1Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenzbedarf durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung nicht gedeckt ist.
2Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest.
Panoramica
L'art. 112a Cost. obbliga Confederazione e Cantoni a versare congiuntamente prestazioni complementari. Queste integrano le rendite AVS e AI quando non coprono completamente il fabbisogno vitale. La norma risale al 1972 ed è stata fondamentalmente rielaborata con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC).
Le prestazioni complementari si rivolgono a persone che percepiscono una rendita AVS o AI, ma che ciononostante non hanno abbastanza denaro per vivere. Sono interessate soprattutto le persone anziane e le persone con disabilità le cui rendite sono troppo basse. A differenza dell'aiuto sociale, gli interessati non devono esaurire tutto il patrimonio. Le prestazioni complementari coprono l'intero fabbisogno vitale – vale a dire tutto ciò che è necessario per una vita dignitosa.
Le conseguenze giuridiche sono significative: l'art. 112a Cost. crea un mandato costituzionale vincolante. La Confederazione disciplina i dettagli nella Legge sulle prestazioni complementari (LPC). I Cantoni devono assicurare nell'attuazione che il fabbisogno vitale sia completamente coperto. Il Tribunale federale ha deciso più volte che i Cantoni non possono abusare della loro libertà di configurazione per minare la garanzia dell'esistenza.
Esempio: Una pensionata di 75 anni riceve mensilmente 1800 franchi di rendita AVS. I suoi costi abitativi ammontano a 1200 franchi, le sue altre spese di sostentamento a 800 franchi – in totale ha bisogno di 2000 franchi al mese. La prestazione complementare di 200 franchi colma il divario tra rendita e fabbisogno vitale.
L'importanza costituzionale delle prestazioni complementari risiede nella loro posizione sistematica tra assicurazione sociale e aiuto sociale. Secondo Gächter/Filippo esse formano un sistema autonomo del primo pilastro, che non è da attribuire né all'assicurazione sociale in senso stretto né all'aiuto sociale. Carigiet/Koch sottolineano che le prestazioni complementari devono impedire che i beneficiare di rendite AVS e AI dipendano dall'aiuto sociale. La giurisprudenza ha confermato questa finalità: le prestazioni complementari servono alla completa garanzia dell'esistenza e precedono l'aiuto sociale.
Locher/Gächter caratterizzano le prestazioni complementari come prestazioni verificate in base al bisogno, ma non dipendenti dal bisogno. A differenza dell'aiuto sociale, non sono sussidiarie rispetto al sostegno privato. Dummermuth fa notare che l'ancoraggio costituzionale protegge le prestazioni complementari da esercizi di risparmio a breve termine. La riforma PC 2021 mostra tuttavia che anche le prestazioni ancorate costituzionalmente possono essere soggette a cambiamenti politici.
Art. 112a Cost. — Prestazioni complementari
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 112a Cost. è stato introdotto nell'ambito della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. In precedenza, la base costituzionale delle prestazioni complementari (PC) era ancorata all'art. 112 cpv. 6 Cost. (abrogato) e alla disposizione transitoria dell'art. 196 n. 10 Cost. Il vecchio sistema obbligava la Confederazione a versare contributi ai Cantoni per il finanziamento delle PC finché le rendite AVS/AI non coprivano il fabbisogno vitale dei beneficiari — un sistema di sussidi. La riforma NPC ha sostituito tale sistema con una legge sulle prestazioni che vincola direttamente sia la Confederazione che i Cantoni (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3057).
N. 2 Nel messaggio del 14 novembre 2001 concernente la NPC (FF 2001 2065), si precisava che la Confederazione avrebbe assunto la responsabilità principale per le PC, ossia per la garanzia dell'esistenza, mentre i Cantoni, oltre a partecipare a quest'ultima, avrebbero assunto la piena responsabilità per le PC connesse ai costi di ricovero o di cura. Il carattere delle PC non avrebbe dovuto essere «modificato rispetto alla situazione attuale»; non si sarebbero dovute creare fattispecie assistenziali (FF 2001 2292, n. 6.1.5.3.3). Nel messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione d'esecuzione (FF 2005 5545) è stata concretizzata la chiave di ripartizione finanziaria: la garanzia dell'esistenza per 5/8 a carico della Confederazione e per 3/8 a carico dei Cantoni; il rimborso delle spese di malattia e di invalidità interamente a carico dei Cantoni (FF 2005 5641, n. 2.9.8.1.6).
N. 3 Lo stesso articolo costituzionale è stato sottoposto a votazione popolare il 28 novembre 2004, sulla base del decreto federale del 3 ottobre 2003 (DF del 3 ottobre 2003, DRF del 26 gennaio 2006), ed è stato approvato con netta maggioranza. La legge federale di esecuzione (LPC, RS 831.30) è entrata in vigore anch'essa il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alla legge federale del 6 ottobre 2006 sulla creazione e sulla modifica di atti normativi nell'ambito della NPC (RU 2007 5779).
#2. Inquadramento sistematico
N. 4 L'art. 112a Cost. appartiene alla sezione 8 del capitolo 3 («Obiettivi sociali e assicurazioni sociali», artt. 111–117 Cost.) e si colloca come norma di competenza autonoma nell'ambito dell'ordinamento delle assicurazioni sociali dello Stato federale. Occorre distinguerla dall'art. 112 Cost. (AVS/AI): mentre l'art. 112 disciplina le prestazioni delle assicurazioni sociali in senso proprio, l'art. 112a Cost. crea un meccanismo di integrazione e completamento per le persone il cui fabbisogno vitale non è coperto nonostante tali prestazioni assicurative (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 2416).
N. 5 La norma non è una norma sui diritti fondamentali, bensì una norma di competenza con finalità di Stato sociale: essa istituisce una competenza comune della Confederazione e dei Cantoni per l'erogazione delle PC e delega al legislatore la disciplina della portata e della ripartizione dei compiti (cpv. 2). A differenza degli obiettivi sociali di cui all'art. 41 Cost., che non fondano un diritto soggettivo, l'art. 112a Cost. contiene almeno in linea di principio un mandato di prestazione a carico della Confederazione e dei Cantoni. → Art. 41 Cost., → Art. 112 Cost.
N. 6 L'art. 112a Cost. è strettamente connesso con l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost., secondo il quale le rendite AVS/AI devono coprire «adeguatamente» il fabbisogno vitale. L'art. 112a Cost. interviene laddove tale diritto costituzionale viene di fatto disatteso. Le prestazioni complementari colmano così il divario tra il mandato di garanzia dell'esistenza nel diritto delle assicurazioni sociali e il fabbisogno effettivo dei beneficiari. ↔ Art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
N. 7 Il cpv. 1 contiene un mandato di prestazione articolato in tre elementi costitutivi: (1) i soggetti obbligati sono congiuntamente la Confederazione e i Cantoni; (2) i beneficiari sono definiti come «persone» senza ulteriori specificazioni — la concretizzazione della cerchia degli aventi diritto (in particolare il requisito del domicilio e della dimora, il collegamento con l'AVS/AI) è riservata alla LPC; (3) il presupposto che fa scattare l'obbligo è la mancata copertura del «fabbisogno vitale» attraverso le prestazioni AVS/AI.
N. 8 La nozione di «fabbisogno vitale» è un concetto giuridico indeterminato, concretizzato dalla LPC (artt. 9 segg. LPC). Il Tribunale federale ha precisato che tale nozione va interpretata alla luce dell'obiettivo costituzionale delle PC: si tratta di garantire il necessario mantenimento, sia per le persone che vivono a domicilio sia per quelle ospitate in istituti, in modo uniforme per quanto concerne il fabbisogno di base (DTF 138 V 9 consid. 4.2; sentenza 9C_376/2009 del 30 ottobre 2009 consid. 6). Le deduzioni fiscali che risultano «totalement étrangers» a tale obiettivo non possono essere incorporate nel calcolo delle PC, poiché ciò contrasterebbe con il fine della garanzia dell'esistenza.
N. 9 La responsabilità comune della Confederazione e dei Cantoni (cpv. 1) costituisce una particolarità nel diritto svizzero delle assicurazioni sociali. L'art. 13 LPC disciplina la chiave di ripartizione finanziaria: la Confederazione sopporta 5/8 delle PC annue destinate a coprire il fabbisogno generale di mantenimento e la pigione (cpv. 1); le spese di istituto nonché le spese di malattia e di invalidità sono interamente a carico dei Cantoni (FF 2005 5641). Questa chiave è un risultato diretto della ripartizione dei compiti nell'ambito della NPC (DTF 139 V 358 consid. 4.1–4.2).
N. 10 Il cpv. 2 contiene una riserva di legge: la legge determina la portata delle PC nonché i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni. Tale riserva ha un duplice significato: in primo luogo, esclude un diritto costituzionale diretto del singolo a una determinata entità delle PC. Il Tribunale federale ha espressamente stabilito: «Dall'art. 112a Cost. non può essere derivato alcun diritto diretto, poiché la disposizione costituzionale afferma espressamente che la legge determina la portata delle prestazioni complementari» (sentenza 9C_822/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.6). In secondo luogo, esso autorizza il legislatore a disciplinare in modo differenziato il rapporto tra Confederazione e Cantoni.
N. 11 La riserva di legge del cpv. 2 abilita il legislatore federale a delegare al Consiglio federale poteri normativi (cfr. ad es. art. 9 cpv. 5 lett. h LPC: base di delega per la definizione di istituto di cui all'art. 25a OPC). Il Tribunale federale controlla tali disposizioni d'ordinanza sotto il profilo della legalità e — nella misura in cui il legislatore non abbia autorizzato il Consiglio federale a derogare alla Costituzione — della costituzionalità; nel caso di deleghe ampie si applica un esame parsimonioso (DTF 139 V 358 consid. 4.4).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 12 Dall'art. 112a Cost. discende a livello costituzionale un mandato di prestazione a carico della Confederazione e dei Cantoni, ma non un diritto soggettivo direttamente azionabile dal singolo. La fondazione del diritto individuale avviene esclusivamente per il tramite della LPC. Questa struttura a due livelli — mandato costituzionale e disciplina legislativa — è strutturalmente comparabile ad altre garanzie delle assicurazioni sociali, ma si distingue dai veri e propri diritti fondamentali di cui agli artt. 7–34 Cost. (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 729 seg.).
N. 13 La norma costituzionale vincola materialmente il legislatore: quest'ultimo non può disciplinare la portata delle PC in modo tale da vanificare sistematicamente lo scopo della garanzia dell'esistenza — l'obiettivo costituzionale centrale del cpv. 1. Ciò ha rilevanza pratica: il Tribunale federale afferma la vincolatività della LPC fondata sull'art. 190 Cost., ma lascia aperta la questione se il costituente abbia inteso lo scopo della garanzia dell'esistenza nel senso che gli aventi diritto non debbano in linea di principio dipendere dall'assistenza sociale (DTF 143 V 9 consid. 6.2). → Art. 190 Cost.
N. 14 Per la produzione normativa cantonale, dall'interazione tra l'art. 112a Cost. e la LPC discende che i Cantoni dispongono di una limitata libertà conformativa nella fissazione delle tariffe degli istituti e di analoghe limitazioni: per le case di cura riconosciute (art. 39 cpv. 3 LAMal) essi sono obbligati dall'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC a prevenire la dipendenza dall'assistenza sociale; per altri istituti tale obbligo non sussiste in virtù del diritto federale (DTF 143 V 9 consid. 6.1). Le norme cantonali che fissano deliberatamente tariffe giornaliere basse, accettando così la dipendenza dall'assistenza sociale, possono in singoli casi essere qualificate come contrarie al diritto federale per le case di cura e non essere applicate nell'ambito del controllo concreto delle norme (Tribunale cantonale di Lucerna, sentenza 5V 18 163 del 15 gennaio 2020).
#5. Questioni controverse
N. 15 È controverso se l'art. 112a cpv. 1 Cost. contenga un diritto fondamentale soggettivo o soltanto un mandato istituzionale di prestazione. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed. 2016, N 3057) classificano l'art. 112a Cost. come norma di competenza a contenuto programmatico e negano l'esistenza di un diritto soggettivo giustiziabile. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10a ed. 2020, N 2416) sottolineano il mandato di prestazione a carico della Confederazione e dei Cantoni, senza tuttavia attribuirgli efficacia di diritto soggettivo. Il Tribunale federale ha aderito a questa posizione: dall'art. 112a Cost. «non può essere derivato alcun diritto diretto» (sentenza 9C_822/2009 consid. 3.6). Questa giurisprudenza costante non lascia spazio a un'azione costituzionale diretta per ottenere un determinato importo di PC.
N. 16 È controverso il rapporto tra il mandato costituzionale di garanzia dell'esistenza e la libertà conformativa del legislatore. Il Tribunale federale ha espressamente lasciato aperta nella DTF 143 V 9 consid. 6.2 la questione se l'art. 112a cpv. 1 Cost. garantisca il diritto alla garanzia dell'esistenza in misura tale da escludere in linea di principio che gli aventi diritto debbano dipendere dall'assistenza sociale. La giurisprudenza più risalente — in particolare DTF 130 V 185 consid. 4.3.3 e DTF 127 V 368 consid. 5a — aveva ancora risposto affermativamente, con riferimento all'art. 112 cpv. 6 Cost. previgente e all'art. 196 n. 10 Cost. Se tale principio continui a valere dopo il trasferimento nel diritto ordinario (art. 112a Cost.) e dopo la riforma NPC non è stato ancora definitivamente deciso dal Tribunale federale.
N. 17 Un ulteriore punto controverso riguarda la portata della libertà conformativa cantonale nella fissazione delle tariffe degli istituti. Una parte della giurisprudenza cantonale, in particolare il Tribunale cantonale di Lucerna (sentenza 5V 18 163 del 15 gennaio 2020), ha stabilito che tariffe giornaliere deliberatamente basse per le case di cura riconosciute violano il diritto federale, anche se l'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC concede ai Cantoni la possibilità di fissare dei limiti. Il Tribunale federale ha invece espressamente affermato che, per gli istituti non qualificati come case di cura, una tale disciplina è costituzionalmente non censurabile (art. 190 Cost.; DTF 143 V 9 consid. 6.2). Il limite costituzionale minimo delle tariffe cantonali degli istituti rimane pertanto un punto controverso aperto tra l'obiettivo di prevenire il ricorso all'assistenza sociale e l'autonomia cantonale.
#6. Indicazioni pratiche
N. 18 Applicabilità diretta: L'art. 112a Cost. non è direttamente applicabile nel senso di una norma immediatamente eseguibile. Le controversie sui diritti alle PC si fondano sempre sulla LPC e sulle relative ordinanze (OPC, RS 831.301). Un ricorrente che si richiama esclusivamente all'art. 112a Cost. non trova accoglimento (sentenza 9C_822/2009 consid. 3.6). L'art. 12 Cost. (diritto alla garanzia dell'esistenza) rimane quale norma di diritto di emergenza sussidiaria qualora le PC e l'assistenza sociale complessivamente non coprano il fabbisogno minimo.
N. 19 Criterio interpretativo: L'art. 112a cpv. 1 Cost. funge da criterio interpretativo costituzionale per la LPC. Il Tribunale federale lo invoca per escludere che deduzioni fiscali sul valore locativo rilevante ai fini delle PC vengano computate qualora contraddicano l'obiettivo della garanzia dell'esistenza (DTF 138 V 9 consid. 4.2, 4.4). Analogamente, il mandato costituzionale impedisce un'interpretazione della LPC che determini la cerchia degli aventi diritto in base a criteri estranei alla materia (ad es. meri sconti fiscali legati alla durata dell'autooccupazione dell'immobile).
N. 20 Diritto esaustivo: La LPC disciplina in modo esaustivo l'elenco delle spese riconosciute (art. 10 LPC) e l'elenco delle entrate computabili (art. 11 LPC). Integrazioni cantonali o individuali al di fuori di questo quadro non sono ammissibili. I Cantoni possono erogare prestazioni supplementari soltanto in virtù di esplicite norme di delega contenute nella LPC (sentenza 8C_140/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 7.2, publ. in SZS 2009 406; sentenza 9C_822/2009 consid. 3.3).
N. 21 Riforma delle PC 2021: La LF del 22 marzo 2019 (riforma delle PC, RU 2020 585; FF 2016 6667), in vigore dal 1° gennaio 2021, ha rivisto nel merito la LPC (soglia patrimoniale, computo del reddito, importi massimi delle pigioni), senza toccare la base costituzionale dell'art. 112a Cost. I principi costituzionali desumibili dalla giurisprudenza del Tribunale federale rimangono determinanti.
N. 22 Coordinamento con l'art. 12 Cost.: In situazioni estreme in cui né le PC né l'assistenza sociale coprono il fabbisogno minimo assoluto, l'art. 12 Cost. (diritto all'aiuto in situazioni di bisogno) può essere invocato come ultima norma di integrazione. Il legislatore ha espressamente indicato nel messaggio NPC che le PC e l'assistenza sociale non devono essere confuse (FF 2001 2292). Il rapporto tra le due norme va pertanto inteso nel senso che l'art. 12 Cost. interviene soltanto una volta esaurito il diritto derivante dall'art. 112a Cost. in combinato disposto con la LPC. → Art. 12 Cost.
Giurisprudenza
#Principi del mandato costituzionale
#Mandato costituzionale per la garanzia dell'esistenza
BGE 139 V 358 del 26 giugno 2013 (consid. 2.1) Decisione di principio sull'ancoraggio costituzionale delle prestazioni complementari. Il Tribunale federale precisa le basi costituzionali delle prestazioni complementari dopo la riforma NPC.
«Secondo l'art. 112a Cost., la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dalle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 1). La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni (cpv. 2).»
9C_51/2013 del 26 giugno 2013 (consid. 2.1) Rapporto tra l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. e l'art. 112a Cost. La decisione stabilisce il collegamento sistematico tra le due disposizioni costituzionali.
«Secondo l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost., le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. Conformemente all'art. 112a Cost., la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dalle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 1). La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni (cpv. 2).»
#Finalità delle prestazioni complementari
9C_36/2010 del 7 aprile 2010 (consid. 4.7) Garanzia dell'esistenza come scopo delle prestazioni complementari. La decisione conferma la finalità costituzionale delle prestazioni complementari.
«Le prestazioni complementari sono versate per coprire agli aventi diritto il fabbisogno vitale (art. 112a Cost.). Da questa finalità non si può neppure dedurre che il concetto di costi per il dentista debba essere interpretato in modo restrittivo.»
#Definizione di casa di cura e forme di soggiorno
#Definizione del concetto di casa di cura
BGE 139 V 358 del 26 giugno 2013 Definizione di casa di cura secondo l'art. 25a cpv. 1 OPC alla luce dell'art. 112a Cost. Decisione fondamentale per la definizione di casa di cura conforme al diritto federale dopo la riforma NPC.
«La definizione di casa di cura nell'art. 25a cpv. 1 OPC è conforme al diritto federale. L'esistenza di un soggiorno in casa di cura ai sensi del diritto PC è determinata dal fatto che un istituto sia riconosciuto da un Cantone come casa di cura o disponga di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. La giurisprudenza sotto il precedente diritto PC (BGE 118 V 142) è superata.»
9C_20/2013 del 26 giugno 2013 (consid. 4.5) Superamento della precedente giurisprudenza sulla definizione di casa di cura. La decisione chiarisce che la nuova regolamentazione federale è esaustiva.
«La giurisprudenza secondo BGE 118 V 142 è superata dalla nuova regolamentazione federale. Interpretata secondo il tenore letterale, il senso e lo scopo e le valutazioni sottostanti, la regolamentazione nell'art. 25a OPC è conforme alla costituzione e alla legge. Se l'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC stabilisce che il Consiglio federale determina la definizione di casa di cura, questo può delegare ulteriormente la competenza ai Cantoni.»
#Famiglie affidatarie e istituzioni simili a case di cura
9C_51/2013 del 26 giugno 2013 (consid. 2.3) Delega della definizione di casa di cura ai Cantoni. Conferma della competenza cantonale per il riconoscimento delle case di cura.
«Secondo l'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC, il Consiglio federale determina la definizione di casa di cura. Su questa base di delega - ampia - ha stabilito nell'art. 25a cpv. 1 OPC che è considerato casa di cura ogni istituto riconosciuto da un Cantone come casa di cura o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.»
#Rette delle case di cura e possibilità di limitazione cantonale
#Decisione del Tribunale cantonale di Lucerna sul controllo delle norme
5V 18 163 del 15 gennaio 2020 (Tribunale cantonale di Lucerna) Controllo concreto delle norme in caso di rette insufficienti delle case di cura. Decisione innovativa per il controllo della determinazione delle rette giornaliere cantonali.
«La fissazione deliberatamente bassa da parte del Consiglio di Stato della retta giornaliera riconosciuta come spesa riconosciuta nelle prestazioni complementari per il soggiorno in una casa di cura porta a breve o lungo termine nella regione di pianificazione di Lucerna alla dipendenza dall'aiuto sociale. Ciò viola il diritto federale. Pertanto la norma cantonale nel caso di un beneficiario di rendita AVS che vive in casa di cura non deve essere applicata (controllo concreto delle norme).»
#Limiti della libertà di configurazione cantonale
BGE 143 V 9 del 13 gennaio 2017 Portata dell'obbligo cantonale nella determinazione delle rette delle case di cura. La decisione precisa i limiti della libertà di configurazione cantonale per istituti diversi dalle case di cura riconosciute.
«L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non obbliga i Cantoni a fissare le rette giornaliere anche per istituti diversi dalle case di cura riconosciute secondo l'art. 39 cpv. 3 LAMal in modo che i beneficiari di PC ivi residenti - di norma - non debbano richiedere l'aiuto sociale. Questa portata limitata dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC può comportare che non sussista diritto a una prestazione complementare annuale e di conseguenza in linea di principio neppure al rimborso dei costi di malattia e invalidità. Dal punto di vista costituzionale ciò deve essere accettato (art. 190 Cost.).»
#Computo dei valori patrimoniali
#Valore locativo di immobili abitati dal proprietario
BGE 138 V 9 del 19 dicembre 2011 Computo del valore locativo dell'immobile abitato dal proprietario nelle prestazioni complementari. Decisione fondamentale per il calcolo corretto del reddito computabile da proprietà immobiliare.
«Nel diritto PC deve essere computato come reddito non il valore locativo fiscale ridotto di un immobile abitato dal proprietario, bensì il valore locativo integrale determinato secondo il diritto fiscale cantonale (sussidiariamente: secondo l'AIFD). Il rinvio nell'art. 12 cpv. 1 OPC comprende solo i principi del diritto fiscale, ma non le regolamentazioni cantonali - parzialmente molto differenti - riguardo alla tassazione percentuale.»
#Costi di manutenzione degli edifici e reddito immobiliare
9C_822/2009 del 7 maggio 2010 Deduzione dei costi di manutenzione degli edifici dal reddito immobiliare. La decisione chiarisce le modalità della deduzione dei costi di manutenzione nel computo delle entrate.
La decisione tratta la considerazione appropriata dei redditi da usufrutto e dei costi di manutenzione degli edifici nel calcolo PC tenendo conto del mandato costituzionale di garanzia dell'esistenza.
#Protezione dall'esecuzione e coordinamento con altri settori giuridici
#Protezione dall'esecuzione di rendite estere di assicurazioni sociali
BGE 143 III 385 del 29 maggio 2017 Diritto di un beneficiario di una rendita AVS del Liechtenstein alla protezione assoluta dall'esecuzione. La decisione mostra il coordinamento tra prestazioni complementari e protezione dall'esecuzione.
«La rendita AVS del Liechtenstein è in Svizzera in linea di principio assolutamente impignorabile. Lasciata aperta la questione se il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia applicabile dal punto di vista materiale alla questione della pignorabilità di rendite estere di assicurazioni sociali.»
#Coordinamento con altre assicurazioni sociali
#Rapporto con l'aiuto sociale
8C_138/2024 del 8 luglio 2025 Aiuto sociale in caso di prestazioni complementari parallele della partner. Decisione attuale sulla delimitazione tra prestazioni complementari e aiuto sociale per coppie di fatto.
La decisione tratta la situazione complessa quando solo un partner riceve prestazioni complementari, mentre l'altro dipende dall'aiuto sociale, e mostra i limiti costituzionali del coordinamento.
#Coordinamento internazionale
C-1393/2016 del 16 settembre 2016 (Tribunale amministrativo federale) Prestazioni complementari e coordinamento internazionale. La decisione tratta i presupposti per le prestazioni complementari in caso di riferimenti internazionali.
«Le persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità possono richiedere prestazioni complementari (cfr. art. 112a Cost.), il che però presuppone il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.»
#Sviluppi più recenti
#Riforma PC e conformità costituzionale
ZL.2024.00023 del 27 marzo 2025 (Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo) Supplemento per sedia a rotelle dopo la riforma PC. Decisione attuale sull'applicazione conforme alla costituzione della riforma PC.
«Attraverso le spese riconosciute viene al contempo definito il minimo esistenziale che deve essere garantito dalle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC, art. 112a cpv. 1 della Costituzione federale, Cost.; cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»
#Contributi aggiuntivi cantonali
810 23 127 del 31 gennaio 2024 (Tribunale cantonale di Basilea Campagna) Impugnabilità di decisioni di mancata approvazione per contributi aggiuntivi comunali alle prestazioni complementari. La decisione mostra i limiti della libertà di configurazione comunale nelle prestazioni complementari.
La giurisprudenza più recente mostra che i Cantoni nell'organizzazione di prestazioni aggiuntive alle prestazioni complementari garantite costituzionalmente sottostanno a limitazioni giuridiche.