1La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.
2In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.
Panoramica
L'art. 101 Cost. disciplina la politica economica estera della Svizzera. La disposizione assegna alla Confederazione due compiti importanti: deve promuovere gli interessi economici svizzeri all'estero e può, se necessario, proteggere l'economia nazionale.
La Confederazione aiuta le imprese svizzere nell'esportazione e negli investimenti all'estero. A tal fine conclude accordi commerciali, fornisce sostegno diplomatico e offre garanzie per i rischi d'esportazione. Questa promozione avviene attraverso organizzazioni come Switzerland Global Enterprise o tramite le ambasciate svizzere. L'obiettivo è procurare alle aziende svizzere l'accesso ai mercati esteri e proteggerle da trattamenti sleali.
In casi particolari, la Confederazione può proteggere l'economia svizzera dalla concorrenza estera dannosa. Ciò avviene ad esempio attraverso restrizioni all'importazione (limiti quantitativi per determinate merci), dazi protettivi o prescrizioni tecniche. Tali misure sono però ammesse solo quando sussistono circostanze eccezionali – ad esempio in caso di crisi economica o quando Stati esteri favoriscono slealmente le proprie imprese.
Se un importante partner commerciale impone improvvisamente dazi elevati sui macchinari svizzeri, la Confederazione può intervenire diplomaticamente o introdurre a sua volta restrizioni come contromisura. In caso di inondazione del mercato svizzero con prodotti esteri sovvenzionati, potrebbe decidere misure protettive temporanee.
L'articolo consente inoltre alla Confederazione di derogare, in caso di emergenza, al principio normale della libertà economica. Ciò significa: può intervenire temporaneamente nell'economia in modo più intenso di quanto normalmente consentito. Questa eccezione è tuttavia strettamente vincolata a circostanze particolari.
L'art. 101 Cost. non crea diritti diretti per i privati o le imprese. Essi non possono semplicemente pretendere che la Confederazione adotti determinate misure. La disposizione è piuttosto un'istruzione di lavoro per il governo.
N. 1 L'art. 101 Cost. corrisponde nei suoi tratti fondamentali al precedente art. 31bis cpv. 3 aCostituzione. La disposizione è stata ripresa in larga misura invariata nella revisione totale del 1999, tuttavia sistematicamente ricollocata nella sezione sulla politica economica (FF 1997 I 1, 375). Il messaggio sottolinea che la politica economica esterna svizzera si basa sulla concezione liberale del libero scambio, prevedendo però al contempo meccanismi di protezione per l'economia nazionale.
N. 2 L'evoluzione storica mostra una continua estensione delle competenze dello Stato federale nel settore dell'economia esterna. Già nella Costituzione del 1848 erano ancorate negli art. 23 e 28 competenze di politica economica esterna. Con la crisi economica degli anni '30 si è verificata attraverso l'art. 31bis aCostituzione un'importante estensione delle competenze, che permetteva esplicitamente alla Confederazione di derogare dal principio della libertà di commercio e d'industria (Oesch, BSK BV, Art. 101 N. 1-2).
N. 3 L'art. 101 Cost. forma insieme agli art. 100 (politica congiunturale), 102 (approvvigionamento del Paese), 103 (politica strutturale) e 104 (agricoltura) il nucleo di politica economica della Costituzione federale. La norma si trova in un rapporto di tensione con la libertà economica (art. 27 e 94 Cost.), dove l'art. 94 cpv. 4 Cost. rinvia esplicitamente a deroghe «secondo gli articoli 101 e 102».
N. 4 Nel contesto del diritto dell'economia esterna, l'art. 101 Cost. è collegato con → Art. 54 Cost. (affari esteri) e → Art. 133 Cost. (dazi doganali). La competenza per la tutela degli interessi economici svizzeri all'estero si sovrappone parzialmente alla competenza generale di politica estera della Confederazione. Per la riscossione di dazi doganali esiste tuttavia con l'art. 133 Cost. una norma di competenza più specifica (Oesch, BSK BV, Art. 101 N. 19).
N. 5Il capoverso 1 fonda un compito statale della Confederazione per la tutela degli interessi economici svizzeri all'estero. Il concetto di «interessi economici» comprende sia gli interessi privati delle imprese sia le preoccupazioni economiche generali. La «tutela» include la promozione attiva (promozione delle esportazioni, protezione degli investimenti) e misure difensive (riduzione degli ostacoli commerciali).
N. 6 Gli strumenti per la tutela degli interessi sono diversi: conclusione di accordi commerciali, accordi di libero scambio e accordi di protezione degli investimenti, adesione a organizzazioni economiche internazionali (OMC, OCSE), interventi diplomatici, garanzia contro i rischi delle esportazioni e Swiss Business Hubs (Oesch, BSK BV, Art. 101 N. 10-13).
N. 7Il capoverso 2 contiene due competenze: in primo luogo la facoltà generale di adottare misure di protezione per l'economia nazionale, in secondo luogo l'autorizzazione qualificata a derogare dal principio della libertà economica. L'elemento di fattispecie «casi particolari» richiede circostanze eccezionali come crisi economiche, crisi strutturali di singoli settori o gravi distorsioni della concorrenza causate da pratiche estere.
N. 8 Il concetto di «economia nazionale» comprende tutti gli operatori economici domiciliati in Svizzera indipendentemente dalla loro nazionalità. Le misure di protezione possono essere configurate per settore o per l'insieme dell'economia (Oesch, BSK BV, Art. 101 N. 46).
N. 9 L'art. 101 Cost. non fonda diritti soggettivi dei privati. La norma ha carattere programmatico e necessita di concretizzazione attraverso leggi federali. Dal cpv. 1 i privati non possono derivare né un diritto a determinate misure di politica economica estera né a protezione diplomatica (Oesch, BSK BV, Art. 101 N. 14-15).
N. 10 Fondata sull'art. 101 cpv. 2 Cost., la Confederazione può emanare misure protezionistiche come restrizioni all'importazione, contingentamenti o ostacoli tecnici al commercio. Tali misure devono tuttavia essere proporzionate e non possono violare obblighi internazionali della Svizzera (in particolare il diritto OMC).
N. 11 La deroga dal principio della libertà economica secondo il cpv. 2 frase 2 non deve essere limitata nel tempo (Reich, Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, p. 472, cit. in Oesch, BSK BV, Art. 101 Fn. 72). È tuttavia sottoposta ai limiti costituzionali generali, in particolare al principio di proporzionalità (→ Art. 5 cpv. 2 Cost.) e al principio di uguaglianza giuridica (→ Art. 8 Cost.).
N. 12Portata delle competenze di protezione: È controverso se l'art. 101 cpv. 2 Cost. legittimi solo misure di protezione difensive o anche una politica industriale attiva. La dottrina prevalente sostiene un'interpretazione restrittiva, secondo cui sono ammissibili solo misure difensive contro disturbi esterni, ma non una pianificazione sistematica dell'economia (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N. 1089).
N. 13Dazi doganali come deroga alla libertà economica: La qualificazione dei dazi doganali protezionistici è discussa controversamente. Secondo Arpagaus, solo i dazi con effetto proibitivo sono da qualificare come deroghe dal principio della libertà economica (Arpagaus, Wirtschaftsfreiheit und Wettbewerbsverzerrungen, Rz. 370-373, cit. in Oesch, BSK BV, Art. 101 Fn. 73). Diversamente, Lehner nel Commentario di San Gallo sostiene che già i dazi doganali motivati da intenti protezionistici e che limitano sensibilmente la libera concorrenza sono da qualificare come misure contrarie al principio (SG Komm. BV-Lehner, Art. 101 N. 22).
N. 14Rapporto con il diritto internazionale: La portata dell'art. 101 Cost. è limitata da obblighi di diritto internazionale. È controverso in che misura il mandato costituzionale di protezione possa rivendicare la precedenza sugli obblighi OMC. La prassi mostra che il Consiglio federale pondera regolarmente gli obblighi internazionali più degli interessi di protezione potenziali (Cottier/Oesch, International Trade Regulation, p. 845 ss.).
N. 15 Nell'applicazione dell'art. 101 Cost. occorre sempre considerare la sistematica delle competenze: per misure settoriali specifiche esistono spesso basi costituzionali più speciali (p.es. art. 104 Cost. per l'agricoltura). L'art. 101 Cost. si applica solo in via sussidiaria.
N. 16 Le imprese interessate da distorsioni della concorrenza estere possono richiedere misure di protezione fondate sulla legislazione di attuazione dell'art. 101 Cost. (p.es. Legge federale sui provvedimenti economici esterni). Le soglie sono tuttavia elevate: devono essere dimostrati danni considerevoli al settore interessato e un interesse pubblico alla protezione.
N. 17 Nel settore del controllo delle esportazioni (beni a duplice uso, materiale bellico) l'art. 101 Cost. serve insieme all'→ Art. 54 cpv. 2 Cost. come base costituzionale. La prassi amministrativa mostra un crescente ricorso agli interessi di protezione dell'economia esterna nel controllo dei trasferimenti di tecnologie critiche.
La giurisprudenza relativa all'art. 101 Cost. è scarsa, poiché questa disposizione costituzionale rappresenta principalmente un obiettivo statale programmatico senza diritto soggettivo immediato. Le poche decisioni disponibili riguardano principalmente i limiti costituzionali delle misure economiche statali e la loro proporzionalità.
Il Tribunale federale ha riconosciuto l'ammissibilità costituzionale dei contingenti di importazione come protezione dell'economia nazionale. Nel contingentamento per la carne proveniente dalla Rhodesia meridionale, il Tribunale federale ha stabilito che un sistema misto per la salvaguardia delle relazioni commerciali esistenti con contemporanea parità di trattamento degli operatori economici è conforme alla Costituzione.
«Un sistema misto che con una doppia chiave vuole sia proteggere il più possibile le relazioni commerciali esistenti sia trattare il più possibile in modo paritario i colleghi di professione, non viola la Costituzione.»
DTF 102 Ib 227 dell'11 giugno 1976
Questa decisione ha confermato l'ammissibilità dei controlli all'esportazione per beni strategici. Il Tribunale federale ha esaminato l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di prodotti siderurgici e ha riconosciuto in principio la competenza della Confederazione ad adottare misure protettive di politica economica esterna.
La sentenza è rilevante per l'attuazione pratica dell'art. 101 cpv. 2 Cost., secondo cui la Confederazione può derogare alla libertà economica anche per proteggere l'economia nazionale.
Il Tribunale federale si è occupato dell'assistenza giudiziaria in caso di violazioni di misure di politica economica. Il caso riguardava il contrabbando secondo l'art. 76 LD nel contesto di esportazioni illegali di computer.
«Per atti contro misure di politica economica, come il contrabbando secondo l'art. 76 LD, l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata secondo questa disposizione.»
Questa giurisprudenza mostra che il Tribunale federale riconosce le misure di politica economica della Confederazione come strumento di protezione legittimo nel senso dell'art. 101 cpv. 2 Cost. e ne assicura l'applicazione dal punto di vista del diritto penale.
Decreto del Consiglio federale del 2 settembre 2009 (150000203)
Benché non sia una sentenza giudiziaria, questo decreto è significativo per l'interpretazione dell'art. 101 Cost. Stabilisce che l'attività economica statale necessita di una base costituzionale specifica e non può essere sussunta genericamente sotto l'art. 101 Cost.
La disposizione non fonda un'autorizzazione generale per interventi statali sul mercato, ma si limita alla tutela degli interessi economici svizzeri all'estero e a specifiche misure protettive secondo il cpv. 2.
Prassi dei tribunali amministrativi sui controlli all'esportazione (2020-2025)
La giurisprudenza amministrativa più recente mostra un'applicazione rafforzata dell'art. 101 Cost. nell'ambito del controllo dei beni a duplice uso. Diverse decisioni del Tribunale amministrativo federale hanno riguardato autorizzazioni all'esportazione per beni strategici, dove le autorità si sono basate sull'art. 101 cpv. 2 Cost. come fondamento costituzionale per le restrizioni.
Questa prassi mostra che l'art. 101 Cost. ha acquisito significato pratico nell'odierna economia mondiale interconnessa per il controllo dei trasferimenti di tecnologie critiche.
La giurisprudenza conferma il carattere programmatico dell'art. 101 Cost. La norma non fonda diritti soggettivi, ma circoscrive compiti statali. Il suo significato pratico si manifesta principalmente come fondamento costituzionale per specifiche regolamentazioni legali nell'ambito della politica economica esterna e dell'esportazione di beni strategici.