Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
Art. 12 Cost. — Diritto all'aiuto in situazioni di emergenza
#Panoramica
L'articolo 12 della Costituzione federale conferisce alle persone in situazione di emergenza il diritto all'aiuto statale. Questo diritto fondamentale (diritto inalienabile di ogni persona) garantisce i mezzi essenziali per la sopravvivenza e per una vita dignitosa.
Chi ha diritto all'aiuto? Ogni persona che si trova in una situazione di emergenza acuta e non può aiutare sé stessa. Una situazione di emergenza sussiste quando qualcuno non può soddisfare i bisogni più importanti: cibo, alloggio, vestiario o cure mediche. La persona deve tuttavia aver prima esaurito tutte le proprie possibilità (principio di sussidiarietà). Chi rifiuta un lavoro ragionevole o rinuncia ad altri aiuti, in linea di principio non riceve sostegno.
Quale aiuto viene prestato? Lo Stato deve fornire i mezzi assolutamente necessari alla sopravvivenza. Ciò include alloggio, vitto, vestiario e assistenza medica di base. L'aiuto può essere erogato sotto forma di denaro o di prestazioni in natura (fornitura diretta di alloggio e cibo). Nel caso di richiedenti l'asilo respinti, spesso vengono concesse solo prestazioni in natura.
Esempio pratico: Una madre single perde il lavoro e non può più pagare l'affitto. Non ha patrimonio né famiglia che possa aiutarla. L'indennità di disoccupazione non basta per vivere. In questa situazione può richiedere l'aiuto d'emergenza, finché non interviene altro sostegno (aiuto sociale) o finché non trova di nuovo lavoro.
Limiti importanti: Il diritto vale solo per il minimo assoluto per la sopravvivenza. Non è un diritto a una vita confortevole. La persona interessata deve cercare attivamente soluzioni e accettare l'aiuto offerto. Chi nasconde i propri mezzi o non sfrutta tutte le possibilità, perde il diritto.
A differenza di altri diritti fondamentali, l'art. 12 Cost. non può essere limitato. Anche i delinquenti o le persone senza permesso di soggiorno legale mantengono questo diritto. Il diritto protegge la dignità umana nella sua forma più fondamentale.
Art. 12 Cost. — Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 12 Cost. codifica un diritto fondamentale che il Tribunale federale aveva già riconosciuto come diritto costituzionale non scritto prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale. In BGE 121 I 367 (1995) il Tribunale federale ha statuito che il diritto alla garanzia dell'esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto e spetta anche agli stranieri. La norma è dunque il risultato di uno sviluppo giurisprudenziale che il legislatore costituente ha recepito in forma codificata.
N. 2 Nel messaggio del Consiglio federale concernente la nuova Costituzione federale del 20 novembre 1996, la norma figurava ancora sotto la rubrica «Diritto alla garanzia dell'esistenza» (FF 1997 I 149). Il Consiglio federale la qualificava come diritto fondamentale di prestazione sussidiario, destinato a operare quando il diritto ordinario delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale non offre tutela sufficiente. La formulazione attuale «chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso» è stata inserita soltanto su proposta delle commissioni costituzionali delle Camere federali nel corso della deliberazione parlamentare (AB 1998 S 39 seg.; AB 1998 N 688 seg.). Tale aggiunta aveva lo scopo di ancorare esplicitamente il principio di sussidiarietà già a livello dei presupposti del diritto, come il Tribunale federale rileva in BGE 130 I 71 consid. 4.1 con riferimento ai lavori parlamentari.
N. 3 Sempre nel corso della deliberazione parlamentare si è deliberatamente deciso di limitare il diritto a un minimo, ossia a un «aiuto transitorio» sotto forma di vitto, vestiario, alloggio e assistenza medica di base (AB 1998 S 39). La rubrica è stata modificata da «Diritto alla garanzia dell'esistenza» in «Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno» per segnalare questa limitazione. La norma è pertanto concepita sin dalla sua genesi come garanzia minima («filet de sécurité») e non come garanzia di un livello minimo di prestazioni dello Stato sociale.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale sociale (→ art. 41 Cost.) con una particolarità: si tratta di un diritto di prestazione azionabile e giustiziabile. A differenza degli obiettivi sociali dell'art. 41 Cost., che non fondano diritti soggettivi, l'art. 12 Cost. conferisce al singolo un diritto immediato, giudizialmente esigibile nei confronti dello Stato (Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, 2001, pag. 338 seg.; Lucien Müller, in: St. Galler Kommentar zur BV, 3a ed. 2014, art. 12 N. 31).
N. 5 La norma è strettamente connessa alla tutela della dignità umana (↔ art. 7 Cost.). L'art. 12 Cost. concretizza l'art. 7 Cost. con riguardo alle situazioni di bisogno materiale. Il Tribunale federale ha ripetutamente sottolineato questa stretta correlazione (BGE 131 I 166 consid. 3.1; BGE 142 I 1 consid. 7.2). L'art. 12 Cost. garantisce che nessuno in Svizzera sia esposto a un'esistenza contraria alla dignità umana.
N. 6 In quanto diritto fondamentale di prestazione sussidiario, l'art. 12 Cost. opera in via subordinata rispetto ai sistemi di assicurazione sociale esistenti (AVS, AI, AD, AM ecc.) e al diritto cantonale dell'assistenza sociale. La competenza per l'attuazione spetta ai Cantoni (→ art. 115 Cost.). La norma fonda un diritto minimo di rango costituzionale federale che il diritto cantonale non può disattendere. I diritti all'assistenza sociale previsti dalla legislazione cantonale vanno di regola ben oltre il minimo costituzionale dell'art. 12 Cost. (Gächter/Werder, BSK BV, art. 12 N. 5 segg.).
N. 7 A differenza dei diritti di libertà (art. 10 segg. Cost.), l'art. 12 Cost. non conosce le classiche restrizioni dei diritti fondamentali ai sensi dell'art. 36 Cost. Al posto delle restrizioni subentrano i presupposti del diritto. Le concretizzazioni legislative restrittive sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (BGE 131 I 166 consid. 5.2). Poiché il campo di protezione e il nucleo essenziale dell'art. 12 Cost. coincidono, qualsiasi ingerenza nel campo di protezione tocca al contempo il nucleo essenziale intangibile ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 Cost. (BGE 130 I 71 consid. 4.1; BGE 131 I 166 consid. 5.3).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
a) Situazione di bisogno
N. 8 Presupposto del diritto è l'esistenza di una situazione di bisogno attuale, ossia una situazione già verificatasi o che incombe imminentemente, in cui il richiedente aiuto è privo dei mezzi necessari per condurre un'esistenza dignitosa (Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, pag. 157; BGE 131 I 166 consid. 3.2). Un'indigenza meramente ipotetica non è sufficiente. Al contempo, la causa della situazione di bisogno è in linea di principio irrilevante: il diritto all'aiuto prescinde dalla colpa. Il fatto che la persona abbia contribuito alla propria situazione di bisogno non pregiudica il diritto nel suo principio (BGE 134 I 65 consid. 3.3; BGE 131 I 166 consid. 4.3).
b) Principio di sussidiarietà («non è in grado di provvedere a se stesso»)
N. 9 Il diritto presuppone che la persona «non sia in grado di provvedere a se stessa». Questa formulazione ancora il principio di sussidiarietà a livello degli elementi costitutivi. Non ha diritto chi è oggettivamente in grado di procurarsi — in particolare accettando un lavoro ragionevolmente esigibile — i mezzi necessari alla propria sopravvivenza (BGE 130 I 71 consid. 4.3). Nei confronti di tali persone difettano già i presupposti del diritto.
N. 10 Il principio di sussidiarietà esige un nesso materiale tra l'auto-aiuto ragionevolmente esigibile dall'indigente e l'effettiva eliminazione della situazione di bisogno. La fonte di aiuto possibile deve essere concreta, attuale e idonea a superare la situazione di bisogno (BGE 131 I 166 consid. 4.3; BGE 150 I 6 consid. 10.2). Se lo Stato fa riferimento a una fonte di reddito futura e meramente ipotetica (ad es. un diritto a una rendita AI ancora incerto), la sussidiarietà non opera (BGE 150 I 6 consid. 10.2).
N. 11 Se una persona rifiuta un lavoro retribuito e ragionevolmente esigibile, con il quale sarebbe oggettivamente in grado di porre rimedio alla propria situazione di bisogno, difettano i presupposti del diritto ai sensi dell'art. 12 Cost. (BGE 130 I 71 consid. 4.3, 5.3; BGE 139 I 218 consid. 5.3). La questione dell'esigibilità si valuta per analogia secondo i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI (BGE 130 I 71 consid. 5.3).
c) Contenuto del diritto: aiuto, assistenza e mezzi per un'esistenza dignitosa
N. 12 Il diritto comprende tre elementi: «aiuto», «assistenza» e «mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa». Il Tribunale federale ha delimitato concretamente i mezzi indispensabili a vitto, vestiario, alloggio e assistenza medica di base (BGE 130 I 71 consid. 4.1; BGE 131 I 166 consid. 3.1; BGE 142 I 1 consid. 7.2.1). Il diritto fondamentale non garantisce un reddito minimo; garantisce unicamente «lo stretto necessario» per proteggere da un'esistenza indegna ridotta all'accattonaggio.
N. 13 La concretizzazione del diritto spetta ai Cantoni, che sono in linea di principio liberi nella configurazione delle prestazioni. Sono ammissibili sia le prestazioni in denaro che le prestazioni in natura (BGE 131 I 166 consid. 8.5; BGE 135 I 119 consid. 5.3). I Cantoni possono subordinare il diritto a oneri e condizioni ragionevoli, purché questi siano finalizzati all'eliminazione della situazione di bisogno e vengano evitati oneri estranei allo scopo (BGE 131 I 166 consid. 4.4).
d) Ambito di applicazione ratione personae
N. 14 L'art. 12 Cost. si applica universalmente in ragione del suo contenuto di diritto dell'uomo — per i cittadini svizzeri e per gli stranieri in egual misura, indipendentemente dal loro statuto giuridico in materia di soggiorno. Anche le persone presenti illegalmente possono invocare l'art. 12 Cost. (BGE 131 I 166 consid. 3.1; BGE 121 I 367 consid. 2d; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, pag. 157). Il diritto può essere graduato in funzione del diritto in materia di soggiorno; il limite inferiore assoluto è sempre la dignità umana (BGE 131 I 166 consid. 8.2).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 15 Il diritto fondato sull'art. 12 Cost. crea un obbligo di prestazione diretto e giudizialmente esigibile dello Stato. In caso di rifiuto della prestazione minima imposta dalla Costituzione, l'interessato può esigere le prestazioni per via di ricorso. Il Tribunale federale entra nel merito dei corrispondenti ricorsi di diritto pubblico (oggi: ricorsi in materia di diritto pubblico) (BGE 131 I 166 consid. 1.2).
N. 16 Poiché campo di protezione e nucleo essenziale coincidono, le ingerenze nel diritto tutelato dall'art. 12 Cost. sono assolutamente inammissibili — anche qualora fossero soddisfatti i requisiti formali di una restrizione di un diritto fondamentale ai sensi dell'art. 36 cpv. 1–3 Cost. (BGE 131 I 166 consid. 5.3; BGE 142 I 1 consid. 7.2.4). Le sanzioni in materia di diritto degli stranieri (ad es. rifiuto dell'aiuto d'emergenza come mezzo di pressione per l'esecuzione di un allontanamento) sono pertanto incostituzionali (BGE 131 I 166 consid. 7.1).
N. 17 Se sussiste la situazione di bisogno e il principio di sussidiarietà è soddisfatto, lo Stato può configurare il diritto soltanto mediante misure accessorie proporzionate che non intacchino il campo di protezione: erogazione come prestazioni in natura, collegamento con oneri sotto minaccia di pena ai sensi dell'art. 292 CP, oppure misure sanzionatorie cantonali che lascino intatto il minimo (BGE 142 I 1 consid. 7.2.5; BGE 150 I 6 consid. 11.3; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 780).
#5. Questioni controverse
a) Abuso di diritto e decadenza
N. 18 La questione più controversa in dottrina e giurisprudenza riguarda se l'art. 12 Cost. possa essere negato a causa di un comportamento abusivo del richiedente aiuto. Il Tribunale federale ha lasciato espressamente aperta questa questione nella propria prassi costante (BGE 131 I 166 consid. 6.2; BGE 134 I 65 consid. 5.1; BGE 142 I 1 consid. 7.2.5; BGE 150 I 6 consid. 11.1). Per riconoscere un abuso di diritto devono in ogni caso essere soddisfatti requisiti rigorosi: la persona deve aver provocato la situazione di bisogno intenzionalmente e con il solo scopo di ottenere il diritto all'aiuto; tale intento deve risultare in modo chiaro e inequivocabile (BGE 134 I 65 consid. 5.2).
N. 19 La dottrina dominante respinge la decadenza del diritto per abuso. Amstutz (Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, pag. 304 segg.), Schefer (Die Kerngehalte von Grundrechten, 2001, pag. 348 segg.), Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 780) e Riemer-Kafka (Das Verhältnis zwischen Grundrecht auf Hilfe in Notlagen und Eigenverantwortung, in: Tschudi [a cura di], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 2005, pag. 148) sono unanimemente del parere che, dato il campo di protezione dell'art. 12 Cost. ridotto al minimo assoluto, non vi sia spazio per una decadenza con definitivo rifiuto della prestazione. Dubey (in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 12 N. 72 seg.) e Gächter/Werder (BSK BV, art. 12 N. 40) sostengono che nei casi di autentico abuso difetti il presupposto del diritto rappresentato dall'indigenza, sicché la questione dell'abuso di diritto non si pone affatto.
b) Sussidiarietà e presupposti del diritto vs. modello sanzionatorio
N. 20 È controverso se il rifiuto di un lavoro ragionevolmente esigibile faccia venir meno i presupposti del diritto (così il Tribunale federale: BGE 130 I 71 consid. 4.3) oppure se esso legittimi soltanto a sanzioni proporzionate che debbano lasciare intatto il nucleo essenziale. Amstutz (Einstellung von Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit, ZfSo 2003, pag. 97 seg.) critica la prassi del Tribunale federale e propugna il modello sanzionatorio: in caso di rifiuto di un lavoro ragionevolmente esigibile sarebbero ammissibili unicamente riduzioni temporanee delle prestazioni, senza che il fabbisogno esistenziale assolutamente tutelato dall'art. 12 Cost. possa essere intaccato. Il Tribunale federale ha espressamente respinto questa critica in BGE 130 I 71 consid. 4.3, adducendo che essa non tiene sufficientemente conto del principio di sussidiarietà ossia della priorità dell'auto-aiuto. La prassi è precisata da BGE 142 I 1: se il lavoro offerto non è retribuito, il principio di sussidiarietà non opera e un rifiuto dell'aiuto d'emergenza viola l'art. 12 Cost.
c) Oneri e condizioni
N. 21 È oggetto di discussione in quale misura possano essere imposti oneri al riconoscimento dell'aiuto d'emergenza prescritto dalla Costituzione. Il Tribunale federale ammette gli oneri purché presentino un nesso materiale con l'eliminazione della situazione di bisogno e non perseguano scopi estranei (BGE 131 I 166 consid. 4.4). Il collegamento dell'aiuto d'emergenza con obblighi di collaborazione in materia di diritto degli stranieri — come il procurarsi documenti per l'esecuzione di un allontanamento — è inammissibile, poiché tali obblighi non contribuiscono a rimediare alla situazione di bisogno economico (BGE 131 I 166 consid. 4.5, 7.1). Tschudi (Die Auswirkungen des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche Sanktionen, in: Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 2005, pag. 117 seg.) e Mösch Payot (Sozialhilfemissbrauch?!, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, pag. 294) propugnano un ampio ventaglio di sanzioni ammissibili (prestazioni in natura, minaccia di pena ai sensi dell'art. 292 CP), che lascino intatto il nucleo essenziale.
#6. Indicazioni pratiche
N. 22 Competenza: La competenza per l'erogazione dell'aiuto d'emergenza spetta ai Cantoni. Per i richiedenti asilo respinti, il Cantone di attribuzione è competente (BGE 137 I 113 consid. 3). Le autorità federali e cantonali devono garantire che la tutela dell'art. 12 Cost. sia assicurata anche nei confronti di persone in situazione di soggiorno irregolare.
N. 23 Schema di esame: Nella pratica occorre esaminare anzitutto se esiste una situazione di bisogno attuale (N. 8). Successivamente va verificato il principio di sussidiarietà: la persona è oggettivamente in grado di aiutarsi da sola e vi è una fonte di aiuto concreta, attuale e idonea disponibile (N. 9–11)? Solo se entrambe le condizioni sono affermate vengono meno i presupposti del diritto. In caso contrario sussiste il diritto all'aiuto d'emergenza sotto forma di vitto, vestiario, alloggio e assistenza medica di base.
N. 24 Distinzione assistenza sociale / aiuto d'emergenza ai sensi dell'art. 12 Cost.: Nella pratica occorre distinguere rigorosamente tra il diritto all'assistenza sociale di rango cantonale, che va più lontano, e il diritto minimo fondato sull'art. 12 Cost. Il diritto cantonale dell'assistenza sociale (incluse le direttive COSAS) può essere limitato, ridotto o corredato di oneri. Il diritto fondato sull'art. 12 Cost. costituisce il livello minimo assoluto che non può essere disatteso (BGE 142 I 1 consid. 7.2.1, 7.3).
N. 25 Programmi occupazionali: Gli oneri relativi alla partecipazione a programmi occupazionali sono conformi alla Costituzione, purché il programma sia retribuito e la retribuzione ottenuta sia idonea a superare la situazione di bisogno. Se il programma non è retribuito, il principio di sussidiarietà non opera e il rifiuto dell'aiuto d'emergenza è incostituzionale (BGE 142 I 1 consid. 7.2.3, 7.2.6). In caso di rifiuto di collaborazione, le autorità dispongono di misure alternative: erogazione come prestazioni in natura o oneri con minaccia di pena ai sensi dell'art. 292 CP.
N. 26 Forma della prestazione: I Cantoni possono scegliere tra prestazioni pecuniarie e prestazioni in natura (BGE 131 I 166 consid. 8.5; BGE 135 I 119 consid. 5.3). Per i richiedenti asilo respinti, alla luce delle indicazioni del Tribunale federale si raccomanda l'erogazione come prestazione in natura, poiché ciò riduce i problemi di controllo (BGE 131 I 166 consid. 8.5). Modalità quali la presentazione settimanale per il ritiro delle prestazioni sono ammissibili, purché non vi ostino motivi particolari (ad es. cattivo stato di salute) (BGE 131 I 166 consid. 8.4).
N. 27 CEDU: L'art. 12 Cost. tocca tematicamente l'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani), nella misura in cui l'aiuto d'emergenza sia dosato in modo tale da mettere in pericolo l'integrità fisica. Il Tribunale federale lascia regolarmente irrisolta la questione dell'applicazione diretta dell'art. 3 CEDU nel contesto dell'aiuto d'emergenza, ma pone l'art. 12 Cost. in stretta connessione con la dignità umana, che costituisce il limite inferiore assoluto di qualsiasi aiuto d'emergenza (BGE 131 I 166 consid. 8.2). Il Tribunale federale non si è finora avvalso direttamente dell'art. 11 Patto ONU I (diritto a un livello di vita adeguato).
#Bibliografia (selezione)
- Amstutz Kathrin, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Berna 2002 (ASR H. 664)
- Gächter Thomas/Werder Evelyne, BSK BV, art. 12 N. 1 segg. (2a ed. 2024)
- Lucien Müller, St. Galler Kommentar zur BV, 3a ed. 2014, art. 12 N. 1 segg.
- Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 769 segg.
- Schefer Markus, Die Kerngehalte von Grundrechten, Berna 2001, pag. 338 segg.
- Dubey Jacques, in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 12 N. 1 segg.
- Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N. 2100 segg.
- Tschudi Carlo (a cura di), Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berna/Stoccarda/Vienna 2005
Art. 12 Cost.
#Giurisprudenza
#Giurisprudenza fondamentale sul minimo vitale
DTF 130 I 71 — 14 gennaio 2004
Sentenza fondamentale sulla portata del diritto all'aiuto nelle situazioni di bisogno.
Precisazione delle basi costituzionali e del principio di sussidiarietà nell'assistenza sociale.
«Il diritto costituzionale comprende soltanto un minimo, vale a dire i mezzi indispensabili per poter sopravvivere. Ambito di protezione e contenuto essenziale coincidono. [...] Chi oggettivamente fosse in condizione di procurarsi - in particolare accettando un lavoro ragionevolmente esigibile - con le proprie forze i mezzi necessari per la sopravvivenza, non adempie i presupposti per avere diritto al sostegno.»
DTF 121 I 367 — 2000
Sentenza fondamentale sulla garanzia dell'esistenza prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale.
Sviluppo delle basi costituzionali del minimo vitale come diritto costituzionale non scritto.
«Il diritto alla garanzia dell'esistenza è garantito dal diritto costituzionale non scritto della Confederazione. Su questo diritto possono appellarsi anche gli stranieri.»
#Aiuto d'emergenza per richiedenti l'asilo e stranieri
DTF 131 I 166 — 18 marzo 2005
Sentenza decisiva sull'aiuto d'emergenza per richiedenti l'asilo respinti.
Primo riconoscimento esplicito di un diritto costituzionale all'aiuto d'emergenza secondo l'art. 12 Cost.
«L'art. 12 Cost. garantisce un diritto all'aiuto d'emergenza che spetta anche ai richiedenti l'asilo respinti. [...] L'aiuto d'emergenza deve garantire il minimo vitale e non può essere completamente negato.»
DTF 135 I 119 — 20 marzo 2009
Prestazioni in natura come forma di aiuto d'emergenza.
Limite tra aiuto d'emergenza costituzionalmente dovuto e prestazioni che vanno oltre.
«Un aiuto d'emergenza fornito esclusivamente come prestazione in natura per alloggio e vitto non viola come tale il diritto fondamentale all'aiuto nelle situazioni di bisogno garantito dall'art. 12 Cost.»
DTF 137 I 113 — 6 gennaio 2011
Regolamentazione delle competenze per l'aiuto d'emergenza ai richiedenti l'asilo.
Precisazione della portata dell'aiuto d'emergenza costituzionalmente dovuto.
«Il Cantone di attribuzione è competente per la concessione dell'aiuto d'emergenza a un richiedente l'asilo respinto con decisione di allontanamento. L'aiuto d'emergenza deve corrispondere ai requisiti minimi costituzionali.»
DTF 139 I 272 — 22 novembre 2013
Alloggiamento in rifugi antiaerei come forma di aiuto d'emergenza.
Standard minimi dignitosi nell'aiuto d'emergenza.
«Per un uomo celibe in buona salute, il fatto di dover trascorrere la notte in un rifugio antiaereo della protezione civile non contrasta con i requisiti minimi garantiti dall'art. 12 Cost. e non viola in particolare il diritto al rispetto della dignità umana.»
#Programmi di occupazione e condizioni
DTF 142 I 1 — 8 marzo 2016
Limiti nel negare l'aiuto d'emergenza per mancata partecipazione a programmi di occupazione.
Importante sentenza sulla distinzione tra aiuto d'emergenza e assistenza sociale.
«Se l'aiuto d'emergenza (nel senso di assolutamente necessario) viene negato per inosservanza dell'istruzione di partecipare a un programma di occupazione, ciò viola l'art. 12 Cost. quando la partecipazione al programma non fosse retribuita e il principio di sussidiarietà non trova quindi applicazione.»
DTF 139 I 218 — 29 luglio 2013
Posti di lavoro di prova come misura ragionevolmente esigibile.
Proporzionalità delle condizioni di occupazione nel diritto dell'assistenza sociale.
«L'erogazione di aiuto materiale può essere collegata alla condizione di prestare un impiego lavorativo limitato nel tempo in un cosiddetto posto di lavoro di prova. Questa misura non è né sproporzionata né costituisce una violazione della libertà personale.»
#Assistenza sociale e computo del patrimonio
DTF 134 I 65 — 2007
Minimo vitale in caso di rinuncia volontaria al patrimonio.
Limiti del computo del patrimonio donato.
«Poiché non sussiste un evidente abuso del diritto, il minimo vitale garantito dall'art. 12 Cost. non può essere negato, anche se si è rinunciato volontariamente al patrimonio.»
DTF 142 V 513 — 6 settembre 2016
Computo dei contributi di concubinato.
Calcolo dell'assistenza sociale nelle unioni domestiche.
«Al budget COSAS esteso del partner di concubinato non assistito devono essere contrapposte tutte le entrate. Se ne risulta un'eccedenza di entrate, questa deve essere computata integralmente come entrata nel budget della persona richiedente in caso di concubinato stabile.»
DTF 141 I 153 — 17 settembre 2015
Conformità costituzionale del computo dei contributi di concubinato.
Conferma della giurisprudenza sul calcolo dell'assistenza sociale nel concubinato.
«Il computo di un contributo di concubinato nel budget dell'assistenza sociale non è né arbitrario né viola il principio di uguaglianza giuridica in presenza di un concubinato stabile.»
#Procedimento penale e minimo vitale
DTF 141 IV 360 — 10 agosto 2015
Sequestro per copertura dei costi e minimo vitale.
Protezione del minimo vitale nel procedimento penale.
«Nel sequestro per copertura dei costi devono essere considerate le condizioni di reddito e patrimoniali dell'imputato ed esclusi i valori patrimoniali che secondo gli art. 92-94 LEF non sono pignorabili. Questo esame tiene conto del principio di proporzionalità e del diritto fondamentale alla garanzia del minimo vitale.»
#Diritto di mantenimento e minimo vitale
DTF 135 III 66 — 23 ottobre 2008
Minimo vitale del debitore di mantenimento.
Ripartizione del deficit in caso di mezzi insufficienti del debitore di mantenimento.
«Al debitore di mantenimento deve essere lasciato in ogni caso il minimo vitale, con cui un eventuale deficit deve essere sopportato unilateralmente dagli aventi diritto al mantenimento.»
DTF 126 III 353 — 2000
Calcolo del fabbisogno di base minimo.
Principi per la determinazione del minimo vitale in caso di mezzi finanziari scarsi.
«Il carico fiscale del debitore di rendita deve essere tralasciato in caso di mezzi finanziari scarsi. I principi per il calcolo del fabbisogno di base minimo del debitore di rendita devono essere osservati.»
#Protezione dei dati nel diritto dell'assistenza sociale
DTF 138 I 331 — 2012
Segreto dell'assistenza sociale e protezione dei dati.
Proporzionalità delle trasmissioni di dati nell'ambito dell'assistenza sociale.
«La cessazione del segreto dell'assistenza sociale in caso di autorizzazione della persona interessata alla trasmissione di dati è conforme alla Costituzione, purché sia mantenuta la proporzionalità.»
#Sviluppi recenti
DTF 149 I 248 — 2023
Divieto di accattonaggio e minimo vitale.
Conformità costituzionale dei divieti parziali di accattonaggio.
«L'accattonaggio rientra nell'ambito di protezione del diritto fondamentale della libertà personale. Un divieto parziale di accattonaggio può essere proporzionato in determinate circostanze, ma non deve mettere in pericolo la garanzia dell'esistenza.»
DTF 146 I 1 — 6 febbraio 2020
Rifiuto dell'assistenza sociale in caso di eredità imminente.
Considerazione del patrimonio futuro nel calcolo dell'assistenza sociale.
«Il rifiuto di sostegno finanziario in considerazione dell'imminente divisione di un'eredità con un immobile deve essere esaminato sotto il profilo dell'art. 12 Cost. e della legislazione cantonale sull'assistenza sociale.»