Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. l’assicurazione è obbligatoria; a bis . Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ). versa prestazioni in denaro e in natura; b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.

3L’assicurazione è finanziata: a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro; b. Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ). con prestazioni finanziarie della Confederazione.

4Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

5Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6... Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 ; FF 2002 2065 , 2003 5745 , 2005 849 ).

Panoramica

L'art. 112 Cost. costituisce la base costituzionale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) come primo pilastro del sistema svizzero a tre pilastri della previdenza per la vecchiaia. La disposizione obbliga la Confederazione a legiferare e stabilisce prescrizioni materiali centrali.

L'obbligo assicurativo riguarda tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. L'assicurazione concede sia prestazioni in denaro sia prestazioni in natura — come rendite d'invalidità o misure d'integrazione. Un precetto costituzionale centrale esige che le rendite coprano «adeguatamente» il fabbisogno vitale. Ciò significa più del semplice minimo esistenziale: le rendite devono permettere una condotta di vita modesta ma dignitosa.

Il rapporto tra rendita minima e massima è limitato costituzionalmente a 1:2. Questa scala delle rendite serve alla solidarietà all'interno della comunità degli assicurati. Le rendite devono essere adeguate almeno all'evoluzione dei prezzi per mantenere il potere d'acquisto.

Il finanziamento avviene per metà mediante contributi degli assicurati (dove i datori di lavoro ne pagano la metà) e mediante prestazioni della Confederazione. Queste prestazioni della Confederazione non possono superare la metà delle spese totali e sono finanziate principalmente mediante l'imposta sul tabacco, l'imposta sulle bevande distillate e la tassa sulle case da gioco.

I «principi» designati nel capoverso 2 sono terminologicamente controversi nella dottrina, poiché si tratta di prescrizioni materiali concrete (Biaggini, BSK BV, art. 112 n. 13). Tuttondimeno essi sono vincolanti per il legislatore e caratterizzano la LAVS e la LAI. La norma si inserisce nel contesto del principio dei tre pilastri ancorato costituzionalmente nel 1972 (Tschudi, SZS 1987, 1ss.).

Esempio: Una pensionata di 65 anni riceve una rendita AVS di 1200 franchi mensili. Questa deve coprire adeguatamente il suo fabbisogno vitale secondo il diritto costituzionale. Se la rendita minima ammonta a 1185 franchi, la rendita massima non può superare i 2370 franchi. In caso di rincaro le rendite devono essere adeguate affinché il potere d'acquisto sia mantenuto.