR) propose l'aggiunta di un cpv. 1bis volto a garantire la libera scelta della forma di convivenza («Una società forte può permettersi di accordare la propria protezione anche a quei gruppi che non organizzano la propria vita secondo la morale dominante»), al fine di tutelare costituzionalmente le coppie dello stesso sesso e le coppie in concubinato. Il consigliere federale Koller replicò che da una tale formulazione non avrebbero potuto essere tratte conseguenze di diritto di famiglia («Non vi sarebbe dunque ad esempio alcun diritto all'adozione; tutto ciò dovrebbe essere chiaramente delimitato in senso negativo»). La maggioranza respinse la proposta. Il consigliere nazionale Gross (PS/TG) propose di estendere l'articolo sulla protezione dei dati includendo un esplicito diritto alla rettifica dei dati inesatti. Il consigliere nazionale Engelberger (PLR/NW) obiettò che la «protezione contro l'abuso» comprendeva già implicitamente il diritto di rettifica. Anche questa proposta non fu accolta.
N. 4 In seno al Consiglio degli Stati il relatore Inderkum (PPD/UR) riassunse il dibattito affermando che l'art. 11 AP corrispondeva all'art. 8 CEDU e poteva essere approvato senza grandi discussioni. La versione definitiva fu adottata il 18 dicembre 1998 nel voto finale, dopo varie procedure di eliminazione delle divergenze tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, e approvata dal popolo il 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 13 Cost. fa parte del catalogo dei diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.) e costituisce un classico diritto di difesa: protegge primariamente dagli interventi statali nella sfera privata (dimensione negativa). Al contempo, quale garanzia di diritto obiettivo, la norma sviluppa un obbligo positivo dello Stato di proteggere la sfera privata contro lesioni arrecate da terzi privati (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 455 segg.).
N. 6 L'art. 13 Cost. è in stretta relazione con altre disposizioni costituzionali. La protezione dell'integrità fisica (→ art. 10 cpv. 2 Cost.) e la pretesa di protezione dei dati (art. 13 cpv. 2 Cost.) si sovrappongono, ma devono essere concettualmente distinte: la prima protegge il corpo da interventi fisici, la seconda protegge il diritto all'autodeterminazione informativa (DTF 128 II 259 consid. 3.2). ↔ L'art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica) deve essere esaminato congiuntamente in caso di interventi nella vita familiare. → L'art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali) si applica quale articolo generale sulle limitazioni per tutti gli interventi nell'art. 13 Cost. → L'art. 5 cpv. 2 Cost. (proporzionalità) affianca l'art. 36 Cost. La norma parallela sul piano del diritto internazionale è l'art. 8 CEDU; il Tribunale federale ha ampiamente allineato le esigenze convenzionali di tale disposizione a quelle dell'art. 13 Cost. (→ N. 17 seg.).
N. 7 Concretizzazioni a livello di legge ordinaria dell'art. 13 cpv. 1 Cost. si trovano nella legge federale sulla sorveglianza del traffico postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1) per il segreto delle telecomunicazioni, nel CPP (art. 269 segg. CPP) per la sorveglianza in materia penale, nonché nel CC e nel CO per la protezione della personalità di diritto privato. L'art. 13 cpv. 2 Cost. è concretizzato a livello di legge ordinaria dalla legge federale sulla protezione dei dati (nLPD, RS 235.1), entrata in vigore il 1° settembre 2023 a seguito di una revisione totale. La nLPD ha introdotto rispetto alla LPD del 1992 importanti novità: obblighi di informazione estesi al momento della raccolta dei dati (art. 19 seg. nLPD), disciplina della profilazione incluso il «profiling ad alto rischio» (art. 5 lett. f e g nLPD), privacy by design e privacy by default quali obblighi sistemici (art. 7 nLPD), un ampliato diritto di accesso e di portabilità dei dati nonché disposizioni penali inasprite (art. 60 segg. nLPD). La revisione ha allineato la legislazione svizzera sulla protezione dei dati al livello del RGPD europeo e deve essere intesa come aggiornamento centrale della protezione dei dati sancita a livello costituzionale.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
3.1 Campo di applicazione del capoverso 1
N. 8 Il concetto di vita privata comprende l'insieme delle sfere della vita nelle quali la personalità dell'individuo può dispiegarsi senza esporsi al pubblico. Vi rientrano la sfera intima, le relazioni personali, l'aspetto esteriore e i contatti sociali (DTF 144 I 266 consid. 4.1). La distinzione tra privato e pubblico non è netta: una vita privata consolidata può in particolare fondare un diritto di soggiorno in materia di diritto degli stranieri per uno straniero presente da lungo tempo, anche in assenza di un legame familiare con una persona titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 144 I 266 consid. 3.1).
N. 9 Il concetto di vita familiare va inteso in senso ampio. Secondo il Messaggio non è limitato alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio (FF 1997 I 153). Il Tribunale federale si conforma alla nozione di famiglia elaborata dalla Corte EDU in relazione all'art. 8 CEDU: è protetta non tanto la vita familiare fondata su basi giuridiche, quanto quella effettivamente vissuta; sono determinanti la convivenza, la dipendenza finanziaria, i vincoli familiari stretti, i contatti regolari e l'assunzione di responsabilità (DTF 135 I 143 consid. 3.1). Le coppie dello stesso sesso godono della medesima protezione delle coppie eterosessuali, purché esista una relazione stabile (DTF 150 I 50 consid. 3.2.2). Le persone in stato di detenzione conservano il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare; tale diritto è tuttavia modificato dai rapporti speciali di subordinazione connessi alla privazione della libertà.
N. 10 In merito alla portata della vita familiare nell'esecuzione delle pene, il Tribunale federale ha precisato in DTF 150 I 50 consid. 3.2.1 (3.1.2024) che le garanzie degli art. 8 CEDU e 13 Cost. conferiscono ai detenuti il diritto di mantenere i contatti con i familiari, nella misura in cui ciò non sia escluso dallo scopo della privazione della libertà. Le restrizioni necessitano di una base legale e devono essere proporzionate. Le visite intime («coniugali» o coniugali) non sono obbligatorie ai sensi del diritto convenzionale e costituzionale, ma possono essere disciplinate a livello cantonale; i Cantoni dispongono di un ampio margine discrezionale nella loro organizzazione. La CEDU non va, sotto questo profilo, oltre l'art. 13 Cost.
N. 11 La garanzia dell'inviolabilità del domicilio protegge lo spazio di ritiro fisico nel quale la persona è tutelata contro intrusioni indesiderate di terzi — in particolare delle autorità statali. Le perquisizioni domiciliari costituiscono sempre un intervento che deve soddisfare le esigenze dell'art. 36 Cost. (→ art. 246 segg. CPP). Il diritto al domicilio protegge anche i locali commerciali e professionali utilizzati dall'interessato (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 148 seg.).
N. 12 Il segreto epistolare e il segreto postale e delle telecomunicazioni proteggono le comunicazioni riservate. Il concetto di traffico delle telecomunicazioni va interpretato in modo tecnologicamente neutro: comprende la telefonia, la posta elettronica, i servizi di messaggistica istantanea e forme di comunicazione analoghe. La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni costituisce un intervento grave che richiede una base legale qualificata (DTF 129 I 85 consid. 3). Il Messaggio ha sottolineato espressamente che il segreto postale e delle telecomunicazioni si applica anche quando tali servizi non sono più offerti esclusivamente dalle PTT (FF 1997 I 154), anticipando così il panorama liberalizzato delle telecomunicazioni.
3.2 Campo di applicazione del capoverso 2
N. 13 L'art. 13 cpv. 2 Cost. garantisce il diritto all'autodeterminazione informativa («droit à l'autodétermination informationnelle»): la facoltà dell'individuo di decidere in linea di principio egli stesso sulla comunicazione e sull'utilizzazione dei propri dati personali. La protezione dei dati a livello costituzionale è un aspetto parziale del diritto alla sfera segreta personale di cui al cpv. 1 (DTF 128 II 259 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha precisato che l'art. 13 cpv. 2 Cost. protegge l'individuo dalle lesioni derivanti dal trattamento statale dei propri dati personali. Per i privati la norma si applica indirettamente tramite la legislazione ordinaria sulla protezione dei dati (nLPD).
N. 14 Per «dati personali» ai sensi del cpv. 2 si intendono, secondo la definizione legale della nLPD (art. 5 lett. a nLPD), tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile. Degni di particolare protezione sono le categorie di dati sensibili quali dati sulla salute, dati biometrici, dati genetici, convinzioni religiose e filosofiche nonché dati sull'appartenenza a gruppi etnici o sulle opinioni politiche (art. 5 lett. c nLPD, corrispondente all'art. 9 RGPD). La protezione rafforzata vale anche a livello costituzionale e influenza l'esame della proporzionalità ai sensi dell'art. 36 Cost.
N. 15 I profili del DNA costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 Cost., poiché consentono l'identificazione di una persona con una probabilità confinante con la certezza. La loro creazione e il trattamento da parte dello Stato interferiscono con il diritto all'autodeterminazione informativa (DTF 128 II 259 consid. 3.2–3.3). La gravità di tale intervento è controversa in dottrina e giurisprudenza (→ N. 18).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 16 Un intervento nell'art. 13 Cost. è ammissibile soltanto se le condizioni dell'art. 36 Cost. sono cumulativamente soddisfatte: (1) base legale, (2) giustificazione mediante un interesse pubblico o mediante la protezione dei diritti fondamentali di terzi, (3) proporzionalità (idoneità, necessità e ragionevolezza) e (4) rispetto del nucleo essenziale. Per gli interventi gravi, in particolare nella sfera intima, il principio di legalità esige una base legale formale (art. 36 cpv. 1 secondo periodo Cost.). Il nucleo essenziale dell'art. 13 Cost. — la sfera privata assoluta nel dominio più ristretto della personalità — è assolutamente inviolabile (art. 36 cpv. 4 Cost.; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 1862 segg.).
N. 17 Nel diritto degli stranieri, l'art. 13 cpv. 1 Cost. insieme all'art. 8 CEDU fonda, a determinate condizioni, un diritto al permesso di soggiorno o all'omissione di misure che pongono fine al soggiorno. Presupposto è che esista un diritto di soggiorno consolidato di una persona vicina in Svizzera (DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La ponderazione degli interessi deve prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti: gravità dell'eventuale reato commesso, durata dell'integrazione, radicamento, vincoli familiari e interesse superiore del minore (DTF 139 I 16 consid. 2.2.2; DTF 143 I 21 consid. 5.2). In proposito vale il primato della CEDU rispetto al diritto costituzionale successivo, nella misura in cui sorga un conflitto normativo: l'iniziativa sull'espulsione (art. 121 cpv. 3–6 Cost.) non è direttamente applicabile per mancanza di densità normativa e non può sostituire l'esame del caso concreto imposto dall'art. 8 CEDU (DTF 139 I 16 consid. 4–5).
#5. Questioni controverse
N. 18 Intensità dell'intervento in caso di profili del DNA: Dalla DTF 128 II 259 consid. 3.3 il Tribunale federale qualifica la creazione di un profilo del DNA a partire da segmenti del DNA non codificanti come intervento lieve nell'art. 13 cpv. 2 Cost., poiché non sarebbe possibile trarre conclusioni sul patrimonio genetico e il trattamento avverrebbe in gran parte in forma anonima. Nella DTF 147 I 372 consid. 2.3 il Tribunale federale ha sottoposto questa giurisprudenza a un esame critico, senza ribaltarla: ha riconosciuto che le possibilità di utilizzo dell'analisi del DNA si sono notevolmente ampliate dal 2002 (fenotipizzazione, ricerca di parentela) e che la dottrina ha sollevato critiche sin dall'inizio. Blonski («Biometrische Daten als Gegenstand des informationellen Selbstbestimmungsrechts», 2015, pag. 219) e Fay (digma 2/2002, pag. 147) sostengono che un profilo del DNA debba essere qualificato come intervento grave, poiché il rischio di stigmatizzazione e il potenziale di controllo statale sono l'opposto di quanto persegue l'autodeterminazione informativa. La Corte EDU ha enfatizzato in modo particolare il rischio di stigmatizzazione dei minorenni nella sentenza S. e Marper c. Regno Unito (4.12.2008). La questione non è ancora stata decisa definitivamente dalla giurisprudenza di ultima istanza; alla luce delle nuove possibilità tecniche e dell'introduzione della fenotipizzazione nella legge riveduta sui profili del DNA, una rivalutazione sembra imminente.
N. 19 Diritto di soggiorno fondato sull'art. 13 cpv. 1 Cost. / art. 8 CEDU: È controverso a quali condizioni la vita privata — in assenza di legami familiari — fondi un diritto di soggiorno autonomo. La DTF 144 I 266 consid. 3 risponde affermativamente in caso di radicamento economico e sociale particolarmente intenso. Zünd/Hugi Yar (EuGRZ 2013, pag. 1 segg.) ritengono questa giurisprudenza coerente con la prassi di Strasburgo; altri (per es. Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4a ed. 2015) chiedono una presa in considerazione più generosa della durata dell'integrazione. Nel contesto dell'iniziativa sull'espulsione (art. 121 cpv. 3–6 Cost.), la DTF 139 I 16 consid. 4.3.3 ha confermato il primato delle garanzie della CEDU rispetto all'automatismo dell'espulsione, il che è stato accolto favorevolmente dalla dottrina nella sua maggioranza (Hangartner, PJA 2011, pag. 475; Uebersax, Asilo 4/2011, pag. 13), mentre una parte lo ha criticato come esercizio arbitrario del potere giudiziario (Reich, RDS 127/2008 I, pag. 514 seg.).
N. 20 Vita familiare delle coppie non coniugate e delle coppie dello stesso sesso: Sebbene la minoranza parlamentare Vallender avesse proposto invano la garanzia costituzionale esplicita della libera scelta della forma di convivenza (→ N. 3), la prassi ha integrato la nozione ampia di famiglia nel diritto costituzionale attraverso la giurisprudenza della CEDU. La DTF 150 I 50 consid. 3.2.2 ha confermato che le partnership stabili dello stesso sesso o eterosessuali — indipendentemente dalla coabitazione — rientrano nella nozione di famiglia di cui all'art. 8 CEDU e all'art. 13 Cost. Questa conclusione corrisponde alla scelta del legislatore di lasciare al legislatore stesso la disciplina di dettaglio (FF 1997 I 153).
N. 21 Protezione dei dati e nLPD: La revisione della legge sulla protezione dei dati (nLPD, in vigore dal 1° settembre 2023) ha profondamente modificato la concretizzazione a livello di legge ordinaria dell'art. 13 cpv. 2 Cost. È controverso se la nLPD soddisfi integralmente le esigenze del RGPD (Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2a ed. 2022; Purtschert/Jakob, digma 2023, pag. 4 segg. in relazione alle decisioni di adeguatezza della Commissione UE). La nLPD non prevede deliberatamente un'azione civile di risarcimento del danno in caso di violazione della protezione dei dati, sviluppatasi sistematicamente a partire dall'art. 15 vLPD; critico al riguardo Rosenthal (digma 2022, pag. 14 segg.).
#6. Indicazioni pratiche
N. 22 Diritto degli stranieri: L'esame dell'intervento segue uno schema in due fasi: occorre innanzitutto verificare se esiste un diritto di soggiorno consolidato di una persona vicina che attivi del tutto il campo di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 Cost. / art. 8 CEDU. Successivamente va condotta una ponderazione globale degli interessi. Il superiore interesse del minore ai sensi dell'art. 3 CDF costituisce un elemento essenziale, sebbene non da solo determinante (DTF 143 I 21 consid. 5.5.1). Nel caso del «ricongiungimento familiare inverso» (genitore straniero di un figlio svizzero), la ragionevolezza della partenza di tutti gli interessati deve essere esaminata con cura; l'obbligo di partenza per un figlio svizzero presuppone motivi di ordine pubblico o di sicurezza (DTF 135 I 143 consid. 4.1). Nei casi di rigore post-coniugale (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr) sono in primo piano gli interessi dei figli comuni della coppia coniugata (DTF 143 I 21 consid. 4.1).
N. 23 Esecuzione delle pene: Le persone detenute possono invocare l'art. 13 Cost.; la garanzia vale tuttavia in forma limitata nel rapporto speciale di subordinazione della detenzione. Le restrizioni del diritto di visita — incluso il diniego delle visite intime — necessitano di una base legale formale o materiale e devono essere proporzionate (DTF 150 I 50 consid. 3.2.1). I Cantoni dispongono di un ampio margine discrezionale nell'organizzazione del regime delle visite; la CEDU non obbliga gli Stati contraenti a introdurre un diritto alle visite intime.
N. 24 Diritto processuale penale e protezione dei dati: La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in ambito penale (art. 269 segg. CPP) costituisce un intervento grave nell'art. 13 Cost. e presuppone una base legale formale, un sufficiente sospetto di reato e l'autorizzazione giudiziaria (DTF 129 I 85 consid. 3). Nella dissigillazione di dati elettronici sequestrati la proporzionalità deve essere esaminata con particolare cura; il giudice della dissigillazione deve chiarire la rilevanza investigativa dei file (DTF 137 IV 189 consid. 4). I documenti medici godono di una protezione rafforzata per il segreto professionale; il Tribunale federale sottolinea tuttavia che quest'ultimo non costituisce un ostacolo assoluto alla dissigillazione (DTF 141 IV 77).
N. 25 Misure segnaletiche e profili del DNA: La creazione di un profilo del DNA per il chiarimento di reati richiede ai sensi dell'art. 255 CPP un sufficiente sospetto in relazione a un delitto o un crimine. Una profilazione sistematica del DNA è inammissibile. In caso di manifestazioni pacifiche vengono meno le condizioni per la raccolta del DNA qualora le misure segnaletiche non siano né necessarie per il chiarimento del reato in questione né giustificate dalla presenza di indizi concreti di futuri reati; deve essere considerato il «chilling effect» sulla libertà di riunione (→ art. 22 Cost.) (DTF 147 I 372 consid. 4.4.2).
N. 26 Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale: L'art. 13 cpv. 2 Cost. offre protezione anche nel contesto della trasmissione internazionale di informazioni. In sede di assistenza amministrativa ai sensi di CDI, le terze persone toccate (titolari di conti bancari intestati al contribuente) devono essere incluse nelle garanzie procedurali (DTF 146 I 172 consid. 4). Il diritto all'autodeterminazione informativa può essere fatto valere nella procedura di assistenza amministrativa attraverso le vie ordinarie di tutela giuridica.
N. 27 Protezione dei dati nella prassi (nLPD): Dal 1° settembre 2023 i titolari del trattamento devono rispettare obblighi di informazione estesi al momento della raccolta di dati personali (art. 19 seg. nLPD). Il «profiling ad alto rischio» (art. 5 lett. g nLPD) — il trattamento automatizzato di dati personali per la valutazione di aspetti personali essenziali con rischi considerevoli — richiede un consenso esplicito o un'altra giustificazione. Le esigenze in materia di privacy by design e by default (art. 7 nLPD) riguardano tutti i sistemi di nuova concezione che trattano dati personali. Le violazioni della protezione dei dati devono essere notificate all'IFPDT (art. 24 nLPD). Le autorità e i tribunali devono tenere conto delle nuove esigenze legali nella valutazione degli interventi nei diritti fondamentali ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 Cost.
Giurisprudenza
#Fondamenti e ambito di protezione
DTF 128 II 259 (29.05.2002)
Profili DNA nel procedimento penale. Il Tribunale federale definisce per la prima volta l'ambito di protezione dell'art. 13 cpv. 2 Cost.
Fondamentale per la delimitazione tra integrità corporale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e diritto all'autodeterminazione informativa.
«L'art. 13 cpv. 2 Cost. protegge la persona da pregiudizi derivanti dal trattamento dei suoi dati personali da parte dello Stato (diritto all'autodeterminazione informativa). La protezione costituzionale dei dati fa parte del diritto al rispetto della vita privata e della sfera segreta personale (art. 13 cpv. 1 Cost.).»
DTF 126 I 7 (01.01.2000)
Consultazione di atti di polizia. Delimitazione tra il diritto di consultazione degli atti e il diritto di essere sentito.
Significativo per l'attuazione pratica della protezione dei dati nell'ambito di polizia.
«Se l'interessato può chiedere, secondo il diritto cantonale applicabile, la correzione o la cancellazione di dati inesatti negli atti di polizia, deve anche avere la possibilità di consultare tali atti, purché non si opponga un interesse pubblico preponderante che deve essere dimostrato dall'autorità.»
#Vita privata e familiare (Art. 13 cpv. 1 Cost.)
DTF 135 I 143 (02.02.2009)
Ricongiungimento familiare e vita privata. Diritto al permesso di dimora fondato sull'art. 13 Cost.
Determinante per la ponderazione tra autonomia privata e interessi statali nel diritto degli stranieri.
«L'art. 13 Cost. garantisce sia il diritto al rispetto della vita privata sia quello al rispetto della vita familiare. Questi diritti non sono assoluti, ma possono essere limitati nell'interesse pubblico e nel rispetto della proporzionalità.»
DTF 144 I 266 (08.05.2018)
Concubinato e vita privata. Diritto di dimora fondato sul diritto al rispetto della vita privata.
Centrale per la definizione della vita privata al di fuori delle strutture familiari tradizionali.
«La separazione tra ambito di protezione e ingerenza deve essere rigorosamente osservata. La protezione della vita privata comprende la totalità degli ambiti nei quali la personalità del singolo può dispiegarsi e svilupparsi.»
DTF 150 I 50 (03.01.2024)
Visite intime nell'esecuzione penale. Diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone detenute.
Giurisprudenza più recente della massima istanza sulla portata dell'art. 13 Cost. nell'ambito dell'esecuzione.
«Sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 84 CP, le visite 'coniugali' o intime sono riservate in primo luogo ai congiunti della persona detenuta. I Cantoni sono competenti per regolamentare il diritto di visita delle persone detenute.»
#Protezione del domicilio
DTF 131 I 272 (03.05.2005)
Divieto di utilizzazione per prove ottenute illegalmente. Protezione della vita privata nel procedimento penale.
Fondamentale per la ponderazione tra interessi del perseguimento penale e protezione della personalità.
«Il ricorrente invoca la garanzia di un procedimento equo (art. 29 cpv. 1 Cost. rispettivamente art. 6 CEDU) e fa valere il diritto alla protezione della sua vita privata (art. 13 Cost. rispettivamente art. 8 CEDU) nonché il principio di legalità secondo gli art. 5, 35 e 36 Cost.»
DTF 141 IV 77 (21.11.2014)
Dissequestro di documenti medici. Protezione della vita privata e segreto del paziente nel procedimento penale.
Importante per l'equilibrio tra perseguimento penale e protezione della personalità per dati particolarmente sensibili.
«Quando il medico direttamente interessato dalle misure coercitive è egli stesso imputato, il suo segreto professionale non costituisce un impedimento legale assoluto al sequestro e al dissequestro. Tuttavia, devono essere rispettate le prescrizioni costituzionali dell'art. 13 Cost.»
#Protezione dei dati (Art. 13 cpv. 2 Cost.)
DTF 147 I 372 (22.04.2021)
Profili DNA e rilevamento segnaletrico durante manifestazioni. Proporzionalità di misure di sorveglianza.
Verifica critica della giurisprudenza precedente sui profili DNA.
«L'accertamento del reato che ha dato origine al procedimento non richiede necessariamente un profilo DNA di ogni persona presente. Il principio di proporzionalità esige una gestione restrittiva delle misure segnaletiche durante manifestazioni pacifiche.»
DTF 146 I 172 (13.07.2020)
Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Diritto all'autodeterminazione informativa e obbligo di informazione.
Determinante per la protezione di terzi nei procedimenti di assistenza amministrativa.
«Il diritto all'autodeterminazione informativa derivante dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13 Cost. può in linea di principio essere protetto efficacemente per altra via legale. Tuttavia, devono essere rispettate le garanzie procedurali.»
#Segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni
DTF 129 I 85 (04.04.2003)
Sorveglianza di conversazioni telefoniche in lingua straniera. Requisiti costituzionali per l'utilizzazione giudiziaria.
Fondamentale per i requisiti della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.
«La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni costituisce un grave attentato alla vita privata protetta dall'art. 13 Cost. L'utilizzazione dei risultati di sorveglianza è sottoposta a rigorosi requisiti costituzionali.»
DTF 137 IV 189 (04.04.2011)
Dissequestro di dati elettronici. Protezione della vita privata per file informatici sequestrati.
Significativo per la protezione dei dati nell'era digitale.
«La protezione della vita privata impone un esame accurato della rilevanza investigativa di file elettronici sequestrati, in particolare di file di immagini private. Il giudice del dissequestro deve rispettare la proporzionalità.»
#Rapporto con la CEDU
DTF 139 I 16 (12.10.2012)
Iniziativa per l'espulsione e vita familiare. Applicabilità diretta di nuove prescrizioni costituzionali.
Centrale per il rapporto tra diritto costituzionale svizzero e garanzie CEDU.
«L'art. 13 Cost. e l'art. 8 CEDU garantiscono parallelamente la protezione della vita privata e familiare. Nella ponderazione degli interessi devono essere considerate tanto le prescrizioni costituzionali quanto quelle convenzionali.»
DTF 129 I 232 (09.07.2003)
Naturalizzazione mediante votazione popolare. Violazione del divieto di discriminazione e del diritto alla vita privata.
Determinante per i limiti democratici sui diritti della personalità.
«Le decisioni negative di naturalizzazione sottostanno all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito) in relazione all'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione) e possono toccare la vita privata protetta dall'art. 13 Cost.»
#Ricongiungimento familiare e autorità di migrazione
DTF 130 II 281 (01.06.2004)
Ricongiungimento familiare e diritto di dimora consolidato. Ambito di protezione combinato di vita privata e familiare.
Fondamentale per la giurisprudenza sulla protezione della vita familiare nel diritto degli stranieri.
«Il diritto al rispetto della vita familiare non è garantito senza limiti. Restrizioni sono ammissibili se previste dalla legge, perseguono uno scopo legittimo e sono necessarie in una società democratica.»
DTF 143 I 21 (17.11.2016)
Ricongiungimento familiare sotto il nuovo diritto dell'autorità parentale. Considerazione del bene del minore nella protezione della vita familiare.
Importante per lo sviluppo del diritto del ricongiungimento familiare considerando il nuovo diritto del minore.
«Nel caso di rigore post-matrimoniale deve essere effettuata una ponderazione globale degli interessi che includa tanto il diritto al rispetto della vita familiare secondo l'art. 13 Cost. quanto il bene del minore secondo l'art. 3 CRC.»
#Diritto di polizia e sorveglianza
DTF 136 I 87 (30.09.2009)
Legge di polizia di Zurigo. Principi generali del diritto di polizia e protezione dei diritti fondamentali.
Esposizione complessiva delle prescrizioni costituzionali per le misure di polizia.
«Le misure di diritto di polizia che interferiscono nell'ambito di protezione dell'art. 13 Cost. necessitano di una base legale sufficiente e devono soddisfare il principio di proporzionalità. Il principio di legalità deve essere rigorosamente rispettato.»