1La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale; b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
L'art. 113 Cost. disciplina la previdenza professionale, denominata anche secondo pilastro. Insieme all'AVS/AI (primo pilastro) e alla previdenza privata (terzo pilastro) forma il sistema svizzero a tre pilastri della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti.
Chi è interessato? Tutti i lavoratori dipendenti devono assicurarsi obbligatoriamente nella previdenza professionale. Ciò riguarda circa 4,7 milioni di persone attive in Svizzera. I lavoratori indipendenti possono assicurarsi volontariamente.
Cosa viene disciplinato? La Confederazione deve emanare leggi sulla previdenza professionale. Queste leggi devono rispettare cinque principi: primo, la previdenza professionale deve insieme all'AVS assicurare il mantenimento del tenore di vita abituale. Secondo, è obbligatoria per i dipendenti. Terzo, i datori di lavoro devono assicurare i loro collaboratori presso una cassa pensioni. Quarto, i lavoratori indipendenti possono assicurarsi volontariamente. Quinto, la Confederazione può introdurre un obbligo per determinati lavoratori indipendenti.
Finanziamento: I costi sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori. Questo finanziamento paritetico (ripartizione equa) significa che il datore di lavoro deve pagare almeno la metà dei contributi. Con un contributo mensile di 1000 franchi, il lavoratore paga al massimo 500 franchi.
Conseguenze giuridiche: Tutte le casse pensioni devono soddisfare i requisiti minimi del diritto federale. Le violazioni possono portare alla chiusura o al risanamento dell'istituto di previdenza. I lavoratori hanno diritto alle prestazioni minime prescritte dalla legge.
Esempio pratico: Un'impiegata di banca con un reddito annuo di 80'000 franchi versa mensilmente circa 400 franchi nella cassa pensioni. Il suo datore di lavoro versa almeno lo stesso importo. Dopo il pensionamento riceve una rendita mensile che insieme alla rendita AVS dovrebbe ammontare a circa il 60% del suo ultimo salario.
N. 1 La previdenza professionale fu ancorata per la prima volta nella Costituzione federale nel 1972 con l'art. 34quater aCost (FF 1971 II 1609). L'articolo costituzionale di allora stabiliva già i principi fondamentali dell'attuale sistema dei tre pilastri e conferiva alla Confederazione il mandato di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale.
N. 2 Con la revisione totale della Costituzione federale del 1999, l'art. 34quater aCost fu trasferito nell'art. 113 Cost con solo lievi adeguamenti linguistici (FF 1997 I 379). Il messaggio stabilisce che le prescrizioni costituzionali esistenti dovevano essere riprese immutate per garantire la continuità del collaudato sistema dei tre pilastri (FF 1997 I 379 seg.).
N. 3 La novità materiale più importante rispetto all'art. 34quater aCost si trova nell'art. 2 lett. e, secondo cui la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale per determinati gruppi di lavoratori indipendenti. Questa competenza fu inserita sulla base delle esperienze con l'assicurazione volontaria e delle prestazioni previdenziali talvolta insufficienti presso gli indipendenti (FF 1997 I 380).
N. 4 L'art. 113 Cost forma insieme all'art. 111 Cost (AVS/AI) e all'art. 114 Cost (assicurazione contro la disoccupazione) il nucleo dell'ordinamento costituzionale delle assicurazioni sociali. I tre pilastri della previdenza per la vecchiaia sono sistematicamente coordinati tra loro: il primo pilastro (AVS) assicura il fabbisogno vitale, il secondo pilastro (previdenza professionale) consente la continuazione del tenore di vita abituale, e il terzo pilastro (previdenza individuale) serve al completamento individuale (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 3).
N. 5 La determinazione di competenza dell'art. 1 appartiene sistematicamente alle competenze materiali della Confederazione (art. 54–125 Cost). Essa fonda una competenza federale completa con efficacia derogatoria successiva, per cui regolamentazioni cantonali nel settore della previdenza professionale sono ammesse solo sussidiariamente (→ Art. 49 Cost). I Cantoni rimangono tuttavia competenti per la previdenza professionale del proprio personale, nella misura in cui il diritto federale non prevede regolamentazioni conclusive (DTF 135 I 28 consid. 5).
N. 6 Gli obiettivi sociali dell'art. 41 Cost completano programmaticamente i mandati costituzionali concreti degli art. 111–114 Cost. Mentre l'art. 41 cpv. 2 Cost tuttavia non fonda diritti soggettivi, le prescrizioni specifiche dell'art. 113 cpv. 2 Cost creano guide vincolanti per il legislatore federale (→ Art. 41 Cost).
N. 7Competenza legislativa (cpv. 1): La Confederazione ha non solo la facoltà, ma l'obbligo di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale. Questa competenza completa comprende tutti gli aspetti del secondo pilastro, dai presupposti delle prestazioni attraverso l'organizzazione fino alla vigilanza (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 21).
N. 8Obiettivo delle prestazioni (cpv. 2 lett. a): La previdenza professionale deve consentire insieme all'AVS/AI la «continuazione del tenore di vita abituale in modo appropriato». Secondo la concezione del Consiglio federale le prestazioni di rendita del primo e secondo pilastro devono raggiungere insieme il 60% dell'ultimo salario lordo per i redditi medi (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 30). Il Tribunale federale ha chiarito che una sovrassicurazione tramite cumulo di diverse assicurazioni sociali non è compatibile con l'obiettivo del secondo pilastro (DTF 130 V 369 consid. 2.2).
N. 9Obbligo assicurativo (cpv. 2 lett. b): L'obbligo per i lavoratori dipendenti forma il nucleo della previdenza professionale. Il concetto di qualità di lavoratore dipendente nella previdenza professionale è identico a quello dell'AVS (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 38). La legge può prevedere eccezioni, ad esempio per redditi di scarsa entità o durate di impiego brevi (Riemer/Riemer-Kafka, Recht der beruflichen Vorsorge, § 4 N. 25 segg.).
N. 10Esecuzione tramite istituti di previdenza (cpv. 2 lett. c): I datori di lavoro devono assicurare i loro lavoratori dipendenti presso un istituto di previdenza. Questa organizzazione decentrata è una caratteristica essenziale della previdenza professionale svizzera (Helbling, Personalvorsorge und BVG, pag. 89). La Confederazione deve fornire sussidiariamente un istituto di previdenza federale (istituto collettore).
N. 11Lavoratori indipendenti (cpv. 2 lett. d ed e): I lavoratori indipendenti possono assicurarsi volontariamente. Per determinati gruppi la Confederazione può introdurre un obbligo, del quale finora non ha fatto uso (Stauffer, Berufliche Vorsorge, N. 156).
N. 12Finanziamento (cpv. 3): Il finanziamento paritetico è ancorato costituzionalmente. I datori di lavoro devono pagare almeno la metà dei contributi dei loro lavoratori dipendenti. Questa parità minima vale sia per la previdenza professionale obbligatoria che per quella estesa (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 57).
N. 13Requisiti minimi (cpv. 4): Tutti gli istituti di previdenza devono soddisfare requisiti minimi di diritto federale. Questi riguardano organizzazione, finanziamento, prescrizioni d'investimento e vigilanza (Schneider/Geiser/Gächter, BVG Handkommentar, Einl. N. 45 segg.).
N. 14 La competenza legislativa della Confederazione secondo il cpv. 1 è completa e conclusiva. Prescrizioni cantonali sono ammesse solo nella misura in cui il diritto federale lascia spazio, in particolare nella configurazione di casse pensioni di diritto pubblico (DTF 135 I 28 consid. 5.2).
N. 15 I principi stabiliti nel cpv. 2 sono vincolanti per il legislatore federale. Egli dispone di un considerevole margine di manovra nell'attuazione, ma non può eludere le prescrizioni costituzionali (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N. 2194).
N. 16 L'obiettivo delle prestazioni secondo il cpv. 2 lett. a non fonda un diritto costituzionale individuale a una determinata altezza della rendita. Si tratta di un obiettivo programmatico per il legislatore, che viene concretizzato nella LPP attraverso la determinazione del salario assicurato e dei tassi di conversione (Müller/Schefer, Grundrechte, pag. 894).
N. 17 La prescrizione di finanziamento del cpv. 3 ha efficacia diretta. Disposizioni regolamentari che prevedono una partecipazione del datore di lavoro inferiore sono nulle (Brühwiler, Betriebliche Personalvorsorge, pag. 234).
N. 18Portata dell'obbligo: È controverso in che misura il legislatore sia autorizzato a prevedere eccezioni dall'obbligo assicurativo. Mentre Riemer/Riemer-Kafka (Recht der beruflichen Vorsorge, § 4 N. 30) propendono per un'interpretazione restrittiva, Cardinaux (BSK BV, Art. 113 N. 45) argomenta per un margine di discrezione più ampio del legislatore. La giurisprudenza del Tribunale federale tende verso un'interpretazione più estensiva.
N. 19Obbligo per gli indipendenti: La questione per quali gruppi di lavoratori indipendenti dovrebbe essere introdotto un obbligo è discussa in modo controverso. Stauffer (Berufliche Vorsorge, N. 158) sostiene un obbligo per i lavoratori apparentemente indipendenti, mentre Helbling (Personalvorsorge und BVG, pag. 112) mette in guardia contro una sovraregolamentazione.
N. 20Rapporto con il primo pilastro: Il principio di coordinamento tra primo e secondo pilastro è controverso. Schneider (in: Schneider/Geiser/Gächter, BVG Handkommentar, Einl. N. 23) rappresenta uno stretto coordinamento, mentre Brühwiler (Obligatorische berufliche Vorsorge, pag. 45) argomenta per maggiore flessibilità. Il Tribunale federale non ha assunto una posizione conclusiva.
N. 21 Nella fondazione o ristrutturazione di istituti di previdenza sono da rispettare fin dall'inizio i requisiti minimi costituzionali secondo il cpv. 4. Il rispetto del finanziamento paritetico secondo il cpv. 3 deve essere assicurato regolamentarmente.
N. 22 Per la configurazione di piani di previdenza l'obiettivo delle prestazioni secondo il cpv. 2 lett. a deve essere utilizzato come linea guida. Nella determinazione di prestazioni nel settore sovrobbligatorio si deve prestare attenzione a un coordinamento equilibrato con il primo pilastro per evitare sovrassicurazioni (DTF 130 V 369).
N. 23 I lavoratori indipendenti dovrebbero esaminare attivamente la possibilità dell'assicurazione volontaria secondo il cpv. 2 lett. d. I vantaggi fiscali e la protezione previdenziale superano di regola i maggiori costi contributivi rispetto alla previdenza privata (pilastro 3a).
N. 24 Per fattispecie transfrontaliere si deve considerare che l'art. 113 Cost è orientato primariamente agli istituti di previdenza svizzeri. L'accredito di prestazioni previdenziali estere avviene secondo le regole del diritto internazionale delle assicurazioni sociali (DTF 150 II 202 consid. 4).
BGE 130 I 205 E. 6 (30 giugno 2004)
Il Tribunale federale ha confermato l'ancoraggio costituzionale del sistema dei tre pilastri dal 1972.
Decisione fondamentale per il trattamento fiscale dei tre pilastri e la loro delimitazione intercantonale.
«La previdenza svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità si fonda sul cosiddetto concetto dei tre pilastri, ancorato nella Costituzione federale dal 1972 (art. 34quater Cost. prec., art. 111 segg. Cost.). [...] La previdenza professionale, quale secondo pilastro, deve insieme al primo consentire la continuazione del tenore di vita abituale in modo adeguato (art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.).»
BGE 135 I 28 E. 5 (12 dicembre 2008)
Il Tribunale federale ha delimitato le competenze federali per la regolamentazione della previdenza professionale rispetto alle disposizioni cantonali.
Centrale per la determinazione dei limiti della legislazione federale secondo l'art. 113 cpv. 1 Cost.
«I Comuni hanno la facoltà di istituire un proprio istituto di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale del loro personale oppure di affiliarsi a tal fine a un istituto di previdenza registrato, ad esempio quello del rispettivo Cantone. Una regolamentazione di diritto cantonale che prescrive l'adesione di un Comune con tutto il suo personale o eventualmente con una parte di esso - nel caso specie docenti delle scuole comunali - a un determinato istituto di previdenza è contraria al diritto federale.»
BGE 134 V 170 E. 3.1 (12 marzo 2008)
Il Tribunale federale ha concretizzato il mandato costituzionale relativo all'assicurazione volontaria secondo l'art. 113 cpv. 2 lett. d Cost.
Decisivo per l'interpretazione dei principi costituzionali sulla previdenza degli indipendenti.
«Gli indipendenti non sono sottoposti per legge all'obbligo della previdenza professionale. Deve tuttavia essere loro offerta la possibilità di un assoggettamento volontario (art. 113 cpv. 2 lett. d della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]). Questo mandato costituzionale è attuato come principio nell'art. 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.»
BGE 148 V 114 E. 7.2-7.4 (24 novembre 2021)
Il Tribunale federale ha determinato il rapporto tra protezione previdenziale secondo l'art. 113 Cost. e rimborso dell'assistenza sociale.
Importante per il contenuto di protezione costituzionale della previdenza professionale nei confronti di interventi statali.
«Gli averi di libero passaggio percepiti in base all'art. 16 cpv. 1 OFLP possono essere utilizzati per il rimborso dell'assistenza sociale economica. [...] Alla protezione previdenziale si tiene conto con una pignorabilità limitata nel quadro dell'art. 93 LEF nel corso dell'esecuzione - e non nel quadro del procedimento cognitivo a livello di amministrazione rispettivamente di tribunale materiale.»
BGE 130 V 369 E. 2.1-2.2 (24 giugno 2004)
Il Tribunale federale ha differenziato tra previdenza professionale obbligatoria e più estesa alla luce dell'art. 113 Cost.
Pionieristico per la delimitazione delle disposizioni costituzionali tra previdenza minima e prestazioni sovraobbligatorie.
«Per l'ambito obbligatorio della previdenza professionale l'art. 26 cpv. 3 prima frase LPP prevede che il diritto alle prestazioni di invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. [...] Nell'ambito più esteso della previdenza professionale è lasciato agli istituti di previdenza di determinare che il diritto a una rendita di invalidità sussista solo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.»
BGE 142 II 369 E. 4 (18 luglio 2016)
Il Tribunale federale ha chiarito la portata dei requisiti minimi di diritto federale secondo l'art. 113 cpv. 4 Cost.
Rilevante per la determinazione di elementi di diritto pubblico presso istituti di previdenza.
«Un assoggettamento al diritto degli appalti non risulta già dal trattato statale sul sistema d'appalto pubblico [...]. Piuttosto occorre esaminare se la Cassa pensioni argoviese nell'aggiudicazione di lavori di manutenzione su immobili del suo patrimonio di investimento è sottoposta al diritto cantonale degli appalti.»
#Principi costituzionali del finanziamento tramite contributi
BGE 135 V 13 E. 3 (21 novembre 2008)
Il Tribunale federale ha precisato l'applicazione dell'art. 113 cpv. 3 Cost. a situazioni di prelievo anticipato.
Importante per la comprensione dei principi costituzionali di finanziamento.
«Al verificarsi del caso previdenziale invalidità è dovuto in linea di principio il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà dell'alloggio, tuttavia è ammissibile una riduzione proporzionata delle prestazioni di invalidità.»
#Rapporto con regolamentazioni previdenziali internazionali
BGE 150 II 202 E. 4 (19 dicembre 2023)
Il Tribunale federale ha inquadrato prestazioni previdenziali estere nel sistema svizzero dei tre pilastri.
Attuale per l'applicazione dell'art. 113 Cost. a rapporti previdenziali transfrontalieri.
«Classificazione fiscale di rendite (contributi come pagamenti) da un'opera di previdenza estera nella sistematica dell'art. 22 cpv. 1 LIFD. [...] Le disposizioni di diritto federale emanate in base all'art. 113 Cost. sono fondamentalmente orientate su istituti di previdenza svizzeri.»