1Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Art. 10 Cost. — Diritto alla vita e alla libertà personale
#Panoramica
L'art. 10 Cost. tutela tre diritti fondamentali di ogni persona in Svizzera: il diritto alla vita, la libertà personale e il divieto di tortura. Questi diritti valgono per tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza o dal loro statuto di soggiorno.
Il diritto alla vita (cpv. 1) significa che lo Stato non può uccidere nessuno. La pena di morte è completamente vietata in Svizzera¹. Eccezioni esistono solo in situazioni di estrema necessità, per esempio in caso di legittima difesa o come ultima risorsa in caso di crimini gravi, quando un poliziotto deve sparare per salvare altre persone².
La libertà personale (cpv. 2) protegge soprattutto tre ambiti: nessuno può essere leso fisicamente (integrità fisica), danneggiato psichicamente (integrità psichica) o imprigionato o trattenuto contro la sua volontà (libertà di movimento)³. Ogni trattamento medico necessita del consenso del paziente⁴. Gli arresti sono ammessi solo in caso di sospetto concreto di reato e con controllo giudiziario⁵.
Il divieto di tortura (cpv. 3) vieta assolutamente la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁶. Ciò vale anche nelle carceri, nelle stazioni di polizia e nei centri per richiedenti l'asilo. Neppure in situazioni di emergenza qualcuno può essere torturato⁷.
Questi diritti non sono illimitati. Lo Stato può limitarli, ma solo con una legge, per motivi importanti e solo nella misura necessaria⁸. Per esempio, la polizia può trattenere qualcuno che ha commesso un reato. La limitazione deve tuttavia essere proporzionata.
Esempio pratico: Se qualcuno viene arrestato dalla polizia, ciò deve basarsi su un sospetto fondato. La persona ha il diritto di sapere perché è stata arrestata e deve essere condotta davanti a un giudice entro un tempo ragionevole. In detenzione deve essere trattata in modo conforme alla dignità umana - con cibo sufficiente, assistenza medica e senza violenza⁹.
¹ BBl 1997 I 147; DTF 142 IV 175 consid. 2.2 ² DTF 136 I 87 consid. 4.2; Biaggini, Art. 10 BV N. 11 ³ DTF 127 I 6 consid. 5a; SGK-Schweizer, Art. 10 BV N. 4 ⁴ DTF 2C_451/2020 consid. 6.2.3 ⁵ Sentenza 2C_218/2013 del 26.3.2013 consid. 3.1 ⁶ DTF 146 IV 76 consid. 4.2; BSK-Tschentscher, Art. 10 BV N. 28 ⁷ Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, N. 372 ⁸ DTF 136 I 87 consid. 6.5; Art. 36 Cost. ⁹ Sentenza 1B_416/2019 del 12.9.2019 consid. 4.3
Art. 10 Cost. — Diritto alla vita e libertà personale
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 10 Cost. è una creazione originale della revisione totale del 1999. La Costituzione federale del 1874 non conosceva né un diritto alla vita scritto né una garanzia espressa della libertà personale come diritto fondamentale generale. Entrambe le garanzie erano state riconosciute fino all'entrata in vigore della nuova Cost. il 1° gennaio 2000 come diritti costituzionali non scritti (cfr. BGE 127 I 6 consid. 5a). Nel messaggio del 20 novembre 1996 il Consiglio federale dichiarava che il diritto alla vita era «riconosciuto come diritto costituzionale non scritto» e doveva essere ora codificato (FF 1997 I 145).
N. 2 Il messaggio scelse consapevolmente una formulazione aperta riguardo all'inizio della protezione costituzionale della vita. Il Consiglio federale si rifiutò espressamente di ancorare la protezione della vita «dal momento del concepimento» e rimise tale questione al legislatore ordinario. Si rinunciò altresì all'ancoraggio di un diritto all'aborto o di uno specifico articolo sulla protezione dell'infanzia (FF 1997 I 146 seg.). Il Consiglio federale rinunciò ugualmente al divieto delle pene corporali (già art. 65 cpv. 2 vCost.) e al divieto della detenzione per debiti (già art. 59 cpv. 3 vCost.) come disposizioni separate, ritenendo tali aspetti già coperti dalla libertà personale.
N. 3 In Consiglio degli Stati il relatore Inderkum (C, UR) propose di sostituire la parola «un» con «il» diritto alla vita — per sottolineare linguisticamente la fondamentalità della garanzia — e soppresse la locuzione «in ogni caso» dal divieto di tortura, che secondo il disegno doveva valere come norma assoluta. Il Consiglio degli Stati seguì la commissione (Boll. uff. 1998 CS ristampa separata).
N. 4 In Consiglio nazionale furono presentate quattro proposte di minoranza o individuali: la consigliera nazionale Stump (SP/AG) propose di sostituire «essere umano» con «persona» per non pregiudicare la discussione sulla soluzione dei termini; il consigliere nazionale Schmied (UDC/BE) chiese di ancorare il diritto alla vita «dal momento del concepimento»; la consigliera nazionale Vallender (R/AR) voleva sancire il divieto della pena di morte e il divieto di tortura «in ogni caso» come divieti assoluti; la consigliera nazionale Goll (SP/ZH) propose un capoverso esplicito sul diritto di autodeterminazione della donna in materia di gravidanza. Tutte le proposte di minoranza furono respinte. Il consigliere federale Koller dichiarò a nome del Governo:
«La questione dell'inizio della vita non trova risposta in questa disposizione. Si tratta di un problema che deve essere risolto in primo luogo dal legislatore.»
N. 5 La formulazione «ogni essere umano» (anziché «ogni persona» o «ogni cittadino») fu mantenuta consapevolmente nel corso del processo parlamentare. Secondo l'intenzione parlamentare unanime, il termine «essere umano» non intende esprimere alcun giudizio sull'inizio della protezione costituzionale della vita. La disposizione, secondo la sua genesi, non contiene espressamente alcun pregiudizio per la discussione sulla soluzione dei termini (FF 1997 I 147; Boll. uff. 1998 CN ristampa separata [Pelli Fulvio]).
#2. Inquadramento sistematico
N. 6 L'art. 10 Cost. si colloca nel secondo capitolo della Cost. («Diritti fondamentali», art. 7–36 Cost.). La norma contiene tre garanzie qualitativamente distinte: il diritto alla vita (cpv. 1 frase 1), il divieto della pena di morte (cpv. 1 frase 2), il diritto alla libertà personale (cpv. 2) nonché il divieto della tortura (cpv. 3). Il divieto della pena di morte e il divieto della tortura sono divieti assoluti, mentre il diritto alla vita e il diritto alla libertà personale possono essere limitati alle condizioni previste da → art. 36 Cost. — nella misura in cui non ne sia toccato il nucleo essenziale.
N. 7 L'art. 10 Cost. è strettamente connesso con → art. 7 Cost. (dignità umana): la dignità umana costituisce il fondamento normativo di tutte le posizioni giuridiche protette dall'art. 10 Cost. Il Tribunale federale non deduce tuttavia dall'art. 7 Cost. pretese soggettive autonome; i soggetti interessati devono fare valere le concrete garanzie degli art. 8–34 Cost. (BGE 132 I 49 consid. 3.2). Sussistono inoltre sovrapposizioni con → art. 13 Cost. (protezione della sfera privata, in particolare cpv. 2 concernente l'autodeterminazione informativa) e con → art. 31 Cost. (garanzie particolari in caso di privazione della libertà).
N. 8 A livello di diritto internazionale, l'art. 2 CEDU corrisponde al diritto alla vita (cpv. 1), l'art. 5 CEDU alla libertà personale (cpv. 2) e l'art. 3 CEDU al divieto di tortura (cpv. 3). Rilevanti sono altresì l'art. 7 Patto ONU II (divieto di tortura) e l'art. 6 Patto ONU II (diritto alla vita). La giurisprudenza della Corte EDU sugli art. 2 e 3 CEDU costituisce un'autorevole sussidio interpretativo (→ art. 190 Cost.).
#3. Elementi costitutivi / Contenuto normativo
a) Diritto alla vita (cpv. 1 frase 1)
N. 9 Il diritto alla vita protegge, secondo il Tribunale federale, «l'insieme delle funzioni fisiche e psichiche vitali» e quindi l'esistenza fisica dell'essere umano (FF 1997 I 145). Esso opera principalmente come diritto di difesa nei confronti dello Stato — in particolare nei confronti di atti statali di soppressione della vita. Fonda altresì obblighi di protezione: lo Stato è tenuto a «proteggere la vita dei propri cittadini anche dagli attacchi dei privati» (BGE 136 I 87 consid. 4.2; BGE 126 II 300 consid. 5a). Questa duplice funzione di diritto di difesa e di diritto a prestazioni è solidamente radicata nel diritto costituzionale svizzero.
N. 10 L'inizio della protezione della vita è lasciato aperto sul piano costituzionale. Nel messaggio il Consiglio federale si rifiutò deliberatamente di fissare il momento del concepimento o l'inizio del parto come punto di riferimento (FF 1997 I 146 seg.). La fine della protezione della vita coincide con il sopravvenire della morte; i diritti della personalità post mortem sono tutelati tramite l'art. 10 cpv. 2 Cost. e il diritto civile (cfr. BGE 129 I 173 consid. 4).
N. 11 Il diritto alla vita — fatta eccezione per il divieto della pena di morte — non è assoluto. L'uso di armi da fuoco da parte della polizia può limitarlo, purché poggi su una sufficiente base legale, sia nel pubblico interesse e rispetti il principio di proporzionalità. Il Tribunale federale ha stabilito in BGE 136 I 87 consid. 4.4 che l'uso di armi da fuoco nel corso dell'inseguimento di fuggitivi è proporzionato soltanto se la persona in fuga «ha manifestato una particolare pericolosità o propensione alla violenza» — la mera commissione di un reato patrimoniale non è sufficiente.
b) Divieto della pena di morte (cpv. 1 frase 2)
N. 12 Il divieto della pena di morte è un divieto assoluto privo di qualsiasi possibilità di deroga. Esso vale, secondo la volontà del costituente confermata in sede parlamentare — contro la proposta Vallender (R/AR), che intendeva inserire nel testo «in ogni caso» — già nella formulazione vigente tanto in tempo di guerra quanto in tempo di pace e per tutti i reati senza eccezione (FF 1997 I 147; Boll. uff. 1998 CN ristampa separata [Vallender]). → Art. 36 cpv. 1–3 Cost. non è applicabile a questo divieto; nemmeno il legislatore può limitarlo.
c) Libertà personale (cpv. 2)
N. 13 L'art. 10 cpv. 2 Cost. tutela, quale diritto fondamentale sussidiario, tutti gli aspetti elementari dello sviluppo della personalità che non sono contemplati da diritti fondamentali più specifici. Il Tribunale federale descrive la libertà personale come nozione generale comprendente la protezione dell'integrità fisica e psichica nonché la libertà di movimento. L'elencazione nel testo di legge non è esaustiva; il termine «in particolare» apre il campo di protezione ad ulteriori aspetti (BGE 127 I 6 consid. 5a; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, N 403).
N. 14 La giurisprudenza ha interpretato in modo ampio il campo di protezione dell'art. 10 cpv. 2 Cost. Sono tra l'altro protetti: il diritto di determinare il luogo di sepoltura dei congiunti e la protezione post mortem del diritto della personalità (BGE 129 I 173 consid. 2.1); il diritto di conoscere la propria discendenza biologica (BGE 128 I 63 consid. 3); il diritto di autodeterminazione in ambito medico (BGE 148 I 1 consid. 5); l'accattonaggio come forma elementare di conduzione della vita (BGE 149 I 248 consid. 5); misure di polizia giudiziaria e profili del DNA come ingerenze nell'integrità fisica e nell'autodeterminazione informativa (BGE 145 IV 263 consid. 2.1; BGE 128 II 259 consid. 3).
N. 15 La libertà di movimento, quale contenuto parziale esplicitamente menzionato dell'art. 10 cpv. 2 Cost., protegge contro i divieti di allontanamento e di contatto (BGE 134 I 140 consid. 6.2), contro la detenzione di polizia (BGE 136 I 87 consid. 6), contro i divieti di zona nel quadro di manifestazioni sportive (BGE 140 I 2) nonché contro la detenzione amministrativa finalizzata all'esecuzione dell'allontanamento in materia di diritto degli stranieri (BGE 142 I 135 consid. 1). Determinanti per la distinzione tra restrizione della libertà e privazione della libertà ai sensi dell'art. 31 Cost. sono «le modalità, la durata, la portata e l'intensità della restrizione» (BGE 134 I 140 consid. 3.2).
N. 16 L'integrità fisica protegge da ingerenze statali nell'integrità fisica. Vi rientrano i controlli di sicurezza agli ingressi delle prigioni (BGE 130 I 65 consid. 3), la somministrazione coattiva di medicamenti in caso di privazione della libertà a scopo assistenziale (BGE 127 I 6) e i prelievi di campioni di DNA. Anche i controlli di persone e gli accertamenti d'identità da parte della polizia toccano l'art. 10 cpv. 2 Cost., ma sono proporzionati in presenza di circostanze specifiche (BGE 136 I 87 consid. 5.1).
N. 17 Gli obblighi di protezione statali derivanti dall'art. 10 cpv. 2 Cost. non vincolano lo Stato soltanto ad astenersi da ingerenze, ma anche a una protezione attiva. Lo Stato è così tenuto a limitare mediante misure proporzionate le immissioni foniche che mettono a rischio l'integrità fisica; non è tuttavia dovuta l'eliminazione di qualsiasi rischio (BGE 126 II 300 consid. 5b).
d) Divieto di tortura (cpv. 3)
N. 18 Il divieto di tortura protegge dalla tortura e da qualsiasi altra forma di «trattamento o punizione crudele, inumana o degradante». La formulazione riprende la terminologia dell'art. 3 CEDU e dell'art. 7 Patto ONU II. Il divieto è assoluto — non ammette alcuna limitazione ai sensi dell'art. 36 Cost., nemmeno in situazioni straordinarie. Il Consiglio federale lo aveva esplicitamente affermato nel messaggio (FF 1997 I 148); la soppressione ad opera del Consiglio degli Stati delle parole «in ogni caso» dal disegno non ha cambiato nulla di questa assolutezza materiale (Boll. uff. 1998 CS ristampa separata [Inderkum]).
N. 19 Il divieto di tortura contiene, secondo la giurisprudenza, un contenuto parziale procedurale: chi afferma in modo difendibile («de manière défendable») di essere stato trattato in modo degradante da agenti di polizia ha diritto a un'«indagine ufficiale efficace e approfondita» (BGE 131 I 455 consid. 1.2.5). Tale pretesa deriva parallelamente dall'art. 3 e dall'art. 13 CEDU (cfr. Corte EDU, sentenza Assenov c. Bulgaria del 28.10.1998, n. 102 segg.) ed è stata recepita dal Tribunale federale nell'ordinamento costituzionale svizzero.
N. 20 Nel diritto dell'estradizione, l'art. 10 cpv. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 3 Cost. vieta l'estradizione di una persona a uno Stato in cui rischia di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani. In tali casi il Tribunale federale esamina le garanzie dei diritti dell'uomo dello Stato richiedente (BGE 133 IV 76 consid. 4 segg.).
#4. Conseguenze giuridiche
N. 21 In quanto diritto fondamentale, l'art. 10 Cost. è direttamente applicabile nei confronti dello Stato conformemente a → art. 35 Cost. In caso di violazione da parte di organi statali, i soggetti interessati possono proporre ricorso in materia di diritti costituzionali al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF). Nel diritto degli stranieri, una violazione dell'art. 10 cpv. 3 Cost. può comportare il rifiuto dell'estradizione (→ art. 25 cpv. 3 Cost.). Il divieto della pena di morte e il divieto di tortura valgono come diritto internazionale cogente (ius cogens) e non possono essere derogati per via convenzionale.
N. 22 Le limitazioni del diritto alla vita (cpv. 1 frase 1) e della libertà personale (cpv. 2) sono ammissibili alle condizioni cumulative previste da → art. 36 Cost.: base legale (in caso di ingerenze gravi nella legge stessa), interesse pubblico o protezione dei diritti fondamentali di terzi, proporzionalità (idoneità, necessità, esigibilità) nonché rispetto del nucleo essenziale. Il test di proporzionalità è nella prassi lo strumento di verifica centrale (BGE 134 I 140 consid. 6.2; BGE 129 I 173 consid. 5).
N. 23 Il nucleo essenziale dell'art. 10 cpv. 2 Cost. è violato quando l'ingerenza nella libertà personale è tanto grave da svuotare la personalità umana nel suo nucleo essenziale. Il divieto assoluto della pena di morte (cpv. 1 frase 2) e il divieto di tortura (cpv. 3) rappresentano essi stessi norme di nucleo essenziale e sono sottratti a qualsiasi ponderazione (Müller/Schefer, Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 49 seg.).
#5. Questioni controverse
N. 24 Inizio della protezione costituzionale della vita: La questione se l'art. 10 cpv. 1 Cost. protegga anche il nascituro (bambino non ancora nato dopo il concepimento) è controversa in dottrina e in prassi. Rhinow/Schefer/Uebersax, Diritto costituzionale svizzero, 3a ed. 2016, N 1555, sostengono che la formulazione volutamente aperta del costituente non esclude né garantisce una tutela del nascituro e che tale questione è rimessa al legislatore. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale federale svizzero, 10a ed. 2020, N 397, sottolineano che il processo parlamentare — in particolare il rigetto della proposta Schmied e la dichiarazione del consigliere federale Koller — ostacola un ancoraggio costituzionale immediato della protezione dal momento del concepimento. Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta tale questione.
N. 25 Campo di protezione della libertà personale — approccio ampio vs. approccio ristretto: Una questione controversa riguarda la delimitazione del campo di protezione dell'art. 10 cpv. 2 Cost. rispetto ai diritti fondamentali più specifici. Müller/Schefer, Diritti fondamentali in Svizzera, 4a ed. 2008, pag. 72 segg., propendono per un campo di protezione ristretto, che riservi la libertà personale quale «diritto fondamentale sussidiario» alle ingerenze nell'integrità fisica, psichica e nella libertà di movimento, attribuendole una funzione protettiva autonoma accanto all'art. 13 Cost. (sfera privata). Il Tribunale federale tende nella sua prassi a un'interpretazione ampia, includendo nel campo di protezione anche aspetti quali il diritto di determinare il luogo di sepoltura (BGE 129 I 173), il diritto di conoscere la propria discendenza (BGE 128 I 63) e il diritto di autodeterminazione in ambito medico (BGE 148 I 1).
N. 26 Rapporto con l'art. 13 cpv. 2 Cost. (autodeterminazione informativa): In caso di misure di polizia giudiziaria e di profili del DNA entrano in concorrenza l'art. 10 cpv. 2 Cost. (integrità fisica) e l'art. 13 cpv. 2 Cost. (protezione dei dati). Il Tribunale federale ha qualificato l'ingerenza mediante profili del DNA come ingerenza «lieve» nel diritto fondamentale (BGE 145 IV 263 consid. 2.2; BGE 128 II 259 consid. 3). In BGE 147 I 372 il Tribunale ha tuttavia espresso dubbi se tale qualificazione possa essere mantenuta per tutte le costellazioni quando campioni di DNA vengono prelevati in relazione ad attività politiche pacifiche. Questo punto non è ancora definitivamente chiarito nella giurisprudenza.
N. 27 Validità assoluta del divieto di tortura in situazioni di emergenza statale («ticking time bomb»): Nel dibattito internazionale si discute se il divieto assoluto di tortura possa essere relativizzato in circostanze estreme. La dottrina dominante in Svizzera (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., N 1607; Müller/Schefer, op. cit., pag. 157 seg.) e la giurisprudenza del Tribunale federale (BGE 131 I 455 consid. 1.2.5) lo negano espressamente: l'art. 10 cpv. 3 Cost. è concepito come norma assoluta e non ammette — parallelamente all'art. 3 CEDU (Corte EDU, sentenza Gäfgen c. Germania del 1.6.2010) — alcuna eccezione.
#6. Indicazioni pratiche
N. 28 Nella valutazione delle ingerenze statali nell'art. 10 cpv. 2 Cost. occorre innanzitutto determinare l'intensità dell'ingerenza: le ingerenze gravi (in particolare le ingerenze fisiche, la somministrazione coattiva di medicamenti, la privazione della libertà) richiedono una base legale formale; le ingerenze più lievi (controlli di persone, prelievi di DNA in riserva di perseguimento penale) possono poggiare su una legislazione di polizia sufficientemente determinata. Il principio della legalità nel diritto di polizia è integrato dal riconoscimento costituzionale della clausola generale di polizia (art. 36 cpv. 1 frase 3 Cost.) (BGE 136 I 87 consid. 3.1).
N. 29 Nel diritto dell'estradizione occorre sempre esaminare l'art. 10 cpv. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 3 Cost.: se esistono seri motivi per ritenere che la persona estradata nello Stato di destinazione sarebbe esposta al rischio di tortura o di trattamenti inumani, l'estradizione deve essere rifiutata indipendentemente dalla gravità del reato addebitato (BGE 133 IV 76). Le assicurazioni diplomatiche sono sufficienti solo se il rispetto delle stesse può essere efficacemente controllato.
N. 30 In caso di ricorsi per maltrattamenti subiti da parte della polizia è importante tenere presente che dall'art. 10 cpv. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 3 e l'art. 13 CEDU deriva una pretesa procedurale a un'indagine ufficiale efficace. L'abbandono di un procedimento penale nei confronti di agenti di polizia imputati viola tale pretesa qualora non sia stato effettuato un accertamento approfondito dei fatti (audizioni di testimoni, acquisizione di documentazione medica, perizie) (BGE 131 I 455 consid. 2).
N. 31 La distinzione tra restrizione della libertà (art. 10 cpv. 2 Cost.) e privazione della libertà (art. 31 Cost.) è decisiva per le garanzie procedurali applicabili: un divieto di zona e un divieto di contatto non costituiscono privazione della libertà e non attivano le garanzie dell'art. 31 Cost. (BGE 134 I 140 consid. 3.3). La detenzione di polizia invece fonda, ai sensi dell'art. 31 cpv. 4 Cost., il diritto di accedere direttamente a un'autorità giudiziaria (BGE 136 I 87 consid. 6.5.2).
N. 32 Per le questioni di protezione post mortem della personalità e del luogo di sepoltura, la volontà del defunto prevale in linea di principio sul diritto di determinazione dei congiunti. Il Tribunale federale desume ciò dalla collocazione costituzionale dell'autonomia nell'art. 10 cpv. 2 Cost., che esplica effetti anche dopo la morte (BGE 129 I 173 consid. 4).
Rinvii incrociati: ↔ Art. 7 Cost. (dignità umana come fondamento normativo); → Art. 25 cpv. 3 Cost. (non-refoulement, divieto di tortura nel diritto dell'estradizione); → Art. 31 Cost. (garanzie in caso di privazione della libertà); ↔ Art. 36 Cost. (presupposti di limitazione per il cpv. 1 frase 1 e il cpv. 2); → Art. 13 cpv. 2 Cost. (autodeterminazione informativa); → Art. 190 Cost. (CEDU come diritto determinante); ↔ Art. 2 CEDU (diritto alla vita); ↔ Art. 3 CEDU (divieto di tortura); ↔ Art. 5 CEDU (libertà personale).
Giurisprudenza su Art. 10 Cost.
#Diritto alla vita (cpv. 1)
#Doveri di protezione dello Stato
DTF 135 I 113 del 6 febbraio 2009
Il diritto alla vita non obbliga lo Stato soltanto ad astenersi da atti omicidi, ma anche a proteggere attivamente i suoi cittadini.
«L'art. 10 cpv. 1 Cost. garantisce la protezione globale della vita umana. La disposizione si rivolge da un lato come diritto di difesa contro lo Stato. Dall'altro lato tuttavia lo Stato è obbligato a far valere i diritti fondamentali in tutto l'ordinamento giuridico e quindi a proteggere la vita dei suoi cittadini anche contro gli attacchi di privati (art. 35 Cost.).»
#Obbligo di perseguimento penale nei reati di omicidio
DTF 135 I 113 del 6 febbraio 2009
Nei reati di omicidio sussiste un dovere statale di chiarimento e perseguimento, anche quando esistono privilegi di perseguimento penale.
«Il diritto alla vita si rivolge da un lato come diritto di difesa contro lo Stato, dall'altro lato obbliga questo, nell'ambito delle sue possibilità, a garantire la protezione dei suoi cittadini, a chiarire i reati di omicidio e a perseguire i loro autori.»
#Integrità corporale come dovere di protezione statale
DTF 126 II 300 del 3 maggio 2000
Lo Stato deve proteggere anche dalle immissioni foniche che possono pregiudicare il diritto all'integrità corporale.
«Secondo la concezione più recente i diritti fondamentali non hanno soltanto una funzione difensiva contro i pregiudizi da parte dello Stato, ma fondano anche un dovere di protezione statale contro i pericoli causati da terzi.»
#Libertà personale (cpv. 2)
#Nucleo essenziale della libertà personale
DTF 129 I 173 del 12 febbraio 2003
Il diritto di determinazione del luogo di sepoltura dei congiunti rientra nell'ambito di protezione della libertà personale.
«Libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Diritto dei congiunti di un defunto di determinare il luogo di sepoltura; protezione post mortem del diritto della personalità del defunto; ponderazione degli interessi dei diritti fondamentali contrapposti nell'ambito dell'art. 36 Cost.»
#Diritto di consultazione degli atti
DTF 126 I 7 del 9 febbraio 2000
Dalla libertà personale si può derivare un diritto di consultazione degli atti per difendersi contro le misure statali.
«Delimitazione tra il diritto di consultazione degli atti derivato dalla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e dalla pretesa alla protezione contro l'abuso di dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.) da un lato e la pretesa al diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) dall'altro.»
#Profili DNA e misure segnaletiche
DTF 145 IV 263 del 24 aprile 2019
L'elaborazione di profili DNA costituisce un'ingerenza nella libertà personale che presuppone indizi considerevoli per futuri reati.
«Le misure segnaletiche e la conservazione dei dati possono toccare il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Si tratta di una lieve ingerenza nei diritti fondamentali.»
DTF 147 I 372 del 22 aprile 2021
Ingerenze massive nei diritti fondamentali attraverso profili DNA nelle manifestazioni pacifiche sono sproporzionate.
«Critica alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui un profilo DNA costituisce solo una lieve ingerenza nell'integrità corporale e nella protezione della sfera privata. Il chiarimento del reato che ha dato luogo al procedimento nel caso concreto non richiedeva la creazione di un profilo DNA.»
#Accattonaggio come espressione della libertà personale
DTF 149 I 248 del 13 marzo 2023
L'accattonaggio rientra nell'ambito di protezione della libertà personale e in caso di limitazioni richiede un accurato esame della proporzionalità.
«L'accattonaggio rappresenta una libertà elementare della configurazione della vita e rientra nell'ambito di protezione del diritto fondamentale della libertà personale secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata secondo l'art. 8 CEDU.»
#Nudismo escursionistico e libertà personale
DTF 138 IV 13 del 17 novembre 2011
Le norme penali cantonali contro il «nudismo escursionistico» non violano la libertà personale se sono sufficientemente determinate.
«Il 'nudismo escursionistico' può essere qualificato senza arbitrarietà come grave violazione del costume e del decoro. Violazione del diritto fondamentale della libertà personale negata.»
#Conoscenza della discendenza
DTF 128 I 63 del 4 marzo 2002
Il diritto alla conoscenza della discendenza carnale è parte della libertà personale.
«Pretesa alla conoscenza della discendenza: La pretesa di conoscere i genitori carnali e di conseguenza di consultare le iscrizioni coperte nel registro di stato civile spetta al figlio adottivo maggiorenne indipendentemente da una ponderazione con interessi contrapposti.»
#Limitazioni della libertà nell'esecuzione delle pene e delle misure
DTF 130 I 65 del 27 gennaio 2004
I controlli di sicurezza sui visitatori del carcere non costituiscono una grave ingerenza nella libertà personale.
«L'obbligo del visitatore del carcere di sottoporsi a un controllo di sicurezza mediante un rilevatore di metalli e di togliere scarpe e cintura se il rilevatore indica la presenza di metallo non costituisce una grave ingerenza nella libertà personale.»
#Misure mediche coercitive
DTF 127 I 6 del 22 marzo 2001
La medicazione forzata in caso di privazione della libertà a scopo assistenziale richiede una chiara base legale.
«Significato della libertà personale secondo l'art. 10 cpv. 2 Cost. in confronto con il precedente diritto fondamentale non scritto e le garanzie speciali in altre disposizioni costituzionali.»
DTF 148 I 1 del 9 giugno 2021
Il diritto all'autodeterminazione in campo medico è parte della libertà personale.
«Il diritto all'autodeterminazione, che dal punto di vista costituzionale si collega alla libertà personale garantita dall'art. 10 Cost., si esprime in campo medico attraverso il diritto di consenso o rifiuto di un trattamento.»
#Decisioni relative alla carcerazione
DTF 133 I 270 del 14 settembre 2007
La libertà personale è di particolare importanza nelle decisioni relative alla carcerazione.
«Art. 5 cpv. 3, art. 9, art. 10 cpv. 2 e art. 31 cpv. 3 Cost., art. 5 n. 1 lett. a, n. 3 e n. 4 CEDU; carcerazione preventiva. La decisione giudiziaria di verifica della carcerazione in caso di presunto crimine capitale deve essere sottoposta al Tribunale federale in caso di ricorso, se è aperto un ricorso davanti al Tribunale federale.»
DTF 142 I 135 del 2 maggio 2016
La carcerazione amministrativa per l'esecuzione dell'allontanamento interferisce con la libertà personale.
«Art. 5 n. 1 e n. 4 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 31 cpv. 4 Cost.; ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale riguardante l'ordinanza di carcerazione amministrativa secondo l'art. 76a LStr.»
#Divieto di tortura (cpv. 3)
#Definizione di trattamento degradante
DTF 131 I 455 del 6 ottobre 2005
Chi afferma di essere stato trattato in modo degradante ha diritto a un'inchiesta ufficiale efficace.
«Chi afferma in modo sostenibile di essere stato trattato in modo degradante da un agente di polizia ha diritto a un'inchiesta ufficiale efficace e approfondita.»
#Diritto di estradizione e divieto di tortura
DTF 133 IV 76 del 23 gennaio 2007
Nelle estradizioni devono essere esaminate le garanzie dei diritti umani dello Stato richiedente, in particolare riguardo al divieto di tortura.
«Art. 3 CEDU; art. 10 cpv. 3 e art. 25 cpv. 3 Cost.; estradizione; perseguimento di un presunto membro dirigente del PKK da parte della Turchia. Requisiti per garanzie sufficienti dei diritti umani dello Stato richiedente nei casi di estradizione.»
#Sviluppi recenti
#Misure di polizia e diritti fondamentali
DTF 147 I 103 del 29 aprile 2020
Gli ordini di allontanamento e divieto di avvicinamento con minaccia penale automatica sono sproporzionati.
«Il collegamento automatico tra le misure di allontanamento e divieto di avvicinamento con la minaccia penale secondo l'art. 292 CP non è né necessario né proporzionato in senso stretto.»
#Violenza poliziesca e dovere di chiarimento
DTF 136 I 87 del 30 settembre 2009
Le regolamentazioni sull'uso delle armi da fuoco da parte della polizia devono considerare la libertà personale e il diritto alla vita.
«Uso di armi da fuoco per l'inseguimento di persone in fuga che hanno manifestato una particolare pericolosità o propensione alla violenza attraverso un grave delitto o crimine.»
#Misure di allontanamento
DTF 132 I 49 del 25 gennaio 2006
Gli allontanamenti temporanei interferiscono con la libertà personale e richiedono una base legale cantonale.
«Da un'invocazione autonoma della dignità umana (art. 7 Cost.) gli interessati non possono derivare nulla a loro favore; essi possono invocare la libertà di riunione (art. 22 Cost.), la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.), il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).»
#Dimensione internazionale
#Interpretazione conforme alla CEDU
DTF 127 I 115 del 18 giugno 2001
Gli ordini di autopsia devono essere controllabili giudizialmente quando i congiunti li contestano.
«Se i congiunti stretti di un defunto contestano a posteriori l'ordinanza di un'autopsia, questa deve in linea di principio poter essere oggetto di una verifica giudiziaria.»