Testo di legge
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1La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

2Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

Art. 107 Cost.

Panoramica

L'art. 107 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di controllare le armi e il materiale bellico. Questa competenza federale è onnicomprensiva ed esclude qualsiasi regolamentazione cantonale.

Il capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori d'arma e munizioni. Nonostante il tenore letterale, questa competenza non si limita a misure repressive. La Confederazione può creare regolamentazioni preventive come obblighi di autorizzazione e sistemi di registrazione. Questa disposizione costituisce la base costituzionale della legge sulle armi (LArm), che disciplina l'acquisizione, il possesso e il commercio di armi.

Il capoverso 2 concerne il materiale bellico e comprende l'intera catena del valore dalla fabbricazione all'esportazione. Questa competenza consente alla Confederazione un controllo completo sui beni utilizzabili militarmente. Essa costituisce la base della legge sul materiale bellico (LMB) con i suoi severi obblighi di autorizzazione e controlli all'esportazione.

La legislazione svizzera sulle armi è caratterizzata dall'associazione a Schengen, che ha portato a un considerevole ampliamento delle competenze federali. Singoli giuristi criticano che la Confederazione abbia superato i propri limiti costituzionali (Künzli, BSK BV, Art. 107 N. 13). La dottrina dominante vede le cose diversamente e sottolinea che il diritto svizzero continua a partire dal principio di un diritto all'acquisizione di armi.

Un esempio pratico mostra la portata: un collezionista di armi storiche ha bisogno sia per l'acquisizione di una pistola militare (LArm) sia per componenti di munizioni (LMB) di autorizzazioni federali separate. Le violazioni possono portare a sanzioni penali e alla confisca degli oggetti, come ha chiarito il caso «Supergun» (DTF 122 IV 103).

Nell'esportazione di materiale bellico è centrale la dimensione di politica di neutralità. La posizione svizzera ufficiale limita le prescrizioni del diritto di neutralità alle forniture statali. I critici obiettano che questa distinzione è superata, poiché oggi gli Stati controllano anche le esportazioni di armamenti private (Meyer, Das Kriegsmaterialgesetz, 2007, pag. 165 segg.; Künzli, Pendelausschläge des schweizerischen Rüstungsexportrechts, Sicherheit & Recht 2009, pag. 141 segg.).

La giurisprudenza mostra un'interpretazione costantemente severa degli obblighi di diligenza. Già violazioni colpose dei complessi obblighi di autorizzazione possono comportare pene sensibili. Le aziende nel settore degli armamenti devono quindi implementare sistemi di compliance onnicomprensivi (Amsler/Calderari, La réglementation des armes à feu, AJP 2014, pag. 309 segg.).