Testo di legge
Fedlex ↗

1Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 10 Cost. — Diritto alla vita e alla libertà personale

Panoramica

L'art. 10 Cost. tutela tre diritti fondamentali di ogni persona in Svizzera: il diritto alla vita, la libertà personale e il divieto di tortura. Questi diritti valgono per tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro statuto di soggiorno.

Il diritto alla vita (cpv. 1) significa che lo Stato non può uccidere nessuno. La pena di morte è completamente vietata in Svizzera¹. Eccezioni esistono solo in situazioni di estrema necessità, per esempio in caso di legittima difesa o come ultima risorsa in caso di crimini gravi, quando un poliziotto deve sparare per salvare altre persone².

La libertà personale (cpv. 2) protegge soprattutto tre ambiti: nessuno può essere leso fisicamente (integrità fisica), danneggiato psichicamente (integrità psichica) o imprigionato o trattenuto contro la sua volontà (libertà di movimento)³. Ogni trattamento medico necessita del consenso del paziente⁴. Gli arresti sono ammessi solo in caso di sospetto concreto di reato e con controllo giudiziario⁵.

Il divieto di tortura (cpv. 3) vieta assolutamente la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁶. Ciò vale anche nelle carceri, nelle stazioni di polizia e nei centri per richiedenti l'asilo. Neppure in situazioni di emergenza qualcuno può essere torturato⁷.

Questi diritti non sono illimitati. Lo Stato può limitarli, ma solo con una legge, per motivi importanti e solo nella misura necessaria⁸. Per esempio, la polizia può trattenere qualcuno che ha commesso un reato. La limitazione deve tuttavia essere proporzionata.

Esempio pratico: Se qualcuno viene arrestato dalla polizia, ciò deve basarsi su un sospetto fondato. La persona ha il diritto di sapere perché è stata arrestata e deve essere condotta davanti a un giudice entro un tempo ragionevole. In detenzione deve essere trattata in modo conforme alla dignità umana - con cibo sufficiente, assistenza medica e senza violenza⁹.


¹ BBl 1997 I 147; DTF 142 IV 175 consid. 2.2 ² DTF 136 I 87 consid. 4.2; Biaggini, Art. 10 BV N. 11 ³ DTF 127 I 6 consid. 5a; SGK-Schweizer, Art. 10 BV N. 4 ⁴ DTF 2C_451/2020 consid. 6.2.3 ⁵ Sentenza 2C_218/2013 del 26.3.2013 consid. 3.1 ⁶ DTF 146 IV 76 consid. 4.2; BSK-Tschentscher, Art. 10 BV N. 28 ⁷ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, N. 372 ⁸ DTF 136 I 87 consid. 6.5; Art. 36 Cost. ⁹ Sentenza 1B_416/2019 del 12.9.2019 consid. 4.3