Testo di legge
Fedlex ↗

1Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause.

2Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter und Behinderter. Zu diesem Zweck kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung verwenden.

Art. 112c — Aiuto agli anziani e ai disabili

Panoramica

L'art. 112c Cost. attribuisce alla Confederazione il compito di promuovere l'aiuto agli anziani e ai disabili. Questa disposizione costituzionale è una norma di competenza (regola di attribuzione delle competenze) che consente alla Confederazione di operare in questo ambito. Non crea però diritti diretti per le singole persone.

La Confederazione può adottare diverse misure: può stanziare fondi per progetti, emanare leggi e sostenere organizzazioni. Gli anziani sono tutte le persone in età pensionabile. I disabili sono coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali o psichiche permanenti. Entrambi i gruppi dovrebbero ottenere una migliore qualità della vita attraverso questa promozione.

La competenza principale rimane ai Cantoni e ai Comuni. Essi organizzano e finanziano la maggior parte delle offerte di aiuto locali. La Confederazione integra questi sforzi, ma non li sostituisce. Questa ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si chiama federalismo.

Un esempio pratico: la Confederazione ha emanato la legge sui disabili (LDis). Questa obbliga gli edifici pubblici ad essere accessibili ai disabili. Contemporaneamente la Confederazione sostiene progetti di ricerca per nuovi ausili. I Cantoni gestiscono però gli istituti per disabili e organizzano l'assistenza domiciliare.

L'art. 112c Cost. è strettamente collegato ad altri articoli costituzionali. L'art. 8 Cost. vieta la discriminazione delle persone disabili. L'art. 41 Cost. formula l'obiettivo che tutte le persone in età avanzata e in caso di disabilità dovrebbero ricevere l'aiuto necessario.

Le singole persone non possono derivare diritti diretti dall'art. 112c Cost. Se qualcuno ha bisogno di maggiore sostegno, deve rivolgersi agli uffici cantonali o comunali competenti. L'articolo costituzionale obbliga però le autorità a creare le corrispondenti offerte di aiuto.