1L’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 RS 151.1 sulla parità dei sessi; b. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto; c. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi.
2La proposta di decisione può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l’articolo 238.
Uebersicht
Art. 210 ZPO — Art. 210 ZPO