Testo di legge
Fedlex ↗

1Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden; das Verbot gilt nicht für Sakralstätten.

2Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen.

3Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums.

Art. 10a Cost. — Panoramica

L'art. 10a Cost. vieta di dissimulare il viso negli spazi pubblici. Il divieto è in vigore dal 1° gennaio 2022, dopo che l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulazione» è stata accettata il 7 marzo 2021. La disposizione comprende tutti i luoghi accessibili al pubblico - dalle strade ai negozi fino ai trasporti pubblici.

Sono interessate tutte le persone che dissimulano il viso in modo da non poter essere identificate. Ciò riguarda i veli integrali religiosi come il burqa o il niqab, ma anche le dissimulazioni laiche come i passamontagna o le maschere al di fuori delle eccezioni previste.

La legge federale sul divieto di dissimulare il viso (RS 211.11) prevede per le violazioni del divieto di dissimulazione multe fino a 1000 franchi (art. 2 RS 211.11). La polizia può esigere la rimozione immediata della dissimulazione.

Importanti eccezioni valgono secondo l'art. 3 RS 211.11 per i luoghi di culto (chiese, moschee), motivi di salute (maschere in caso di malattia), sicurezza (caschi per motociclisti), condizioni climatiche (protezione dal freddo) e tradizioni locali (carnevale). Anche le rappresentazioni artistiche e i fini pubblicitari sono esclusi dal divieto.

Un esempio concreto: una donna con niqab non può più entrare in un negozio o andare per strada, a meno che non si trovi in una moschea o indossi la dissimulazione per motivi di salute. In caso di violazione è prevista una multa fino a 1000 franchi.

Il divieto di dissimulazione si trova in tensione con la libertà di religione (art. 15 Cost.) e la libertà personale (art. 10 Cost.). La giurisprudenza del Tribunale federale sui divieti di dissimulazione cantonali mostra che tali divieti sono in linea di principio conformi alla Costituzione, purché esistano eccezioni adeguate (BGE 144 I 281).

L'applicazione avviene tramite le autorità di polizia cantonali. Il divieto mira a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nonché a permettere l'identificazione delle persone nello spazio pubblico.