1Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.
3La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 116 Cost. — Famiglia
#Panoramica
L'art. 116 Cost. autorizza la Confederazione alla protezione della famiglia e alla politica sociale per le famiglie. La norma costituzionale contiene quattro capoversi con diversi mandati d'azione.
Cosa disciplina la norma? L'art. 116 Cost. prescrive alla Confederazione di tenere conto delle necessità della famiglia in tutti i suoi compiti (cpv. 1 frase 1). Può sostenere provvedimenti per la protezione della famiglia (cpv. 1 frase 2) ed emanare prescrizioni sugli assegni familiari (cpv. 2). Il mandato costituzionale per l'assicurazione maternità è formulato in modo vincolante: la Confederazione «istituisce un'assicurazione maternità» (cpv. 3). Queste differenze mostrano diversi gradi di intensità delle competenze federali (Gächter/Filippo, BSK BV, Art. 116 N. 4).
Chi è interessato? Il concetto di famiglia deve essere inteso in senso ampio e comprende tutte le forme di convivenza con figli — coppie sposate, coppie di fatto, partner registrati e genitori single (Gächter/Filippo, BSK BV, Art. 116 N. 3). Il Tribunale federale ha confermato che le regole automatiche di priorità in favore di un sesso per gli assegni familiari sono incostituzionali (BGE 129 I 265).
Quali sono le conseguenze giuridiche? La norma non fonda diritti diretti dei cittadini, ma conferisce alla Confederazione possibilità di azione. Concretamente la Confederazione ha emanato la legge sugli assegni familiari (LAFam, RS 836.2), che prevede importi minimi di 200 franchi per figlio al mese (art. 5 LAFam). L'assicurazione maternità è stata attuata mediante revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno (art. 16b segg. LIPG, RS 834.1) e concede un'indennità per 14 settimane pari all'80 per cento del salario.
Esempio pratico: Una madre riceve dopo il parto per 14 settimane l'80 per cento del salario precedente dall'assicurazione maternità (al massimo 196 franchi al giorno secondo l'art. 16e LIPG). Al contempo la famiglia ha diritto ad assegni per i figli di almeno 200 franchi al mese. Se lavora solo il padre nel Canton Friburgo, ma la famiglia abita nel Canton Vaud con assegni più alti, può far valere la differenza nel Cantone di domicilio (BGE 129 I 265). I padri invece non hanno diritto all'indennità per perdita di guadagno dopo la nascita (BGE 140 I 305).
La Costituzione obbliga la Confederazione a verificare in tutti i settori politici — dal diritto fiscale alla politica migratoria — le ripercussioni sulle famiglie. Questo compito trasversale tuttavia non fonda competenze, ma è un'istruzione d'azione per le competenze federali esistenti (Gächter/Filippo, BSK BV, Art. 116 N. 5).
Art. 116 Cost. — Famiglia
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 116 Cost. risale all'art. 34quinquies vCost., inserito nella Costituzione federale mediante votazione popolare del 25 novembre 1945. L'iniziativa popolare «Per la famiglia» mirava a una protezione globale della famiglia e, in particolare, all'istituzione di un'assicurazione per la maternità. Nel suo messaggio del 10 ottobre 1944 (FF 1944 I 865), il Consiglio federale precisava che le prestazioni dovevano andare principalmente a beneficio della partoriente; un congedo parentale per i padri non era allora oggetto di dibattito sociale.
N. 2 In occasione della revisione totale della Costituzione federale del 1999, l'art. 34quinquies vCost. fu trasferito materialmente all'art. 116 Cost., senza modificarne in modo sostanziale il contenuto normativo. Il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 segg.) qualifica la disposizione come norma di competenza che conferisce alla Confederazione ampie, ma non illimitate, possibilità d'intervento in materia di politica familiare. In sede di nuova formulazione dell'art. 116 cpv. 3 Cost., il legislatore costituzionale non ha inteso estendere materialmente il mandato legislativo relativo all'assicurazione per la maternità; in particolare, non è stato conferito alcun mandato esplicito all'introduzione di un congedo parentale (FF 1997 I 346; confermato da DTF 140 I 305 consid. 7.2).
N. 3 L'assicurazione per la maternità ha potuto essere concretamente attuata soltanto con l'entrata in vigore della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) riveduta, il 1° luglio 2005 — dopo decenni di tentativi legislativi ripetutamente falliti. Tre votazioni popolari (1984, 1987 e 1999) avevano respinto proposte più ampie. Il modello infine realizzato si fondava sull'iniziativa parlamentare 01.426 del consigliere nazionale Triponez, che perseguiva una soluzione politicamente maggioritaria riservata esclusivamente alle madri che esercitano un'attività lucrativa (BU 2001 N 1615). In materia di assegni familiari, la Confederazione ha emanato la legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 24 marzo 2006 (RS 836.2), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, che ha per la prima volta armonizzato a livello nazionale il quadro normativo cantonale sino ad allora disomogeneo.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 116 Cost. è una norma di competenza (→ qualificazione secondo la sezione I delle direttive di redazione della Cost.), che conferisce alla Confederazione diverse autorizzazioni ad agire in materia di politica familiare. Essa non fonda alcun diritto soggettivo immediato dei singoli; in particolare, da essa non possono essere desunti né un diritto diretto agli assegni familiari né un obbligo della Confederazione ad agire giuridicamente azionabile dall'individuo (DTF 129 I 265 consid. 5.1). La norma si inserisce nel capitolo «Obiettivi sociali e assicurazione sociale» (capitolo 3, sezione 2 della Cost.) e si distingue sistematicamente dagli obiettivi sociali non giustiziabili ai sensi dell'→ art. 41 Cost. (in particolare cpv. 1 lett. c: sostegno alla famiglia), pur presentando sovrapposizioni di contenuto.
N. 5 La norma contiene diverse disposizioni di competenza di natura e forza vincolante differenti: il cpv. 1 è una clausola trasversale programmatica priva di un mandato legislativo materiale; il cpv. 2 contiene una competenza legislativa concorrente della Confederazione in materia di assegni familiari; il cpv. 3 frase 1 contiene un mandato costituzionale vincolante all'istituzione di un'assicurazione per la maternità; il cpv. 3 frase 2 e il cpv. 4 sono norme di abilitazione formulate con il «può». Questa differenziazione è determinante ai fini dell'eseguibilità (Mader, BSK Cost., art. 116 n. 2 segg.; Mahon, Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 116 n. 4).
N. 6 Nel rapporto con i Cantoni vale quanto segue: fintantoché e nella misura in cui la Confederazione non abbia fatto uso esaustivo della propria competenza concorrente ai sensi del cpv. 2, i Cantoni possono legiferare autonomamente in materia di assegni familiari (DTF 129 I 265 consid. 3.1). Con l'entrata in vigore della LAFam il 1° gennaio 2009, la Confederazione ha esercitato in modo esaustivo la competenza di cui al cpv. 2 per il settore non agricolo. Le prestazioni integrative cantonali — come importi degli assegni superiori al minimo federale — restano espressamente ammissibili ai sensi dell'art. 20 LAFam. ↔ Art. 3 Cost. (competenze cantonali), → art. 49 Cost. (primato del diritto federale).
N. 7 In materia di assicurazione per la maternità (cpv. 3), si tratta di una competenza esclusiva della Confederazione, esercitata in modo esaustivo con la LIPG del 2005. Il termine «istituisce» («richtet ein», «institue») utilizzato nell'art. 116 cpv. 3 frase 1 Cost. va inteso come mandato costituzionale che non lascia al legislatore federale la facoltà di scegliere se intervenire, pur concedendogli un ampio margine di manovra riguardo alle modalità attuative (DTF 140 I 305 consid. 7.2; Mader, op. cit., n. 12 ad art. 116 Cost.).
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto normativo
Capoverso 1: Considerazione dei bisogni della famiglia
N. 8 L'art. 116 cpv. 1 Cost. contiene due prescrizioni: in primo luogo una clausola trasversale che obbliga la Confederazione a tener conto dei bisogni della famiglia nell'adempimento di tutti i suoi compiti; in secondo luogo un'autorizzazione a sostenere misure di protezione. La clausola trasversale non è limitata alla legislazione sociale, ma si applica a tutti gli ambiti materiali (diritto fiscale, pianificazione del territorio, diritto della formazione ecc.). La nozione di «bisogni della famiglia» è aperta; comprende tanto i bisogni materiali quanto quelli immateriali e sociali. «Famiglia» va definita in modo costituzionalmente autonomo e non è limitata al modello della famiglia nucleare (genitori e figli naturali) (Mahon, Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 116 n. 10 segg.; Wortha, Schutz und Förderung der Familie, 2016, n. 619).
N. 9 L'obbligo di «tener conto» è materialmente debole: non fonda un obbligo di risultato né vieta misure che gravino sulle famiglie. Ha natura programmatica e non costituisce un diritto individuale azionabile in giustizia (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, n. 2745). Le «misure a protezione della famiglia» di cui alla frase 2 possono essere di natura finanziaria o normativa; la formulazione con il «può» chiarisce che si tratta di un'abilitazione e non di un mandato.
Capoverso 2: Assegni familiari
N. 10 L'art. 116 cpv. 2 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sugli assegni familiari e di gestire una cassa federale di compensazione per gli assegni familiari. Per «assegni familiari» (allocations familiales / assegni familiari) si intendono prestazioni periodiche in denaro destinate a compensare parzialmente gli oneri finanziari derivanti dai figli; comprendono in particolare gli assegni per i figli, di formazione, di nascita e di adozione (cfr. art. 3 LAFam). La competenza è concorrente (non meramente quadro), vale a dire che la Confederazione può adottare regolamentazioni federali esaustive (DTF 129 I 265 consid. 5.1).
N. 11 La cassa federale di compensazione per gli assegni familiari di cui all'art. 116 cpv. 2 seconda frase Cost. non è ancora stata istituita. La LAFam si basa invece su un sistema decentrato di casse di compensazione familiari private e pubbliche (art. 11 segg. LAFam), sottoposte alla vigilanza cantonale. In agricoltura esisteva già, sin dalla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAFAgr; RS 836.1) del 20 giugno 1952, una regolamentazione federale che il Tribunale federale ha qualificato come esercizio precoce della competenza concorrente (DTF 129 I 265 consid. 3.1).
Capoverso 3: Assicurazione per la maternità
N. 12 L'art. 116 cpv. 3 frase 1 Cost. contiene un mandato costituzionale vincolante: «La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità.» Questa formulazione imperativa si distingue dalla formula «può» di cui ai cpv. 1 e 2 e obbliga il legislatore ad agire. Tale mandato è adempiuto dal 1° luglio 2005 con la LIPG riveduta (art. 16b segg. LIPG). L'assicurazione per la maternità è ancorata alla maternità biologica (parto e periodo successivo di recupero e allattamento), non alla genitorialità sociale (DTF 146 V 378 consid. 4.3; DTF 140 I 305 consid. 10.1).
N. 13 La nozione di «assicurazione per la maternità» lascia al legislatore un margine di manovra riguardo alle modalità. Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 116 cpv. 3 Cost., secondo la volontà del legislatore costituzionale, non offre una base sufficiente per un congedo parentale generale (DTF 140 I 305 consid. 7.2); l'introduzione di un congedo di paternità o parentale richiederebbe una base legale, che il legislatore federale ha creato soltanto nel 2020 con l'introduzione del congedo di paternità di due settimane (art. 16i segg. LIPG, in vigore dal 1° gennaio 2021) — fondato sull'art. 116 cpv. 3 Cost. in combinato disposto con la competenza generale in materia di legislazione sociale.
N. 14 L'art. 116 cpv. 3 frase 2 Cost. autorizza la Confederazione ad assoggettare ai contributi anche persone che non possono beneficiare delle prestazioni assicurative. Ciò riguarda in particolare gli uomini, che per definizione non possono percepire prestazioni di maternità. La norma giustifica il principio del finanziamento solidale, secondo cui il regime delle indennità per perdita di guadagno (IPG) è finanziato dai contributi di tutti gli assicurati. Il Tribunale federale non ha contestato questa costruzione (DTF 146 V 378 consid. 4.3).
Capoverso 4: Dichiarazione di obbligatorietà e clausola di condizionalità
N. 15 L'art. 116 cpv. 4 Cost. conferisce alla Confederazione due ulteriori abilitazioni: in primo luogo, può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a una cassa di compensazione familiare e l'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi di popolazione. In secondo luogo, può subordinare le proprie prestazioni a adeguate prestazioni dei Cantoni. La clausola di condizionalità costituisce uno strumento del federalismo cooperativo; permette alla Confederazione di indurre i Cantoni a partecipare senza aggirare il riparto costituzionale delle competenze (Mahon, Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 116 n. 48 segg.).
#4. Effetti giuridici
N. 16 Il cpv. 1 non produce effetti giuridici immediati per i privati. In quanto clausola trasversale, obbliga la Confederazione a integrare i bisogni della famiglia nel processo ponderativo in sede di elaborazione di tutte le leggi federali. Una legge federale non è già per questo incostituzionale perché in esito grava le famiglie più dei celibi/nubili o di chi non ha figli; la clausola trasversale non impone risultati determinati.
N. 17 Il cpv. 2, in quanto norma di competenza concorrente, fonda una competenza legislativa cantonale sussidiaria: i Cantoni possono legiferare fintantoché e nella misura in cui la Confederazione non abbia esercitato esaustivamente la competenza. Con la LAFam (RS 836.2), la Confederazione ha fissato le disposizioni minime per le lavoratrici, i lavoratori e gli indipendenti (importi minimi degli assegni per i figli e di formazione ai sensi dell'art. 5 LAFam). Le regolamentazioni cantonali con importi più elevati restano ammissibili (art. 20 LAFam). Se una regolamentazione cantonale degli assegni familiari viola i diritti fondamentali — in particolare il principio della parità di trattamento ai sensi dell'→ art. 8 Cost. — è incostituzionale e non può essere applicata nel caso concreto (controllo incidentale delle norme: DTF 129 I 265 consid. 2.3, consid. 3.5).
N. 18 Il cpv. 3 contiene un mandato costituzionale adempiuto con l'entrata in vigore della LIPG nel 2005. Dal fondamento costituzionale discende che le leggi federali che disciplinano l'assicurazione per la maternità sono determinanti per il Tribunale federale ai sensi dell'art. 190 Cost. e non possono essere annullate, anche qualora la loro costituzionalità sia dubbia (DTF 140 I 305 consid. 5). Il Tribunale federale può tuttavia invitare il legislatore a modificare una disposizione incostituzionale. L'ancoraggio costituzionale permette inoltre di interpretare teleologicamente la LIPG: l'art. 116 cpv. 3 Cost. è volto ad assicurare finanziariamente il periodo di recupero e allattamento successivo al parto, circostanza da utilizzarsi nell'interpretazione dell'art. 16c cpv. 2 LIPG (rinvio dell'indennità di maternità) (DTF 142 II 425 consid. 5.4).
N. 19 Le normative cantonali di esecuzione in materia di assicurazione per la maternità non devono rendere eccessivamente difficile o impedire l'attuazione del diritto federale; in caso contrario, violerebbero l'→ art. 49 cpv. 1 Cost. (DTF 142 II 425 consid. 6.2).
#5. Questioni controverse
a) Natura della competenza di cui al cpv. 2: competenza quadro o piena competenza legislativa federale?
N. 20 In dottrina è stata discussa la questione se la competenza di cui all'art. 116 cpv. 2 Cost. attribuisca alla Confederazione una piena competenza legislativa federale concorrente o soltanto una competenza legislativa quadro. Mahon (Commentario sangallese Cost., 4a ed. 2023, art. 116 n. 28 segg.) sostiene che si tratti di una competenza concorrente non limitata a principi quadro. Mader (BSK Cost., art. 116 n. 10) concorda. Il Tribunale federale ha espressamente stabilito in DTF 129 I 265 consid. 5.1 che la competenza di cui all'art. 116 cpv. 2 Cost. è concorrente e non limitata all'emanazione di principi. L'opinione minoritaria che propugna una mera competenza quadro non ha trovato seguito significativo.
b) Congedo parentale e mandato costituzionale del cpv. 3
N. 21 La principale questione controversa relativa al cpv. 3 riguarda la portata del mandato costituzionale: la nozione di «assicurazione per la maternità» comprende anche un congedo di paternità o parentale? Perrenoud (La protection de la maternité, 2015, p. 1173) e Imhof (in: Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, n. 164) ritengono che l'art. 116 cpv. 3 Cost. fornisca una base sufficiente per un congedo parentale e che entrambe le fattispecie (servizio militare e maternità) debbano essere trattate in modo analogo nell'ambito della LIPG. Mader (BSK Cost., art. 116 n. 12) e Mahon (op. cit., n. 71 ad art. 34quinquies vCost., trasposto all'art. 116 Cost.) sostengono invece che il mandato costituzionale si limiti alla protezione della maternità in senso biologico e lasci aperta, ma non imponga, l'introduzione di un congedo parentale per i padri. Il Tribunale federale ha confermato in DTF 140 I 305 consid. 7.2 quest'ultima posizione: la questione se l'art. 116 Cost. offra una base costituzionale sufficiente per un congedo parentale può rimanere aperta, poiché il legislatore non ha comunque optato per tale soluzione e tale scelta non viola il diritto costituzionale cogente (in particolare l'→ art. 8 cpv. 3 Cost.).
c) Divieto di discriminazione e assicurazione per la maternità
N. 22 Era controverso se l'esclusione dei padri dall'indennità di maternità costituisse una discriminazione inammissibile ai sensi dell'→ art. 8 cpv. 3 Cost. o dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. Steiger-Sackmann (Recht der Sozialen Sicherheit, 2017, n. 32.65) e Subilia (PJA 2005 p. 1474) avevano sollevato la questione se la parità di trattamento tra i sessi imponga una strutturazione paritetica. Il Tribunale federale ha deciso in DTF 140 I 305 consid. 10.2 e DTF 146 V 378 consid. 4.3 che, in assenza di fattispecie comparabili, non sussiste alcuna discriminazione: l'assicurazione svizzera per la maternità è ancorata alla maternità biologica, non alla genitorialità sociale. Gli uomini non subiscono discriminazione giuridica in quanto nei loro confronti non può realizzarsi una fattispecie comparabile. La Corte EDU (sentenza Markin c. Russia del 22 marzo 2012 [30078/06, Grande Camera]) ha confermato questa distinzione tra congedo di maternità («maternity leave») e congedo parentale («parental leave»).
d) Regola di priorità in caso di concorso di pretese e conflitto intercantonale
N. 23 Nel previgente diritto cantonale frammentato era controverso come procedere in caso di concorso di pretese tra coniugi entrambi esercitanti un'attività lucrativa. Diversi Cantoni (tra cui Friburgo) avevano accordato la priorità al «padre». Il Tribunale federale ha dichiarato in DTF 129 I 265 consid. 3.5 tali regolamentazioni incompatibili con l'→ art. 8 cpv. 3 Cost. e ha stabilito in via analogica, quale norma di conflitto intercantonale, l'applicabilità delle disposizioni di coordinamento del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 129 I 265 consid. 5.3). Con l'entrata in vigore della LAFam nel 2009 (art. 6 seg. LAFam), questa problematica è stata disciplinata a livello legislativo.
#6. Indicazioni pratiche
N. 24 Per le lavoratrici dipendenti e le indipendenti vale quanto segue: l'indennità di maternità ai sensi degli art. 16b segg. LIPG ammonta all'80% del reddito dell'attività lucrativa conseguito prima del parto, al massimo CHF 196 al giorno (stato 2024). Il diritto sorge il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG) e si estingue dopo 98 giorni (art. 16d LIPG), fatto salvo il rinvio ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG in caso di ricovero prolungato del neonato. Le indipendenti non hanno diritto a indennità di esercizio in aggiunta all'indennità di maternità (DTF 146 V 378 consid. 3.1).
N. 25 Per gli assegni familiari vige dal 2009 un regime federale minimo (LAFam): assegni per i figli di almeno CHF 200/mese, assegni di formazione di almeno CHF 250/mese (art. 5 LAFam). I Cantoni possono fissare importi più elevati. In caso di concorso di pretese di entrambi i genitori, il cumulo è in linea di principio inammissibile (art. 7 LAFam); il divieto di cumulo non si applica agli assegni delle organizzazioni internazionali (DTF 140 V 227 consid. 3.3). Gli indipendenti hanno in linea di principio diritto agli assegni ai sensi degli art. 8 segg. LAFam.
N. 26 Per i Cantoni: le regolamentazioni cantonali non devono eludere il diritto federale. In particolare, le regolamentazioni cantonali di sostituzione del salario per il personale statale non devono rendere di fatto impossibile il rinvio dell'indennità di maternità aperto dall'art. 16c cpv. 2 LIPG. In caso contrario, violano l'→ art. 49 cpv. 1 Cost. (DTF 142 II 425 consid. 6.1 seg.). Un'incapacità lavorativa comprovata da certificato medico successiva al parto, in concomitanza con un'indennità di maternità rinviata, fonda il diritto alla sostituzione del salario come in caso di malattia (DTF 142 II 425 consid. 7.1).
N. 27 Esame dei diritti fondamentali: poiché l'art. 116 Cost. non fonda diritti soggettivi, la violazione di tale norma non può essere direttamente invocata. Il controllo della conformità costituzionale delle regolamentazioni cantonali degli assegni familiari avviene mediante il controllo incidentale delle norme, fondato sull'→ art. 8 Cost. (uguaglianza giuridica e divieto di discriminazione), l'→ art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio) o l'→ art. 49 cpv. 1 Cost. (primato del diritto federale). Le leggi federali — in particolare gli art. 16b segg. LIPG — sono determinanti per il Tribunale federale ai sensi dell'→ art. 190 Cost. e non possono essere annullate.
N. 28 Riferimenti alla CEDU: l'art. 116 cpv. 3 Cost. sull'assicurazione per la maternità è strettamente correlato all'art. 8 CEDU (rispetto della vita familiare). Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (Markin c. Russia, 22 marzo 2012 [30078/06]), non sussiste un obbligo di introdurre un congedo parentale; ove tale congedo esista, deve essere strutturato in modo non discriminatorio. L'esclusione dei padri dal congedo di maternità in senso stretto è ammissibile sotto il profilo convenzionale (DTF 140 I 305 consid. 9.2.1, DTF 146 V 378 consid. 4.3).
Art. 116 Cost. — Famiglia
#Giurisprudenza
#Assegni familiari e parità dei sessi
DTF 129 I 265 — 11 luglio 2003 — Incostituzionalità di una normativa cantonale che in caso di concorso di diritti tra coniugi attivi professionalmente attribuisce automaticamente gli assegni familiari al padre. Il Tribunale federale ha ritenuto che una tale regola di priorità basata sul sesso sia incompatibile con l'art. 8 cpv. 3 Cost. (parità tra uomo e donna). La decisione è fondamentale per la comprensione del divieto costituzionale di discriminazione nel diritto degli assegni familiari.
«In considerazione dell'art. 8 cpv. 3 Cost., il sesso delle persone potenzialmente aventi diritto non può tuttavia servire come criterio di differenziazione. Non esiste alcun motivo lecito per concedere gli assegni familiari friburghesi alle coppie con doppio reddito solo quando il marito lavora nel Cantone, ma non quando solo la moglie soddisfa questa condizione.»
#Assicurazione maternità e diritti genitoriali
DTF 140 I 305 — 15 settembre 2014 — Nessuna indennità di paternità secondo l'art. 16b LIPG nonostante la garanzia costituzionale di protezione della famiglia. Il Tribunale federale ha negato un diritto dei padri all'indennità per perdita di guadagno dopo la nascita e ha sottolineato che l'art. 16b LIPG disciplina esclusivamente l'indennità di maternità, non un congedo parentale generale. La norma si fonda direttamente sull'art. 116 cpv. 3 Cost., che incarica la Confederazione di istituire un'assicurazione maternità.
«L'art. 16b LIPG non contiene un congedo parentale come esiste in altri Paesi (europei), ma disciplina esclusivamente il diritto all'indennità della madre dopo la nascita.»
DTF 146 V 378 — 22 giugno 2020 — Nessun diritto agli assegni aziendali in caso di maternità per le donne indipendenti. Il Tribunale federale ha confermato che il legislatore ha consapevolmente differenziato tra madri dipendenti e indipendenti e che queste ultime non hanno diritto ad assegni aziendali supplementari. Questa distinzione non è stata qualificata come discriminazione incostituzionale.
«Secondo la chiara volontà del legislatore, in caso di maternità delle donne indipendenti, diversamente che per le persone indipendenti che prestano servizi, non sussiste alcun diritto ad assegni aziendali supplementari all'indennità di maternità.»
#Regole di collisione intercantonali
Il Tribunale federale ha sviluppato nel DTF 129 I 265 principi per risolvere i concorsi di diritti intercantonali negli assegni familiari. Ha fatto riferimento alle regole di coordinamento UE del regolamento (CEE) n. 1408/71 come soluzione adeguata: competente in via primaria è il Cantone di domicilio della famiglia, se vi si esercita un'attività lucrativa che dà diritto all'assegno. In caso di prestazioni più elevate nell'altro Cantone di occupazione, vi si può richiedere l'importo della differenza.
«Applicando per analogia le menzionate regole di concorso, l'assegno familiare deve essere percepito nel Cantone di domicilio della coppia e dei figli, se uno dei coniugi vi esercita un'attività professionale che dà diritto all'assegno.»
#Quadro costituzionale
La giurisprudenza mostra che l'art. 116 Cost. attribuisce alla Confederazione ampie competenze nell'ambito della politica familiare, ma non fonda diritti soggettivi immediati. La norma è una norma di competenza che autorizza, ma non obbliga la Confederazione ad agire nei settori della protezione della famiglia, degli assegni familiari e dell'assicurazione maternità.
I Cantoni rimangono autorizzati ad agire autonomamente finché la Confederazione non fa uso delle sue competenze. Sono tuttavia vincolati ai diritti fondamentali, in particolare al divieto di discriminazione secondo l'art. 8 Cost.