Testo di legge
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1La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

2La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

3Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Panoramica

L'art. 111 Cost. obbliga la Confederazione a provvedere a una previdenza per la vecchiaia sufficiente. Questa si basa su tre pilastri: l'AVS/AI statale (primo pilastro), la previdenza professionale tramite casse pensioni (secondo pilastro) e la previdenza individuale volontaria (terzo pilastro). La Confederazione deve garantire che i primi due pilastri possano adempiere durevolmente i loro compiti.

Il primo pilastro deve coprire il fabbisogno vitale — ossia i costi di vita essenziali come abitazione, alimentazione e vestiario. Il secondo pilastro integra il primo, affinché le pensionate e i pensionati ricevano insieme circa il 60% del loro ultimo salario. In tal modo possono mantenere in larga misura il loro tenore di vita abituale (precedente standard di vita). Il terzo pilastro consente una previdenza individuale supplementare per bisogni particolari.

Tutti e tre i pilastri sono protetti dal diritto costituzionale. Il legislatore non può abolire o indebolire fondamentalmente alcun pilastro. Deve invece configurare tutti e tre in modo coordinato e garantire il loro finanziamento a lungo termine. Per questioni fiscali la Confederazione può obbligare i Cantoni a favorire le istituzioni di previdenza.

Esempio: Un'insegnante riceve a 64 anni una rendita AVS di 1'800 franchi mensili (primo pilastro) e una rendita della cassa pensioni di 2'200 franchi (secondo pilastro). Inoltre ha risparmiato nel pilastro 3a e riceve da questo altri 400 franchi mensili (terzo pilastro). Tutti e tre i pilastri insieme costituiscono la sua rendita di vecchiaia.

La disposizione riguarda tutte le persone attive e le pensionate nonché i pensionati in Svizzera. Obbliga Confederazione e Cantoni alla collaborazione nella politica previdenziale. Le violazioni del principio dei tre pilastri possono essere impugnate davanti al tribunale. La norma tuttavia non fonda pretese dirette di singole persone — queste risultano soltanto dalle leggi speciali come LAVS e LPP.