Testo di legge
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1Der Bund fördert die Eingliederung Invalider durch die Ausrichtung von Geld- und Sachleistungen. Zu diesem Zweck kann er Mittel der Invalidenversicherung verwenden.

2Die Kantone fördern die Eingliederung Invalider, insbesondere durch Beiträge an den Bau und den Betrieb von Institutionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten dienen.

3Das Gesetz legt die Ziele der Eingliederung und die Grundsätze und Kriterien fest.

Art. 112b — Integrazione degli invalidi

Panoramica

L'art. 112b Cost. disciplina chi può e deve sostenere le persone con disabilità nel reinserimento nella vita lavorativa e nella società. La disposizione ripartisce questo compito tra Confederazione e Cantoni.

La Confederazione può promuovere misure d'integrazione, ma non è tenuta a farlo. Può emanare leggi, stanziare fondi o coordinare. I Cantoni invece devono sostenere le persone con disabilità nell'integrazione. Hanno un obbligo di agire, ma possono decidere autonomamente quali misure adottare.

Il termine «invalidi» comprende tutte le persone con menomazioni durature fisiche, mentali o psichiche. Questo è più ampio dell'assicurazione invalidità (AI), che considera soltanto le limitazioni relative all'attività lucrativa.

Integrazione significa partecipazione attiva alla vita sociale. Ciò include misure professionali come la riqualificazione o l'adattamento del posto di lavoro, ma anche l'integrazione sociale come l'abitazione assistita o le offerte per il tempo libero.

La Costituzione non conferisce a nessuno un diritto diretto a determinati aiuti. Pretese concrete nascono soltanto attraverso leggi come la Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) o le leggi cantonali sui disabili.

Esempio: Una donna diventa paraplegica dopo un incidente. La Confederazione finanzia tramite l'AI una riqualificazione professionale come contabile. Il Cantone deve inoltre provvedere a possibilità abitative accessibili in sedia a rotelle e a offerte per il tempo libero. Entrambi i livelli collaborano, ma il Cantone porta la responsabilità principale.

La Confederazione coordina attraverso la Legge federale sulle istituzioni destinate a promuovere l'integrazione degli invalidi (LIPPI). Questa disciplina quali istituzioni per disabili la Confederazione sostiene finanziariamente e quali requisiti di qualità si applicano.