1La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
#Panoramica
L'art. 117 Cost. conferisce alla Confederazione due importanti competenze: deve emanare leggi sull'assicurazione malattie e infortuni (cpv. 1) e può rendere obbligatorie queste assicurazioni per tutti o per determinati gruppi (cpv. 2). Questa disposizione costituzionale è il fondamento della nostra attuale legge sull'assicurazione malattie (LAMal) del 1996 e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 1984.
Chi è interessato? Tutte le persone domiciliate in Svizzera devono assicurarsi contro le malattie (art. 3 LAMal). I lavoratori dipendenti sono inoltre assicurati contro gli infortuni tramite la loro azienda (art. 1a LAINF). Gli indipendenti possono assicurarsi volontariamente contro gli infortuni.
Quali conseguenze giuridiche ne derivano? L'obbligo di assicurazione malattie inizia automaticamente con l'assunzione del domicilio. Chi non si assicura viene assegnato d'ufficio a un assicuratore malattie e deve pagare interessi di mora. I premi possono essere ridotti dallo Stato per i redditi bassi (art. 65 LAMal). In caso di infortunio paga prioritariamente l'assicurazione infortuni, sussidiariamente l'assicurazione malattie.
Esempio pratico: Una studentessa tedesca si trasferisce a Basilea. Deve annunciarsi presso un assicuratore malattie svizzero entro tre mesi. Se assume inoltre un lavoro accessorio, è automaticamente assicurata anche contro gli infortuni. Se guadagna poco, può richiedere al Cantone una riduzione dei premi.
Limiti della competenza federale: La Confederazione disciplina solo il rapporto assicurativo, non l'intero sistema sanitario. Gli ospedali, i medici e le autorizzazioni dei medicamenti rimangono in linea di principio di competenza dei Cantoni. Questa ripartizione delle competenze caratterizza ancora oggi il nostro sistema sanitario federalista.
Art. 117 Cost. — Assicurazione malattia e infortuni
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 117 Cost. riprende la norma di competenza di cui all'art. 34bis della Costituzione federale del 1874 (vCost.). L'art. 34bis cpv. 1 vCost. autorizzava la Confederazione a «istituire, per via legislativa, un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni» e prevedeva espressamente la possibilità di dichiarare l'obbligo assicurativo per singole categorie della popolazione. Tale disposizione costituì la base costituzionale della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) del 1911 e delle successive leggi in materia di assicurazioni sociali, in particolare la LAINF (1981) e la LAMal (1994).
N. 2 Nel messaggio del 20 novembre 1996 concernente la nuova Costituzione federale, il Consiglio federale precisò espressamente che la nuova formulazione dell'art. 117 Cost. deve avere la stessa portata del precedente art. 34bis vCost. (FF 1997 I 323). L'adeguamento redazionale — da «istituisce» a «emana disposizioni» — introdusse una forma più moderna senza modificarne il contenuto di competenza. L'Ufficio federale di giustizia ha confermato in un parere del 29 settembre 2008 che l'art. 117 cpv. 1 Cost. va inteso come una competenza legislativa globale che lascia alla Confederazione ampia libertà nell'organizzazione dell'assicurazione malattia e infortuni (GAAC 2009.1, consid. 1.2.2, con riferimento a Ehrenzeller, St. Galler Kommentar BV, 2a ed. 2008, art. 117 N 1 segg.).
N. 3 Il cpv. 2 dell'art. 117 Cost. corrisponde all'art. 34bis cpv. 3 vCost., che già conteneva la facoltà di dichiarare il carattere obbligatorio dell'assicurazione in modo generale o per singoli gruppi. Questo strumento ha reso possibile la costruzione graduale dell'odierno sistema delle assicurazioni sociali: in un primo tempo, l'obbligo assicurativo previsto dalla LAMI si applicava soltanto a determinati settori dell'industria e dell'artigianato; la LAINF (1981) lo estese a tutti i lavoratori occupati in Svizzera; la LAMal (1994) introdusse l'obbligo generale dell'assicurazione malattia per l'intera popolazione residente in Svizzera.
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 117 Cost. si trova nel capitolo decimo della Costituzione federale («Previdenza sociale»), che raggruppa le competenze della Confederazione in materia di politica sociale. Si tratta di una competenza legislativa esclusiva della Confederazione nel settore dell'assicurazione malattia e infortuni quale parte del diritto delle assicurazioni sociali. La norma è una norma di competenza che nel suo tenore non fonda diritti soggettivi ed è pertanto priva di efficacia direttamente giustiziale.
N. 5 L'art. 117 Cost. è in stretto collegamento sistematico con:
- → Art. 41 Cost. (obiettivi sociali): Gli obiettivi sociali, segnatamente la cura della salute (art. 41 cpv. 1 lett. b e d Cost.), costituiscono il fondamento dello scopo della normativa federale, senza fondare tuttavia diritti azionabili.
- ↔ Art. 110–116 Cost.: Le altre norme di competenza nel settore della previdenza sociale (lavoro, AVS/AI, prestazioni complementari, assegni familiari, assicurazione contro la disoccupazione) formano, insieme all'art. 117 Cost., il fondamento costituzionale del sistema svizzero delle assicurazioni sociali.
- → Art. 118 Cost. (protezione della salute): La competenza per la politica sanitaria generale spetta di principio ai Cantoni; l'art. 117 Cost. limita espressamente la competenza federale al rapporto assicurativo, non all'intero settore sanitario (→ N. 10 seg.).
- → Art. 36 Cost. (restrizione dei diritti fondamentali): Qualsiasi obbligo assicurativo obbligatorio incide sulla libertà contrattuale e sulla libertà economica (art. 27 Cost.); tale ingerenza è espressamente prevista dall'art. 117 cpv. 2 Cost. ed è pertanto legittimata dalla Costituzione stessa.
- → Art. 5 Cost. (principio dello Stato di diritto): L'esercizio della competenza di cui all'art. 117 Cost. da parte della Confederazione e dei Cantoni è soggetto alle esigenze generali dello Stato di diritto.
N. 6 Le leggi di esecuzione fondate sull'art. 117 Cost. sono la LAMal (RS 832.10) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la LAINF (RS 832.20) per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Entrambe le leggi costituiscono normative federali esaustive che, nel loro ambito di applicazione, derogano in larga misura al diritto cantonale (→ art. 49 Cost.).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto della norma
3.1 Cpv. 1: Competenza legislativa
N. 7 L'art. 117 cpv. 1 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza globale ed esclusiva per emanare disposizioni sull'assicurazione malattia e infortuni. Il termine «emana disposizioni» è formulato come norma imperativa: la Confederazione non è soltanto autorizzata, ma costituzionalmente tenuta a disciplinare questa materia; la rinuncia alla legislazione sarebbe incostituzionale (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 117 N 3; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 2090).
N. 8 La competenza comprende sia l'assicurazione malattia e infortuni obbligatoria sia quella facoltativa. Si estende anche alla creazione di un monopolio per singoli assicuratori, purché ciò sia giustificato da sufficienti interessi pubblici. Il monopolio parziale della SUVA nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 66 LAINF) si fonda su questa base di competenza; l'Ufficio federale di giustizia ne ha confermato la conformità costituzionale (GAAC 2009.1, consid. 1.2.1–1.2.3), come pure la dottrina dominante (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 117 N 1; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 717).
N. 9 La competenza di cui al cpv. 1 copre anche le disposizioni che regolano il rapporto tra pazienti e fornitori di prestazioni, nella misura in cui ciò rilevi per il rapporto assicurativo. La Confederazione può in particolare emanare disposizioni tariffali, cataloghi delle prestazioni e norme di ammissione per i fornitori di prestazioni. Il Tribunale federale lo ha espressamente confermato nel DTF 130 I 26 consid. 4.3, rilevando che l'assicurazione malattia ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 Cost. «è di per sé in contraddizione con l'autonomia privata alla base della libertà economica», ma «è espressamente così prevista dalla Costituzione».
N. 10 Al tempo stesso, l'art. 117 Cost. presenta un chiaro limite di competenza: in base a questa disposizione, la Confederazione non è competente per l'intero sistema sanitario e ospedaliero, bensì soltanto per la assicurazione, ossia per il rapporto tra assicuratore e assicurato. Il Tribunale federale lo ha precisato nel DTF 135 V 443 consid. 3.5:
«In virtù dell'art. 117 Cost., la Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione malattia e infortuni. Essa può dichiarare obbligatorie l'assicurazione malattia e quella infortuni in modo generale oppure per singole categorie di persone. Secondo questa disposizione costituzionale, la Confederazione non è dunque competente per l'intero sistema sanitario e ospedaliero, bensì soltanto per l'assicurazione, ovvero per il rapporto tra assicuratore e assicurato.»
La politica sanitaria generale, il settore ospedaliero e il diritto sanitario pubblico rimangono pertanto materia dei Cantoni (→ art. 3 Cost.; art. 39 LAMal quale zona di confine).
3.2 Cpv. 2: Dichiarazione dell'obbligo assicurativo
N. 11 L'art. 117 cpv. 2 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà (norma facoltativa) di dichiarare obbligatorie l'assicurazione malattia e infortuni in modo generale o per singole categorie della popolazione. Si tratta di un'autorizzazione, non di un mandato; il legislatore federale decide in via politica se e in quale misura avvalersi di tale facoltà.
N. 12 L'obbligo generale è stato realizzato per l'assicurazione malattia all'art. 3 LAMal e per l'assicurazione infortuni (per i lavoratori) all'art. 1a LAINF. L'obbligo per categoria (per «singole categorie della popolazione») consente soluzioni settorialmente limitate, come quelle che hanno caratterizzato lo sviluppo storico del diritto delle assicurazioni sociali.
N. 13 La dichiarazione dell'obbligo assicurativo costituisce un'ingerenza nella libertà contrattuale e nella libertà economica (art. 27 Cost.). Poiché tale ingerenza è prevista dall'art. 117 cpv. 2 Cost. stesso, essa richiede sì una base legale ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost. (art. 3 LAMal, art. 1a LAINF), ma non è vincolata ai severi requisiti degli art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. applicabili alle normali restrizioni dei diritti fondamentali. Il Tribunale federale ha rilevato in proposito nel DTF 130 I 26 consid. 4.3 che l'obbligo assicurativo «è di per sé in contraddizione con l'autonomia privata alla base della libertà economica, ma è tuttavia espressamente così previsto dalla Costituzione».
N. 14 Sul piano costituzionale è rilevante il fatto che l'art. 117 cpv. 2 Cost. contenga implicitamente anche la base per clausole del bisogno e restrizioni dell'ammissione nel settore dell'assicurazione sociale malattia. La possibilità di sospendere l'ammissione dei fornitori di prestazioni prevista dall'art. 55a LAMal si fonda, secondo la giurisprudenza, almeno indirettamente su questa norma costituzionale, poiché la clausola del bisogno non riguarda direttamente l'esercizio della professione, bensì l'ammissione al sistema delle assicurazioni sociali (DTF 130 I 26 consid. 6.2).
#4. Effetti giuridici
N. 15 L'art. 117 Cost. fonda anzitutto un obbligo legislativo della Confederazione nel settore dell'assicurazione malattia e infortuni. Esso è adempiuto dalla LAMal e dalla LAINF. Fintanto che la Confederazione esercita la propria competenza, i Cantoni non sono in linea di principio più autorizzati a legiferare autonomamente in questo settore (principio della forza derogatoria del diritto federale, → art. 49 Cost.).
N. 16 I Cantoni conservano tuttavia una competenza residua per i settori non disciplinati in modo esaustivo dal diritto federale. Essa si manifesta in particolare in:
- la riduzione dei premi (art. 65 segg. LAMal): La Confederazione obbliga i Cantoni a versare riduzioni dei premi; la loro concreta attuazione spetta ai Cantoni;
- l'elenco cantonale degli ospedali (art. 39 LAMal): L'inserimento nell'elenco degli ospedali è compito dei Cantoni nel quadro delle disposizioni federali;
- la pianificazione ospedaliera (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal): In questo settore i Cantoni dispongono di una propria competenza di pianificazione.
N. 17 Gli obblighi assicurativi cantonali in materia di assicurazione malattia sono ammissibili anche dopo l'entrata in vigore della LAMal, purché siano concepiti in modo sussidiario e non fondino una doppia copertura con l'obbligo di diritto federale. I punti da esaminare sono: (1) esiste già un obbligo assicurativo di diritto federale per il rischio assicurato? (2) l'assicurazione cantonale è espressamente concepita come sussidiaria? (3) gli assicurati possono sottrarsi all'onere dei premi comprovando una copertura sufficiente altrove? (DTF 112 V 283 consid. 2; confermato sotto la vecchia normativa, i principi valgono invariati).
N. 18 Riguardo alle assicurazioni complementari di diritto privato (ad es. assicurazioni semiprivate e private in ospedale), l'art. 117 Cost. non produce effetti diretti. La LAMal — conformemente alla sua base costituzionale — disciplina soltanto l'assicurazione sociale malattia; le disposizioni sui rimborsi non a carico dell'assicurazione sociale malattia bensì di un'assicurazione privata non trovano fondamento nell'art. 117 Cost. (DTF 135 V 443 consid. 3.5). Ciò corrisponde alla separazione tra assicurazione di base e assicurazione complementare sancita dalla Costituzione.
#5. Questioni controverse
N. 19 Portata della competenza federale rispetto al diritto sanitario cantonale. Una questione centrale riguarda la misura in cui la normativa federale può incidere sulle competenze cantonali (sistema sanitario generale, politica ospedaliera). Poledna (St. Galler Kommentar BV, 2a ed. 2008, art. 117 N 6) sostiene che la base costituzionale copra anche le disposizioni concernenti il settore sanitario «nella misura in cui ciò sia rilevante per l'assicurazione», riconoscendo in tal modo al legislatore federale un ampio margine di manovra. Ehrenzeller (St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 117 N 8 segg.) sottolinea anch'egli che, in ragione dello stretto nesso materiale tra assicurazione ed erogazione di prestazioni, la Confederazione dispone di una competenza normativa globale. Il Tribunale federale segue questa interpretazione estensiva e ammette le disposizioni federali sull'ammissione dei fornitori di prestazioni, sulla determinazione dei tariffe e sulla pianificazione ospedaliera (quale diritto di esecuzione della LAMal) (DTF 135 V 443 consid. 3.5).
N. 20 Ammissibilità delle clausole del bisogno. Se l'art. 117 Cost. contenga implicitamente una base costituzionale sufficiente per le clausole del bisogno (sospensione dell'ammissione ai sensi dell'art. 55a LAMal) era oggetto di controversia in dottrina. Mattig (Grenzen der Spitalplanung aus verfassungsrechtlicher Sicht, Zurigo 2002, pag. 217) ha risposto affermativamente, adducendo che l'art. 117 Cost. contenga implicitamente una deroga alla libertà economica. Hofmann (La clause du besoin pour les médecins et la Constitution fédérale, AJP 2003, pag. 795) ha negato l'esistenza di una base costituzionale sufficiente nell'art. 117 Cost. e ha considerato la disciplina problematica. Il Tribunale federale, nel DTF 130 I 26 consid. 6.2, ha in sostanza avallato la tesi di Mattig: la clausola del bisogno è in ogni caso coperta dall'art. 191 Cost., poiché l'art. 55a LAMal è una legge federale; inoltre, l'art. 117 Cost. conterrebbe «implicitamente» la base per una simile restrizione, trattandosi dell'ammissione al sistema delle assicurazioni sociali e non dell'esercizio della professione in quanto tale.
N. 21 Monopolio parziale della SUVA. La compatibilità del monopolio parziale della SUVA (art. 66 LAINF) con la libertà economica (art. 27 e 94 Cost.) è stata a lungo oggetto di discussione scientifica. L'Ufficio federale di giustizia, nel parere GAAC 2009.1 (consid. 1.2.1–1.2.7), ha confermato in modo approfondito la conformità costituzionale del monopolio parziale, richiamando l'art. 117 cpv. 1 Cost. quale competenza legislativa globale che include anche la creazione di un monopolio; l'interesse socio-politico a un'assicurazione infortuni solidale e al contenimento dei costi giustificherebbe le disparità di trattamento connesse al monopolio. Questa valutazione è condivisa dalla dottrina dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 717; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3325 segg.).
N. 22 Rapporto con l'art. 27 Cost. (libertà economica). Nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost., la libertà economica gode di una protezione attenuata nei confronti delle misure a finalità socio-politica. Il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che la libertà economica spiegava un'efficacia protettiva limitata in un sistema che è di per sé «ampiamente sottratto alla libertà economica» (DTF 130 I 26 consid. 4.3 e 4.5). Vallender (St. Galler Kommentar BV, 3a ed., art. 27 N 44 seg.) critica questa tendenza e sottolinea che anche nel settore dell'assicurazione sociale malattia deve rimanere intatto un nucleo essenziale della libertà economica; la disparità di trattamento tra nuove e vecchie ammissioni nel quadro della sospensione dell'ammissione sarebbe discutibile dal punto di vista dell'ordine economico.
#6. Indicazioni pratiche
N. 23 Delimitazione competenza federale / competenza cantonale. In pratica, è determinante stabilire se una disciplina riguardi il rapporto assicurativo (diritto federale) oppure il diritto sanitario generale (diritto cantonale). Il rapporto assicurativo comprende l'obbligo di pagare i premi, l'obbligo di prestazione, i tariffe e l'ammissione dei fornitori di prestazioni a carico dell'assicurazione sociale. La politica ospedaliera generale, il diritto autorizzativo e la polizia sanitaria rimangono riservati ai Cantoni finché non esiste un punto di riferimento nel diritto federale.
N. 24 Obblighi assicurativi. Gli obblighi assicurativi cantonali in materia di malattia possono coesistere con l'obbligo previsto dalla LAMal, purché siano concepiti in modo sussidiario e non fondino una doppia copertura con l'obbligo di diritto federale (DTF 112 V 283 consid. 2). I punti da esaminare sono: (1) Esiste già un obbligo di diritto federale per il rischio assicurato? (2) L'assicurazione cantonale è espressamente concepita come sussidiaria? (3) Gli assicurati possono sottrarsi all'onere dei premi comprovando una copertura sufficiente altrove?
N. 25 Diritto fondamentale della libertà economica. Chi intende opporsi a una restrizione della libertà economica fondata sull'art. 117 Cost. (ad es. sospensione dell'ammissione, obbligo tariffale) deve tener conto del fatto che il Tribunale federale considera vincolanti le normative di legge federale ai sensi dell'art. 191 Cost., anche qualora la loro conformità costituzionale possa essere messa in dubbio. Il controllo si limita alle ordinanze dipendenti e agli atti cantonali di esecuzione. Una censura di incostituzionalità dell'art. 3 LAMal o dell'art. 1a LAINF in quanto tali non è proponibile dinanzi al Tribunale federale (DTF 130 I 26 consid. 2.2).
N. 26 Diritto tariffale e assicurazioni complementari. La disposizione sulla protezione tariffale di cui all'art. 44 LAMal si applica soltanto alle prestazioni erogate nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (reparto comune). Per le prestazioni nel reparto privato o semiprivato di un ospedale, il diritto tariffale della LAMal non si applica in linea di principio; è determinante il diritto tariffale o contrattuale cantonale (DTF 135 V 443 consid. 3.10). Nelle controversie riguardanti i tariffe dei reparti privati, assicurati e fornitori di prestazioni devono adire la via giuridica corretta (diritto cantonale, eventualmente diritto della concorrenza); il tribunale arbitrale della LAMal non è competente per tali questioni (DTF 134 V 269 consid. 2.4).
N. 27 Iniziative popolari. Le modifiche costituzionali nell'ambito dell'art. 117 Cost. (ad es. iniziative per la cassa unica) toccano l'architettura fondamentale del diritto delle assicurazioni sociali. Considerati i reciproci vincoli con gli art. 111, 113, 114, 116 Cost. nonché le leggi di esecuzione, tali progetti richiedono il chiarimento di questioni di coordinamento di ampia portata, in particolare il rapporto con la LPGA (RS 830.1) e con la vigilanza federale sugli assicuratori (FINMA; per gli assicuratori LAMal: UFSP).
#Giurisprudenza
#Mandato costituzionale e competenza legislativa
DTF 135 V 443 del 9 novembre 2009
Fondamento costituzionale per l'assicurazione malattie
Il Tribunale federale chiarisce che l'art. 117 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza per disciplinare l'assicurazione malattie e infortuni, ma non autorizza una regolamentazione globale dell'intero sistema sanitario.
«Secondo l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione malattie e infortuni. Può dichiarare obbligatoria l'assicurazione malattie e infortuni in generale o per singoli gruppi della popolazione. Secondo questa disposizione costituzionale la Confederazione non è dunque competente per tutto il sistema sanitario e ospedaliero, bensì solo per l'assicurazione, vale a dire il rapporto tra assicuratore e assicurato.»
#Rapporto tra Confederazione e Cantoni
DTF 130 I 26 del 27 novembre 2003
Limitazioni all'ammissione di fornitori di prestazioni
Il Tribunale federale conferma che la Confederazione è competente, in base all'art. 117 Cost., a emanare prescrizioni sull'ammissione all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche se queste interferiscono con la libertà economica.
«La limitazione dell'ammissione di fornitori di prestazioni all'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, emanata dal Consiglio federale in base all'art. 55a LAMal e concretizzata dal Consiglio di Stato del Cantone Zurigo, non viola né l'Accordo sulla libera circolazione delle persone né la libertà economica.»
DTF 112 V 283 del 1° gennaio 1986
Obblighi cantonali di assicurazione malattie
Il Tribunale federale precisa il rapporto tra gli obblighi assicurativi federali e cantonali e conferma la competenza dei Cantoni di dichiarare obbligatorie assicurazioni infortuni sussidiarie nell'ambito dell'assicurazione malattie.
«Anche dopo l'entrata in vigore della LAINF i Cantoni sono autorizzati a dichiarare obbligatoria un'assicurazione infortuni nell'ambito dell'assicurazione malattie, purché si tratti di un'assicurazione sussidiaria e non si crei quindi una doppia assicurazione rispetto all'assicurazione obbligatoria infortuni della Confederazione (LAINF).»
#Obbligo e riduzione dei premi
DTF 122 I 343 del 12 novembre 1996
Riduzione dei premi per stagionali
Il Tribunale federale conferma che la competenza costituzionale della Confederazione di dichiarare obbligatoria l'assicurazione malattie lascia ai Cantoni un certo margine di manovra nell'esecuzione, in particolare nella riduzione dei premi.
«L'art. 65 LAMal non richiede che per diritto federale tutti gli assicurati obbligatori rientrino nell'ambito di applicazione personale della riduzione dei premi senza riguardo alla durata del loro soggiorno e all'intensità del loro legame con la Svizzera.»
#Limiti delle competenze federali
DTF 144 V 388 del 1° gennaio 2015
Assicurazione indennità giornaliera malattia sussidiaria
Il Tribunale federale esamina i limiti della competenza secondo l'art. 117 Cost. nella disciplina delle assicurazioni complementari di diritto privato e conferma la netta separazione tra assicurazione malattie obbligatoria e facoltativa.
La giurisprudenza mostra un'interpretazione coerente dell'art. 117 Cost. come norma di competenza specifica per l'assicurazione sociale nell'ambito sanitario, che autorizza la Confederazione a disciplinare in modo completo l'assicurazione obbligatoria malattie e infortuni, ma rispetta la competenza di principio dei Cantoni nel sistema sanitario.