1La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. l’assicurazione è obbligatoria; a bis . Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ). versa prestazioni in denaro e in natura; b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.
3L’assicurazione è finanziata: a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro; b. Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ). con prestazioni finanziarie della Confederazione.
4Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
5Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.
6... Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).
L'art. 112 Cost. costituisce la base costituzionale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) come primo pilastro del sistema svizzero a tre pilastri della previdenza per la vecchiaia. La disposizione obbliga la Confederazione a legiferare e stabilisce prescrizioni materiali centrali.
L'obbligo assicurativo riguarda tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. L'assicurazione concede sia prestazioni in denaro sia prestazioni in natura — come rendite d'invalidità o misure d'integrazione. Un precetto costituzionale centrale esige che le rendite coprano «adeguatamente» il fabbisogno vitale. Ciò significa più del semplice minimo esistenziale: le rendite devono permettere una condotta di vita modesta ma dignitosa.
Il rapporto tra rendita minima e massima è limitato costituzionalmente a 1:2. Questa scala delle rendite serve alla solidarietà all'interno della comunità degli assicurati. Le rendite devono essere adeguate almeno all'evoluzione dei prezzi per mantenere il potere d'acquisto.
Il finanziamento avviene per metà mediante contributi degli assicurati (dove i datori di lavoro ne pagano la metà) e mediante prestazioni della Confederazione. Queste prestazioni della Confederazione non possono superare la metà delle spese totali e sono finanziate principalmente mediante l'imposta sul tabacco, l'imposta sulle bevande distillate e la tassa sulle case da gioco.
I «principi» designati nel capoverso 2 sono terminologicamente controversi nella dottrina, poiché si tratta di prescrizioni materiali concrete (Biaggini, BSK BV, art. 112 n. 13). Tuttondimeno essi sono vincolanti per il legislatore e caratterizzano la LAVS e la LAI. La norma si inserisce nel contesto del principio dei tre pilastri ancorato costituzionalmente nel 1972 (Tschudi, SZS 1987, 1ss.).
Esempio: Una pensionata di 65 anni riceve una rendita AVS di 1200 franchi mensili. Questa deve coprire adeguatamente il suo fabbisogno vitale secondo il diritto costituzionale. Se la rendita minima ammonta a 1185 franchi, la rendita massima non può superare i 2370 franchi. In caso di rincaro le rendite devono essere adeguate affinché il potere d'acquisto sia mantenuto.
Art. 112 Cost. — Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
N. 1 L'art. 112 Cost. trasferisce i previgenti art. 34quater e 34quinquies vCost. 1874 nel nuovo diritto costituzionale. L'AVS è stata introdotta nella Costituzione federale mediante votazione popolare del 6 luglio 1947; l'assicurazione per l'invalidità è seguita nel 1958, anch'essa per votazione popolare. Nel quadro della revisione totale del 1999 tali disposizioni sono state sistematicamente riunite e modernizzate (FF 1997 I 281 ss., 335 s.).
N. 2 Nel messaggio concernente la nuova Costituzione federale il Consiglio federale ha precisato che l'art. 112 Cost. avrebbe dovuto fissare i «valori costituzionali fondamentali» dell'assicurazione popolare senza limitare la libertà di configurazione del legislatore (FF 1997 I 283). I principi di cui al cpv. 2 sono stati volutamente concepiti come standard minimi di rango costituzionale che pongono limiti al legislatore senza tuttavia prescrivergli un determinato percorso normativo (FF 1997 I 336).
N. 3 La lettera abis del cpv. 2 (prestazioni in denaro e in natura) è stata introdotta mediante votazione popolare del 28 novembre 2004 ed è in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU 2007 5765; FF 2002 2321; 2003 6768). Tale integrazione ha risposto alla crescente importanza delle misure d'integrazione (prestazioni in natura) nell'assicurazione per l'invalidità. Il cpv. 6 è divenuto privo di oggetto per scadenza della relativa disposizione transitoria.
N. 4 L'art. 112 Cost. si trova nella sezione 11 del capitolo 3 della Cost. («Assicurazioni sociali») ed è una norma di competenza legislativa della Confederazione. La norma non fonda diritti soggettivi del singolo nei confronti della Confederazione, bensì si rivolge al legislatore federale. Si tratta pertanto di una norma di competenza con precetti di contenuto (→ art. 3 Cost.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, N 2522).
N. 5 I principi di cui al cpv. 2 sono direttive normative: il legislatore è tenuto a conformare l'AVS/AI a questi criteri, ma può determinare autonomamente le concrete modalità di attuazione. Diversamente dai diritti fondamentali (art. 7–36 Cost.), i principi dell'art. 112 cpv. 2 Cost. non spiegano un effetto diretto nei confronti dei terzi; sono giustiziabili nella misura in cui una legge federale li violerebbe in modo evidente (Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 3192).
N. 6 L'art. 112 Cost. è strettamente connesso sotto il profilo materiale con una serie di altri articoli della costituzione sociale: ↔ art. 112a Cost. (prestazioni complementari all'AVS/AI), ↔ art. 112b Cost. (promozione dell'integrazione degli invalidi), ↔ art. 112c Cost. (anziani e disabili), → art. 41 Cost. (obiettivi sociali), → art. 12 Cost. (diritto all'aiuto in situazioni di bisogno). Le prestazioni complementari ai sensi dell'art. 112a Cost. colmano la lacuna che si produce qualora le rendite ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. non coprano il fabbisogno vitale nel singolo caso concreto (DTF 139 V 358 consid. 4.1; DTF 131 V 256 consid. 6.2).
N. 7 L'art. 112 cpv. 1 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza legislativa esclusiva in materia di AVS e AI. I Cantoni non dispongono di alcuna competenza normativa autonoma in questo settore; la loro partecipazione si limita all'esecuzione (→ art. 3 Cost.; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 2519). La competenza abbraccia tutti e tre i rami assicurativi: assicurazione per la vecchiaia (AVS), assicurazione per i superstiti (parte dell'AVS) e assicurazione per l'invalidità (AI).
N. 8 La competenza è esercitata sul piano legislativo attraverso la LAVS (RS 831.10), la LAI (RS 831.20) e la LPGA (RS 830.1) quale parte generale. La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applica nella misura in cui le leggi speciali non vi derogano espressamente (art. 1 cpv. 1 LAVS; art. 1 cpv. 1 LAI).
Capoverso 2: Precetti di configurazione
N. 9Assicurazione obbligatoria (lett. a): L'obbligatorietà è un elemento costitutivo dell'AVS/AI quale assicurazione popolare. Essa garantisce la comunità solidale di tutti gli assicurati ed è presupposto per il sistema a ripartizione. Il Tribunale federale ha chiarito che l'AVS «è per concezione un'assicurazione popolare che deve coprire in modo adeguato il fabbisogno vitale al verificarsi del rischio assicurato» (DTF 131 V 97 consid. 4.3.3). L'abuso dell'obbligatorietà — in particolare il ricorso alla copertura assicurativa a puri fini di rendimento — si oppone al divieto dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 131 V 97 consid. 4.3.4).
N. 10Prestazioni in denaro e in natura (lett. abis): L'integrazione in vigore dal 2008 codifica quanto la LAVS e la LAI già prevedevano. Le prestazioni in denaro comprendono in particolare le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità nonché le indennità giornaliere; le prestazioni in natura comprendono i trattamenti medici e le misure d'integrazione ai sensi della LAI. L'inserimento nel testo costituzionale serve a ribadire la priorità dell'integrazione nell'AI (FF 2002 2321, 2332; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 2523).
N. 11Copertura adeguata del fabbisogno vitale (lett. b): Le rendite devono coprire il fabbisogno vitale in modo «adeguato». Tale nozione è un criterio di rango costituzionale, non un importo esattamente determinato. Il Tribunale federale ha statuito in DTF 136 V 286 consid. 6.2, richiamando l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost., che gli arretrati di rendita «sono destinati a coprire il fabbisogno vitale della persona assicurata». La copertura adeguata va intesa in senso relativo: essa non presuppone un diritto al pieno sostentamento, ma esige più del minimo esistenziale assoluto ai sensi dell'art. 12 Cost. (DTF 131 V 256 consid. 6.2; Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3195). Qualora le rendite non raggiungano il fabbisogno vitale nel singolo caso, interviene il sistema delle prestazioni complementari ai sensi dell'art. 112a Cost.
N. 12Rapporto tra le rendite (lett. c): La rendita massima può ammontare al massimo al doppio della rendita minima. Questa limitazione dello scarto è espressione della funzione redistributiva solidale dell'AVS: limitando il rapporto contributo-rendita si realizza una ridistribuzione dagli assicurati con redditi elevati a quelli con redditi bassi. Il Tribunale federale ha definito tale meccanismo in DTF 131 V 97 consid. 4.3.3 come «solidarietà tecnico-assicurativa», in virtù della quale l'obbligo contributivo è in linea di principio illimitato verso l'alto, mentre le prestazioni rendita sono limitate dai massimali. L'art. 34 LAVS concretizza la disposizione costituzionale: la rendita minima ammonta attualmente a CHF 1'225 al mese, la rendita massima a CHF 2'450 (situazione al 2024; art. 34 LAVS in combinato disposto con l'art. 33ter cpv. 1 LAVS).
N. 13Adeguamento delle rendite (lett. d): Le rendite devono essere adeguate almeno all'evoluzione dei prezzi. Ciò garantisce il valore reale delle rendite. L'art. 33ter LAVS prevede un adeguamento periodico all'evoluzione dei salari e dei prezzi (cosiddetto indice misto), che va oltre il minimo costituzionale. Il Consiglio federale ha elevato le rendite al livello indicato per il 2024 (ordinanza del 25 ottobre 2023, RU 2023 603).
Capoversi 3–5: Finanziamento
N. 14 L'art. 112 cpv. 3 e 4 Cost. stabilisce il sistema di finanziamento duale: l'assicurazione è finanziata mediante contributi degli assicurati (lett. a) e prestazioni della Confederazione (lett. b). Il finanziamento contributivo si fonda sul sistema delle percentuali salariali; i datori di lavoro versano per i propri lavoratori la metà dei contributi (finanziamento contributivo paritetico; art. 112 cpv. 3 lett. a Cost.). I Cantoni non partecipano al finanziamento dell'AVS; il contributo federale ne è l'unica fonte statale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, op. cit., N 2524).
N. 15 Il massimale del contributo federale ammonta, ai sensi dell'art. 112 cpv. 4 Cost., a non più della metà delle uscite. In tempi recenti la quota federale è rimasta notevolmente al di sotto di tale massimale costituzionale: secondo l'UFAS, Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2023, tab. 2.1, il contributo federale all'AVS ammontava a circa il 20% delle uscite totali. Il costituente ha concepito il limite del 50% come massimale assoluto, non come garanzia minima.
N. 16 L'art. 112 cpv. 5 Cost. designa le imposte di scopo quale fonte primaria di finanziamento del contributo federale: il provento netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sul gioco dei casinò. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato in TAF A-1211/2018 consid. 5.2 che l'art. 112 cpv. 5 Cost. eleva l'imposta sul tabacco a imposta di scopo di rango costituzionale. Il Tribunale federale ha sì annullato la sentenza del TAF (TF 2C_350/2019 del 29 gennaio 2020), lasciando tuttavia incontestata la qualificazione costituzionale dell'imposta sul tabacco quale imposta di scopo.
N. 17 Qualora una legge federale violi i principi dell'art. 112 cpv. 2 Cost., essa rimane comunque diritto determinante ai sensi dell'art. 190 Cost. Il Tribunale federale non può annullare una legge federale per violazione dell'art. 112 cpv. 2 Cost. Può tuttavia annullare ordinanze di esecuzione qualora violino il diritto costituzionale o la legge federale pertinente (DTF 150 V 410 consid. 9.1; DTF 131 V 256 consid. 5.4). In DTF 150 V 410 consid. 10.6 il Tribunale federale ha dichiarato illegale l'art. 26bis cpv. 3 OAI (nella versione del 3 novembre 2021), poiché eccedeva il quadro di delega chiaramente formulato nel messaggio concernente lo sviluppo continuo dell'AI; i principi di una valutazione dell'invalidità concreta e individualizzata ancorati nell'art. 112 Cost. hanno operato quale criterio interpretativo.
N. 18 Il diritto all'adeguamento delle rendite ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. d Cost. è vincolante per il legislatore. Locher/Gächter lo qualificano come obbligo di rango costituzionale che il legislatore federale deve attuare mediante adeguati meccanismi di adeguamento, senza tuttavia fondare diritti soggettivi a prestazioni del singolo assicurato in caso di controversia (Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, § 18 N 4). L'obbligo di adeguamento non è quindi direttamente azionabile, ma vincola il legislatore quale direttiva normativa (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 3196).
N. 19Carattere normativo dell'art. 112 cpv. 2 Cost.: È controverso se i principi del cpv. 2 debbano essere intesi come standard minimi di rango costituzionale (opinione minoritaria: diritti individuali strettamente vincolanti) oppure come mere direttive di configurazione rivolte al legislatore. L'opinione dominante li tratta come direttive prive di soggettivazione diretta: Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (op. cit., N 2522) qualificano espressamente l'art. 112 Cost. come norma di competenza con vincoli di contenuto; Rhinow/Schefer/Uebersax (op. cit., N 3192) sottolineano che i principi sono «giustiziabili solo nella misura in cui una legge federale li violerebbe in modo evidente», il che — in ragione dell'art. 190 Cost. — rimane comunque rinviato al piano politico. Un'opinione minoritaria divergente — che concepisce l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. come diritto costituzionale diretto a prestazioni — non trova riscontro nella giurisprudenza del Tribunale federale.
N. 20Rapporto con la garanzia della proprietà: Il legislatore dispone di un ampio margine discrezionale nella configurazione dell'AVS/AI. È controverso se le riduzioni di prestazioni debbano essere misurate al criterio dell'art. 26 Cost. (garanzia della proprietà). Il Tribunale federale ha posto in costante giurisprudenza (cfr. DTF 131 V 97 consid. 4.3.3) l'accento sulla «natura assicurativa» dell'AVS, evidenziando nel contempo il suo carattere di assicurazione popolare, che esclude una piena equivalenza contributo-rendita. Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 917) osservano che le aspettative di rendita acquisite godono della protezione della proprietà, ma che il legislatore conserva un considerevole margine di manovra in caso di riduzioni di prestazioni prospettiche.
N. 21Valutazione dell'invalidità e principi costituzionali: Con DTF 150 V 410 consid. 9.5.1 e 10.1–10.6 il Tribunale federale ha rafforzato i principi della valutazione dell'invalidità individualizzata e quanto più possibile concreta ai sensi dell'art. 16 LPGA in combinato disposto con l'art. 112 Cost. Ha ritenuto illegale l'art. 26bis cpv. 3 OAI (2021–2023), poiché la limitazione esclusiva a un unico fattore di deduzione («deduzione per lavoro a tempo parziale») non corrispondeva al quadro di delega legale né all'intenzione normativa documentata nel messaggio FF 2017 2377 — ossia la codificazione dei principi giurisprudenziali vigenti sulla deduzione per motivi di salute. La sentenza dimostra che la copertura adeguata del fabbisogno vitale ancorata nell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. influisce indirettamente sull'interpretazione del diritto di esecuzione.
N. 22 Chi applica il diritto deve ricorrere ai principi costituzionali dell'art. 112 cpv. 2 Cost. quale criterio interpretativo nell'applicazione della LAVS, della LAI e delle relative ordinanze di esecuzione. Laddove il diritto di esecuzione sia poco chiaro, l'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. (copertura adeguata del fabbisogno vitale) funge da guida per un'interpretazione conforme alla Costituzione (DTF 150 V 410 consid. 10.4.1; → art. 190 Cost.).
N. 23 Il divieto dell'abuso di diritto vale in tutto il diritto dell'AVS/AI (art. 2 cpv. 2 CC). Le costruzioni tramite accomandanti e altre strutture che mirano esclusivamente all'acquisizione di aspettative di rendita senza un'effettiva attività lucrativa devono essere qualificate come abuso di diritto ai sensi di DTF 131 V 97 consid. 4.3.4, senza che sia necessario provare la colpa dei soggetti coinvolti.
N. 24 Le disposizioni sul finanziamento di cui all'art. 112 cpv. 3–5 Cost. sono determinanti nella valutazione del carattere di imposta di scopo dell'imposta sul tabacco e della tassa sul gioco dei casinò. Le autorità che decidono sull'utilizzazione di tali proventi sono costituzionalmente vincolate dall'obbligo di destinazione. Un utilizzo per altri scopi non sarebbe compatibile con l'art. 112 cpv. 5 Cost. (TAF A-1211/2018 consid. 5.2; la qualificazione quale imposta di scopo è rimasta invariata a seguito di TF 2C_350/2019).
N. 25 Nel settore dell'assicurazione per l'invalidità, anche dopo lo sviluppo continuo dell'AI (SCAI, in vigore dal 1° gennaio 2022), occorre fare riferimento complementariamente alla giurisprudenza vigente in materia di deduzione dal salario tabellare nella determinazione del reddito da invalido, nella misura in cui la disciplina dell'art. 26bis cpv. 3 OAI non sia sufficiente nel singolo caso concreto per soddisfare l'obiettivo costituzionalmente imposto di una valutazione quanto più possibile concreta dell'invalidità (DTF 150 V 410 consid. 10.6).
Il Tribunale federale ha deciso su un caso di abuso del diritto nell'invocazione dell'obbligo assicurativo nell'AVS. Diverse centinaia di investitori stranieri parteciparono a una società in accomandita anche con l'obiettivo di riscuotere successivamente rendite AVS.
Il Tribunale ha constatato un abuso del diritto, poiché all'AVS era stata attribuita la funzione di un puro oggetto di investimento finanziario che, sfruttando la solidarietà assicurativa, doveva generare il maggior rendimento individuale possibile.
«I soci non possono invocare il diritto all'ammissione nell'AVS, poiché in questo caso all'AVS è attribuita la funzione di un puro oggetto di investimento finanziario che, sfruttando la solidarietà assicurativa, deve generare il maggior rendimento individuale possibile.»
Il Tribunale federale si è occupato della costituzionalità di importi forfettari per i costi di riscaldamento nelle prestazioni complementari e della questione di cosa si intenda per «copertura adeguata del fabbisogno vitale» nel senso dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.
Il Tribunale ha stabilito che la determinazione forfettaria dei costi di riscaldamento non costituisce una violazione del diritto a un'esistenza dignitosa secondo l'art. 12 Cost. ed è compatibile con il requisito costituzionale della copertura adeguata del fabbisogno vitale.
«Nella determinazione forfettaria dei costi di riscaldamento non sussiste alcuna violazione del diritto a un'esistenza dignitosa secondo l'art. 12 Cost. L'art. 16b OPC è conforme alla legge e alla Costituzione.»
DTF 139 V 358 (26 giugno 2013)
Il Tribunale federale ha interpretato la base costituzionale per le prestazioni complementari. Ha precisato il rapporto tra l'art. 112 e l'art. 112a Cost. riguardo alla copertura del fabbisogno vitale.
Secondo l'art. 112a Cost., Confederazione e Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dalle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
«Secondo l'art. 112a Cost., Confederazione e Cantoni versano prestazioni complementari alle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dalle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 1). La legge disciplina l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni (cpv. 2).»
Il Tribunale federale ha deciso sulla compensazione di pagamenti arretrati di rendite AI con pretese di risarcimento danni. Si trattava dell'attuazione pratica del precetto costituzionale della copertura adeguata del fabbisogno vitale.
La compensazione di pagamenti arretrati di rendite si basa sull'art. 50 cpv. 2 LAI in combinato con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non sulle disposizioni della LPGA sulla salvaguardia del minimo vitale.
«La compensazione di pagamenti arretrati dell'assicurazione invalidità con pretese di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS si basa sull'art. 50 cpv. 2 LAI in combinato con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non sulle disposizioni della LPGA sulla salvaguardia del minimo vitale.»
DTF 138 V 402 (17 settembre 2012)
Il Tribunale federale ha concretizzato i limiti della compensazione nei pagamenti arretrati di rendite alla luce del minimo vitale costituzionale.
La salvaguardia del minimo vitale come limite della compensazione nei pagamenti arretrati di rendite di periodi precedenti non deve essere osservata quando la rendita da pagare in arretrato sostituisce soltanto una rendita versata nel periodo precedente.
«La salvaguardia del minimo vitale come limite della compensazione nei pagamenti arretrati di rendite di periodi precedenti non deve essere osservata quando la rendita da pagare in arretrato sostituisce soltanto una rendita versata nel periodo precedente e non rappresenta quindi un'entrata aggiuntiva.»
A-1211/2018 (11 marzo 2019, TAF, annullata dal TF 29 gennaio 2020)
Il Tribunale amministrativo federale si è occupato della base costituzionale dell'imposta sul tabacco come fonte di finanziamento per l'AVS/AI secondo l'art. 112 cpv. 5 Cost. La decisione è stata successivamente annullata dal Tribunale federale.
Il Tribunale ha stabilito che l'imposta sul tabacco serve principalmente a scopi fiscali e i proventi vengono utilizzati secondo l'art. 112 cpv. 5 Cost. per le prestazioni della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
«Nella Costituzione federale è stabilito che i proventi dell'imposta sul tabacco sono utilizzati per le prestazioni della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 112 cpv. 5 Cost.). Questo scopo dell'imposta sul tabacco è quindi fissato a livello costituzionale e fa dell'imposta sul tabacco un'imposta vincolata.»
#Obbligo contributivo in situazioni internazionali
DTF 136 V 33 (26 novembre 2009)
Il Tribunale federale ha deciso sull'obbligo contributivo di un richiedente d'asilo turco e sulla considerazione dei contributi AVS/AI nel quadro di accordi internazionali.
I contributi AVS/AI/IPG versati da un richiedente d'asilo turco sono stati trasferiti all'assicurazione sociale turca dopo il ritorno in patria secondo l'accordo di sicurezza sociale svizzero-turco.
«I contributi AVS/AI/IPG versati da un richiedente d'asilo turco dal 1990 al 1994 sono stati trasferiti all'assicurazione sociale turca in seguito al ritorno in patria (dopo il rigetto della domanda d'asilo) secondo l'art. 10a dell'accordo di sicurezza sociale svizzero-turco.»
#Pignorabilità delle prestazioni di sicurezza sociale
DTF 130 III 400 (17 maggio 2004)
Il Tribunale federale ha deciso sulla pignorabilità delle indennità giornaliere AI e sul significato costituzionale della protezione dell'esistenza nelle prestazioni di sicurezza sociale.
Il pignoramento delle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità è di principio possibile solo in modo limitato, per garantire la funzione costituzionale della sicurezza dell'esistenza.
«Il terzo debitore non è legittimato a presentare ricorso contro il pignoramento, ma può soltanto rilasciare la dichiarazione del terzo debitore e, se del caso, comportarsi passivamente al momento del versamento.»
#Trattamento fiscale delle rendite di sicurezza sociale
DTF 132 II 128 (23 febbraio 2006)
Il Tribunale federale si è occupato del trattamento fiscale delle rendite di invalidità e della loro qualificazione come sostituto del reddito da lavoro perduto.
I redditi dell'assicurazione invalidità che non servono a coprire un danno materiale verificatosi o che si verificherà in futuro sono da tassare come reddito.
«I redditi dell'assicurazione invalidità che non servono a coprire un danno materiale verificatosi o che si verificherà in futuro sono imponibili come reddito.»
Il Tribunale federale ha trattato il calcolo del reddito da invalidità e l'attuazione pratica dei requisiti costituzionali per un calcolo adeguato della rendita.
Nella determinazione della rendita AI devono essere osservati i principi costituzionali della copertura adeguata del fabbisogno vitale e della proporzionalità tra rendite minime e massime.
«La regolamentazione introdotta con l'art. 26 bis cpv. 3 ORAI sulla deduzione dal salario tabellare nella determinazione del reddito da invalidità è conforme alla Costituzione e alla legge.»