Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

2Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l’80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3I Cantoni sono competenti per l’autorizzazione e la sorveglianza: a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un’estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco; b. delle scommesse sportive; c. dei giochi di destrezza.

4I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

5La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell’offerta.

6I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

7La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell’adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 106 Cost. — Panoramica

L'art. 106 Cost. disciplina i giochi in denaro in Svizzera e stabilisce chiare competenze tra Confederazione e Cantoni (BSK BV-Oesch, N. 14). La Confederazione deve emanare prescrizioni per tutti i giochi in denaro e considerare in tal senso gli interessi cantonali (art. 106 cpv. 1 Cost.). Questa competenza federale globale è stata attuata dalla Legge sui giochi in denaro (LGD), entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (FF 2010 7961).

Le case da gioco necessitano di una concessione federale e devono considerare le particolarità regionali (art. 106 cpv. 2 Cost.). La Confederazione riscuote una tassa sulle case da gioco di al massimo l'80 per cento dei ricavi lordi dal gioco, che deve essere interamente devoluta all'AVS e all'AI (art. 106 cpv. 2 frase 3 Cost.). La prassi secondo cui beneficia soltanto l'AVS è controversa dal profilo costituzionale (BSK BV-Oesch, N. 24).

I grandi giochi come le lotterie e le scommesse sportive sono autorizzati e sorvegliati dai Cantoni (art. 106 cpv. 3 Cost.). Questa competenza ha portato alla monopolizzazione attraverso Swisslos e Loterie Romande, il che è discusso criticamente alla luce della libertà economica (BSK BV-Oesch, N. 38). I ricavi netti devono essere integralmente destinati a scopi di pubblica utilità (art. 106 cpv. 6 Cost.).

I giochi in denaro online sottostanno alle stesse regole (art. 106 cpv. 4 Cost.). Il Tribunale federale ha riconosciuto i blocchi DNS contro i fornitori stranieri come proporzionati (BGE 148 II 392), benché abbiano un'efficacia limitata.

La protezione dei giocatori è un obiettivo centrale (art. 106 cpv. 5 Cost.). Confederazione e Cantoni devono garantire attraverso la legislazione e misure di sorveglianza un'adeguata protezione dai pericoli del gioco d'azzardo. Il coordinamento avviene mediante organi comuni (art. 106 cpv. 7 Cost.) e dal 2021 attraverso il Concordato intercantonale sui giochi in denaro.

Esempio: Chi gestisce una piattaforma di poker illegale commette un reato. Il Tribunale federale ha qualificato i tornei di Texas Hold'em come giochi d'azzardo, poiché il fattore dell'abilità non prevale sull'elemento casuale (BGE 136 II 291). Senza concessione o autorizzazione qualsiasi offerta di giochi in denaro è inammissibile.