L'art. 107 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di controllare le armi e il materiale bellico. Questa competenza federale è onnicomprensiva ed esclude qualsiasi regolamentazione cantonale.
Il capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori d'arma e munizioni. Nonostante il tenore letterale, questa competenza non si limita a misure repressive. La Confederazione può creare regolamentazioni preventive come obblighi di autorizzazione e sistemi di registrazione. Questa disposizione costituisce la base costituzionale della legge sulle armi (LArm), che disciplina l'acquisizione, il possesso e il commercio di armi.
Il capoverso 2 concerne il materiale bellico e comprende l'intera catena del valore dalla fabbricazione all'esportazione. Questa competenza consente alla Confederazione un controllo completo sui beni utilizzabili militarmente. Essa costituisce la base della legge sul materiale bellico (LMB) con i suoi severi obblighi di autorizzazione e controlli all'esportazione.
La legislazione svizzera sulle armi è caratterizzata dall'associazione a Schengen, che ha portato a un considerevole ampliamento delle competenze federali. Singoli giuristi criticano che la Confederazione abbia superato i propri limiti costituzionali (Künzli, BSK BV, Art. 107 N. 13). La dottrina dominante vede le cose diversamente e sottolinea che il diritto svizzero continua a partire dal principio di un diritto all'acquisizione di armi.
Un esempio pratico mostra la portata: un collezionista di armi storiche ha bisogno sia per l'acquisizione di una pistola militare (LArm) sia per componenti di munizioni (LMB) di autorizzazioni federali separate. Le violazioni possono portare a sanzioni penali e alla confisca degli oggetti, come ha chiarito il caso «Supergun» (DTF 122 IV 103).
Nell'esportazione di materiale bellico è centrale la dimensione di politica di neutralità. La posizione svizzera ufficiale limita le prescrizioni del diritto di neutralità alle forniture statali. I critici obiettano che questa distinzione è superata, poiché oggi gli Stati controllano anche le esportazioni di armamenti private (Meyer, Das Kriegsmaterialgesetz, 2007, pag. 165 segg.; Künzli, Pendelausschläge des schweizerischen Rüstungsexportrechts, Sicherheit & Recht 2009, pag. 141 segg.).
La giurisprudenza mostra un'interpretazione costantemente severa degli obblighi di diligenza. Già violazioni colpose dei complessi obblighi di autorizzazione possono comportare pene sensibili. Le aziende nel settore degli armamenti devono quindi implementare sistemi di compliance onnicomprensivi (Amsler/Calderari, La réglementation des armes à feu, AJP 2014, pag. 309 segg.).
N. 1 L'art. 107 Cost. risale all'art. 40 aCost. ed è stato modernizzato nel quadro della revisione totale del 1999. La nuova versione ha ampliato considerevolmente la competenza federale, non trasferendo più alla Confederazione soltanto la lotta contro l'abuso, ma generalmente la disciplina del maneggio delle armi (FF 1997 I 391). La norma tiene conto della mutata situazione della sicurezza e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare nel contesto dell'associazione Schengen.
N. 2 La competenza sul materiale bellico di cui al cpv. 2 è stata ripresa invariata dall'art. 41 aCost. Il messaggio sottolinea l'importanza di questa disposizione dal punto di vista della politica di sicurezza e della neutralità (FF 1997 I 391). Essa consente alla Confederazione un controllo completo su tutta la catena del valore del materiale bellico, dalla produzione all'esportazione.
N. 3 L'art. 107 Cost. è collocato nel capitolo 3 «Ordinamento finanziario ed economico», il che sottolinea la dimensione di politica economica del controllo delle armi. La norma è strettamente collegata all'→ art. 54 Cost. (Affari esteri), all'→ art. 118 cpv. 2 lett. a Cost. (competenza sugli esplosivi) nonché agli → art. 184 e 185 Cost. (politica di sicurezza).
N. 4 La competenza è configurata come competenza federale completa. Diversamente dalle competenze concorrenti, qui il diritto federale esclude qualsiasi regolamentazione cantonale nell'ambito di applicazione della norma (Künzli, BSK BV, art. 107 n. 4-5). I Cantoni mantengono soltanto competenze esecutive, nella misura in cui il diritto federale le prevede.
#3. Elementi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 5Armi, accessori per armi e munizioni (cpv. 1): Il concetto di arma comprende secondo la Legge sulle armi tutti gli apparecchi e dispositivi che possono essere utilizzati per l'attacco, la difesa, il tiro, lo sport, la caccia o per scopi che possono arrecare danno ad altri. La competenza federale si estende a tutti gli aspetti del maneggio di questi oggetti.
N. 6Lotta contro l'abuso (cpv. 1): Nonostante il tenore letterale «contro l'abuso», la competenza federale non è limitata a misure repressive. Essa comprende piuttosto regolamentazioni preventive come obblighi di autorizzazione, sistemi di registrazione e prescrizioni di sicurezza (Künzli, BSK BV, art. 107 n. 8-13).
N. 7Materiale bellico (cpv. 2): Il concetto comprende armi, munizioni, apparecchi bellici e loro componenti che sono stati concepiti o modificati specificamente per la condotta della guerra o per esercitazioni militari. La definizione avviene in modo conclusivo nell'Ordinanza sul materiale bellico (Künzli, BSK BV, art. 107 n. 22-25).
N. 8 Il cpv. 1 obbliga la Confederazione ad emanare prescrizioni. Questo obbligo legislativo è stato adempiuto con la Legge sulle armi (LArm) e le sue disposizioni d'esecuzione. La norma non fonda diritti soggettivi per i privati, ma costituisce esclusivamente una competenza federale.
N. 9 La competenza di regolamentazione completa per il materiale bellico di cui al cpv. 2 consente alla Confederazione un sistema di controllo senza lacune. Vi appartengono obblighi di autorizzazione, divieti di esportazione, dichiarazioni sull'utilizzatore finale e sanzioni penali in caso di violazioni.
N. 10Portata della competenza federale dopo Schengen: Una questione controversa riguarda la domanda se la Confederazione abbia ecceduto le sue competenze con il recepimento del diritto Schengen sulle armi. Singoli autori sostengono che la Confederazione abbia esaurito o addirittura ecceduto le sue competenze solo frammentarie, limitate alla lotta contro l'abuso. Künzli obietta che questa concezione appare almeno dubbia, poiché la legislazione svizzera sulle armi continua a partire dal principio del diritto all'acquisizione, possesso e porto d'armi (Künzli, BSK BV, art. 107 n. 13).
N. 11Limitazioni del diritto di neutralità: Si discute in modo controverso la portata delle limitazioni del diritto di neutralità nelle esportazioni private di armamenti. La posizione ufficiale della Svizzera afferma che questa limitazione vale solo per le forniture statali. Künzli critica questa posizione: Poiché oggi gli Stati sottopongono anche le esportazioni private di armamenti a un obbligo di autorizzazione e possiedono così il diritto di decisione finale sulla legittimità di un affare all'estero con armi, questa concezione non riesce più a convincere (Künzli, BSK BV, art. 107 n. 21).
N. 12 Per l'applicazione del diritto è decisiva la delimitazione tra armi secondo il cpv. 1 e materiale bellico secondo il cpv. 2. Tiratori sportivi e cacciatori sottostanno principalmente alla LArm, mentre i produttori di beni militari devono osservare la LMB. Il doppio uso (dual use) di determinati beni può portare a sovrapposizioni.
N. 13 In casi transfrontalieri, oltre al diritto nazionale devono essere osservati gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare l'acquis Schengen per le armi e diversi regimi di sanzioni ONU per il materiale bellico. Il coordinamento avviene tramite la SECO (materiale bellico) e fedpol (armi).
N. 14 La giurisprudenza mostra un'interpretazione costantemente rigorosa degli obblighi di autorizzazione. Già la violazione colposa di obblighi di diligenza può portare a conseguenze penali, come illustra il caso «Supergun» (DTF 122 IV 103). Le imprese nel settore degli armamenti devono pertanto implementare sistemi di compliance completi.
DTF 150 II 519 del 21.5.2024
Rapporto tra confisca di sicurezza penale e confisca di armi amministrativa per oggetti da collezione importati illegalmente.
Chiarimento del coordinamento tra l'art. 69 CP e l'art. 31 LArm nell'ambito di applicazione dell'art. 107 Cost.
«La legge sulle armi emanata ai sensi dell'art. 107 cpv. 1 Cost. ha lo scopo di prevenire l'uso improprio delle armi. Deve garantire sia la sicurezza pubblica sia la sicurezza delle persone e della proprietà.»
DTF 135 I 209 del 30.4.2009
Obbligo di indennizzo per armi e componenti di armi definitivamente confiscati di un collezionista tedesco.
Conferma dell'ambito di protezione dell'art. 107 Cost. quale base di competenza per una regolamentazione completa delle armi.
«La legge sulle armi non contiene alcuna base legale per la confisca del ricavo netto della vendita di oggetti sequestrati o confiscati per motivi di sicurezza a favore dello Stato.»
DTF 122 IV 103 del 1.2.1996
Contravvenzioni alla legge sul materiale bellico; consegne della ditta Von Roll all'Iraq (caso "Supergun").
Precisazione della portata dell'art. 107 cpv. 2 Cost. per l'esportazione di materiale bellico e la responsabilità delle imprese.
«Un'impresa attiva nella produzione di acciaio e che fabbrica componenti per materiale bellico è obbligata a prendere precauzioni di sicurezza che escludano per quanto possibile fin dall'inizio contravvenzioni alla LMB nell'azienda.»
DTF 121 IV 358 del 26.10.1995
Contravvenzioni alla legge sul materiale bellico attraverso il commercio professionale di armi da pugno senza autorizzazione generale.
Determinazione dell'obbligo di autorizzazione secondo l'art. 107 cpv. 2 Cost. per il commercio interno di materiale bellico.
«Chi commercializza materiale bellico nel territorio nazionale in una quantità che non si discosta sostanzialmente dal fatturato di un commerciante che esercita l'attività a titolo accessorio, necessita indipendentemente dalle sue intenzioni e motivazioni di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 4 LMB.»
DTF 121 IV 365 del 26.10.1995
Legittimazione al ricorso per nullità contro la confisca di materiale bellico e diritto di essere sentiti dei terzi.
Requisiti di diritto processuale nell'attuazione dell'art. 107 cpv. 2 Cost.
«Il ricavo netto dalla vendita di materiale bellico confiscato deve essere versato al proprietario colpito dalla confisca.»
DTF 117 IV 336 del 5.11.1991
Confisca di materiale bellico dopo finto furto con scasso e vendita illegale.
Interpretazione della confisca obbligatoria secondo l'art. 107 cpv. 2 Cost. in caso di reati di materiale bellico.
«Il materiale bellico può essere confiscato in caso di accertamento di una contravvenzione alla LMB secondo il suo art. 20 indipendentemente dal fatto che una nuova contravvenzione alla LMB sia sufficientemente probabile.»
DTF 117 IV 345 del 5.11.1991
Utilizzo del ricavo della vendita di materiale bellico confiscato nello stesso complesso procedurale.
Protezione della proprietà nell'esecuzione dell'art. 107 cpv. 2 Cost.
«Il ricavo netto dalla vendita di materiale bellico confiscato deve essere versato al proprietario colpito dalla confisca.»
Sentenza 2C_444/2017 del 19.2.2018
Sequestro di armi in caso di violenza domestica e prognosi di pericolo secondo l'art. 107 cpv. 1 Cost.
Il Tribunale federale ha confermato un'interpretazione ampia del concetto di pericolo.
Sentenza 2C_955/2019 del 29.1.2020
Confisca di armi dopo reato di violenza nonostante l'autorizzazione formale del proprietario.
Carattere preventivo della legislazione sulle armi basata sull'art. 107 cpv. 1 Cost.
Sentenza 2C_125/2023 del 21.5.2024
Vendita e distruzione di armi storiche e materiale bellico importati illegalmente.
Recente conferma della competenza federale completa secondo l'art. 107 Cost.
Sentenza 6B_1262/2015 del 18.4.2016
Contravvenzione alla legge sul materiale bellico attraverso l'aggiramento dell'autorizzazione di esportazione.
Aspetti di diritto processuale penale nell'art. 107 cpv. 2 Cost.
Sentenza 2A_546/2004 del 4.2.2005
Confisca di armi presso un collezionista tedesco con licenze di acquisto di armi falsificate.
Dimensione internazionale della regolamentazione delle armi secondo l'art. 107 Cost.
Sentenza SK.2018.41 del 10.10.2018
Tentata contravvenzione alla legge sul materiale bellico per ordinazione di un detonatore militare dalla Russia.
Applicazione dell'art. 107 cpv. 2 Cost. all'approvvigionamento transfrontaliero di materiale bellico.
Sentenza SK.2015.18 del 25.9.2015
Contravvenzioni alla legge sul materiale bellico attraverso affari non autorizzati.
Portata delle disposizioni penali sotto la competenza dell'art. 107 cpv. 2 Cost.